Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate. Il ricorso proposto contro un atto successivo della riscossione è da ritenersi inammissibile poiché presentato solamente a scopo dilatorio.

  • Inammissibile
    Richiesta preliminare di sospensione

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate. Il ricorso proposto contro un atto successivo della riscossione è da ritenersi inammissibile poiché presentato solamente a scopo dilatorio.

  • Accolto
    Decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate. Il ricorso proposto contro un atto successivo della riscossione è da ritenersi inammissibile poiché presentato solamente a scopo dilatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni
    Numero : 8
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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