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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente
AN TO, EL
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259000519631/000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259000519631/000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta preliminare della sospesione e nel merito la declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento per intrasmissibilità delle somme
Resistente/Appellato: Richiesta pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini riferibili alla notifica delle cartelle di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, quali Eredi di Nominativo_1, hanno proposto il ricorso avverso l'itimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 65.558,87 relativo al mancato pagamento dell'IRPAF ed IRAp anno di imposta 2017.
Deducono i ricorrenti la nullità dell'atto intimato per l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli Eredi.
Chiedono la sospensione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio, eccepisce reliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle sottese all'avviso di itimazione sono state regolarmente notificate e non impugnate.
Pertanto conclude nel chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizioi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo aver eaminato gli atti versati in giudizio, non può che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate.
Pertanto il ricorso oggi proprosto contro un atto sucecssivo della riscossione è da ritenersi inammibile poichè presentato solamente a scopo dilatorio, ed infondato, in quanto non sono state impugnate in precedenza le cartelle di pagamento.
Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso e la condanna delle parti alle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione nella misura di
€ 2.000,00 oltre agli oneri accessori se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella misura di € 2000,00 ciascuna, oltre accessori. Terni, udienza del 10 dicembre 2025 IL PRESIDENTE Francesco Patrone
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente
AN TO, EL
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 146/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Terni - Via Grezar 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni - Via Bramante 43 05100 Terni TR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259000519631/000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10920259000519631/000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 191/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta preliminare della sospesione e nel merito la declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento per intrasmissibilità delle somme
Resistente/Appellato: Richiesta pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini riferibili alla notifica delle cartelle di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3 e Ricorrente_4, quali Eredi di Nominativo_1, hanno proposto il ricorso avverso l'itimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 65.558,87 relativo al mancato pagamento dell'IRPAF ed IRAp anno di imposta 2017.
Deducono i ricorrenti la nullità dell'atto intimato per l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli Eredi.
Chiedono la sospensione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio, eccepisce reliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto le cartelle sottese all'avviso di itimazione sono state regolarmente notificate e non impugnate.
Pertanto conclude nel chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizioi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dopo aver eaminato gli atti versati in giudizio, non può che dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la decorrenza dei termini delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate.
Pertanto il ricorso oggi proprosto contro un atto sucecssivo della riscossione è da ritenersi inammibile poichè presentato solamente a scopo dilatorio, ed infondato, in quanto non sono state impugnate in precedenza le cartelle di pagamento.
Ne consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso e la condanna delle parti alle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione nella misura di
€ 2.000,00 oltre agli oneri accessori se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella misura di € 2000,00 ciascuna, oltre accessori. Terni, udienza del 10 dicembre 2025 IL PRESIDENTE Francesco Patrone