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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2021 depositato il 16/02/2021
proposto da
Comune di Venezia - San Marco,4030 30124 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 452/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 4 e pubblicata il 29/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30312975 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado e precisa che vi è rinuncia alla impugnazione in merito all'immobile sub. 5 e insiste per la riforma della sentenza con riferimento al subalterno n. 7 da atto che il comune ha riconosciuto in via conciliativa la riduzione del 50% in via conciliativa dell'imponibile
Resistente/Appellato: il difensore dell'appellato si riporta a quanto in atti dedotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge il COMUNE DI VENEZIA ha impugnato la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia del 10.2.2020 n.452/4/20 nella parte in cui aveva accordato l'esenzione IMU per gli immobili siti in Cannaregio 3510, identificati al NCEU Sez.VE/12 foglio 104 subalterni 5 e 7 di proprietà della Resistente_1, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con riguardo al provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU per l'anno 2013. Va precisato che il primo Giudice, per quanto riguarda il terzo immobile sito in Cannaregio 3508- sub 8 (casa vacanze) aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo corretto l'assoggettamento all'IMU in quanto in tale immobile si svolgevano anche attività commerciali.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU, in sintesi escludendo quanto all'immobile
“subalterno 5” l'effettiva dimostrazione che lo stesso fosse destinato “per intero” ed “esclusivamente” alle funzioni di catechesi e preghiera;
e considerato quanto al “subalterno 7” che la destinazione prevalente dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica.
Si costituiva la Resistente_1 depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha chiesto di stralciare dall'accertamento IMU 2013 la porzione di edificio censita al NCEU al foglio 12 particella 104, subalterno 5, limitando le richieste alla riforma dell'impugnata sentenza quanto al
“subalterno 7”, con riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica. Si costituiva la Resistente_1 depositando controde
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento nei termini da ultimo precisati dal
Comune di Venezia, che meritoriamente ha ridotto le proprie pretese (anche alla luce delle determinazioni adottate dalla Corte di Cassazione come si è detto).
Vanno trattate a questo punto solo le censure dell'appellante riferite alla carenza del presupposto oggettivo idoneo a giustificare l'esenzione IMU con riguardo alla porzione dell'edificio censita al NCEU foglio 12, particella 104, subalterno 7, atteso che si ritengono superate le questioni sollevate con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo di esenzione IMU che rimane ormai di fatto incontestabile.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento applicabile nella fattispecie
(cui per brevità si rinvia).
Si tratta di una porzione di immobile per cui -come si legge nella sentenza impugnata- la ricorrente avrebbe fornito prova che fosse utilizzato come residenza per i religiosi appartenenti alla Società_2 senza alcun corrispettivo. Con ciò avvalorando la tesi dell'allora ricorrente che solo con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 (Casa Vacanze) si svolgesse “anche attività commerciale, come appare dal bilancio della ricorrente”.
Con riguardo a tale immobile, corrispondente a 18 vani siti al secondo piano cui si accede dal civico 3512 (all'indirizzo delle struttura ricettiva a pagamento denominata Società_1), ritiene questa Corte che l'appellante Comune di Venezia abbia ampiamente dimostrato -tramite fotografie e documentazione idonea, in particolare richiamando la registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno - che la porzione dell'edificio di cui si tratta rappresenti unitamente al subalterno 8 un unico immobile a destinazione ricettiva, rispetto al quale la residenza dei religiosi dedotta dalla contribuente riveste carattere circoscritto, occasionale e sicuramente non esclusivo.
Pertanto la motivazione del primo Giudice secondo cui “la ricorrente ha fornito prova che l'immobile sito in
Cannaregio 3510-sub 7 è utilizzato come residenza per i religiosi appartenenti alla Società_2, senza alcun corrispettivo”, e conseguentemente sarebbe da ritenersi esente dal pagamento dell'IMU in applicazione della normativa di cui alla legge 222/85 ed al D.Lvo 54/92, non appare a questa Corte fondata né condivisibile.
A fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione (come casa per ferie) per godere dell'esenzione prevista dall'art.7 lett. i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014-, anche nell'ambito di questo giudizio non può considerarsi assolto l'onere che incombeva sul contribuente della destinazione dell'immobile di cui si tratta in via esclusiva alle attività religiose e di culto, in conformità ai canoni normativi e giurisprudenziali in materia.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello del Comune, dichiara dovuta l'imposta relativa all'unità immobiliare censita al subalterno 7 e spettante per quanto qui rileva la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Luisa Napolitano
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 116/2021 depositato il 16/02/2021
proposto da
Comune di Venezia - San Marco,4030 30124 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 452/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 4 e pubblicata il 29/06/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30312975 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado e precisa che vi è rinuncia alla impugnazione in merito all'immobile sub. 5 e insiste per la riforma della sentenza con riferimento al subalterno n. 7 da atto che il comune ha riconosciuto in via conciliativa la riduzione del 50% in via conciliativa dell'imponibile
Resistente/Appellato: il difensore dell'appellato si riporta a quanto in atti dedotto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge il COMUNE DI VENEZIA ha impugnato la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia del 10.2.2020 n.452/4/20 nella parte in cui aveva accordato l'esenzione IMU per gli immobili siti in Cannaregio 3510, identificati al NCEU Sez.VE/12 foglio 104 subalterni 5 e 7 di proprietà della Resistente_1, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con riguardo al provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU per l'anno 2013. Va precisato che il primo Giudice, per quanto riguarda il terzo immobile sito in Cannaregio 3508- sub 8 (casa vacanze) aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo corretto l'assoggettamento all'IMU in quanto in tale immobile si svolgevano anche attività commerciali.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU, in sintesi escludendo quanto all'immobile
“subalterno 5” l'effettiva dimostrazione che lo stesso fosse destinato “per intero” ed “esclusivamente” alle funzioni di catechesi e preghiera;
e considerato quanto al “subalterno 7” che la destinazione prevalente dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica.
Si costituiva la Resistente_1 depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha chiesto di stralciare dall'accertamento IMU 2013 la porzione di edificio censita al NCEU al foglio 12 particella 104, subalterno 5, limitando le richieste alla riforma dell'impugnata sentenza quanto al
“subalterno 7”, con riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica. Si costituiva la Resistente_1 depositando controde
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento nei termini da ultimo precisati dal
Comune di Venezia, che meritoriamente ha ridotto le proprie pretese (anche alla luce delle determinazioni adottate dalla Corte di Cassazione come si è detto).
Vanno trattate a questo punto solo le censure dell'appellante riferite alla carenza del presupposto oggettivo idoneo a giustificare l'esenzione IMU con riguardo alla porzione dell'edificio censita al NCEU foglio 12, particella 104, subalterno 7, atteso che si ritengono superate le questioni sollevate con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo di esenzione IMU che rimane ormai di fatto incontestabile.
Il primo Giudice ha correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento applicabile nella fattispecie
(cui per brevità si rinvia).
Si tratta di una porzione di immobile per cui -come si legge nella sentenza impugnata- la ricorrente avrebbe fornito prova che fosse utilizzato come residenza per i religiosi appartenenti alla Società_2 senza alcun corrispettivo. Con ciò avvalorando la tesi dell'allora ricorrente che solo con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 (Casa Vacanze) si svolgesse “anche attività commerciale, come appare dal bilancio della ricorrente”.
Con riguardo a tale immobile, corrispondente a 18 vani siti al secondo piano cui si accede dal civico 3512 (all'indirizzo delle struttura ricettiva a pagamento denominata Società_1), ritiene questa Corte che l'appellante Comune di Venezia abbia ampiamente dimostrato -tramite fotografie e documentazione idonea, in particolare richiamando la registrazione sul portale dell'imposta di soggiorno - che la porzione dell'edificio di cui si tratta rappresenti unitamente al subalterno 8 un unico immobile a destinazione ricettiva, rispetto al quale la residenza dei religiosi dedotta dalla contribuente riveste carattere circoscritto, occasionale e sicuramente non esclusivo.
Pertanto la motivazione del primo Giudice secondo cui “la ricorrente ha fornito prova che l'immobile sito in
Cannaregio 3510-sub 7 è utilizzato come residenza per i religiosi appartenenti alla Società_2, senza alcun corrispettivo”, e conseguentemente sarebbe da ritenersi esente dal pagamento dell'IMU in applicazione della normativa di cui alla legge 222/85 ed al D.Lvo 54/92, non appare a questa Corte fondata né condivisibile.
A fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione (come casa per ferie) per godere dell'esenzione prevista dall'art.7 lett. i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014-, anche nell'ambito di questo giudizio non può considerarsi assolto l'onere che incombeva sul contribuente della destinazione dell'immobile di cui si tratta in via esclusiva alle attività religiose e di culto, in conformità ai canoni normativi e giurisprudenziali in materia.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello del Comune, dichiara dovuta l'imposta relativa all'unità immobiliare censita al subalterno 7 e spettante per quanto qui rileva la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Luisa Napolitano