Ordinanza collegiale 4 luglio 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 23/02/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6046 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Renino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Scolastico Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
di atto di data sconosciuta, mai notificato ed informalmente comunicato dalla Parte Pubblica in data 1 ottobre 2024, con cui la scuola “Istituto Comprensivo -OMISSIS-”, ha assegnato per l’anno scolastico 2024-2025, al minore -OMISSIS- 18 ore di insegnante di sostegno, in assenza di PEI – Piano Educativo Individualizzato, per numero di ore inferiore a quello altrimenti previsto per gli altri alunni (30 settimanali) tra l’altro disapplicando l’ultimo PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO emesso con riguardo al minore per l’anno scolastico, 2022/2023, ed in contrasto con quanto ordinato dal TAR Campania – Sede di Napoli con cui è stato riconosciuto al minore -OMISSIS- un numero di ore di insegnamento di sostegno pari a 24 settimanali e di ogni atto conseguente e/o preordinato a quelli qui indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Scolastico Comprensivo -OMISSIS-;
- Rilevato che manca il deposito del ricorso, sottoscritto con firma digitale, come prescritto dall’art. 136 c.p.a. e dall’art. 9 d.P.C.M. n. 40/2016; né, peraltro, il ricorso risulta firmato con modalità analogica tradizionale;
- Rilevato che la copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti, conferita su supporto cartaceo, sottoscritta in formato analogico, non contiene rituale asseverazione in formato e con firma digitale, secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 2, del d.P.C.M. n. 40/2016;
- Rilevato, pertanto, che con ordinanza del 4.07.2025, che poi rinviava per la verifica dell’incombente regolarizzatorio alla Camera di consiglio del 23.07.2025, è stato disposto, a carico del ricorrente, l’onere di regolarizzare il deposito del ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa ordinanza, a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato potesse essere valutata, ai fini della irricevibilità del ricorso (cfr. Cons. St., sez. IV, 4/4/2017, n. 1541);
Rilevato che parte ricorrente non ha ottemperato al disposto incombente, non regolarizzando, conformemente alla disciplina del P.A.T., il ricorso e la procura;
Ritenuto pertanto che il ricorso vada dichiarato improcedibile;
Valutato che le spese di lite possano compensarsi per eque ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso ZI, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Alfonso ZI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.