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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 05/02/2026, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1907/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4865/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF3CR1M003752024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.2.2025 alla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli la società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, ha impugnato l'atto di recupero di contributi a fondo perduto n° TF3CR1M00375 2024 relativo all'anno 2000 emesso a seguito del recupero del Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 DL 19 maggio 2020 n.34 di E.
2.000 con il quale vengono addebitate alla ricorrente somme, comprensive di sanzioni ed interessi, per complessivi euro 4.354,41. La ricorrente ha eccepito il difetto assoluto di motivazione dell'atto di recupero chiedendone la sospensione.
Si è costituita la Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli riconoscendo la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni formulate da parte ricorrente sono state riconosciute fondate dalla resistente Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli che in data 27.10.2025 ed ha provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4865/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. TF3CR1M003752024 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14.2.2025 alla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli la società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, ha impugnato l'atto di recupero di contributi a fondo perduto n° TF3CR1M00375 2024 relativo all'anno 2000 emesso a seguito del recupero del Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 DL 19 maggio 2020 n.34 di E.
2.000 con il quale vengono addebitate alla ricorrente somme, comprensive di sanzioni ed interessi, per complessivi euro 4.354,41. La ricorrente ha eccepito il difetto assoluto di motivazione dell'atto di recupero chiedendone la sospensione.
Si è costituita la Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli riconoscendo la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni formulate da parte ricorrente sono state riconosciute fondate dalla resistente Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli che in data 27.10.2025 ed ha provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.