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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Alessandro Di Stefano, Federico Andriolo e Antongiulio Colonna che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata Controparte_1
presso gli avv.ti Giancarlo Moro e Alice Vettore che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 466/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: intermediazione illecita di manodopera
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “- nel merito in via preliminare: rigettare/dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso promosso dalla signora per intervenuta decadenza Controparte_1
ex art. 32, comma 4, lett. d), l. 183/2010 che ha modificato l'art. 6 l.
604/1966; - nel merito, in via principale: rigettare le pretese del signora perché improcedibili, Controparte_1
inammissibili e,o infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte, con condanna dello stesso alla restituzione di tutte le somme percepite;
- nel merito, in via subordinata: in caso di soccombenza, - rideterminare il quantum in base all'inquadramento al 6° livello del ccnl Dmo e in base alle relative tabelle salariali;
- ordinare la restituzione degli eventuali importi pagati in più da
alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari”
Conclusioni per parte appellata: “Tutto ciò premesso con il presente atto si costituisce in giudizio la signora Controparte_1
chiedendo che codesta Ill.ma Corte d'Appello si pronunci dichiarando la cessazione della materia del contendere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originaria ricorrente e la società qui appellante con inquadramento al V livello del CCNL applicato dal 1° maggio
2014 e ha condannato la stessa al pagamento delle differenze
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
retributive ritenute spettanti, detratto quanto già percepito dal formale datore di lavoro. ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di Parte_1
quattro motivi con cui lamenta l'omesso esame dell'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, l'erronea determinazione del regime di decorrenza della prescrizione, l'erroneo accertamento di un fenomeno interpositorio, l'erroneo inquadramento della ricorrente al V livello del CCNL.
Nel costituirsi in giudizio, l'originaria ricorrente ha dato atto che tra le parti è stato raggiunto un accordo stragiudiziale di conciliazione
(prodotto in causa) ed ha conseguentemente, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Richiesta cui ha aderito anche la difesa dell'appellante nel corso dell'udienza del 12.06.2025, dando atto che l'accordo raggiunto riguardava anche le spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in cd. sede protetta del 25.03.2024, con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto della presente controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
P.Q.M.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo stragiudiziale tra le parti.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 4 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 18.01.2024 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Parte_1
Alessandro Di Stefano, Federico Andriolo e Antongiulio Colonna che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata Controparte_1
presso gli avv.ti Giancarlo Moro e Alice Vettore che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 466/23 del Tribunale di Padova Corte d'Appello di Venezia
In punto: intermediazione illecita di manodopera
Causa trattata all'udienza del 12.06.2025
Conclusioni per parte appellante: “- nel merito in via preliminare: rigettare/dichiarare improcedibile/inammissibile il ricorso promosso dalla signora per intervenuta decadenza Controparte_1
ex art. 32, comma 4, lett. d), l. 183/2010 che ha modificato l'art. 6 l.
604/1966; - nel merito, in via principale: rigettare le pretese del signora perché improcedibili, Controparte_1
inammissibili e,o infondate in fatto e diritto per le argomentazioni suesposte, con condanna dello stesso alla restituzione di tutte le somme percepite;
- nel merito, in via subordinata: in caso di soccombenza, - rideterminare il quantum in base all'inquadramento al 6° livello del ccnl Dmo e in base alle relative tabelle salariali;
- ordinare la restituzione degli eventuali importi pagati in più da
alla lavoratrice in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
Pt_1
In ogni caso, con vittoria di spese diritti e onorari”
Conclusioni per parte appellata: “Tutto ciò premesso con il presente atto si costituisce in giudizio la signora Controparte_1
chiedendo che codesta Ill.ma Corte d'Appello si pronunci dichiarando la cessazione della materia del contendere”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 18.01.2024 la società
[...]
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Parte_1
Tribunale di Padova ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'originaria ricorrente e la società qui appellante con inquadramento al V livello del CCNL applicato dal 1° maggio
2014 e ha condannato la stessa al pagamento delle differenze
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
retributive ritenute spettanti, detratto quanto già percepito dal formale datore di lavoro. ha chiesto la riforma della sentenza sulla base di Parte_1
quattro motivi con cui lamenta l'omesso esame dell'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, l'erronea determinazione del regime di decorrenza della prescrizione, l'erroneo accertamento di un fenomeno interpositorio, l'erroneo inquadramento della ricorrente al V livello del CCNL.
Nel costituirsi in giudizio, l'originaria ricorrente ha dato atto che tra le parti è stato raggiunto un accordo stragiudiziale di conciliazione
(prodotto in causa) ed ha conseguentemente, richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Richiesta cui ha aderito anche la difesa dell'appellante nel corso dell'udienza del 12.06.2025, dando atto che l'accordo raggiunto riguardava anche le spese di lite.
La causa è stata decisa come da dispositivo in calce all'esito dell'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a seguito di accordo conciliativo in cd. sede protetta del 25.03.2024, con cui le parti hanno inteso definire ogni aspetto della presente controversia.
Pertanto, in conformità a quanto concordato tra le parti, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere.
2 - Le spese di lite rimangono regolate sulla base di quanto previsto nell'accordo stragiudiziale stipulato tra le parti.
P.Q.M.
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere;
− Spese come da accordo stragiudiziale tra le parti.
Venezia, 12.06.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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