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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13836 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 22769/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22769/2024
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9:53 innanzi alla dott.ssa UC NI, sono comparsi:
Per l'avv. MO Simona, in sostituzione dell'avv. LO RO;
Parte_1
nessun altro compare.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. MO precisa le conclusioni e discute la causa come da memoria depositata in data
12.09.2025.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dalle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
1 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
NI e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 22769/2024 avverso la sentenza n. 20288/2023 del
Giudice di Pace di Roma emessa il 04.12.2023 e pubblicata in data 30.04.2024
promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO LO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._2
Pompeo Magno n. 94 presso MO & LO società tra avvocati s.p.a., in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
contro
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione della relativa a verbale di accertamento di Controparte_2 violazione del Codice della Strada.
Conclusioni: l'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 Dlgs 150/2011 proponeva Parte_1 opposizione davanti al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00091220006844
2 3
emessa dal Prefetto di Roma il 05.10.2022 e notificata il 06.12.2022 deducendo i motivi di seguito articolati: la tardività e il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia opposta;
il difetto di motivazione del verbale di accertamento di violazione presupposto;
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
2. si costitutiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto da parte opponente tenuto conto della tempestività dell'ordinanza prefettizia opposta come da documentazione prodotta in primo grado.
3. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 20288/2023 pubblicata il 30.04.2024 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione, notificato ed iscritto al ruolo in data 28.05.2024.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 del C.d.S. per avere il Giudice di Pace ritenuto tempestiva l'ordinanza prefettizia opposta sull'assunto che fosse applicabile il termine di 210 giorni dalla notifica del ricorso, piuttosto che il termine di 180 giorni applicabile nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato direttamente all'ente accertatore e non al Prefetto. Ha aggiunto che, ai fini del calcolo del periodo di emissione dell'ordinanza, non doveva essere considerata la sospensione dei termini per l'audizione personale del ricorrente, di cui l'art 204 comma 1 ter C.d.S., in mancanza di prova della notifica della convocazione, avvenuta tramite un documento non idoneo ad attestare il luogo le modalità e l'identità del ricevente.
Pertanto, la ha chiesto di dichiarare nulla, inesistente e illegittima l'ordinanza Parte_1 ingiunzione e per l'effetto revocarla, nonché di dichiarare insussistente il credito azionato oltre che inefficace ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo. In via subordinata, la ha domandato un'equa riduzione della sanzione amministrativa Parte_1 comminata, stante l'eccessiva severità della stessa, e comunque disporne la rateizzazione;
sempre con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio, maggiorate per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
5. La , ancorché ritualmente evocata in Controparte_3 giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.02.2024.
6. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado è passata in decisione all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
7. Preliminarmente, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai
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capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello è fondato.
8. Si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 04.12.2023, è stata pubblicata in data 30.04.2024; l'atto di citazione in appello è stato notificato ed iscritto al ruolo il 28.05.2024, quindi entro il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.
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9. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere riformata.
Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) 'si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione', sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
10. Ciò premesso, dalla documentazione in esame si ricava che:
- il ricorso al verbale di accertamento è stato notificato al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale-Direzione Gestione Procedimenti Connessi alle Entrate extra tributarie in data 16.03.2022;
- ha presentato richiesta di audizione personale, come si evince dalla Parte_1 lettura del predetto ricorso al Prefetto di Roma (testualmente “…previa audizione del ricorrente stesso, che con il presente atto ne fa espressa richiesta” pag. 3);
- ha convocato il ricorrente per l'audizione del 20.09.2022 attraverso la Controparte_2 lettera raccomandata del 20.05.2022, di cui fornisce prova della consegna all'interessato in data 20.06.2022 attraverso copia dell'estratto della spedizione del sito Poste Italiane;
- non si è presentata all'audizione fissata per il 20.09.2022; Parte_1
5 6
- l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 05.10.2022.
11. Pertanto, per verificare la legittima emissione dell'ordinanza ingiunzione, si deve tener conto del termine perentorio di 180 giorni che possono decorrere dalla ricezione del ricorso da parte dell'ente accertatore sino all'emissione del provvedimento, e non già del termine di
210 giorni, previsti nella diversa ipotesi di ricorso notificato al Prefetto.
Ai fini del computo totale dei 180 giorni (60 giorni per la raccolta dei dati e delle deduzioni degli accertatori + 120 giorni per l'emissione del provvedimento) non incide la trasmissione al
Prefetto da parte dell'organo accertatore degli atti prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni, per cui il Prefetto può sempre usufruire del tempo massimo previsto dalla somma di suddetti termini (Cass. civile 13303/2009).
Nel caso di specie, tra la notifica del ricorso, avvenuta il 16.03.2022 e la data di emissione dell'ordinanza ingiunzione del 05.10.2022 risultano decorsi 203 giorni, sufficienti a dichiarare la tardività del provvedimento, rimanendo in ogni caso irrilevante, al fine del calcolo dei termini per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, la successiva notificazione dell'atto all'interessato (Cass. civ. 9420/2009; Cass. civ. n. 1571/2008; Cass. civ. 16703/2004).
12. D'altronde, non rileva nemmeno il periodo di interruzione e contestuale sospensione del termine (dal 20.06.2022- data dell'asserita notifica della convocazione per l'audizione- al
20.09.2022- data dell'audizione-) per l'audizione personale del ricorrente, dal momento che non vi è prova in atti dell'effettiva ricezione dell'interessato dell'avviso di convocazione.
Infatti, la Prefettura di Roma ha depositato solamente l'estratto di spedizione dal sito Poste
Italiane dell'avviso di convocazione della che, tuttavia, è inidonea a provare Parte_1
l'avvenuta ricezione da parte della stessa. A tal riguardo, si evidenzia che da tale documento non è possibile ricavare con assoluta certezza la data dell'avvenuta notifica e l'identità della persona che ha materialmente ritirato la raccomandata (Cass. civile 6524/2018; Cass. civile
4891/2015) in mancanza di altri elementi che possano, a fronte della contestazione di parte appellante, far presumere la ricezione della suddetta convocazione.
Pertanto, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta consegna della convocazione in audizione personale all'istante, non si deve tenere conto del termine di sospensione previsto dall'art. 204, comma 1 ter c.d.s.
In definitiva, nel caso di specie a fronte del ricorso al Prefetto in data 16.03.2022 e della pronuncia dell'ordinanza-ingiunzione solo in data 05.10.2022, il termine complessivo di 180 giorni (60 giorni per la trasmissione degli atti al prefetto + 120 giorni per la pronuncia dell'ordinanza) previsto dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada, è inutilmente decorso.
13. L'appello, pertanto deve essere accolto.
14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022
(stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto
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conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta. Non si fa luogo all'incremento delle spese richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato in modo significativo, in questo specifico caso, lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022;
Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20288/2023 del
30.04.2024 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 00091220006844 della CP_2 del 05.10.2022 ed il sotteso verbale di accertamento n. 22210514922 del 16.12.2021;
[...]
-condanna, per l'effetto, al pagamento in Controparte_3 favore di , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per Parte_1 onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre C.U. pari euro 64,50, con distrazione in favore dell'Avv. RO LO dichiaratosi antistatario;
-condanna, altresì, al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro Parte_1
139,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA, ed oltre C.U. pari ad euro 43,00, con distrazione in favore dell'Avv. RO LO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 08.10.2025
Il Giudice
UC NI
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N. R.G. 22769/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22769/2024
Oggi 8 ottobre 2025 ad ore 9:53 innanzi alla dott.ssa UC NI, sono comparsi:
Per l'avv. MO Simona, in sostituzione dell'avv. LO RO;
Parte_1
nessun altro compare.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. MO precisa le conclusioni e discute la causa come da memoria depositata in data
12.09.2025.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dalle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281
sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa UC NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice UC
NI e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 22769/2024 avverso la sentenza n. 20288/2023 del
Giudice di Pace di Roma emessa il 04.12.2023 e pubblicata in data 30.04.2024
promosso da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO LO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata in Roma, Via C.F._2
Pompeo Magno n. 94 presso MO & LO società tra avvocati s.p.a., in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
contro
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione della relativa a verbale di accertamento di Controparte_2 violazione del Codice della Strada.
Conclusioni: l'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza odierna, conclusioni da intendersi qui riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 Dlgs 150/2011 proponeva Parte_1 opposizione davanti al Giudice di Pace avverso l'ordinanza ingiunzione n. 00091220006844
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emessa dal Prefetto di Roma il 05.10.2022 e notificata il 06.12.2022 deducendo i motivi di seguito articolati: la tardività e il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia opposta;
il difetto di motivazione del verbale di accertamento di violazione presupposto;
l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
2. si costitutiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto da parte opponente tenuto conto della tempestività dell'ordinanza prefettizia opposta come da documentazione prodotta in primo grado.
3. Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 20288/2023 pubblicata il 30.04.2024 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione, notificato ed iscritto al ruolo in data 28.05.2024.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 del C.d.S. per avere il Giudice di Pace ritenuto tempestiva l'ordinanza prefettizia opposta sull'assunto che fosse applicabile il termine di 210 giorni dalla notifica del ricorso, piuttosto che il termine di 180 giorni applicabile nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato inviato direttamente all'ente accertatore e non al Prefetto. Ha aggiunto che, ai fini del calcolo del periodo di emissione dell'ordinanza, non doveva essere considerata la sospensione dei termini per l'audizione personale del ricorrente, di cui l'art 204 comma 1 ter C.d.S., in mancanza di prova della notifica della convocazione, avvenuta tramite un documento non idoneo ad attestare il luogo le modalità e l'identità del ricevente.
Pertanto, la ha chiesto di dichiarare nulla, inesistente e illegittima l'ordinanza Parte_1 ingiunzione e per l'effetto revocarla, nonché di dichiarare insussistente il credito azionato oltre che inefficace ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito medesimo. In via subordinata, la ha domandato un'equa riduzione della sanzione amministrativa Parte_1 comminata, stante l'eccessiva severità della stessa, e comunque disporne la rateizzazione;
sempre con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio, maggiorate per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
5. La , ancorché ritualmente evocata in Controparte_3 giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.02.2024.
6. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado è passata in decisione all'odierna udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
7. Preliminarmente, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai
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capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
L'appello è fondato.
8. Si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 04.12.2023, è stata pubblicata in data 30.04.2024; l'atto di citazione in appello è stato notificato ed iscritto al ruolo il 28.05.2024, quindi entro il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c.
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9. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere riformata.
Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) 'si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione', sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
10. Ciò premesso, dalla documentazione in esame si ricava che:
- il ricorso al verbale di accertamento è stato notificato al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale-Direzione Gestione Procedimenti Connessi alle Entrate extra tributarie in data 16.03.2022;
- ha presentato richiesta di audizione personale, come si evince dalla Parte_1 lettura del predetto ricorso al Prefetto di Roma (testualmente “…previa audizione del ricorrente stesso, che con il presente atto ne fa espressa richiesta” pag. 3);
- ha convocato il ricorrente per l'audizione del 20.09.2022 attraverso la Controparte_2 lettera raccomandata del 20.05.2022, di cui fornisce prova della consegna all'interessato in data 20.06.2022 attraverso copia dell'estratto della spedizione del sito Poste Italiane;
- non si è presentata all'audizione fissata per il 20.09.2022; Parte_1
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- l'ordinanza ingiunzione è stata emessa in data 05.10.2022.
11. Pertanto, per verificare la legittima emissione dell'ordinanza ingiunzione, si deve tener conto del termine perentorio di 180 giorni che possono decorrere dalla ricezione del ricorso da parte dell'ente accertatore sino all'emissione del provvedimento, e non già del termine di
210 giorni, previsti nella diversa ipotesi di ricorso notificato al Prefetto.
Ai fini del computo totale dei 180 giorni (60 giorni per la raccolta dei dati e delle deduzioni degli accertatori + 120 giorni per l'emissione del provvedimento) non incide la trasmissione al
Prefetto da parte dell'organo accertatore degli atti prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni, per cui il Prefetto può sempre usufruire del tempo massimo previsto dalla somma di suddetti termini (Cass. civile 13303/2009).
Nel caso di specie, tra la notifica del ricorso, avvenuta il 16.03.2022 e la data di emissione dell'ordinanza ingiunzione del 05.10.2022 risultano decorsi 203 giorni, sufficienti a dichiarare la tardività del provvedimento, rimanendo in ogni caso irrilevante, al fine del calcolo dei termini per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, la successiva notificazione dell'atto all'interessato (Cass. civ. 9420/2009; Cass. civ. n. 1571/2008; Cass. civ. 16703/2004).
12. D'altronde, non rileva nemmeno il periodo di interruzione e contestuale sospensione del termine (dal 20.06.2022- data dell'asserita notifica della convocazione per l'audizione- al
20.09.2022- data dell'audizione-) per l'audizione personale del ricorrente, dal momento che non vi è prova in atti dell'effettiva ricezione dell'interessato dell'avviso di convocazione.
Infatti, la Prefettura di Roma ha depositato solamente l'estratto di spedizione dal sito Poste
Italiane dell'avviso di convocazione della che, tuttavia, è inidonea a provare Parte_1
l'avvenuta ricezione da parte della stessa. A tal riguardo, si evidenzia che da tale documento non è possibile ricavare con assoluta certezza la data dell'avvenuta notifica e l'identità della persona che ha materialmente ritirato la raccomandata (Cass. civile 6524/2018; Cass. civile
4891/2015) in mancanza di altri elementi che possano, a fronte della contestazione di parte appellante, far presumere la ricezione della suddetta convocazione.
Pertanto, non essendo stata fornita prova dell'avvenuta consegna della convocazione in audizione personale all'istante, non si deve tenere conto del termine di sospensione previsto dall'art. 204, comma 1 ter c.d.s.
In definitiva, nel caso di specie a fronte del ricorso al Prefetto in data 16.03.2022 e della pronuncia dell'ordinanza-ingiunzione solo in data 05.10.2022, il termine complessivo di 180 giorni (60 giorni per la trasmissione degli atti al prefetto + 120 giorni per la pronuncia dell'ordinanza) previsto dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada, è inutilmente decorso.
13. L'appello, pertanto deve essere accolto.
14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022
(stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto
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conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad euro 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta. Non si fa luogo all'incremento delle spese richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha agevolato in modo significativo, in questo specifico caso, lo studio e la decisione della controversia per cui alcuna maggiorazione è dovuta (cfr. Cass. n. 37692/2022;
Cass 15572/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20288/2023 del
30.04.2024 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 00091220006844 della CP_2 del 05.10.2022 ed il sotteso verbale di accertamento n. 22210514922 del 16.12.2021;
[...]
-condanna, per l'effetto, al pagamento in Controparte_3 favore di , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 232,00 per Parte_1 onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge ed oltre C.U. pari euro 64,50, con distrazione in favore dell'Avv. RO LO dichiaratosi antistatario;
-condanna, altresì, al pagamento in Controparte_3 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro Parte_1
139,00 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA e IVA, ed oltre C.U. pari ad euro 43,00, con distrazione in favore dell'Avv. RO LO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 08.10.2025
Il Giudice
UC NI
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