TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/09/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5926 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
Parte (C.M.C.) con sede in Cava de' Tirreni al Viale Guglielmo Parte_1
Marconi n. 45 (P. Iva: ), in persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico de Filippis presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni al
Corso Principe Amedeo n. 17 domiciliano, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., (C.F. e P. Controparte_1
IVA n. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_2
Clementina Buono e Claudia Vuolo in virtù di procura alle liti in atti e con le quali elettivamente domicilia in , alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali CP_1
della stessa
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 15.05.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 969/2019 resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni il 10.4.2019, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 20/18, reso in proprio favore per l'importo di € 2.835,53, a titolo di saldo corrispettivo per l'attività medica prestata, in regime convenzionato, per il mese di giugno 2016. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di Pace ritenuto non dovuta la somma de qua, per intervenuto superamento del tetto massimo di spesa.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 15.05.2025, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Va all'uopo premesso che tra le parti non è insorta contestazione in merito all'effettivo svolgimento delle prestazioni mediche da parte del Centro Medico Conti srl per il mese di giugno 2016, tant'è cero che l' ha corrisposto il 90% dell'importo di cui alla fattura azionata, residuando appunto solo CP_2 la somma di € 2.835,53 a saldo del dovuto.
Il mancato pagamento è stato motivato dall'odierna appellata (opponente in primo grado) nella circostanza per cui, a seguito di verifiche effettuate, era stato riscontrato un superamento del tetto massimo di spesa coperto dal Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014. Ciò avrebbe determinato il diritto dell'Ente a ridurre proporzionalmente le tariffe applicate per le prestazioni relative agli anni successivi, con ciò legittimando il mancato pagamento del 10% della fattura di cui si controverte.
L'appellante ha contestato già in primo grado tali argomentazioni, ritenendo non dimostrato tale assunto.
Con il presente gravame ha quindi contestato la decisione di primo grado sotto il profilo del corretto governo dei principi in tema di onere della prova e valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio, che – a suo dire – non dimostrerebbe affatto l'assunto di controparte.
Dette argomentazioni sono state contestate dall' . CP_2
Ciò posto, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opposto – attore sostanziale a dover dare prova del suo buon diritto, secondo quelle che sono le regole proprie di un giudizio a cognizione piena;
mentre è l'opponente a dover dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
CP_ Ebbene, nel caso di specie, come già detto, il credito è provato e non contestato;
non avendo l'
[...
mosso alcuna eccezione quanto all'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate in regime di convenzione.
Resta invece da attenzione il profilo dell'eccepito sforamento del tetto massimo stabilito che, si badi bene, non attiene all'anno 2016 ma all'anno 2014; sforamento che ha legittimato – secondo la difesa dell'Ente, la proporzionale riduzione dei pagamenti relativi agli anni successivi.
Con riguardo a tale aspetto, la Giurisprudenza di merito e Legittimità è concorde nel ritenere che
Cont spetti all' fornire prova del fatto positivo determinato dal superamento del limite di spesa, non trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria (cfr. Cass. 3403/18 e Trib. Napoli n. 6327/22).
Nel caso di specie il GdP ha ritenuto dimostrata tale circostanza sulla base della documentazione prodotta in primo grado dall' . Trattasi in particolare di due note del 26.11.2015 e 25.10.2016, CP_2
Cont redatte dalla stessa con cui appunto si contesta alla Centro Medico Conti srl l'avvenuto superamento, ritenute dal primo giudice parificate ad atti pubblici.
L'appellante contesta sia i documenti che la qualificazione giuridica effettuata, reiterando le proprie difese circa la loro mancata ricezione.
Ora, a prescindere dalla questione circa la comunicazione delle due note e finanche della qualificazione giuridica delle stesse, ciò che appare dirimente è che le stesse non possono ritenersi prova del fatto giuridico e materiale del superamento del tetto di spesa. Si tratta infatti di atti unilaterali dell' che recano una sorta di consuntivo delle spese relative agli anni in CP_2
considerazione ma non recano nel contempo alcun elemento estrinseco che possa giustificare le conclusioni ivi riportate, specie a fronte della contestazione della controparte. In altre parole sarebbe stato necessario produrre innanzitutto le convenzioni relative agli anni di riferimento per attestare il tetto di spesa e poi le varie fatture attestanti le spese di cui la società chiede il rimborso, in modo da verificare effettivamente lo “sforamento”. In mancanza di tale documentazione le note non sono idonee a fondare l'eccezione di non debenza della somma de qua, in quanto appunto atti di formazione unilaterale della parte.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza n. 969/2019 resa dal Giudice di
Pace di Cava de' Tirreni, l'opposizione proposta avverso il D.I. n. n. 20/18 va rigettata, con conseguente conferma del monitorio che acquista efficacia esecutiva.
Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da e conferma il CP_2
decreto ingiuntivo n. 20/18, da intendersi definitivamente esecutivo;
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore CP_2
della Centro Medico Conti srl, che si liquidano in euro 1.000,00, per il primo grado di giudizio e in euro 1.500,00 per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5926 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
Parte (C.M.C.) con sede in Cava de' Tirreni al Viale Guglielmo Parte_1
Marconi n. 45 (P. Iva: ), in persona del suo amministratore e legale rapp.te p.t. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Federico de Filippis presso il cui studio sito in Cava de' Tirreni al
Corso Principe Amedeo n. 17 domiciliano, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., (C.F. e P. Controparte_1
IVA n. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_2
Clementina Buono e Claudia Vuolo in virtù di procura alle liti in atti e con le quali elettivamente domicilia in , alla via Nizza nr.146, presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali CP_1
della stessa
APPELLATA
CONCLUSIONI: Come da udienza del 15.05.2025.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 969/2019 resa dal Giudice di Pace di Cava de' Tirreni il 10.4.2019, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 20/18, reso in proprio favore per l'importo di € 2.835,53, a titolo di saldo corrispettivo per l'attività medica prestata, in regime convenzionato, per il mese di giugno 2016. A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il Giudice di Pace ritenuto non dovuta la somma de qua, per intervenuto superamento del tetto massimo di spesa.
Ritualmente si è costituita in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza del gravame ed instando per il suo rigetto.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 15.05.2025, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Va all'uopo premesso che tra le parti non è insorta contestazione in merito all'effettivo svolgimento delle prestazioni mediche da parte del Centro Medico Conti srl per il mese di giugno 2016, tant'è cero che l' ha corrisposto il 90% dell'importo di cui alla fattura azionata, residuando appunto solo CP_2 la somma di € 2.835,53 a saldo del dovuto.
Il mancato pagamento è stato motivato dall'odierna appellata (opponente in primo grado) nella circostanza per cui, a seguito di verifiche effettuate, era stato riscontrato un superamento del tetto massimo di spesa coperto dal Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014. Ciò avrebbe determinato il diritto dell'Ente a ridurre proporzionalmente le tariffe applicate per le prestazioni relative agli anni successivi, con ciò legittimando il mancato pagamento del 10% della fattura di cui si controverte.
L'appellante ha contestato già in primo grado tali argomentazioni, ritenendo non dimostrato tale assunto.
Con il presente gravame ha quindi contestato la decisione di primo grado sotto il profilo del corretto governo dei principi in tema di onere della prova e valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio, che – a suo dire – non dimostrerebbe affatto l'assunto di controparte.
Dette argomentazioni sono state contestate dall' . CP_2
Ciò posto, è principio pacifico quello per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opposto – attore sostanziale a dover dare prova del suo buon diritto, secondo quelle che sono le regole proprie di un giudizio a cognizione piena;
mentre è l'opponente a dover dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
CP_ Ebbene, nel caso di specie, come già detto, il credito è provato e non contestato;
non avendo l'
[...
mosso alcuna eccezione quanto all'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate in regime di convenzione.
Resta invece da attenzione il profilo dell'eccepito sforamento del tetto massimo stabilito che, si badi bene, non attiene all'anno 2016 ma all'anno 2014; sforamento che ha legittimato – secondo la difesa dell'Ente, la proporzionale riduzione dei pagamenti relativi agli anni successivi.
Con riguardo a tale aspetto, la Giurisprudenza di merito e Legittimità è concorde nel ritenere che
Cont spetti all' fornire prova del fatto positivo determinato dal superamento del limite di spesa, non trattandosi di fatto costitutivo della pretesa creditoria (cfr. Cass. 3403/18 e Trib. Napoli n. 6327/22).
Nel caso di specie il GdP ha ritenuto dimostrata tale circostanza sulla base della documentazione prodotta in primo grado dall' . Trattasi in particolare di due note del 26.11.2015 e 25.10.2016, CP_2
Cont redatte dalla stessa con cui appunto si contesta alla Centro Medico Conti srl l'avvenuto superamento, ritenute dal primo giudice parificate ad atti pubblici.
L'appellante contesta sia i documenti che la qualificazione giuridica effettuata, reiterando le proprie difese circa la loro mancata ricezione.
Ora, a prescindere dalla questione circa la comunicazione delle due note e finanche della qualificazione giuridica delle stesse, ciò che appare dirimente è che le stesse non possono ritenersi prova del fatto giuridico e materiale del superamento del tetto di spesa. Si tratta infatti di atti unilaterali dell' che recano una sorta di consuntivo delle spese relative agli anni in CP_2
considerazione ma non recano nel contempo alcun elemento estrinseco che possa giustificare le conclusioni ivi riportate, specie a fronte della contestazione della controparte. In altre parole sarebbe stato necessario produrre innanzitutto le convenzioni relative agli anni di riferimento per attestare il tetto di spesa e poi le varie fatture attestanti le spese di cui la società chiede il rimborso, in modo da verificare effettivamente lo “sforamento”. In mancanza di tale documentazione le note non sono idonee a fondare l'eccezione di non debenza della somma de qua, in quanto appunto atti di formazione unilaterale della parte.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza n. 969/2019 resa dal Giudice di
Pace di Cava de' Tirreni, l'opposizione proposta avverso il D.I. n. n. 20/18 va rigettata, con conseguente conferma del monitorio che acquista efficacia esecutiva.
Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da e conferma il CP_2
decreto ingiuntivo n. 20/18, da intendersi definitivamente esecutivo;
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore CP_2
della Centro Medico Conti srl, che si liquidano in euro 1.000,00, per il primo grado di giudizio e in euro 1.500,00 per il giudizio d'appello, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo