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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Paolo Celentano - Consigliere -
Dott.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha DEiberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza DE Tribunale di TO Annunziata recante il n.
618/2020, pubblicata il 17 marzo 2020, iscritto al n. 3698/22020 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
c.f. ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 DE suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PO D'CO (NA), alla
Piazza Sant'Agnese n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Zammiello (c.f.
), Adolfo Mutarelli (c.f. ), Francesco C.F._1 C.F._2
Mutarelli ( ), Matteo Maria Mutarelli (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
e (c.f. ); - Parte_2 C.F._5
APPELLANTE -
E
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
TO DE CO (NA), alla via Guglielmo Marconi 66, in persona DE Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata dal notaio il 30.7.2020 (rep. n. 6393, racc. n. 4123), dall'Avv. Eduardo Martucci Persona_1
(c.f. ); C.F._6
1 APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di TO Annunziata in data
1° ottobre 2018, il in qualità di struttura accreditata Controparte_2 per lo svolgimento di prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di
Cardiologia nell'ambito territoriale DEl' , con cui aveva sottoscritto specifico Controparte_3 contratto ai sensi DEl'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 in data 29 gennaio 2018, volto a regolare Cont il rapporto tra le parti rispettivamente per l'anno 2017 - chiedeva di ingiungere alla detta l pagamento DEla somma complessiva di € 188.480,75 quale saldo residuo DEle fatture relative alle prestazioni erogate dal mese di gennaio al mese di ottobre 2017 oltre “gli interessi moratori dovuti come da contratto dalla maturazione DE credito fino al saldo”.
Con decreto ingiuntivo n. 1446/2018 DE 2.10.2018 il Tribunale adito accoglieva il ricorso, Cont ordinando all' di pagare al Centro la somma richiesta, “oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze pattuite al saldo”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di citazione Controparte_3 notificato il 13 novembre 2018, chiedendone la revoca, eccependo che:
- la pretesa creditoria era infondata, in quanto le fatture depositate dal non costituivano Pt_1 un idoneo mezzo di prova DE credito vantato;
- aveva provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per il fatturato 2017;
- la somma richiesta non era dovuta perché riferita a prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto per la macroarea di riferimento;
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento DEle seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento DE presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità DE credito che ne forma l'oggetto so- stanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con aggravio ex art. 96 c.p.c., in considerazione DEla temerarietà DEl'azione monitoria intrapresa dall'attuale opposta”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 20 febbraio 2019, il Centro, che resisteva all'avversa opposizione, deducendo, che:
- le fatture e le distinte contabili riepilogative dal mese di Gennaio a quello di Ottobre 2017 costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno DEla richiesta monitoria;
- le prestazioni sanitarie rese dovevano essere rimborsate, non essendo mai stato superato il tetto di spesa relativo alla branca DEla nel suddetto periodo;
Parte_3
2 Cont
- nessuna prova era stata fornita dall' in ordine al superamento DE tetto di spesa e che, in ogni caso, non aveva rispettato il procedimento previsto dal contratto;
- gli obblighi informativi circa le attività di monitoraggio DEle date previsionali e di consuntivo non era stati eseguiti correttamente;
- previo accertamento DEla sussistenza DEla fattispecie DEl'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., chiedeva la condanna al pagamento DEla somma di € 639.385,47, relativa alle prestazioni erogate extra budget
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare disporre ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione DE decreto ingiuntivo n. 1446/2018. 2) nel merito, alla luce DEle esposte argomentazioni in diritto e in fatto, rigettare la proposta opposizione e le eccezioni sollevate in ragione DEla provata infondatezza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 1446/2018 reso dal Tribunale di TO Annunziata il 02.10.2018 dichiarandolo esecutivo;
3) in via subordinata, respingersi le eccezioni tutte sollevate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e condannarsi l' al Controparte_3 pagamento in favore DEl'opposto DEl'importo di €. 188.480,75 o DEla somma maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati
e maturandi come per legge ex D.Lvo 231/02 sì come modificato dal D.L.vo 192/12 dovuti dalla maturazione al soddisfo;
4) in via sussidiaria rigettarsi l'opposizione e, previo accertamento DEla relativa responsabilità, ex art. 2041 c.c. per aver, l'opponente, fruito di un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso il mancato pagamento di tutto quanto dovuto per le prestazioni comunque erogate nell'anno 2017 in regime di accreditamento sanitario, condannarla al pagamento DEla somma non remunerata o comunque di quella maggiore o minore accertanda e ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari DE presente giudizio e di quello monitorio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Con sentenza n.618/2020 pubblicata il 17 marzo 2020, il Tribunale di TO Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Centro al pagamento DEle spese di lite, così disponendo: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1446/2018; 2) condanna parte opposta al pagamento in favore DEla parte opponente DEle spese di lite aliquota che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso generale DEle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili”
Osservava, in particolare, che l'onere di provare il superamento dei tetti di spesa era stato Cont assolto dall' “Ed invero, con riferimento alla domanda di rimborso avanzata in sede
3 monitoria dalla parte opposta, l'opponente ha allegato prot. 2156 DE 24.10.2018, nella quale il Dirigente DE Distretto Sanitario 51 di PO d'CO ha rappresentato che “A fronte di un importo fatturato per l'anno 2017 pari ad €. 639.560,12, fino alle date di esaurimento DE tetto di spesa di branca, relative ai quattro trimestri DEl'anno 2017, risulta un fatturato per
l'importo pari ad €. 450.183,31; A fronte DEl'importo fatturato entro le date di esaurimento previsto dal Tavolo tecnico pari ad €. 450.183,31, ad oggi risulta liquidato l'importo di €.
451.083,31; Tenendo conto che la liquidazione in acconto, in regime di anticipazione DE 90% sarebbe pari da €. 405.164,10, per il raggiungimento DE tetto di spesa e la liquidazione al
100% di quanto massimo spettante in ragione DEle date di esaurimento previste e comunicate, quantizzabile in un importo pari ad €. 450.183,31, risulta essere stato liquidato un importo superiore a quanto dovuto pari ad €. 880,00” A riprova dei suoi assunti, ha CP_4 prodotto in giudizio il verbale DE Tavolo tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica DE rispetto DE tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento per l'annualità 2017 in discussione, nonché prova DEla comunicazione in favore DE centro opposto DEla data presumibile DE superamento dei tetti di spesa. In particolare, oltre alla pec DEl'1.6.2017 contenente il monitoraggio dei dati, l'opponente ha prodotto in giudizio, altresì, la nota n. 24 DE 31.10.2017 contenente le date presuntive di superamento DE tetto di spesa con riferimento al I, II e III trimestre e la nota n. 15 DE 27.7.2017 contenente la data presuntive di superamento DE tetto di spesa con riferimento al IV trimestre, entrambe comunicate a mezzo pec alla parte opposta. Ne consegue che, dal momento che la data presuntiva di esaurimento DE tetto di spesa è stata comunicata tempestivamente al centro opposto, non può essere riconosciuto in favore di quest'ultimo alcun rimborso DEle prestazioni svolte in epoca successiva rispetto alla data DE superamento DE tetto di spesa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto notificato il 28.10.2020 Pt_1 formulando i seguenti motivi:
- con il primo motivo rubricato “A) Errata applicazione DEl'art. 2697 c.c. in relazione alla prova DE superamento DE tetto di spesa” il censura la sentenza per aver il Tribunale Pt_1 erroneamente ritenuto provato lo sforamento DE tetto di spesa di branca;
sostiene che le note prodotte erano note interne che “in quanto provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene a fini istruttorie in quanto sprovviste di riscontri documentali non possono avere adeguata efficacia probatoria”; - le note contengono dati e risultano adottate in date 1 giugno
2017, 27 settembre 2017 e 21 ottobre 2017 ininfluenti e inefficaci sotto l'aspetto impeditivo DE credito con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente assunti;
4 - con il secondo motivo rubricato “B) Della violazione DEle disposizioni regolamentari e contrattuali” l'appellante richiama la normativa di settore e lo schema contrattuale intercorso tra le parti in relazione ai criteri di remunerazione DEle prestazioni sanitarie ed in particolare gli art. 5, 5 bis e 7 DE contratto.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento DE qui proposto appello, previa valutazione di sua ammissibilità e fondatezza, disporre la riforma e/o annullamento DEla sentenza n. 618 depositata il 17 marzo 2020 emessa dal Tribunale di TO Annunziata, con conferma DE D.I. n. 1446/18 e contestuale dichiarazione di esecutorietà. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14 giugno 2021, si è costituita l'
[...]
che ha resistito all'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Rigettato CP_3 integralmente l'atto di appello proposto dalla – Controparte_5 in persona DE legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione DE primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito DEla domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca DE decreto ingiuntivo 727/2018, oggetto DE giudizio di opposizione in primo grado;
3.
Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza DE 6 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 comma
1° c.p.c. per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre innanzi tutto rilevare che l'appellante ha documentato di aver emesso e trasmesso Cont Cont all' e fatture per le prestazioni rese e che l' on ha espressamente contestato l'effettiva esecuzione DEle prestazioni sanitarie, bensì la loro non remunerabilità per effetto DE superamento DE tetto di spesa.
Va poi osservato che il terzo comma DEl'art. 5 DE contratto stipulato per il 2017 stabiliva che Cont l' ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. Cont (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione DE momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per
5 il pagamento DEle prestazioni rese: “a) qualora l'esaurimento DE limite di spesa si verifichi a Cont consuntivo prima DEla data prevista nell'ultima comunicazione DEla , a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio DEl'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4 esaurimento DE limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento DE limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento DE limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva Cont rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento DE limite di spesa comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento DE limite di spesa».
In altri termini, il superamento DE tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso DE monitoraggio previsto dall'art. 5 DE contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione DE tutto analoga alla precedente), Cont comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto DEla relativa procedura che prevede la convocazione DE tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti DEle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento DE corrispettivo DEle prestazioni rese.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) DEl'art. 5 comma 3° DE contratto, in Cont quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali DE superamento dei limiti trimestrali di spesa. Cont Rispetto all'anno in questione, l' a prodotto la seguente documentazione:
- Nota prot. 2156 DE 24 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Ricorso per D.I. 1446/18 Rif. 1007/18
“ a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n. 51 - dott. Parte_1
con la quale si rappresentava che “A fronte di un importo fatturato per Persona_2
l'anno 2017 pari ad €. 639.560,12, fino alle date di esaurimento DE tetto di spesa di branca, relative ai quattro trimestri DEl'anno 2017, risulta un fatturato per l'importo pari ad €.
450.183,31; A fronte DEl'importo fatturato entro le date di esaurimento previsto dal Tavolo tecnico pari ad €. 450.183,31, ad oggi risulta liquidato l'importo di €. 451.083,31; Tenendo conto che la liquidazione in acconto, in regime di anticipazione DE 90% sarebbe pari da €.
405.164,10, per il raggiungimento DE tetto di spesa e la liquidazione al 100% di quanto massimo spettante in ragione DEle date di esaurimento previste e comunicate, quantizzabile in
6 un importo pari ad €. 450.183,31, risulta essere stato liquidato un importo superiore a quanto dovuto pari ad €. 880,00”;
- Nota prot. 1429 DE 1° giugno 2017 avente ad oggetto “Trasmissione dati monitoraggio” a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n. 51 - dott. - trasmessa a mezzo Persona_2 pec in pari data con la quale si dichiara che “Con la presente si inviano, in allegato, i dati di monitoraggio (3/11) al 31/3/2017 di Specialistica Ambulatoriale relativi al periodo gennaio/marzo 2017 e il monitoraggio DEle prestazioni di lettera R” ma, in realtà agli atti, non sono stati prodotti i detti allegati;
- Nota prot. 2293 DE 27 settembre 2017 avente ad oggetto “notifica nota DE 27/9/2017” a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n.
5 - dott. - con la quale si comunica Persona_2 che “In allegato si notifica la nota n. 15 DE 27/9/ 2017 a firma DE Coordinatore DE Tavolo
Tecnico per la Specialistica ad oggetto “Specialistica ambulatoriale – DCA Parte_5
89/2016 applicazione limite di spesa anno 2017 art. 5 bis” con tabelle indicanti le “date consuntive I e III trimestre 2017 al lordo DEle contestazioni per overselling e VPM comunicato
a mezzo pec il 27 settembre 2017”
Orbene, dalla documentazione prodotta si rileva che: Cont
- per il primo e il secondo trimestre DEl'anno 2017 l' non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta comunicazione DEla data previsionale DE superamento DE tetto di spesa, ma esclusivamente la nota prot. 2293 DE 27 settembre 2017 comunicata a mezzo pec in pari data al Centro appellante con la quale l'Ente comunicava la data consuntiva
( indicando la data DE 27 febbraio 2017 per il primo trimestre e il 1° giugno 2017 per il secondo Cont trimestre, indicando altresì altre le date per le prestazioni erogate fuori e fuori regione);
- per il terzo trimestre, sempre con la medesima nota, comunicava esclusivamente la data previsionale DE 9 settembre 2017, mentre non era indicata la data consuntiva, così facendo ha violato le disposizioni contrattuali ed in particolare l'art. 5 DE contratto.
In mancanza DEla comunicazione preventiva DEla data prevista per il superamento DE tetto di spesa di macroarea per i primi due trimestri e la data consuntiva DE terzo trimestre può solo farsi luogo all'applicazione DEla RTU, sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) DEla DGRC
n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento DE tetto di spesa di macroarea.
Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema Cont di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
7 Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “cardiologia”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione DEla remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento DE limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque Cont stato onere DEl' – persino ove si volesse prescindere dalla questione DEl'onere probatorio
– quanto meno allegare l'entità DEla regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato.
Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma DEla sentenza Cont di primo grado e rigetto DEl'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Cont 2. Ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., l' va condannata al pagamento DEle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore DEl'appellante; i compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto DE Ministro DEla Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.300
fase introduttiva: € 850
fase istruttoria: € 2.850
fase decisoria: € 2.150 giudizio di appello fase di studio: € 1.500
fase introduttiva: € 1.000
fase istruttoria: € 2.200
fase decisoria: 2.600
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 618/2020 DE Tribunale di TO Annunziata Parte_1 DE 17 marzo 2020:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 DE Controparte_3
Tribunale di TO Annunziata;
8 2. condanna l' al pagamento in favore DE Controparte_3 Controparte_6
, DEle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio
[...] di primo grado, in € 7.150 per compenso ed € 1.072,50 per spese generali con attribuzione in favore DEl'avv. Nicola Zammiello, per il giudizio di appello, in € 1.165,50 per spese vive, €
7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione in favore DEl'avv. Nicola Zammiello, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 9.9.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Paolo Celentano - Consigliere -
Dott.ssa Caterina di Martino - Consigliere relatore - ha DEiberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza DE Tribunale di TO Annunziata recante il n.
618/2020, pubblicata il 17 marzo 2020, iscritto al n. 3698/22020 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
c.f. ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1 DE suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in PO D'CO (NA), alla
Piazza Sant'Agnese n. 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Zammiello (c.f.
), Adolfo Mutarelli (c.f. ), Francesco C.F._1 C.F._2
Mutarelli ( ), Matteo Maria Mutarelli (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4
e (c.f. ); - Parte_2 C.F._5
APPELLANTE -
E
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
TO DE CO (NA), alla via Guglielmo Marconi 66, in persona DE Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti autenticata dal notaio il 30.7.2020 (rep. n. 6393, racc. n. 4123), dall'Avv. Eduardo Martucci Persona_1
(c.f. ); C.F._6
1 APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di TO Annunziata in data
1° ottobre 2018, il in qualità di struttura accreditata Controparte_2 per lo svolgimento di prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di
Cardiologia nell'ambito territoriale DEl' , con cui aveva sottoscritto specifico Controparte_3 contratto ai sensi DEl'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 in data 29 gennaio 2018, volto a regolare Cont il rapporto tra le parti rispettivamente per l'anno 2017 - chiedeva di ingiungere alla detta l pagamento DEla somma complessiva di € 188.480,75 quale saldo residuo DEle fatture relative alle prestazioni erogate dal mese di gennaio al mese di ottobre 2017 oltre “gli interessi moratori dovuti come da contratto dalla maturazione DE credito fino al saldo”.
Con decreto ingiuntivo n. 1446/2018 DE 2.10.2018 il Tribunale adito accoglieva il ricorso, Cont ordinando all' di pagare al Centro la somma richiesta, “oltre agli interessi convenzionali dalle singole scadenze pattuite al saldo”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di citazione Controparte_3 notificato il 13 novembre 2018, chiedendone la revoca, eccependo che:
- la pretesa creditoria era infondata, in quanto le fatture depositate dal non costituivano Pt_1 un idoneo mezzo di prova DE credito vantato;
- aveva provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per il fatturato 2017;
- la somma richiesta non era dovuta perché riferita a prestazioni rese oltre il tetto di spesa previsto per la macroarea di riferimento;
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento DEle seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento DE presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità DE credito che ne forma l'oggetto so- stanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con aggravio ex art. 96 c.p.c., in considerazione DEla temerarietà DEl'azione monitoria intrapresa dall'attuale opposta”.
Si costituiva, con comparsa depositata il 20 febbraio 2019, il Centro, che resisteva all'avversa opposizione, deducendo, che:
- le fatture e le distinte contabili riepilogative dal mese di Gennaio a quello di Ottobre 2017 costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno DEla richiesta monitoria;
- le prestazioni sanitarie rese dovevano essere rimborsate, non essendo mai stato superato il tetto di spesa relativo alla branca DEla nel suddetto periodo;
Parte_3
2 Cont
- nessuna prova era stata fornita dall' in ordine al superamento DE tetto di spesa e che, in ogni caso, non aveva rispettato il procedimento previsto dal contratto;
- gli obblighi informativi circa le attività di monitoraggio DEle date previsionali e di consuntivo non era stati eseguiti correttamente;
- previo accertamento DEla sussistenza DEla fattispecie DEl'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., chiedeva la condanna al pagamento DEla somma di € 639.385,47, relativa alle prestazioni erogate extra budget
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare disporre ex art. 648 cpc la provvisoria esecuzione DE decreto ingiuntivo n. 1446/2018. 2) nel merito, alla luce DEle esposte argomentazioni in diritto e in fatto, rigettare la proposta opposizione e le eccezioni sollevate in ragione DEla provata infondatezza e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 1446/2018 reso dal Tribunale di TO Annunziata il 02.10.2018 dichiarandolo esecutivo;
3) in via subordinata, respingersi le eccezioni tutte sollevate dall'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, e condannarsi l' al Controparte_3 pagamento in favore DEl'opposto DEl'importo di €. 188.480,75 o DEla somma maggiore o minore e/o diversa accertanda in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi maturati
e maturandi come per legge ex D.Lvo 231/02 sì come modificato dal D.L.vo 192/12 dovuti dalla maturazione al soddisfo;
4) in via sussidiaria rigettarsi l'opposizione e, previo accertamento DEla relativa responsabilità, ex art. 2041 c.c. per aver, l'opponente, fruito di un indebito arricchimento senza giusta causa attraverso il mancato pagamento di tutto quanto dovuto per le prestazioni comunque erogate nell'anno 2017 in regime di accreditamento sanitario, condannarla al pagamento DEla somma non remunerata o comunque di quella maggiore o minore accertanda e ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari DE presente giudizio e di quello monitorio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Con sentenza n.618/2020 pubblicata il 17 marzo 2020, il Tribunale di TO Annunziata accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Centro al pagamento DEle spese di lite, così disponendo: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1446/2018; 2) condanna parte opposta al pagamento in favore DEla parte opponente DEle spese di lite aliquota che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 3.972,00 per compensi, oltre rimborso generale DEle spese al 15% ed oltre accessori previdenziali e tributari, se documentati a mezzo fattura e non detraibili”
Osservava, in particolare, che l'onere di provare il superamento dei tetti di spesa era stato Cont assolto dall' “Ed invero, con riferimento alla domanda di rimborso avanzata in sede
3 monitoria dalla parte opposta, l'opponente ha allegato prot. 2156 DE 24.10.2018, nella quale il Dirigente DE Distretto Sanitario 51 di PO d'CO ha rappresentato che “A fronte di un importo fatturato per l'anno 2017 pari ad €. 639.560,12, fino alle date di esaurimento DE tetto di spesa di branca, relative ai quattro trimestri DEl'anno 2017, risulta un fatturato per
l'importo pari ad €. 450.183,31; A fronte DEl'importo fatturato entro le date di esaurimento previsto dal Tavolo tecnico pari ad €. 450.183,31, ad oggi risulta liquidato l'importo di €.
451.083,31; Tenendo conto che la liquidazione in acconto, in regime di anticipazione DE 90% sarebbe pari da €. 405.164,10, per il raggiungimento DE tetto di spesa e la liquidazione al
100% di quanto massimo spettante in ragione DEle date di esaurimento previste e comunicate, quantizzabile in un importo pari ad €. 450.183,31, risulta essere stato liquidato un importo superiore a quanto dovuto pari ad €. 880,00” A riprova dei suoi assunti, ha CP_4 prodotto in giudizio il verbale DE Tavolo tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica DE rispetto DE tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento per l'annualità 2017 in discussione, nonché prova DEla comunicazione in favore DE centro opposto DEla data presumibile DE superamento dei tetti di spesa. In particolare, oltre alla pec DEl'1.6.2017 contenente il monitoraggio dei dati, l'opponente ha prodotto in giudizio, altresì, la nota n. 24 DE 31.10.2017 contenente le date presuntive di superamento DE tetto di spesa con riferimento al I, II e III trimestre e la nota n. 15 DE 27.7.2017 contenente la data presuntive di superamento DE tetto di spesa con riferimento al IV trimestre, entrambe comunicate a mezzo pec alla parte opposta. Ne consegue che, dal momento che la data presuntiva di esaurimento DE tetto di spesa è stata comunicata tempestivamente al centro opposto, non può essere riconosciuto in favore di quest'ultimo alcun rimborso DEle prestazioni svolte in epoca successiva rispetto alla data DE superamento DE tetto di spesa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto notificato il 28.10.2020 Pt_1 formulando i seguenti motivi:
- con il primo motivo rubricato “A) Errata applicazione DEl'art. 2697 c.c. in relazione alla prova DE superamento DE tetto di spesa” il censura la sentenza per aver il Tribunale Pt_1 erroneamente ritenuto provato lo sforamento DE tetto di spesa di branca;
sostiene che le note prodotte erano note interne che “in quanto provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene a fini istruttorie in quanto sprovviste di riscontri documentali non possono avere adeguata efficacia probatoria”; - le note contengono dati e risultano adottate in date 1 giugno
2017, 27 settembre 2017 e 21 ottobre 2017 ininfluenti e inefficaci sotto l'aspetto impeditivo DE credito con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente assunti;
4 - con il secondo motivo rubricato “B) Della violazione DEle disposizioni regolamentari e contrattuali” l'appellante richiama la normativa di settore e lo schema contrattuale intercorso tra le parti in relazione ai criteri di remunerazione DEle prestazioni sanitarie ed in particolare gli art. 5, 5 bis e 7 DE contratto.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento DE qui proposto appello, previa valutazione di sua ammissibilità e fondatezza, disporre la riforma e/o annullamento DEla sentenza n. 618 depositata il 17 marzo 2020 emessa dal Tribunale di TO Annunziata, con conferma DE D.I. n. 1446/18 e contestuale dichiarazione di esecutorietà. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Cpa ed Iva, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14 giugno 2021, si è costituita l'
[...]
che ha resistito all'appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Rigettato CP_3 integralmente l'atto di appello proposto dalla – Controparte_5 in persona DE legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione DE primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito DEla domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca DE decreto ingiuntivo 727/2018, oggetto DE giudizio di opposizione in primo grado;
3.
Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari di giudizio”.
All'udienza DE 6 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 comma
1° c.p.c. per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre innanzi tutto rilevare che l'appellante ha documentato di aver emesso e trasmesso Cont Cont all' e fatture per le prestazioni rese e che l' on ha espressamente contestato l'effettiva esecuzione DEle prestazioni sanitarie, bensì la loro non remunerabilità per effetto DE superamento DE tetto di spesa.
Va poi osservato che il terzo comma DEl'art. 5 DE contratto stipulato per il 2017 stabiliva che Cont l' ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. Cont (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione DE momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per
5 il pagamento DEle prestazioni rese: “a) qualora l'esaurimento DE limite di spesa si verifichi a Cont consuntivo prima DEla data prevista nell'ultima comunicazione DEla , a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio DEl'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_4 esaurimento DE limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento DE limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento DE limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva Cont rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento DE limite di spesa comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento DE limite di spesa».
In altri termini, il superamento DE tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso DE monitoraggio previsto dall'art. 5 DE contratto, oppure in assenza di comunicazione previsionale (situazione DE tutto analoga alla precedente), Cont comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto DEla relativa procedura che prevede la convocazione DE tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti DEle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento DE corrispettivo DEle prestazioni rese.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) DEl'art. 5 comma 3° DE contratto, in Cont quanto l' non ha comunicato al Centro le date previsionali DE superamento dei limiti trimestrali di spesa. Cont Rispetto all'anno in questione, l' a prodotto la seguente documentazione:
- Nota prot. 2156 DE 24 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Ricorso per D.I. 1446/18 Rif. 1007/18
“ a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n. 51 - dott. Parte_1
con la quale si rappresentava che “A fronte di un importo fatturato per Persona_2
l'anno 2017 pari ad €. 639.560,12, fino alle date di esaurimento DE tetto di spesa di branca, relative ai quattro trimestri DEl'anno 2017, risulta un fatturato per l'importo pari ad €.
450.183,31; A fronte DEl'importo fatturato entro le date di esaurimento previsto dal Tavolo tecnico pari ad €. 450.183,31, ad oggi risulta liquidato l'importo di €. 451.083,31; Tenendo conto che la liquidazione in acconto, in regime di anticipazione DE 90% sarebbe pari da €.
405.164,10, per il raggiungimento DE tetto di spesa e la liquidazione al 100% di quanto massimo spettante in ragione DEle date di esaurimento previste e comunicate, quantizzabile in
6 un importo pari ad €. 450.183,31, risulta essere stato liquidato un importo superiore a quanto dovuto pari ad €. 880,00”;
- Nota prot. 1429 DE 1° giugno 2017 avente ad oggetto “Trasmissione dati monitoraggio” a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n. 51 - dott. - trasmessa a mezzo Persona_2 pec in pari data con la quale si dichiara che “Con la presente si inviano, in allegato, i dati di monitoraggio (3/11) al 31/3/2017 di Specialistica Ambulatoriale relativi al periodo gennaio/marzo 2017 e il monitoraggio DEle prestazioni di lettera R” ma, in realtà agli atti, non sono stati prodotti i detti allegati;
- Nota prot. 2293 DE 27 settembre 2017 avente ad oggetto “notifica nota DE 27/9/2017” a firma DE Direttore Responsabile DE D.S. n.
5 - dott. - con la quale si comunica Persona_2 che “In allegato si notifica la nota n. 15 DE 27/9/ 2017 a firma DE Coordinatore DE Tavolo
Tecnico per la Specialistica ad oggetto “Specialistica ambulatoriale – DCA Parte_5
89/2016 applicazione limite di spesa anno 2017 art. 5 bis” con tabelle indicanti le “date consuntive I e III trimestre 2017 al lordo DEle contestazioni per overselling e VPM comunicato
a mezzo pec il 27 settembre 2017”
Orbene, dalla documentazione prodotta si rileva che: Cont
- per il primo e il secondo trimestre DEl'anno 2017 l' non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta comunicazione DEla data previsionale DE superamento DE tetto di spesa, ma esclusivamente la nota prot. 2293 DE 27 settembre 2017 comunicata a mezzo pec in pari data al Centro appellante con la quale l'Ente comunicava la data consuntiva
( indicando la data DE 27 febbraio 2017 per il primo trimestre e il 1° giugno 2017 per il secondo Cont trimestre, indicando altresì altre le date per le prestazioni erogate fuori e fuori regione);
- per il terzo trimestre, sempre con la medesima nota, comunicava esclusivamente la data previsionale DE 9 settembre 2017, mentre non era indicata la data consuntiva, così facendo ha violato le disposizioni contrattuali ed in particolare l'art. 5 DE contratto.
In mancanza DEla comunicazione preventiva DEla data prevista per il superamento DE tetto di spesa di macroarea per i primi due trimestri e la data consuntiva DE terzo trimestre può solo farsi luogo all'applicazione DEla RTU, sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) DEla DGRC
n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento DE tetto di spesa di macroarea.
Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema Cont di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
7 Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “cardiologia”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione DEla remunerazione dovuta ai vari centri per le prestazioni compiute dopo la data effettiva di superamento DE limite di spesa (non essendovi quella prevista) in proporzione al contributo che ciascun centro ha dato al superamento stesso. Sarebbe dunque Cont stato onere DEl' – persino ove si volesse prescindere dalla questione DEl'onere probatorio
– quanto meno allegare l'entità DEla regressione tariffaria applicabile nel periodo in esame al centro appellato.
Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma DEla sentenza Cont di primo grado e rigetto DEl'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' Cont 2. Ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., l' va condannata al pagamento DEle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore DEl'appellante; i compensi vanno liquidati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto DE Ministro DEla Giustizia 10 aprile 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 147/2022), per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.300
fase introduttiva: € 850
fase istruttoria: € 2.850
fase decisoria: € 2.150 giudizio di appello fase di studio: € 1.500
fase introduttiva: € 1.000
fase istruttoria: € 2.200
fase decisoria: 2.600
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 618/2020 DE Tribunale di TO Annunziata Parte_1 DE 17 marzo 2020:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma DEla sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 1446/2018 DE Controparte_3
Tribunale di TO Annunziata;
8 2. condanna l' al pagamento in favore DE Controparte_3 Controparte_6
, DEle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio
[...] di primo grado, in € 7.150 per compenso ed € 1.072,50 per spese generali con attribuzione in favore DEl'avv. Nicola Zammiello, per il giudizio di appello, in € 1.165,50 per spese vive, €
7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione in favore DEl'avv. Nicola Zammiello, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 9.9.2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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