TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.1.2025, assunto in decisione in data 10.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Azzurra Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novate Milanese (MI), via
Giuseppe Di Vittorio n. 38;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/06/2016 nel Comune di Milano tra i sigg.ri e trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1 civile del Comune di Milano, anno 2016, Numero 126, Parte 2, Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Paderno GN (MI), anno 2016, Numero 47, Parte 2, Serie B, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che verrà emessa e agli altri adempimenti di rito.
2) I genitori vivono e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene dei figli e Per_1
, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso i minori e a rassicurarli del loro affetto e della Per_2 presenza di entrambi, in attuazione del principio della bigenitorialità.
3) I genitori continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e si scambieranno informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti i figli. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative.
Entrambi concordano di prendere le decisioni relative ai figli in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali dei minori, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nel mantenimento da parte di e dei seguenti aspetti: Per_1 Per_2
a. rapporto positivo e sereno tra i minori ed entrambi i genitori;
b. stabilità delle proprie abitudini di vita, seppur in abitazioni separate;
c. evitamento del coinvolgimento dei minori nei conflitti.
4) Conseguentemente, i genitori concordano per l'affidamento condiviso di e , e Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli. Dunque, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione (ad es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, ecc.), educazione (ad es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, ecc.) e salute (ad es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, ecc.) verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente dei figli minorenni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé, eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo od oculistica o odontoiatrica per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
5) I figli minori verranno collocati in via alternata presso l'abitazione materna e paterna, così da assicurare uguale permanenza dei figli presso entrambi i genitori nell'arco del mese (c.d. collocamento paritetico alternato), secondo i tempi e con le modalità meglio descritte nel paragrafo successivo. Ai fini anagrafici, pagina 2 di 7 fiscali e previdenziali, e rimarranno collocati presso la casa coniugale sita in Paderno Per_1 Per_2
GN (MI), via Pietro Micca n. 19; in caso di vendita della casa coniugale, i figli –sempre solo ai fini anagrafici, fiscali e previdenziali – verranno collocati presso l'abitazione materna.
6) I genitori concordano sulle seguenti modalità di visita: dal venerdì alle ore 18:00 al venerdì successivo alle ore 09:00 con un genitore e dal venerdì alle ore 09:00 al venerdì successivo alle ore 18:00 con l'altro genitore, assicurando così eguali giornate e pernottamenti nell'arco del mese presso l'uno e l'altro genitore. Nei giorni in cui i minori saranno collocati presso ciascun genitore, quest'ultimo si impegna ad accompagnarli presso la scuola dell'Infanzia (o alla scuola primaria e successive, nel seguito) entro gli orari previsti e a prelevarli all'orario di uscita dall'Istituto scolastico, avvalendosi in caso di necessità e/o volontà espressa di Per_2
e , anche dell'ausilio dei nonni e/o baby-sitter (le spese relative a quest'ultime verranno sostenute Per_1 al 100% dal genitore impossibilitato); il genitore che ha con sé i figli si farà altresì carico di accompagnarli presso l'abitazione dell'altro genitore agli orari stabiliti, sempre fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere per esigenze sopravvenute. Resta inteso che le modalità di permanenza sopraindicate potranno essere suscettibili di variazioni, causate da esigenze personali e lavorative dei coniugi, nonché da impegni scolastici ed extrascolastici futuri dei figli, che dovranno essere sempre e comunque tempestivamente concordate. I ricorrenti convengono che, qualora i figli dovessero mostrare un disagio di grado moderato nella gestione del diritto di visita, contatteranno congiuntamente un pedagogista per il miglior esercizio del diritto alla bigenitorialità.
7) Le festività natalizie verranno trascorse dai minori secondo la seguente modalità: dal 25 dicembre al 30 dicembre incluso con la madre e dal 01 gennaio al 07 gennaio compreso col padre. La giornata del 31 dicembre, compreso il pernottamento, verrà alternata di anno in anno tra il padre e la madre (nel 2024 tali giornate verranno trascorse dai minori con la madre). Quanto alle festività pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, l'intero periodo di chiusura scolastica (nel 2024 tale periodo verrà trascorso dai figli con il padre). I genitori possono tuttavia raggiungere intese ulteriori volte a trascorrere insieme, anche congiuntamente, tali giornate con i figli. In base alle esigenze del caso concreto, comunque, essi possono accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodi di alternanza tenendo anche conto della volontà espressa da e . Nei giorni sopra non espressamente indicati, durante le vacanze Per_1 Per_2 scolastiche in occasione delle festività natalizie e pasquali e/o in occasione di ogni altra festività e/o “ponte” di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori in caso di sopravvenuti e ad oggi non prevedibili impegni lavorativi, il diritto di visita verrà disciplinato seguendo sempre l'alternanza paritetica concordata tra i genitori. Il periodo di vacanze estive sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che i figli possano trascorrere con loro eguali periodi di vacanza, anche non continuativi, di durata non inferiore alle due settimane ciascuno durante i mesi di luglio e agosto;
detti periodi verranno concordati di volta in volta dai genitori anticipatamente ed entro il 30 maggio di ciascun anno, sempre salvo diverse intese. Il genitore che pagina 3 di 7 accompagnerà in vacanza i minori sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro potrà contattarlo, favorendone la reperibilità e permettendone sempre il contatto telefonico anche mediante videochiamata.
8) Le ulteriori ricorrenze e festività saranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni, eccezion fatta a) per il compleanno dei minori, in cui i coniugi assicureranno la loro compresenza con modalità da concordarsi di volta in volta;
b) per il compleanno di ciascun coniuge, per la festa del papà, per la festa della mamma, per i compleanni dei parenti di ciascun ramo genitoriale, in cui i coniugi alterneranno la loro presenza, consentendosela reciprocamente anche nel caso in cui dette ricorrenze cadano in giornate non di competenza, fatti salvi diversi ed ulteriori accordi e sempre tenuto conto degli impegni dei genitori e dei minori, nonché della volontà e dei desideri di questi ultimi.
9) In caso di malattia o infortunio dei minori, il genitore presso cui i figli si trovano è tenuto a darne immediato avviso all'altro, ed entrambi i figli – anche in caso di malattia e/o infortunio di uno solo – rimarranno collocati presso la casa del genitore presso cui si trovavano ad inizio malattia. Qualora la situazione di salute non consenta lo spostamento dei figli presso l'altro genitore nei giorni di competenza di quest'ultimo in base all'alternanza stabilita, i minori resteranno collocati presso la casa in cui si trovavano ad inizio malattia fino alla completa guarigione e/o fino a quando le condizioni di salute dei minori non ne consentano lo spostamento e la ripresa dell'alternanza pattuita. Sempre con espresso e reciproco diritto e facoltà di entrambi i genitori di contattare i minori e fargli visita, previa comunicazione, ove collocati nel periodo di malattia e/o di stabilire diverse modalità di collocamento e alternanza in tale periodo in base alle esigenze, dei genitori e/o dei minori, riguardo al caso specifico e di recuperare le giornate di competenza perse.
10) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti in altre località poste fuori dalla Regione di residenza quando hanno con sé i figli minori. I genitori si impegnano ad assicurarsi reciprocamente un contatto telefonico coi figli, a mezzo chiamata o videochiamata, nei reciproci periodi di spettanza.
11) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
12) I genitori solo in caso di relazione stabile e duratura potranno far frequentare ai figli gli eventuali rispettivi partners.
13) I genitori si impegnano ad aderire sin d'ora alla mediazione familiare qualora dovessero sorgere disaccordi insanabili sulla gestione dei figli minori, rivolgendosi a specialisti in caso di disagi dei minori stessi.
14) Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento ordinario dei figli minorenni;
stante la modalità di collocamento alternato per uguali periodi dei minori presso ciascun genitore, questi ultimi si impegnano a contribuire al mantenimento di e Per_1
pagina 4 di 7 per i periodi di permanenza presso di sé, non stabilendo dunque alcun tipo di contributo mensile Per_2 al mantenimento dei figli l'uno verso l'altro (c.d. mantenimento diretto). L'assegno unico e il bonus nido e/o altri benefici fiscali relativi ai figli verranno percepiti dai genitori al 50% ciascuno.
15) Le parti convengono altresì che tutte le spese straordinarie dei figli minori così come indicate dalle linee guida del Tribunale di Milano saranno poste per il 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, fermo restando che tali spese dovranno previamente essere concordate tra i coniugi e documentate sempre tenendo conto di quanto indicato dalle richiamate linee guida, alle quali si fa espresso richiamo. I genitori provvederanno ad annotare le spese concordate ed individualmente sostenute in apposita app per cellulare condivisa a nome di entrambi, e procederanno, nell'ultimo giorno di ogni mese, a rimborsare al genitore che ha sostenuto un maggior esborso la differenza dovuta. I coniugi concordano espressamente che, nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione di un servizio di baby-sitting, ancorché saltuario, tale servizio resterà ad esclusivo carico (e quindi nella misura del 100%) del coniuge impossibilitato per motivi personali e/o lavorativi nei giorni di propria competenza.
16) I coniugi danno atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale a far tempo dal 01 dicembre 2022 Pt_2 prelevando tutti i suoi beni personali e che la stessa ha già provveduto a spostare la propria residenza presso la nuova abitazione.
17) La casa coniugale, in precedenza intestata ad entrambi i coniugi con mutuo anch'esso cointestato, è stata acquisita in piena proprietà dal sig. mediante atto notarile n. rep. 2426 stipulato in data Parte_1
13/06/2023 innanzi al Notaio (DOC. 6) con il quale il marito ha rilevato la quota del 50% Persona_3 di proprietà della moglie saldando il relativo corrispettivo pattuito e accollandosi integralmente il relativo mutuo residuo, con conseguente liberazione della sig.ra da ogni vincolo giuridico in proposito. Pt_2
18) Il conto corrente bancario cointestato ed acceso presso la Ing Bank avente
IBAN[...]CC0011067868, verrà estinto entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e il relativo saldo attivo o passivo presente al momento dell'estinzione verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
19) I coniugi concordano che i conti corrente bancari rispettivamente intestati tali rimarranno e che nulla hanno ed avranno a pretendere l'uno dall'altra sugli stessi.
20) I coniugi danno altresì atto che tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel provvedimento di omologa della separazione sono state assolte.
21) Ognuno dei coniugi è autonomo economicamente e pertanto non vi è luogo all'assunzione di provvedimenti economici tra gli stessi a titolo di mantenimento.
22) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di qualsiasi altro documento per cui l'assenso del coniuge sia necessario, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento al preciso luogo di destinazione dei minori. pagina 5 di 7 23) I coniugi danno atto che i reciproci rapporti economici sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, dichiarandosi entrambi autosufficienti.
24) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare al gravame della sentenza di divorzio che accolga le condizioni anzi esposte.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.5.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (2.5.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 27.4.2017 e il 6.5.2021) e, per le Persona_4 Persona_5 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 4.6.2016 (Atto n. 126, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
9.1.2025, assunto in decisione in data 10.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Azzurra Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novate Milanese (MI), via
Giuseppe Di Vittorio n. 38;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 04/06/2016 nel Comune di Milano tra i sigg.ri e trascritto nei registri dello stato Parte_2 Parte_1 civile del Comune di Milano, anno 2016, Numero 126, Parte 2, Serie A, nonché nei registri dello stato civile del Comune di Paderno GN (MI), anno 2016, Numero 47, Parte 2, Serie B, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza che verrà emessa e agli altri adempimenti di rito.
2) I genitori vivono e vivranno separati nel mutuo rispetto e si impegnano, per il bene dei figli e Per_1
, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso i minori e a rassicurarli del loro affetto e della Per_2 presenza di entrambi, in attuazione del principio della bigenitorialità.
3) I genitori continueranno a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e si scambieranno informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti i figli. Si impegnano inoltre a condividere la gestione dei rapporti con la scuola, lo svolgimento dei compiti scolastici, le scelte e regole educative.
Entrambi concordano di prendere le decisioni relative ai figli in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i bisogni emotivo-affettivi e materiali dei minori, in particolare sinteticamente individuati dai genitori stessi nel mantenimento da parte di e dei seguenti aspetti: Per_1 Per_2
a. rapporto positivo e sereno tra i minori ed entrambi i genitori;
b. stabilità delle proprie abitudini di vita, seppur in abitazioni separate;
c. evitamento del coinvolgimento dei minori nei conflitti.
4) Conseguentemente, i genitori concordano per l'affidamento condiviso di e , e Per_1 Per_2 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli. Dunque, le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione (ad es. scelta dell'indirizzo scolastico, scelta della scuola pubblica o privata, ecc.), educazione (ad es. orientamento religioso, scelta del luogo di residenza, partecipazione a viaggi, ecc.) e salute (ad es. sottoposizione ad intervento chirurgico, ricorso a tecniche di medicina alternativa, sottoposizione a trattamenti psicoterapeutici, ecc.) verranno assunte di comune accordo tenendo conto esclusivamente dell'interesse preminente dei figli minorenni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori con sé, eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo od oculistica o odontoiatrica per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
5) I figli minori verranno collocati in via alternata presso l'abitazione materna e paterna, così da assicurare uguale permanenza dei figli presso entrambi i genitori nell'arco del mese (c.d. collocamento paritetico alternato), secondo i tempi e con le modalità meglio descritte nel paragrafo successivo. Ai fini anagrafici, pagina 2 di 7 fiscali e previdenziali, e rimarranno collocati presso la casa coniugale sita in Paderno Per_1 Per_2
GN (MI), via Pietro Micca n. 19; in caso di vendita della casa coniugale, i figli –sempre solo ai fini anagrafici, fiscali e previdenziali – verranno collocati presso l'abitazione materna.
6) I genitori concordano sulle seguenti modalità di visita: dal venerdì alle ore 18:00 al venerdì successivo alle ore 09:00 con un genitore e dal venerdì alle ore 09:00 al venerdì successivo alle ore 18:00 con l'altro genitore, assicurando così eguali giornate e pernottamenti nell'arco del mese presso l'uno e l'altro genitore. Nei giorni in cui i minori saranno collocati presso ciascun genitore, quest'ultimo si impegna ad accompagnarli presso la scuola dell'Infanzia (o alla scuola primaria e successive, nel seguito) entro gli orari previsti e a prelevarli all'orario di uscita dall'Istituto scolastico, avvalendosi in caso di necessità e/o volontà espressa di Per_2
e , anche dell'ausilio dei nonni e/o baby-sitter (le spese relative a quest'ultime verranno sostenute Per_1 al 100% dal genitore impossibilitato); il genitore che ha con sé i figli si farà altresì carico di accompagnarli presso l'abitazione dell'altro genitore agli orari stabiliti, sempre fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere per esigenze sopravvenute. Resta inteso che le modalità di permanenza sopraindicate potranno essere suscettibili di variazioni, causate da esigenze personali e lavorative dei coniugi, nonché da impegni scolastici ed extrascolastici futuri dei figli, che dovranno essere sempre e comunque tempestivamente concordate. I ricorrenti convengono che, qualora i figli dovessero mostrare un disagio di grado moderato nella gestione del diritto di visita, contatteranno congiuntamente un pedagogista per il miglior esercizio del diritto alla bigenitorialità.
7) Le festività natalizie verranno trascorse dai minori secondo la seguente modalità: dal 25 dicembre al 30 dicembre incluso con la madre e dal 01 gennaio al 07 gennaio compreso col padre. La giornata del 31 dicembre, compreso il pernottamento, verrà alternata di anno in anno tra il padre e la madre (nel 2024 tali giornate verranno trascorse dai minori con la madre). Quanto alle festività pasquali, i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, l'intero periodo di chiusura scolastica (nel 2024 tale periodo verrà trascorso dai figli con il padre). I genitori possono tuttavia raggiungere intese ulteriori volte a trascorrere insieme, anche congiuntamente, tali giornate con i figli. In base alle esigenze del caso concreto, comunque, essi possono accordarsi per una diversa regolamentazione dei suddetti periodi di alternanza tenendo anche conto della volontà espressa da e . Nei giorni sopra non espressamente indicati, durante le vacanze Per_1 Per_2 scolastiche in occasione delle festività natalizie e pasquali e/o in occasione di ogni altra festività e/o “ponte” di vacanza scolastica, salvo diverso accordo tra i genitori in caso di sopravvenuti e ad oggi non prevedibili impegni lavorativi, il diritto di visita verrà disciplinato seguendo sempre l'alternanza paritetica concordata tra i genitori. Il periodo di vacanze estive sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che i figli possano trascorrere con loro eguali periodi di vacanza, anche non continuativi, di durata non inferiore alle due settimane ciascuno durante i mesi di luglio e agosto;
detti periodi verranno concordati di volta in volta dai genitori anticipatamente ed entro il 30 maggio di ciascun anno, sempre salvo diverse intese. Il genitore che pagina 3 di 7 accompagnerà in vacanza i minori sarà tenuto a comunicare un recapito dove l'altro potrà contattarlo, favorendone la reperibilità e permettendone sempre il contatto telefonico anche mediante videochiamata.
8) Le ulteriori ricorrenze e festività saranno trascorse dai minori con ciascun genitore ad anni alterni, eccezion fatta a) per il compleanno dei minori, in cui i coniugi assicureranno la loro compresenza con modalità da concordarsi di volta in volta;
b) per il compleanno di ciascun coniuge, per la festa del papà, per la festa della mamma, per i compleanni dei parenti di ciascun ramo genitoriale, in cui i coniugi alterneranno la loro presenza, consentendosela reciprocamente anche nel caso in cui dette ricorrenze cadano in giornate non di competenza, fatti salvi diversi ed ulteriori accordi e sempre tenuto conto degli impegni dei genitori e dei minori, nonché della volontà e dei desideri di questi ultimi.
9) In caso di malattia o infortunio dei minori, il genitore presso cui i figli si trovano è tenuto a darne immediato avviso all'altro, ed entrambi i figli – anche in caso di malattia e/o infortunio di uno solo – rimarranno collocati presso la casa del genitore presso cui si trovavano ad inizio malattia. Qualora la situazione di salute non consenta lo spostamento dei figli presso l'altro genitore nei giorni di competenza di quest'ultimo in base all'alternanza stabilita, i minori resteranno collocati presso la casa in cui si trovavano ad inizio malattia fino alla completa guarigione e/o fino a quando le condizioni di salute dei minori non ne consentano lo spostamento e la ripresa dell'alternanza pattuita. Sempre con espresso e reciproco diritto e facoltà di entrambi i genitori di contattare i minori e fargli visita, previa comunicazione, ove collocati nel periodo di malattia e/o di stabilire diverse modalità di collocamento e alternanza in tale periodo in base alle esigenze, dei genitori e/o dei minori, riguardo al caso specifico e di recuperare le giornate di competenza perse.
10) I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti in altre località poste fuori dalla Regione di residenza quando hanno con sé i figli minori. I genitori si impegnano ad assicurarsi reciprocamente un contatto telefonico coi figli, a mezzo chiamata o videochiamata, nei reciproci periodi di spettanza.
11) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra i figli e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
12) I genitori solo in caso di relazione stabile e duratura potranno far frequentare ai figli gli eventuali rispettivi partners.
13) I genitori si impegnano ad aderire sin d'ora alla mediazione familiare qualora dovessero sorgere disaccordi insanabili sulla gestione dei figli minori, rivolgendosi a specialisti in caso di disagi dei minori stessi.
14) Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento ordinario dei figli minorenni;
stante la modalità di collocamento alternato per uguali periodi dei minori presso ciascun genitore, questi ultimi si impegnano a contribuire al mantenimento di e Per_1
pagina 4 di 7 per i periodi di permanenza presso di sé, non stabilendo dunque alcun tipo di contributo mensile Per_2 al mantenimento dei figli l'uno verso l'altro (c.d. mantenimento diretto). L'assegno unico e il bonus nido e/o altri benefici fiscali relativi ai figli verranno percepiti dai genitori al 50% ciascuno.
15) Le parti convengono altresì che tutte le spese straordinarie dei figli minori così come indicate dalle linee guida del Tribunale di Milano saranno poste per il 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, fermo restando che tali spese dovranno previamente essere concordate tra i coniugi e documentate sempre tenendo conto di quanto indicato dalle richiamate linee guida, alle quali si fa espresso richiamo. I genitori provvederanno ad annotare le spese concordate ed individualmente sostenute in apposita app per cellulare condivisa a nome di entrambi, e procederanno, nell'ultimo giorno di ogni mese, a rimborsare al genitore che ha sostenuto un maggior esborso la differenza dovuta. I coniugi concordano espressamente che, nel caso in cui si rendesse necessaria l'attivazione di un servizio di baby-sitting, ancorché saltuario, tale servizio resterà ad esclusivo carico (e quindi nella misura del 100%) del coniuge impossibilitato per motivi personali e/o lavorativi nei giorni di propria competenza.
16) I coniugi danno atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale a far tempo dal 01 dicembre 2022 Pt_2 prelevando tutti i suoi beni personali e che la stessa ha già provveduto a spostare la propria residenza presso la nuova abitazione.
17) La casa coniugale, in precedenza intestata ad entrambi i coniugi con mutuo anch'esso cointestato, è stata acquisita in piena proprietà dal sig. mediante atto notarile n. rep. 2426 stipulato in data Parte_1
13/06/2023 innanzi al Notaio (DOC. 6) con il quale il marito ha rilevato la quota del 50% Persona_3 di proprietà della moglie saldando il relativo corrispettivo pattuito e accollandosi integralmente il relativo mutuo residuo, con conseguente liberazione della sig.ra da ogni vincolo giuridico in proposito. Pt_2
18) Il conto corrente bancario cointestato ed acceso presso la Ing Bank avente
IBAN[...]CC0011067868, verrà estinto entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e il relativo saldo attivo o passivo presente al momento dell'estinzione verrà suddiviso al 50% tra i coniugi.
19) I coniugi concordano che i conti corrente bancari rispettivamente intestati tali rimarranno e che nulla hanno ed avranno a pretendere l'uno dall'altra sugli stessi.
20) I coniugi danno altresì atto che tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel provvedimento di omologa della separazione sono state assolte.
21) Ognuno dei coniugi è autonomo economicamente e pertanto non vi è luogo all'assunzione di provvedimenti economici tra gli stessi a titolo di mantenimento.
22) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di qualsiasi altro documento per cui l'assenso del coniuge sia necessario, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento al preciso luogo di destinazione dei minori. pagina 5 di 7 23) I coniugi danno atto che i reciproci rapporti economici sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, dichiarandosi entrambi autosufficienti.
24) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare al gravame della sentenza di divorzio che accolga le condizioni anzi esposte.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 15.5.2023 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (2.5.2023), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 27.4.2017 e il 6.5.2021) e, per le Persona_4 Persona_5 restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 9.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Milano in data 4.6.2016 (Atto n. 126, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7