Decreto cautelare 28 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
Inammissibile
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 01/10/2025, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07688/2025REG.PROV.COLL.
N. 06941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6941 del 2025, proposto da Eco.Fap s.r.l., Euroservice soc. coop. soc., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 990422268C, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano all’Ionio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Progitec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecoross s.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5726/2025.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Progitec s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
1. Le società Eco.Fap. s.r.l. ed Euroservice soc. coop. soc. hanno impugnato per revocazione la sentenza n. 5726/2025 di questa Sezione, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dalle predette società ed è stata confermata la sentenza di primo grado (T.a.r. Calabria n. 1617/2024).
2. L’oggetto del giudizio è costituito dal provvedimento di esclusione della società Eco.Fap s.r.l. da una procedura di gara indetta dal Comune di Cassano all’Ionio per l’affidamento del servizio di igiene urbana, adottato dalla stazione appaltante per mancanza del requisito di ordine generale della iscrizione alla white list della impresa ausiliaria.
In particolare, in sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha rilevato che la società ausiliaria della società Eco.Fap s.r.l. (la società Euroservice soc. coop. soc.) non era in possesso del requisito della iscrizione alla white list , richiesto dal disciplinare di gara, e ha disposto la esclusione dalla procedura di gara della società Eco.Fap s.r.l., in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 53, l. 190/2012 e dell’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
3. A sostegno del ricorso in esame le odierne ricorrenti deducono: motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; omesso esame di un fatto ritenuto decisivo, rappresentato dalla durata ultratriennale del contratto di affitto di ramo d’azienda tra ausiliaria e ausiliata e sua incidenza sulla natura e validità dell’avvalimento.
Le ricorrenti contestano per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato; l’errore revocatorio sarebbe costituito dal non aver considerato che tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata era intervenuto un contratto di affitto di ramo d’azienda di durata superiore ai tre anni, con la conseguenza che, a loro dire, non sarebbe stata necessaria, ai fini della partecipazione alla gara, l’iscrizione alla white list da parte della impresa ausiliaria.
Questo aspetto non sarebbe stato adeguatamente valutato dal Consiglio di Stato nella sentenza censurata.
In sintesi, le società ricorrenti sostengono che, per effetto del contratto di affitto di ramo d’azienda di durata ultratriennale, non sarebbe stato necessario per la società ausiliaria il possesso del requisito di ordine generale della iscrizione alla white list , in quanto, in caso di aggiudicazione, il servizio sarebbe stato gestito esclusivamente (sul piano operativo) dalla impresa ausiliata.
Deducono in sostanza l’omessa valutazione del fatto (a loro dire, decisivo) rappresentato dalla durata di oltre tre anni del contratto di affitto di ramo d’azienda tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata e della incidenza di tale fatto sul contratto di avvalimento.
A sostegno della loro tesi richiamano alcune pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di affitto di ramo d’azienda di durata ultratriennale.
4. Si è costituita in giudizio la società Progitec s.r.l., contestando diffusamente le deduzioni di parte ricorrente.
5. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025, fissata per la delibazione della istanza cautelare formulata in via incidentale dalle odierne ricorrenti, sono stati sentiti l’avvocato Marco Di Lotti, per delega scritta dell'avvocato Giuseppe Fianchino, e l’avvocato Gaetano Spoto Puleo; l’avvocato Spoto Puleo ha chiesto al Collegio di voler definire il giudizio nel merito, con una sentenza in forma semplificata; il Collegio si è riservato di valutare la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; la causa è stata quindi trattenuta in decisione
6. In accoglimento della richiesta formulata dall’avvocato Spoto Puleo (alla quale il difensore delle ricorrenti non ha manifestato opposizione), ricorrono, a giudizio del Collegio, le condizioni per la immediata definizione del giudizio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, essendo il ricorso manifestamente inammissibile.
7. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, la cui validità è recentemente ribadita da questa Sezione (sentenza 18 ottobre 2024 n. 8375), ai fini dell’errore di fatto revocatorio l’omessa pronuncia assume rilievo non già di per sé, bensì esclusivamente qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e cioè quando dalla sentenza si possa evincere che l’omesso esame del motivo è stato frutto di un’erronea convinzione circa l’inesistenza del motivo stesso, che invece era incontestabilmente presente nel ricorso, al contrario di quanto supposto dal giudice; perché l’omissione sia inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c. occorre quindi: o un convincimento manifestato in modo espresso nella sentenza, sull’inesistenza del motivo, o che dalla relativa motivazione sia possibile ricavare in modo inequivoco che il motivo non sia stato esaminato per svista percettiva che abbia fatto supporre la sua inesistenza; tali principi sono applicabili anche alle eccezioni proposte in funzione paralizzante dei motivi di impugnazione (Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2021 n. 6758)
L’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Pertanto, esso è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo. È, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2020 n. 947; sez. IV, 14 maggio 2015 n. 2431).
L’errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o in un abbaglio dei sensi, che ha provocato l’errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l’una emergente dalla sentenza e l’altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso, pertanto, non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell’abbaglio dei sensi (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2016 n. 1331).
8. Tanto premesso in termini generali, il Collegio rileva quanto segue.
La società Eco.Fap s.r.l. ha partecipato ad una procedura di gara indetta dal Comune di Cassano all’Ionio per l’affidamento del servizio di igiene urbana per il quinquennio 2024–2028, per un valore di € 15.247.492,22, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016.
L’art. 6.1. del disciplinare di gara disponeva:
“ Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) ”.
Per poter partecipare alla procedura di gara la società Eco.Fap s.r.l. ha stipulato un contratto di avvalimento con la società Euroservice soc. coop. soc. per il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 6.2.3. del disciplinare (“ … aver eseguito servizi analoghi negli ultimi cinque anni precedenti (2018-2019-2020-2021-2022) senza incorrere in gravi contestazioni, in favore di un ente locale con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, per un periodo non inferiore ad un anno e senza interruzione, di importo fatturato nel predetto quinquennio non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo annuo dell’appalto, IVA esclusa,… ”).
Come sopra evidenziato, in sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha rilevato che la società ausiliaria della società Eco.Fap s.r.l. (ossia, la società Euroservice soc. coop. soc.) non era in possesso del requisito di ordine generale della iscrizione alla white list , richiesto, a pena di esclusione, dall’art. 6.1. del disciplinare di gara, e, conseguentemente, ha disposto l’esclusione della procedura di gara della società Eco.Fap s.r.l., sulla base delle previsioni della lex specialis e del combinato disposto dell’art. 1, comma 53, l. 190/2012 e dell’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016.
9. Tanto premesso, il ricorso in esame si rivela inammissibile, non ravvisandosi nella sentenza impugnata alcun errore revocatorio.
10. In primo luogo, nella sentenza n. 5726/2025, il Collegio giudicante ha tenuto conto della stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda, ma ha ritenuto tale aspetto giuridicamente irrilevante ai fini della decisione della controversia, pronunciandosi nei termini di seguito indicati:
“ 19. Inidonee a determinare l’illegittimità dell’esclusione di ECO.FAP sono, poi, come correttamente ritenuto dal T.a.r., sia il possesso da parte della Ecoservice soc. coop soc. del requisito al momento dello svolgimento dei servizi utilizzati per l’avvalimento, sia il riacquisto da parte dell’ausiliaria del requisito stesso in seguito a nuova richiesta, accolta in data 12 dicembre 2024, poiché “l’iscrizione nel registro della Prefettura di cui all’art. 1 comma 53 della l. 190/2012, costituendo requisito soggettivo di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto dall’operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e nel corso della fase di esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità” (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022 n. 10935), sia, infine, il fatto che la Euroservice avesse concesso in affitto ad ECO.FAP il ramo di azienda relativo all’igiene pubblica, non potendo tale circostanza esimere l’ausiliaria dal dovere di assolvere a tutti gli obblighi di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50/2016 ”.
In altri termini, il contratto di affitto di ramo d’azienda è stato considerato dal Collegio giudicante, ma è stato ritenuto inidoneo sul piano giuridico a superare la mancanza in capo alla società ausiliaria (Euroservice soc. coop. soc), fin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara da parte della società Eco. Fap s.r.l., del requisito di ordine generale della iscrizione nel registro della Prefettura (di cui all’art. 1, comma 53, della l. 190/2012), previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara ed esteso anche alle società ausiliarie, per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, a norma del quale: “ 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara ”.
11. La mancata valutazione della durata del contratto di affitto di ramo d’azienda si rivela giuridicamente irrilevante ai fini del presente giudizio, non concernendo un punto decisivo della controversia.
Per effetto di quanto espressamente disposto dall’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, anche la società ausiliaria deve rispettare gli obblighi della normativa antimafia previsti dalla lex specialis , a pena di esclusione, per i soggetti concorrenti alla procedura di gara.
Il fatto che tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata sia intervenuto un contratto di affitto di ramo d’azienda di durata superiore a tre anni non consente di superare una espressa disposizione di legge (art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50/2016).
12. Analogamente giuridicamente irrilevante (ai fini del presente giudizio) è il fatto che, in caso di aggiudicazione, il servizio sarebbe stato gestito (sotto il profilo operativo) in via esclusiva dalla società Eco.Fap. s.r.l., per effetto del contratto di affitto di ramo di azienda, in quanto, come evidenziato dalla società controinteressata, il motivo per il quale la società Eco.Fap s.r.l. è stata esclusa dalla procedura di gara non concerne l’idoneità o meno del contratto di affitto di ramo d’azienda a consentire il trasferimento dei requisiti dalla impresa locatrice all’impresa conduttrice (pertanto, si rivela inconferente la giurisprudenza citata dalle ricorrenti), quanto piuttosto la constatazione che l’impresa ausiliaria, che aveva prestato attraverso un contratto di avvalimento un requisito di carattere tecnico alla società concorrente, era priva (al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara) del requisito soggettivo di ordine generale della iscrizione nel registro della Prefettura, di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012, richiesto dal disciplinare di gara, a pena di esclusione.
In caso di avvalimento per la partecipazione a una gara d’appalto riguardante servizi esposti al rischio di infiltrazione mafiosa, come quelli riconducibili ai servizi ambientali, è obbligatoria l’iscrizione alla white list sia per l’impresa concorrente, che per l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 1, comma 53, l. n. 190 del 2012 e dell’art. 89, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016.
Il fatto che, nel caso di specie, l’impresa ausiliaria sia al tempo stesso anche impresa locatrice del ramo d’azienda non fa venire meno gli obblighi dichiarativi espressamente posti dall’ordinamento giuridico a carico della impresa ausiliaria.
13. In conclusione, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non si ravvisano i presupposti per la individuazione nella sentenza impugnata dell’errore revocatorio, lamentato dalle ricorrenti.
14. Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo in favore della società Progitec s.r.l., sono poste a carico delle parti ricorrenti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna in solido le società ricorrenti al pagamento in favore di Progitec s.r.l. delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO