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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2568/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. CAMPUS PATRIZIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. ORGIU MANUELA CP_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO in sede Causa in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiuntamente per entrambe le parti: 1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, della Per_1
quale seguirà la residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) disporre che a garanzia di continuità della relazione parentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente schema, strutturato sull'alternanza dei fine settimana: Per_1
settimana 1: trascorrerà con il padre il giovedì dalle ore 17.30 (uscita dal Per_1
catechismo) fino alle ore 20.30. A far data dal prossimo mese di settembre Per_1
trascorrerà con il padre il giovedì dalla uscita di scuola (ore 14.00) fino alle ore 20.30;
Settimana 2: trascorrerà con il padre dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica Per_1
alle ore 20.30: 3) durante le ferie estive dei genitori, e comunque nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, la minore starà con ciascun genitore a settimane alternate. Durante tali periodi saranno garantiti giornalieri contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti più confacenti alle esigenze della minore;
4) salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni la minore trascorrerà: (dal 2025) dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre, il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese la minore trascorrerà ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre;
5) la minore potrà stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà; 6) per il giorno del compleanno di salvo Per_1
diversi e migliorativi accordi in tal senso, la minore starà con i genitori ad anni alterni;
7) il sig. nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare CP_1
la minore figlia ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali;
8) ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative alla figlia di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima;
9) premesso che in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza della figlia secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della minore figlia la somma complessiva mensile di € 250,00, Per_1
da versare alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese, con automatica rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per la figlia, qualora siano previamente comunicate e previamente concordate e secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017;10) disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% alla madre quale genitore collocatario, pari ad euro 199,00; 11) possibilità per le parti di scaricare al
50% le spese mediche sanitarie sostenute per la figlia. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
12) spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 esponeva di aver avuto Parte_1
dalla relazione, definitivamente terminata, con una figlia di nome CP_1 Per_1 nata il [...]. Affermava che in seguito alla cessazione della convivenza essi genitori si erano accordati per la gestione di ma che, tuttavia, il a partire Per_1 CP_1
dal 2023 aveva omesso di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, pur continuando a riscuotere la metà dell'assegno unico erogato dall'INPS. Evidenziava, inoltre, di essere venuta a conoscenza del fatto che il si era trasferito a Porto Torres, per cui la bambina durante le settimane che CP_1
trascorreva con lui era costretta a viaggiare tutti i giorni da Nulvi, luogo di residenza in cui frequentava la scuola e svolgeva le attività extra scolastiche.
Si costituiva che dava atto di aver raggiunto con la ricorrente un accordo CP_1
in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore figlia.
All'udienza del 18 giugno 2025 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui alla nota depositata il 19.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione della loro relazione con la figlia del tutto conforme all'interesse di Per_1
Il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro della minore con il padre, come indicate nelle conclusioni congiunte sopra riportate, risultano congrue, avuto riguardo alle esigenze della bambina e alla necessità di favorire l'armonico sviluppo della sua relazione con il padre.
Anche la disciplina degli aspetti economici concordata dai genitori può essere qui richiamata: l'importo mensile di Euro 250,00, oltre rivalutazioni annuali ISTAT, da versare entro il giorno 30 di ogni mese rappresenta un'accettabile forma di contributo del padre alle esigenze di mantenimento della minore figlia, anche in considerazione della sua età, della percezione da parte della madre dell'intero assegno unico INPS e della partecipazione del alle spese straordinarie nella quota del 50% e secondo il CP_1
protocollo CNF del 2017 dalle parti richiamato. Si prende atto, altresì, della volontà dei genitori di detrarre nella misura del 50% ciascuno le spese medico-sanitarie sostenute per la figlia.
Le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni di cui al foglio di precisazioni delle conclusioni del 19.3.2025;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
versando alla ricorrente entro il giorno 30 di ogni mese la somma di € 250,00, oltre automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa CNF del 2017;
4. dispone che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% dalla madre, quale genitore collocatario;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2568/2024 R.G., promossa
DA
, con l'avv. CAMPUS PATRIZIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. ORGIU MANUELA CP_1
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO in sede Causa in punto di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Congiuntamente per entrambe le parti: 1) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, della Per_1
quale seguirà la residenza. Le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) disporre che a garanzia di continuità della relazione parentale e dell'espletamento efficace delle funzioni genitoriali il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente schema, strutturato sull'alternanza dei fine settimana: Per_1
settimana 1: trascorrerà con il padre il giovedì dalle ore 17.30 (uscita dal Per_1
catechismo) fino alle ore 20.30. A far data dal prossimo mese di settembre Per_1
trascorrerà con il padre il giovedì dalla uscita di scuola (ore 14.00) fino alle ore 20.30;
Settimana 2: trascorrerà con il padre dal venerdì alle ore 18.30 alla domenica Per_1
alle ore 20.30: 3) durante le ferie estive dei genitori, e comunque nel periodo ricompreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, la minore starà con ciascun genitore a settimane alternate. Durante tali periodi saranno garantiti giornalieri contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore. In alternativa a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze familiari e lavorative, i genitori potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti più confacenti alle esigenze della minore;
4) salvo diverso accordo tra le parti, per quanto concerne le feste principali, ad anni alterni la minore trascorrerà: (dal 2025) dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre, il giorno di Pasqua col padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre;
sempre fatte salve diverse intese la minore trascorrerà ad anni alterni una volta col padre ed una volta con la madre anche tutte le altre festività e/o ponti scolastici, quali il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, 15 agosto, il 1° novembre e l'8 dicembre;
5) la minore potrà stare con la madre durante la festa della mamma e il giorno del compleanno di quest'ultima così come starà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della festa del papà; 6) per il giorno del compleanno di salvo Per_1
diversi e migliorativi accordi in tal senso, la minore starà con i genitori ad anni alterni;
7) il sig. nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita si occuperà di accompagnare CP_1
la minore figlia ad eventuali impegni sportivi, ludici, religiosi e sociali;
8) ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente ed esaustivamente all'altro tutte le informazioni relative alla figlia di cui sia venuto a conoscenza riguardo a problemi, rendimento scolastico, malattia, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi la medesima;
9) premesso che in occasione della permanenza presso l'uno o l'altro genitore questi sarà tenuto a soddisfare ogni esigenza della figlia secondo le forme del mantenimento diretto, disporre che il Sig. corrisponda, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della minore figlia la somma complessiva mensile di € 250,00, Per_1
da versare alla Sig.ra entro il 30 di ogni mese, con automatica rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative necessarie per la figlia, qualora siano previamente comunicate e previamente concordate e secondo quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa CNF del 29/11/2017;10) disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% alla madre quale genitore collocatario, pari ad euro 199,00; 11) possibilità per le parti di scaricare al
50% le spese mediche sanitarie sostenute per la figlia. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
12) spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 esponeva di aver avuto Parte_1
dalla relazione, definitivamente terminata, con una figlia di nome CP_1 Per_1 nata il [...]. Affermava che in seguito alla cessazione della convivenza essi genitori si erano accordati per la gestione di ma che, tuttavia, il a partire Per_1 CP_1
dal 2023 aveva omesso di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, pur continuando a riscuotere la metà dell'assegno unico erogato dall'INPS. Evidenziava, inoltre, di essere venuta a conoscenza del fatto che il si era trasferito a Porto Torres, per cui la bambina durante le settimane che CP_1
trascorreva con lui era costretta a viaggiare tutti i giorni da Nulvi, luogo di residenza in cui frequentava la scuola e svolgeva le attività extra scolastiche.
Si costituiva che dava atto di aver raggiunto con la ricorrente un accordo CP_1
in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento della minore figlia.
All'udienza del 18 giugno 2025 le parti rassegnavano le conclusioni congiunte di cui alla nota depositata il 19.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio di dover recepire interamente gli accordi delle parti che hanno proposto una regolamentazione della loro relazione con la figlia del tutto conforme all'interesse di Per_1
Il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro della minore con il padre, come indicate nelle conclusioni congiunte sopra riportate, risultano congrue, avuto riguardo alle esigenze della bambina e alla necessità di favorire l'armonico sviluppo della sua relazione con il padre.
Anche la disciplina degli aspetti economici concordata dai genitori può essere qui richiamata: l'importo mensile di Euro 250,00, oltre rivalutazioni annuali ISTAT, da versare entro il giorno 30 di ogni mese rappresenta un'accettabile forma di contributo del padre alle esigenze di mantenimento della minore figlia, anche in considerazione della sua età, della percezione da parte della madre dell'intero assegno unico INPS e della partecipazione del alle spese straordinarie nella quota del 50% e secondo il CP_1
protocollo CNF del 2017 dalle parti richiamato. Si prende atto, altresì, della volontà dei genitori di detrarre nella misura del 50% ciascuno le spese medico-sanitarie sostenute per la figlia.
Le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando:
1. dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia alle condizioni di cui al foglio di precisazioni delle conclusioni del 19.3.2025;
3. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia CP_1 Per_1
versando alla ricorrente entro il giorno 30 di ogni mese la somma di € 250,00, oltre automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa CNF del 2017;
4. dispone che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 100% dalla madre, quale genitore collocatario;
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 15 luglio 2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana