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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/11/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. AL La AL, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 26 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 981/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato a Reggio Calabria, via Romeo n. 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela
AG e AR AT, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. 37875/7313, pec: Per_1
E ; Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F.: elettivamente domiciliato in Locri alla CP_2 C.F._1
Marconi n. 70, presso lo studio dell'avvocato Fabio MAMMOLITI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/80.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 14.03.2025, l' CP_1 ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta al riconoscimento dell'indennità di
Pag. 1 a 7 accompagnamento, già riconosciuta in fase di accertamento tecnico preventivo dal CTU dott.
, per mancanza di domanda amministrativa di Persona_2 aggravamento, stante la non impugnabilità di un verbale di revisione per richiedere prestazioni diverse da quelle in godimento. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il GL dichiarare improponibile e inammissibile la domanda per carenza di interesse
e per la mancata presentazione della domanda amministrativa.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita la parte convenuta che ha ribadito la correttezza e legittimità del presente giudizio, ed ha eccepito che a nulla rileva che il soggetto non abbia impugnato il verbale precedente di revisione, atteso che lo stato invalidante può essersi aggravato e la commissione potrebbe anche riconoscere CP_1
autonomamente un peggioramento delle condizioni, oppure valutare diversamente le stesse patologie precedentemente accertate;
che la domanda amministrativa, nel caso di specie, non era necessaria, poiché la contestazione riguarda il risultato del verbale di revisione autonomamente disposta dall'ufficio. Ha pertanto così concluso: “che il Giudice del Tribunale adito voglia rigettare il ricorso proposto dall' e dichiarare che il sig. CP_1 Parte_1
ha diritto all'indennità d'accompagnamento, secondo quanto accertato dal CTU in sede di
ATPO e condannare l' alla corresponsione dei relativi ratei di indennità di CP_1
accompagnamento sin dalla data della visita di revisione 09.08.2023”.
All'udienza del 26 novembre 2025, ascoltata la discussione orale delle parti come da conclusioni in verbale, la causa è stata decisa.
La parte ricorrente chiede dichiararsi l'inammissibilità della precedente fase per ATP di cui al giudizio n. R.G. 600/2024 ritenendo che esso non poteva essere proposto ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 509/88 e dell'art. 37 l. n. 448/98.
La domanda è fondata.
È utile dare conto che il presente giudizio si incardina all'interno di un'articolata vicenda processuale, della quale è opportuno evidenziare i passaggi salienti.
In data 21.09.2022, è stato sottoposto, dalla Commissione a visita Parte_1 CP_1 di revisione all'esito della quale è stato riconosciuto INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con revisione a settembre 2023 e, come da provvedimento allegato al verbale dell'anzidetta visita, gli è stata comunicata la sospensione della prestazione n.
Pag. 2 a 7 ovvero che: “All'esito del giudizio di revisione non è possibile confermare PartitaIVA_1
i benefici economici relativi all' Indennità di Accompagnamento di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario”.
In data 09.08.2023 è stato riconosciuto ultrasessantacinquenne con Per_3 difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100% con revisione a settembre 2024.
Successivamente, il 28.02.2024, l'odierno convenuto ha impugnato il suddetto verbale del 09.08.2023 presentando ricorso ex art. 445 c.p.c. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
In via preliminare occorre esaminare l'ammissibilità del presente ricorso.
A tal fine, giova riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Va al riguardo considerato che secondo l'indirizzo consolidato della Corte di
Cassazione il giudizio di merito non è vincolato unicamente alle contestazioni attinenti
Pag. 3 a 7 all'esito della consulenza medica disposta nella precedente fase, ben potendo essere instaurato al fine di contestare i presupposti processuali e le condizioni dell'azione.
A tal fine si rileva infatti che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art.
445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare
l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l'accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell'art. 111
Cost.” (Cass. sez. L., Ordinanza n. 20847 del 02/08/2019).
L' eccepisce preliminarmente la carenza di interesse ad agire in quanto il CP_1
convenuto ha impugnato un verbale di revisione che ha confermato il precedente verbale di revisione sanitaria, che non aveva riconosciuto in capo all'interessato l'indennità di accompagnamento, verbale questo non impugnato giudizialmente e rispetto al quale si era comunque già consumata la decadenza sostanziale dall'azione, in quanto avrebbe dovuto impugnare il precedente verbale.
L' ha allegato che l'istante non più goduto del beneficio dell'accompagno, ed CP_3 ha contestato la possibilità di impugnare un secondo verbale di revisione al fine di ottenere una prestazione originariamente goduta ma poi persa all'esito del primo verbale di revisione.
Le difese attoree sono fondate.
Vale al riguardo riportare che oggetto dell'impugnazione è solo il verbale di revisione del 09.8.2023, con il quale si è negata la sussistenza delle condizioni cliniche legittimanti la percezione dell'accompagno.
Tale determinazione amministrativa ha confermato quanto già riconosciuto con il verbale del 21.09.2022, non impugnato giudizialmente.
Ebbene, va dato atto che rispetto alle precedenti determinazioni amministrative la parte ha reso acquiescenza e nulla ha contestato in merito al precedente diniego.
Ciò si risolve invero in una consumazione degli effetti dell'originaria domanda, posto che l'istante ha prestato acquiescenza alle risultanze amministrative.
Pag. 4 a 7 È inoltre pacifico e non contestato che la parte ricorrente non ha pacificamente proposto domanda di aggravamento per il godimento dei benefici di cui all'art. 1 l.n. 18/1980.
Va pertanto dato corso all'insegnamento giurisprudenziale per cui non è proponibile in sede giurisdizionale, a fronte di un secondo verbale di revisione, la domanda relativa all'accertamento di una condizione, quale quella dell'accompagno, non più goduta, in quanto presupposto del presente giudizio è solo il verbale di revisione emesso in data 09.08.2023, con il quale si conferma quanto già precedentemente statuito in sede amministrativa e mai impugnato.
Ed invero, ove la parte avesse voluto contestare la correttezza del giudizio diagnostico pronunciato all'esito della revisione, avrebbe dovuto e potuto impugnare direttamente il primo verbale, ovvero quello del 21 settembre 2022, così come affermato dal giudice nomofilattico, per il quale “ In tema di invalidità civile, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità, non
è necessario presentare una nuova domanda amministrativa” (cfr. Cass. Sez. un., Sentenza n.
14561 del 09/05/2022).
Rispetto a tale assetto, è dunque fondata la censura dell' in merito alla carenza CP_3
di interesse da parte dell'istante.
Posto quanto sopra, per mera completezza va esaminata l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione della domanda amministrativa di aggravamento.
Occorre ricordare che l'art. 11. D.l.gs. 509/88 prevede che: “Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso”.
In tal senso si è espressa la recente giurisprudenza di legittimità: “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23618/21 non massimata, Sez.
6 - L, Ordinanza n.
1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 -
01; Sez. L, Sentenza n. 12643 del 17/12/1998, Rv. 521733 - 01), in materia di trattamenti
Pag. 5 a 7 assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp.att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda…” (Cass. 32124/2024).
Allo stesso modo, va ricordato che la domanda amministrativa trova la sua ragione d'essere nell'esigenza di provocare una verifica anticipata, in sede amministrativa, dell'esistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. Questo è particolarmente vero nel caso in cui la domanda viene presentata per ottenere il riconoscimento di una prestazione di cui non si sia in precedenza beneficiato ovvero nel caso in cui, a prescindere dalla legittimità della revoca intervenuta, si ritenga che siano insorti nuovamente e da data successiva, i presupposti per il riconoscimento di una prestazione di invalidità. Vale dunque richiamare ancora l'insegnamento nomofilattico di cui sopra, per cui “…la previsione di una domanda amministrativa quale condizione di proponibilità della domanda giudiziaria refluisce sulla decorrenza della prestazione che non potrà essere "ripristinata" ma decorrerà, a norma dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 3 comma 4 della legge n. 18 del 1980, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua presentazione” (cfr. punto 18.2 e ss.).
Tale ultima invocazione normativa appare quanto mai pertinente, posto che l'art. 3 chiaramente afferma “II diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda”. In assenza di una tempestiva impugnativa del primo verbale di revisione, che nega il presupposto sanitario per la provvidenza invocata, con contestuale revoca dello stesso, occorre dunque procedere alla proposizione della domanda di aggravamento, poiché, in sua assenza, la prestazione è da intendersi, all'interno di quell'iter amministrativo, definitivamente perduta, a nulla rilevando la possibilità che le commissioni mediche possano accertare un sopravvenuto aggravamento.
Pag. 6 a 7 Ed infatti, nell'ordinario assetto procedimentale resta preclusa la possibilità di procedere all'attribuzione “d'ufficio” di provvidenze, restando necessario che esse siano esplicitamente richieste.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c. p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso proposto dall' e per l'effetto dichiara inammissibile la CP_1 domanda proposta da con il procedimento avente n. R.G. 600/2024; Parte_1
2.- nulla per le spese;
3. - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con CP_1
separato decreto.
Locri, 26 novembre 2025
Il Giudice
AL La AL
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