Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7673/2023 rg
TRA
avv. DI GIOVANNI C Parte_1 ricorrente
, avv. E C SCHIAVONE Parte_2
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante chiedeva di condannare, previo accertamento del diritto, la società intimata, al pagamento, della somma dovuta a titolo di differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale illegittimamente subito percepito nel periodo temporale 1 maggio 2014 – 5 maggio 2015 oltre accessori con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la società resistente che deduceva l'infondatezza delle domande anche nel merito. Istruita la causa con prove documentali e con ctu contabile, all'odierna udienza, veniva decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Assume l'istante: di svolgere la prestazione lavorativa presso lo stabilimento di Laterza e di aver subito l'illegittimità della sospensione in CIGS del suo rapporto di lavoro per il periodo temporale 1 maggio 2014 – 5 maggio 2015 da ciò la sua pretesa al risarcimento dei danni nella misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nello stesso periodo oltre accessori.
2. Vanno richiamate nella odierna sede i rilievi svolti in fattispecie analoga dalla Sezione nella sentenza del 13.1.2022 (n. 2613/2019) che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc:” 9.1. Sul punto va sottolineato che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della e non già quello di alterare il complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli CP_1 lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il DPR 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge
223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa (art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali (art. 1
n. 193 del 2016; Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n.
12056 del 31.5.2011, Cass. n. 13593 dell'1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009). Da ultimo la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 04.05.17 emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione a una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, ha ribadito che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n.
218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato”.
9.2. Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n.
164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009,
n. 15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322). In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n.
7720/2004; in tal senso, v. altresì Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi,
2 ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n.
19618 del 2011, n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009). Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio 2004,
n. 8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892;
Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851). Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n.
25758). La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L.
23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale delle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).
9.3. E' stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un “vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr. Cass. n. 11322/2015, Cass. n. 26587/2011; Cass. n.
20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere
“decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr. Cass. n. 2555/2006, Cass. n. 6841/2010),
3 richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n. 461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass. n. 10236/2009).
Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5, non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010). Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010). In particolare la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico organizzative"
(riferite, nello specifico, a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
9.4. Orbene, dalla documentazione prodotta si evince che la CP_2 resistente ha adottato nei confronti del ricorrente una serie di provvedimenti di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria sulla base degli accordi sindacali allegati del 10.10.2013, del 3.3.2015 (cassa integrazione per cessazione dell'attività con riferimento allo stabilimento di Ginosa).
9.5. I criteri adottati negli accordi sindacali de quibus non sono specifici e, comunque, non sono idonei ex se ad operare una selezione obiettiva e verificabile del personale da sospendere in 9.6. Con l'accordo del 10.10.2013 nella prima pagina si afferma“ … le parti convengono che i CP_1 lavoratori da collocare in saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di CP_1 legge connessi alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze…” e nella seconda pagina si statuisce che alla scadenza dei periodi indicati del 31.12.2013 per l'Area Produzione e del 31.03.2014 per l'Area Amministrativa e Corporate “… le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che
4 non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in a zero ore saranno, in CP_1 una prima fase, circa n. 1800 ( di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporato)”. In sostanza con l'accordo del 10.10.2013 le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della L. n. 223 del 1991. Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base di punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito. In una vicenda simile a quella che ci occupa la Corte di Cassazione con la sentenza n.
2216 del 4.02.2016 ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del
1991, e ha, altresì, affermato in modo condivisibile come “… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in ma non anche il criterio che presiede a tale selezione”. Pertanto, non coglie nel segno CP_1
l'argomentazione di parte resistente secondo cui nell'accordo del 03.03.2015, che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015, sarebbe stata comunque individuata la esclusione della rotazione e la adozione di un criterio specifico di sospensione del rapporto di lavoro con riferimento “ … ad un numero massimo di 500 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Ginosa…”. In realtà, anche tale ultimo accordo di proroga non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla legge così come costantemente interpretata dalla Suprema Corte: infatti non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa
“sino ad un numero massimo di 500”?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva, deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione e in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva. E non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi illegittime le sospensioni in
[...]
, sia perché risulta omessa tout court la comunicazione sindacale, sia perché l'esame congiunto si Parte_3
è svolto senza indicazione dei criteri concreti di scelta dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione. 9.7.
L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione, configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista l'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva a interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 all.
E del 1865, con conseguente accertamento della “illegittimità” (nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di “sospensione” del rapporto per effetto della
5 c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez. Lav., n. 11263 del
09/11/1998; nello stesso senso cfr. anche Cass. Sez. Lav. n. 10012 del 2016). 10. Va aggiunto che nella sentenza n.801/2018 della Sezione (i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.cpc) si è chiarito: “Nell'esaminare il periodo di cassa integrazione straordinaria 2015 – 2016, ossia quello di assegnazione allo stabilimento di Ginosa, dalla quale poi è derivato il licenziamento dei ricorrenti, va osservato che la società convenuta in fase di applicazione della in assenza di comunicazione preventiva o successiva prevista CP_1 dall'art. 1, co. 7, L. 223/1991 sull'individuazione dei criteri di scelta, decideva di applicare unicamente il criterio basato sulla assegnazione presso la stabilimento di Ginosa totalmente inattivo dal novembre 2013 dei dipendenti in forza presso gli altri stabilimenti. La illegittimità della scelta operata dal datore di lavoro appare evidente, in quanto la Pt_2
a decorrere dal 2.5.2015 avviava il contratto di solidarietà difensivo, di cui alla Legge 863/84, con riduzione
[...] dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori, operai ed impiegati, assegnati agli stabilimenti dislocati sul territorio appulo – lucano, attualmente ancora in essere in virtù delle proroghe ottenute. Di fronte ad un numero di lavoratori in esubero, la convenuta, pur obbligata in virtù del citato art. 1, co. 7, L. 223/1991, non ha fornito le ragioni per le quali, a parità di mansioni, di professionalità e di inquadramenti, dal 2015 in poi alcuni lavoratori hanno conservato il proprio posto di lavoro con il contratto di solidarietà ed altri, invece, sono stati assegnati a Ginosa per la collocazione in cassa integrazione.
La collocazione in cassa integrazione straordinaria presso lo stabilimento di Ginosa dei ricorrenti è illegittima in quanto frutto dell'individuazione da parte della convenuta di un criterio di scelta del tutto arbitrario, se si considera la pacifica fungibilità dei ricorrenti con altri dipendenti collocati invece in solidarietà ed aventi anzianità di servizio, anzianità anagrafica e carichi familiari inferiori rispetto a quelli dei ricorrenti. La convenuta ha deciso di utilizzare l'ammortizzatore sociale in questione solo in uno dei suoi stabilimenti, peraltro dismesso dal 2013, previa assegnazione formale dei dipendenti al fine solo di collocarli in cassa integrazione a zero ore. La convenuta ha collocato in cassa integrazione non il lavoratore che prestava le sue energie lavorative presso lo stabilimento che ad un certo punto cessava di essere attivo, ma ha scelto, senza alcun criterio congruo, di assegnare un determinato lavoratore presso lo stabilimento dismesso di Ginosa, senza avervi mai lavorato, per giustificare la prosecuzione della cassa integrazione. Quindi, è evidente che nel caso di specie non sussiste l'esigenza produttiva di un determinato stabilimento a giustificare la collocazione del personale in cassa integrazione, ma quella di individuare ex ante un numero di dipendenti in esubero che sono stati assegnati ad uno stabilimento dismesso (e, quindi, in assenza di qualsivoglia esigenza produttiva), al solo fine di continuare ad essere collocati in cassa integrazione a zero ore senza rotazione. Dalla documentazione prodotta emerge il seguente dato: i ricorrenti sono stati illegittimamente collocati in cassa integrazione straordinaria per un decennio, senza rotazione e sempre a zero ore;
a ottobre 2014 si ricorreva ad un nuovo periodo di e vi venivano collocati soltanto i CP_1 dipendenti già sospesi;
a maggio 2015, poiché la sarebbe proseguita soltanto per il personale assegnato presso lo CP_1 stabilimento di Ginosa, la convenuta “al solo fine amministrativo” assegnava anche i ricorrenti presso detto stabilimento;
a ottobre 2016 i ricorrenti venivano licenziati perché assegnati allo stabilimento di Ginosa. E' evidente che l'illegittima collocazione in cassa integrazione per violazione dei criteri di scelta e dell'obbligo di rotazione comporta l'illegittima assegnazione dei ricorrenti allo stabilimento di Ginosa al solo fine di proseguire con la sospensione del rapporto.”. 11.1.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per voci fisse e ricorrenti) spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito dall'istante per il periodo temporale maggio 2014 – 15 ottobre 2016.”
6 Alla luce di quanto precede, pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito dall'istante per il periodo temporale 1 maggio 2014 – 5 maggio 2015.
3. Infondata è l'eccezione di prescrizione quinquiennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr. in termini Cass. n.25139/2010).
4. Passando al quantum debeatur, è emerso che alla luce della relazione contabile depositata,
l'istante è creditore dell'importo complessivo di euro 8437,68 a titolo differenza fra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo temporale 1 maggio 2014 – 5 maggio 2015 oltre accessori. Orbene, tale relazione si fonda su considerazioni che si richiamano nella odierna sede per relationem e che il Giudicante condivide pienamente, in quanto scevre da vizi logico giuridici e conformi alla disciplina normativa applicabile in subiecta materia. In definitiva, la società resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro
8437,68 oltre interessi e rivalutazione maturati dal sorgere delle singole poste di credito al soddisfo.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente secondo il principio di soccombenza, in considerazione dell'attività svolta e del valore e della serialità della causa analoga ad altre già promosse da altre parti. Vanno poste definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, assorbita ogni ulteriore istanza, domanda, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricolorente per il periodo temporale 1 maggio 2014 – 5 maggio 2015, nei termini di cui in motivazione;
condanna, previo accertamento del diritto, la società intimata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro di euro 8437,68 per le causali di cui in narrativa oltre accessori, nei termini di cui in motivazione;
condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante che si liquidano complessivamente in euro 2.800,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
7 pone definitivamente a carico della società intimata le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
Bari 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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