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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/02/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 521/2023
TRIBUNALE di MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 521/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 febbraio 2024 innanzi al dott. Serena Sommariva, è comparso da remoto l'avv. Giovanni Rinaldi. Nessuno compare per il . L'avv. Rinaldi insiste per l'accoglimento del ricorso. CP_1
Il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
dott. Serena Sommariva
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 521/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci e domicilio eletto presso il loro studio di Biella, via G. De
Marchi, 4/a,
-ricorrente-
(C.F. Controparte_2
), , rappresentati e difesi ex art. P.IVA_1 Controparte_3 Controparte_4
417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Francesco Serafino, in servizio presso l'
[...]
ed ivi elettivamente domiciliati in , via Soderini, 24, Controparte_5 CP_4
, Email_1
-convenuti-
Oggetto: retribuzione professionale docenti – contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, in servizio all'epoca del deposito Parte_2 del ricorso presso l' di Cinisello Balsamo, quale docente supplente della scuola Org_1 dell'infanzia, ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
di Monza al fine di sentire accertare il suo diritto al riconoscimento della Controparte_6
componente retributiva prevista dalla contrattazione collettiva nazionale riferita al personale docente del comparto scuola costituita dalla “retribuzione professionale docenti” (originariamente introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e confermata dai successivi contratti collettivi), in relazione ai servizi resi in esecuzione degli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti nei pregressi anni scolastici e, in pagina 2 di 6 particolare, nell'a.s. 2018/2019 dal 26.10.2018 al 16.12.2018 per 52 gg di lavoro (5 contratti), nell'a.s.
2019/2020 per i contratti stipulati nel periodo dal 10.10.2019 al 6.12.2019 (21 gg di lavoro), nell'a.s.
2020/2021 per i contratti stipulati nel periodo dal 16.10.2020 al 30.6.2021 (5) per complessivi 257 gg di lavoro, nell'a.s. 2021/2022 per i contratti stipulati nel periodo dal 5.10.2021 al 30.6.2022 (8) per 256 gg di lavoro.
La ricorrente, documentato mediante la produzione dei relativi cedolini di non aver percepito per detti periodi di servizio tale componente retributiva, dovuta in misura pari a € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al
31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 1 gennaio 2022, ha chiesto di condannare il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate nella misura di CP_1
complessivi euro 3.465,96, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
Il si è tempestivamente costituito con memoria difensiva depositata in data 19.2.2024, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto e in subordine per il suo accoglimento nella minor misura di euro 2.109,90 lordi in considerazione dei giorni di effettivo servizio resi dalla ricorrente nelle annualità considerate in forza dei contratti di supplenza breve e saltuaria, in tutto pari a 357 (di cui 189 ante 1.1.2022 e 168 post 1.1.2022), considerando nell'a.s.
2020/2021 solamente i 29 gg iniziali e con esclusione della successiva supplenza dal 16.11.2020 al
30.6.2021 o, considerato anche tale periodo, nella misura di € 3.419,40 lordi, come da analitiche indicazioni contenute nella memoria difensiva alle pagine 11 e 12.
*
Per le ragioni e nei limiti di seguito sinteticamente esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La “retribuzione professionale docenti” è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
pagina 3 di 6 dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018).
La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del
15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999".
La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; "Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo.
Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione pagina 4 di 6 del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo
Quadro.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018 ha così statuito:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (in senso conforme Cass. n. 6293/2020).
La domanda della ricorrente di ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti anche per i giorni di lavoro resi in costanza dei contratti di supplenza breve e saltuaria è, pertanto, fondata.
Quanto alla determinazione del dovuto non può essere accolto il rilievo del relativo al CP_1
periodo dal 16.11.2020 al 30.6.2021, in quanto, nonostante si tratti di periodo continuativo coperto da un unico contratto di lavoro a tempo determinato, dallo stato matricolare risulta che tale supplenza è stata qualificata come “breve non a copertura di assenza” e dalle buste paga prodotte dal ricorrente non risulta che nel relativo trattamento stipendiale sia stata inclusa la retribuzione professionale docenti.
Né d'altronde il , che ne era onerato ex art. 2697, comma 2, c.c., ha provato il pagamento di CP_1
tale voce retributiva per questo periodo.
Sono, invece, da accogliere gli ulteriori rilievi sollevati dall'amministrazione in ordine ai giorni per i quali compete detto trattamento retributivo, pari a 20 e non a 21 nell'a.s. 2019/2020, con esclusione del giorno 30.11.2018 di permesso non retribuito per ragioni familiari per l'a.s. 2018/2019, nonché delle assenze per malattia del 4/12/2020, 16/4/2021, 9/11/2022 e dal 11/11/2021 al 12/11/2021, in quanto l'art. 71 del d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008 prevede che per i primi dieci giorni di assenza per malattia compete solamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni emolumento accessorio, quale anche la retribuzione professionale docente.
Dal dovuto, come quantificato dal Ministero nella somma di complessivi € 3.454,32 lordi, di cui €
2.421,12 lordi per il periodo ante 1.1.2022 e € 1.033,2 lordi per il periodo post 1.1.2022, occorre, pertanto, detrarre 6 gg (€ 5,82 x 6 = € 34,92 lordi), per complessivi € 3.419,40 lordi residui.
In accoglimento del ricorso segue, pertanto, nel dispositivo la condanna del al pagamento in CP_1
favore della ricorrente della somma sopra indicata, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014. Se ne dispone la distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli e Fabio Ganci ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
2. per l'effetto, condanna il al pagamento a tale titolo in favore della ricorrente della CP_6
somma di € 3.419,40 lordi, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. condanna il a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di euro CP_6
800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli
e Fabio Ganci ex art. 93 c.p.c..
Monza, 29/2/2024
Il Giudice del Lavoro
Serena Sommariva
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 521/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 29 febbraio 2024 innanzi al dott. Serena Sommariva, è comparso da remoto l'avv. Giovanni Rinaldi. Nessuno compare per il . L'avv. Rinaldi insiste per l'accoglimento del ricorso. CP_1
Il Giudice, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice
dott. Serena Sommariva
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 521/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci e domicilio eletto presso il loro studio di Biella, via G. De
Marchi, 4/a,
-ricorrente-
(C.F. Controparte_2
), , rappresentati e difesi ex art. P.IVA_1 Controparte_3 Controparte_4
417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Francesco Serafino, in servizio presso l'
[...]
ed ivi elettivamente domiciliati in , via Soderini, 24, Controparte_5 CP_4
, Email_1
-convenuti-
Oggetto: retribuzione professionale docenti – contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, in servizio all'epoca del deposito Parte_2 del ricorso presso l' di Cinisello Balsamo, quale docente supplente della scuola Org_1 dell'infanzia, ha convenuto innanzi a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
di Monza al fine di sentire accertare il suo diritto al riconoscimento della Controparte_6
componente retributiva prevista dalla contrattazione collettiva nazionale riferita al personale docente del comparto scuola costituita dalla “retribuzione professionale docenti” (originariamente introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e confermata dai successivi contratti collettivi), in relazione ai servizi resi in esecuzione degli incarichi di supplenza breve e saltuaria svolti nei pregressi anni scolastici e, in pagina 2 di 6 particolare, nell'a.s. 2018/2019 dal 26.10.2018 al 16.12.2018 per 52 gg di lavoro (5 contratti), nell'a.s.
2019/2020 per i contratti stipulati nel periodo dal 10.10.2019 al 6.12.2019 (21 gg di lavoro), nell'a.s.
2020/2021 per i contratti stipulati nel periodo dal 16.10.2020 al 30.6.2021 (5) per complessivi 257 gg di lavoro, nell'a.s. 2021/2022 per i contratti stipulati nel periodo dal 5.10.2021 al 30.6.2022 (8) per 256 gg di lavoro.
La ricorrente, documentato mediante la produzione dei relativi cedolini di non aver percepito per detti periodi di servizio tale componente retributiva, dovuta in misura pari a € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) sino al
31 dicembre 2021 e a € 6,15 (€ 184,50:30 giorni) dal 1 gennaio 2022, ha chiesto di condannare il al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate nella misura di CP_1
complessivi euro 3.465,96, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo, con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
Il si è tempestivamente costituito con memoria difensiva depositata in data 19.2.2024, CP_1
contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto e in subordine per il suo accoglimento nella minor misura di euro 2.109,90 lordi in considerazione dei giorni di effettivo servizio resi dalla ricorrente nelle annualità considerate in forza dei contratti di supplenza breve e saltuaria, in tutto pari a 357 (di cui 189 ante 1.1.2022 e 168 post 1.1.2022), considerando nell'a.s.
2020/2021 solamente i 29 gg iniziali e con esclusione della successiva supplenza dal 16.11.2020 al
30.6.2021 o, considerato anche tale periodo, nella misura di € 3.419,40 lordi, come da analitiche indicazioni contenute nella memoria difensiva alle pagine 11 e 12.
*
Per le ragioni e nei limiti di seguito sinteticamente esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La “retribuzione professionale docenti” è un trattamento retributivo accessorio introdotto dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, secondo cui “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
pagina 3 di 6 dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il predetto emolumento è stato riconfermato e incrementato dai successivi contratti collettivi (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007, art. 38 CCNL 19.4.2018).
La questione controversa riguarda l'interpretazione da dare al richiamo che l'art. 7 del CCNL del
15.3.2001, con riferimento alla menzionata voce retributiva, fa alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999".
La richiamata disposizione prevede, infatti, che l'emolumento in oggetto spetta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"; "Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", esclusivamente al personale docente con rapporto di impiego a tempo indeterminato, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31 agosto) e al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
La ricorrente, per i servizi resi in esecuzione dei contratti di supplenza breve e saltuaria, non ha ricevuto detto emolumento e lamenta di essere stata illegittimamente discriminata non solo rispetto ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche rispetto ai docenti con altre tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, in spregio al divieto posto dalla normativa europea e nazionale, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione.
Si tratta, in effetti, di un emolumento retributivo fisso e continuativo, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente ed educativo.
Come tale, detta voce retributiva rientra nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie non sussistono “ragioni oggettive” per riservare alle docenze brevi e saltuarie un diverso trattamento, in quanto le attività d'insegnamento svolte comportano identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto sia dai colleghi con contratto a tempo indeterminato, sia dai colleghi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno.
Il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione pagina 4 di 6 del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Come evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 dell'Accordo
Quadro.
Sulla questione è intervenuta la Cassazione, che, con sentenza n. 20015/2018 ha così statuito:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"» (in senso conforme Cass. n. 6293/2020).
La domanda della ricorrente di ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti anche per i giorni di lavoro resi in costanza dei contratti di supplenza breve e saltuaria è, pertanto, fondata.
Quanto alla determinazione del dovuto non può essere accolto il rilievo del relativo al CP_1
periodo dal 16.11.2020 al 30.6.2021, in quanto, nonostante si tratti di periodo continuativo coperto da un unico contratto di lavoro a tempo determinato, dallo stato matricolare risulta che tale supplenza è stata qualificata come “breve non a copertura di assenza” e dalle buste paga prodotte dal ricorrente non risulta che nel relativo trattamento stipendiale sia stata inclusa la retribuzione professionale docenti.
Né d'altronde il , che ne era onerato ex art. 2697, comma 2, c.c., ha provato il pagamento di CP_1
tale voce retributiva per questo periodo.
Sono, invece, da accogliere gli ulteriori rilievi sollevati dall'amministrazione in ordine ai giorni per i quali compete detto trattamento retributivo, pari a 20 e non a 21 nell'a.s. 2019/2020, con esclusione del giorno 30.11.2018 di permesso non retribuito per ragioni familiari per l'a.s. 2018/2019, nonché delle assenze per malattia del 4/12/2020, 16/4/2021, 9/11/2022 e dal 11/11/2021 al 12/11/2021, in quanto l'art. 71 del d.l. 112/2008 conv. dalla l. 133/2008 prevede che per i primi dieci giorni di assenza per malattia compete solamente il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni emolumento accessorio, quale anche la retribuzione professionale docente.
Dal dovuto, come quantificato dal Ministero nella somma di complessivi € 3.454,32 lordi, di cui €
2.421,12 lordi per il periodo ante 1.1.2022 e € 1.033,2 lordi per il periodo post 1.1.2022, occorre, pertanto, detrarre 6 gg (€ 5,82 x 6 = € 34,92 lordi), per complessivi € 3.419,40 lordi residui.
In accoglimento del ricorso segue, pertanto, nel dispositivo la condanna del al pagamento in CP_1
favore della ricorrente della somma sopra indicata, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo.
pagina 5 di 6 Le spese processuali si regolano secondo soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014. Se ne dispone la distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli e Fabio Ganci ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
2. per l'effetto, condanna il al pagamento a tale titolo in favore della ricorrente della CP_6
somma di € 3.419,40 lordi, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. condanna il a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di euro CP_6
800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli
e Fabio Ganci ex art. 93 c.p.c..
Monza, 29/2/2024
Il Giudice del Lavoro
Serena Sommariva
pagina 6 di 6