Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 21115/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 19 marzo 2025, ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 21115/2023 promossa dai sigg:
, nata in Sud Africa [...], in [...] ed Persona_1 unitamente a , nato in [...] il [...], in Controparte_1 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore:
, nato in [...] il [...]; Persona_2
, nata in Sud Africa il [...], in [...] ed unitamente Controparte_2
a , nato in Sud Africa il [...], in [...] esercenti la Controparte_3 responsabilità genitoriale sul minore:
– , nato in [...] il [...]; Persona_3 Persona_4
, nata in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nata in [...] il [...]; CP_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nata in [...] il [...]; Controparte_11
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nata in [...] il [...]; Controparte_13
, nato in [...] il [...]; Controparte_14
, nata in [...] il [...]; Controparte_15
nata in [...] il [...]; Controparte_16
, nato in [...] il [...]; Controparte_17
, nata in [...] il [...]; Controparte_18
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nata in [...] il [...]; Controparte_19
nata in [...] il [...]; Controparte_20
, nato in [...] il [...]; Controparte_21
, nata in [...] il [...]; Parte_4
, nata in [...] il [...]; Parte_5
, nato in [...] il [...] Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Paiano (c.f: , PEC C.F._1
come da procura in atti Email_1
-RICORRENTI-
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_22 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-RESISTENTE- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - INTERVENTORE NECESSARIO -
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che , Persona_1 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_2 Parte_7 Controparte_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , , CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , , CP_18 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , sono cittadini Parte_4 Parte_5 Parte_6 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brusnengo (BI) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Brusnengo (BI). Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio».
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto al ruolo della Cancelleria del Tribunale di Torino il 05/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
, chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana. CP_22
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, i richiedenti hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- il sig. (ANCHE Parte_8 [...]
, cittadino italiano, è nato il [...], a Parte_9
Brusnengo, in Provincia di Biella (v. doc. 26 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di nascita, rilasciato, l'08/05/2019, dal Comune di Brusnengo, in Provincia di Biella);
- il sig. i è unito in matrimonio con la sig.ra Parte_8 Pt_10
a Brusnengo, in Provincia di Biella, il 30/03/1895 (v. doc. 27 allegato
[...] unitamente al ricorso introduttivo: certificato di matrimonio, rilasciato, l'08/05/2019, dal Comune di Brusnengo, in Provincia di Biella) e, emigrato in Sud Africa, non si è mai naturalizzato cittadino sudafricano e non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. doc. 28 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato negativo di naturalizzazione, apostillato e asseverato);
- dall'unione coniugale dei sigg. e Parte_8 Parte_10
è nata il [...], la sig.ra (v. doc. 29 allegato unitamente al Parte_11 ricorso introduttivo: atto di nascita apostillato e asseverato), la quale, il 17 novembre del 1925, si è sposata con (v. doc.30 allegato unitamente al ricorso CP_5 introduttivo: certificato di matrimonio, apostillato e asseverato), dal cui matrimonio sono nati: il 15.10.1925; il Persona_5 Persona_6
30.01.1927; il 18.06.1930; il 02.10.1931; Persona_7 Parte_12
il 27.02.1933; il 08.09.1939 (v. docc. 31-40- Persona_8 Persona_9
53-58-76-83 allegati unitamente al ricorso introduttivo: rispettivi atti di nascita apostillati e asseverati);
- la sig.ra nel 1953, sposava con , dalla Persona_5 Persona_10 cui unione, nasceva, il 30.05.1958, (v. docc. 32-33 allegati Persona_11 unitamente al ricorso introduttivo: atti di matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati), la quale, nel 1982, si univa in matrimonio con Persona_12
(v. doc.34 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di matrimonio, apostillato e asseverato), dalla cui unione nascevano: (poi Persona_13
, il 08.10.1986, che nel 2016 si univa in Controparte_16 matrimonio con (v. docc. 35-36 allegati unitamente al ricorso Persona_14 introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati); Persona_15
(poi , il 16.01.198, che nel 2021
[...] Controparte_20
(v. docc. 37-38 allegati unitamente al ricorso introduttivo: Persona_16 atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati); CP_17
, il 11.10.1994 (v. doc. 39 allegato unitamente al ricorso introduttivo: atto
[...] di nascita apostillato e asseverato);
- il sig. nel 1952 si univa in matrimonio con Persona_6 Persona_17
(v. doc.41 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di matrimonio, apostillato e asseverato), dalla cui unione nascevano: CP_18
il 21.01.1954 (v. doc. 42 allegato unitamente al ricorso introduttivo: atto
[...] di nascita apostillato e asseverato); (poi ), il Parte_13 Parte_4
01.10.1956 che, nel 1976, si univa in matrimonio con (v. Persona_18 docc. 43-44 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati); , il 12.08.1958, Controparte_5 il quale, nel 1979, si univa con (v. docc. 45-46 allegati Persona_19 unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati), ed insieme generavano: , il 26.02.1981 e Controparte_6
il 27.12.1983, nonché , il 03.01.1965, CP_7 Parte_1
(v. docc. 47-48-49, allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita, apostillati e asseverati), la quale, nel 1987, si univa in matrimonio con CP_23
dalla cui unione nascevano: , il
[...] Parte_2
12.06.1995 e il 01.07.2002 (v. docc. 50-51-52 Parte_3 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati);
- la sig.ra nel 1954, si univa in matrimonio con Persona_7 CP_24 dalla cui unione nasceva, il 08.06.1960, (v. docc. 53-54 allegati Persona_20 unitamente al ricorso introduttivo: atti di matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati) la quale, dall'unione con (anche nota come Controparte_25
, generava: il 07.09.1994 Controparte_26 Controparte_14
e , il 14.03.2001 (v. docc. 55-56-57 allegati Controparte_15 unitamente al ricorso introduttivo: atti di matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati);
- il sig. nel 1955, sposava (v. doc.59 Parte_12 Persona_21 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di matrimonio, apostillato e asseverato) dalla cui unione nascevano: 1) il 25.09.1956,
[...]
, che, nel 1982, sposava (v. Parte_6 Persona_22 docc. 60-61 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati) dalla cui unione nascevano: a) Parte_5
, il 20.03.1985; b) (poi
[...] Parte_14 CP_2
), il 05.10.1987 (v. docc. 62-63 allegati unitamente al ricorso introduttivo:
[...] atti di nascita, apostillati e asseverati) che, nel 2016, si univa in matrimonio con dalla cui unione nasceva, il 18.09.2020, Controparte_3 Persona_3
– (docc. 64-65 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di Persona_4 matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati); c) (poi Parte_15
), il 14.08.1989, che nel 2018 si univa in Persona_1 matrimonio con (v. docc. 66-67 allegati unitamente Controparte_1 al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati) dalla cui unione nasceva, il 11.06.2021, (v. Persona_2 doc. 68 allegato unitamente al ricorso introduttivo: atto di nascita apostillato e asseverato); 2) il 12.01.1958, il sig. , che, nel Controparte_21
1983, si univa in matrimonio con anche nota come Controparte_27 [...]
(v. docc. 69-70 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti Controparte_28 di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati), dalla cui unione nasceva: il 06.02.1986 (poi ) Parte_16 Controparte_13 che,, nel 2009 si univa in matrimonio con (v. docc. 71-72 allegati CP_29 unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati); 3) il 10.07.1959, il sig. (poi Persona_23 [...]
), che nel 1988 sposava (v. Controparte_4 Persona_24 docc. 73-74 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati); 4) il 03.09.1960, il sig. CP_11
(v. doc. 75 allegato unitamente al ricorso introduttivo: atto di nascita
[...] apostillato e asseverato);
- la sig.ra nel 1956, sposava , dalla cui Persona_8 Persona_25 unione nasceva: il 23.12.1960, (doc. Controparte_10
78) che, nel 1988, sposava (v. docc. 77-78-79 allegati unitamente al Persona_26 ricorso introduttivo: atti di nascita e di matrimonio, apostillati e asseverati), con la quale generavano: il 25.03.1991, ; il 12.10.1994, Controparte_9
; il 02.09.1963, Controparte_8 Controparte_12
(v. docc. 80-81-82 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di
[...] nascita apostillati e asseverati)
- il sig. sposava, nel 1964, dalla Persona_9 Persona_27 cui unione nasceva: il 12.10.1973, la sig.ra (poi Parte_17 [...]
), che, nel 2001, sposava (v. docc. 84-85-86 CP_19 Persona_28 allegati unitamente al ricorso introduttivo: atti di matrimonio e di nascita, apostillati e asseverati).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_22 evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è elettivamente domiciliata ope legis (vedasi allegati depositati il 23.01.2025: ricevute eml di accettazione e consegna della notifica pec).
Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto depositato il 25 gennaio 2024, interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta
La prima udienza di comparizione, fissata inizialmente per il 21/02/2025, veniva differita al 19/03/2025, all'esito della quale, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti del sig. cittadino italiano, nato il Parte_8
28.05.1874, a Brusnengo, in Provincia di Biella (v. doc. 26 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato di nascita, rilasciato, l'08/05/2019, dal Comune di Brusnengo, in Provincia di Biella).
Nel caso “de quo” i ricorrenti hanno, quindi, correttamente agito in via giudiziaria.
Parimenti, si ritiene, inoltre, che i coniugi e Persona_1
(per conto del figlio minore Controparte_1 Persona_2
) e e (per conto del figlio
[...] Controparte_2 Controparte_3 minore – abbiano agito nel pieno delle Persona_3 Persona_4 proprie responsabilità genitoriali, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori.
Sul punto si aderisce qui all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto compiuto per i figli si ritiene di ordinaria amministrazione se mira a, conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore;
viceversa, esso è da considerarsi di straordinaria amministrazione se, invece, può arrecare pregiudizio o diminuzione al suo patrimonio (Cass. Civ. Sent. n. 743/2012), rendendosi soltanto in tal ultimo caso, necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Passando al merito, in diritto, va evidenziato che i richiedenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a) della legge n. 91/92.
Attraverso la documentazione versata in atti i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Segnatamente, nella specie, i ricorrenti hanno fatto discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi, ovvero:
a) in primis, dalla circostanza per cui il loro ascendente Parte_8 abbia conservato lo status civitatis, senza mai rinunciare alla
[...] cittadinanza italiana (v. . doc. 28 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato negativo di naturalizzazione, apostillato e asseverato). b) e, ulteriormente, dalla circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza per linea paterna, non si sia interrotta, nonostante il matrimonio contratto dalla sig.ra
[...] (figlia di il 17 novembre del 1925, con Parte_11 Parte_8 il sig. dal quale sono nati: CP_5 Persona_5 Persona_6
[...] Persona_7 Parte_12 Persona_8 Per_9 Per_9
dai quali discendono tutti gli odierni ricorrenti:
[...] Persona_1
; ; ;
[...] Persona_2 Per_1 Controparte_2
; ; Parte_7 Controparte_4
; ; ; Controparte_5 Controparte_6 CP_7 [...]
; ; Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
; ; ;
[...] Controparte_11 Controparte_12
; ; Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
; ; ;
[...] Controparte_16 Controparte_17 [...]
; ; Controparte_30 Parte_2 Parte_3
;
[...] Controparte_19 Controparte_20 [...]
; ; ; Controparte_21 Parte_4 Parte_5 [...]
Parte_6
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Infatti, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Non emerge dagli atti che il sig. o Parte_8 alcuno dei suoi discendenti abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dagli atti è emerso che egli non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella sudafricana (v. doc. 28 allegato unitamente al ricorso introduttivo: certificato negativo di naturalizzazione, apostillato e asseverato);
A ciò si aggiunga che la sig.ra (figlia di Parte_11 Parte_8
è nata il [...] (documentazione allegata unitamente al ricorso
[...] introduttivo sub doc n. 29: certificato di nascita apostillato, tradotto e legalizzato) ossia, ben prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando, quindi, un argentino, ha perso, per la legge ratione temporis, la cittadinanza italiana: sul punto occorre, infatti, rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nata prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
In ragione di tanto, considerando che la cittadinanza si acquista a titolo originario iure sanguinis e che lo status di cittadino- una volta acquisito- ha natura permanente e imprescrittibile, azionabile e giustiziabile in qualsiasi tempo, si ritiene adeguatamente provata dai ricorrenti la fattispecie acquisitiva della cittadinanza in quanto discendenti da un cittadino italiano, secondo una linea di trasmissione che è stata idoneamente documentata;
né sono emerse eccezioni contrarie interruttive della trasmissione della cittadinanza da parte della resistente, non costituitasi in giudizio e, perciò, dichiarata contumace, stante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, telematicamente provata da parte ricorrente.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_22 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nulla sulle spese in considerazione della natura della causa e del fatto che la p.a. non si è opposta alal domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.21115/2023 di R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti come sopra indicati;
- ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile Controparte_22 competente provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. Nulla sulle spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno