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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 998-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Angela Coluccio Presidente dott. Daniela Cavaliere giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 998 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 27.06.2024 da Parte_1
rappresentata da per
[...] Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Roma, Via Leonina n. P.IVA_1
38/41-,
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere titolare del credito ceduto da Controparte_2
nell'ambito dell' operazione di cartolarizzazione ai
[...] sensi della legge n. 130 del 1999, iscritta al Registro Imprese e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23/12/2017, parte seconda n. 151;
-che tra i crediti acquistati da rientra anche Parte_1 quello oggetto del presente giudizio relativo al contratto di Mutuo
Fondiario del 23.8.2007 rep. 104.021 – racc. 15.265 a rogito Notaio
Avv. Alessandro Cinelli, con il quale la Controparte_2 ha concesso alla il mutuo n. FG
[...] Controparte_3
003100368 per la complessiva somma di euro 4.500.000,00;
-di vantare nei confronti della società debitrice un complessivo credito di € 7.978.881,89 alla data del 9.4.2024, così ripartito: €
4.500.000,00 per capitale residuo alla data del 17.9.2010; €
416.389,27= per rate scadute ed insolute al 17.9.2010; € 28.849,32= per rateo interessi al 17.9.2010; € 23.129,52= per interessi di mora al 17.9.2010; € 972.000,00= per compenso di risoluzione contrattuale;
€ 2.585.714,38= per interessi di mora al tasso globale medio +48% dal 18.9.2010 al 9.4.2024, al netto degli incassi pari ad € 547.200,60 ottenuti in sede di procedura esecutiva immobiliare(cfr. doc. nn. 4,5,6,7 ricorso);
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno
2008, nonché la riscontrata incapienza, non essendo la società debitrice titolare di alcun bene utilmente aggredibile (cfr. doc. nn. 5-6, ricorso);
Si costituiva in data 11.02.2025 il Curatore speciale nominato, Avv.
NR TO, stante il decesso del legale rappresentante della società resistente, il quale non operava contestazioni in ordine al credito e alla legittimazione della controparte, salvo ulteriori conteggi disposti dal Tribunale in ordine al quantum debeatur;
^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui agli artt. 58 del d.lgs. n. 385/93 e 1, 4 e 7 l. n. 130/99 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr .Cass. VI-I, ord. n. 24798 del
5.11.2020; I, sent. n. 4116 del 2.03.2016);
Considerato che, nel caso di specie,
-la società ricorrente, con riferimento al rapporto originario fonte dei crediti di cui ha allegato di aver acquistato la titolarità per effetto del contratto di cessione in blocco, ha offerto in comunicazione: il contratto di mutuo del 23.8.2007 (rep. 104.021 – racc. 15.265), l'estratto conto alla cessione del 20.12.2017, il conteggio aggiornato del credito, la visura con indicazione della cessione, i bilanci societari degli esercizi 2007 e 2008, la quietanza dell'incasso dalla procedura esecutiva;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno alla data del
9.4.2024, relativo al credito residuo di € 7.978.881,89 riferito alla cessione del credito operata tra cui risulta anche il credito della società debitrice(cfr. fascicolo telematico);
b) l'impossibilità di esperire tentativi di recupero del credito vantato mediante ulteriori azioni esecutive stante la riscontrata incapienza della società debitrice all'esito dell'azione di pignoramento immobiliare già esperita;
c) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2008;
- rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Leonina n. 38/41-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 12.2.2026 ore 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Angela Coluccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Angela Coluccio Presidente dott. Daniela Cavaliere giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 998 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 27.06.2024 da Parte_1
rappresentata da per
[...] Parte_2
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Roma, Via Leonina n. P.IVA_1
38/41-,
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere titolare del credito ceduto da Controparte_2
nell'ambito dell' operazione di cartolarizzazione ai
[...] sensi della legge n. 130 del 1999, iscritta al Registro Imprese e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23/12/2017, parte seconda n. 151;
-che tra i crediti acquistati da rientra anche Parte_1 quello oggetto del presente giudizio relativo al contratto di Mutuo
Fondiario del 23.8.2007 rep. 104.021 – racc. 15.265 a rogito Notaio
Avv. Alessandro Cinelli, con il quale la Controparte_2 ha concesso alla il mutuo n. FG
[...] Controparte_3
003100368 per la complessiva somma di euro 4.500.000,00;
-di vantare nei confronti della società debitrice un complessivo credito di € 7.978.881,89 alla data del 9.4.2024, così ripartito: €
4.500.000,00 per capitale residuo alla data del 17.9.2010; €
416.389,27= per rate scadute ed insolute al 17.9.2010; € 28.849,32= per rateo interessi al 17.9.2010; € 23.129,52= per interessi di mora al 17.9.2010; € 972.000,00= per compenso di risoluzione contrattuale;
€ 2.585.714,38= per interessi di mora al tasso globale medio +48% dal 18.9.2010 al 9.4.2024, al netto degli incassi pari ad € 547.200,60 ottenuti in sede di procedura esecutiva immobiliare(cfr. doc. nn. 4,5,6,7 ricorso);
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno
2008, nonché la riscontrata incapienza, non essendo la società debitrice titolare di alcun bene utilmente aggredibile (cfr. doc. nn. 5-6, ricorso);
Si costituiva in data 11.02.2025 il Curatore speciale nominato, Avv.
NR TO, stante il decesso del legale rappresentante della società resistente, il quale non operava contestazioni in ordine al credito e alla legittimazione della controparte, salvo ulteriori conteggi disposti dal Tribunale in ordine al quantum debeatur;
^^^^^^^^^^^^^^
Considerato in diritto che
- la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui agli artt. 58 del d.lgs. n. 385/93 e 1, 4 e 7 l. n. 130/99 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr .Cass. VI-I, ord. n. 24798 del
5.11.2020; I, sent. n. 4116 del 2.03.2016);
Considerato che, nel caso di specie,
-la società ricorrente, con riferimento al rapporto originario fonte dei crediti di cui ha allegato di aver acquistato la titolarità per effetto del contratto di cessione in blocco, ha offerto in comunicazione: il contratto di mutuo del 23.8.2007 (rep. 104.021 – racc. 15.265), l'estratto conto alla cessione del 20.12.2017, il conteggio aggiornato del credito, la visura con indicazione della cessione, i bilanci societari degli esercizi 2007 e 2008, la quietanza dell'incasso dalla procedura esecutiva;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dal perdurante inadempimento, risalente quantomeno alla data del
9.4.2024, relativo al credito residuo di € 7.978.881,89 riferito alla cessione del credito operata tra cui risulta anche il credito della società debitrice(cfr. fascicolo telematico);
b) l'impossibilità di esperire tentativi di recupero del credito vantato mediante ulteriori azioni esecutive stante la riscontrata incapienza della società debitrice all'esito dell'azione di pignoramento immobiliare già esperita;
c) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a decorrere dall'anno 2008;
- rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA , con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Leonina n. 38/41-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 12.2.2026 ore 10.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Angela Coluccio