Decreto cautelare 30 gennaio 2020
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2020
Sentenza 19 gennaio 2022
Decreto cautelare 31 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Parere interlocutorio 12 settembre 2022
Parere definitivo 31 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00999/2025REG.PROV.COLL.
N. 00700/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2022, proposto da TR Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Provincia di TA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. 95 del 19 gennaio 2022, resa tra le parti, concernente un provvedimento di rigetto di istanza di autorizzazione unica ambientale e contestuale divieto di prosecuzione dell’attività di gestione delle acque reflue.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di TA;
Vista la nota del 3 febbraio 2025, con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al gravame;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Mastrolia Domenico e Semeraro Cesare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della disamina della vicenda occorre premettere le seguenti circostanze fattuali.
In data 28 agosto 2009 la Provincia di TA iscriveva la TR Ecologica s.r.l. al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti con la Determinazione Dirigenziale n°207 19 maggio 2010.
In data 7 settembre 2011 avviene la modifica dell'iscrizione al registro con l'aggiunta dell'attività di recupero [R5] per alcune tipologie di rifiuti, con la Determinazione Dirigenziale n°100.
In data 4 febbraio 2013 la Provincia esprimeva parere di compatibilità ambientale (V.I.A.) per l'incremento dei quantitativi di recupero [R5] fino a 185 t/giorno con la Determinazione Dirigenziale n°11. Inoltre avveniva la modifica dell'iscrizione al registro per aumentare i quantitativi di rifiuti da recuperare con la Determinazione Dirigenziale n°31.
In data 20 dicembre 2013 la TR Ecologica s.r.l. chiedeva di utilizzare un’area attigua all’impianto come deposito di materiale MPS.
In data 9 maggio 2019 la società chiedeva il rinnovo dell’iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti.
In data 15 maggio 2019 la Provincia chiedeva alla società di regolarizzare la domanda di rinnovo attraverso il SUAP.
In data 22 maggio 2019 il SUAP di Manduria trasmetteva la documentazione relativa alla richiesta di rinnovo.
In data 19 settembre 2019 la società chiedeva la proroga dell'autorizzazione, scadente il 23 settembre 2019.
In data 14 ottobre 2019 la Provincia chiedeva chiarimenti e integrazioni alla domanda di rinnovo.
In data 29 novembre 2019 la Provincia comunicava il mancato riscontro tempestivo della società e rilevava il superamento dei quantitativi di rifiuti ammessi.
In data 13 dicembre 2019 la Provincia concludeva il procedimento ex art. 10-bis della L. 241/1990, rigettando l’istanza di AUA e disponendo il divieto di prosecuzione dell'attività.
In data 17 dicembre 2019 la società contestava il divieto di prosecuzione dell'attività.
In data 23 gennaio 2020 la Provincia comunicava l'irricevibilità dell'istanza di rinnovo per tardività e insufficienza delle controdeduzioni.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 109/2020, proposto dinanzi al T.a.r. Puglia-Lecce, l’appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di A.U.A. emesso dalla Provincia di TA.
3. Il T.a.r. competente, con la sentenza n.95/2022, pubblicata il 19/01/2022, ha rigettato il ricorso perché reputato infondato, in quanto la Provincia di TA ha adottato l’unico provvedimento che avrebbe potuto emettere, ovvero il diniego di rinnovo e di divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non potendo certamente la Provincia pronunciarsi su accorgimenti di tipo conformativo giammai proposti dalla ricorrente.
4. Avverso tale pronuncia è insorta la TR Ecologia s.r.l., con atto di appello notificato in data 27.01.2022 e depositato il 27.01.22, a mezzo del quale ha censurato la sentenza del T.a.r. con tre distinti motivi di appello.
5. Con il primo motivo di appello la società TR Ecologia s.r.l. sostiene che la Provincia di TA e il T.a.r. avrebbero commesso errori di giudizio e di procedura. In particolare la Provincia ha negato il rinnovo dell'autorizzazione basandosi sul presunto superamento delle soglie di recupero dei rifiuti (R5) per la tipologia 2.1, come indicato nell’Allegato 4 sub-allegato 1 del D.M. 05.02.1998. La società sostiene che il superamento delle soglie non dovrebbe comportare l’inapplicabilità della procedura semplificata, come invece affermato dalla Provincia. La società argomenta nel senso che la Provincia avrebbe erroneamente interpretato l’art. 1 del D.M. 05.02.1998, che prevede l’utilizzo delle procedure semplificate solo per le operazioni di recupero specificate e per i rifiuti individuati dai rispettivi codici.
La società afferma altresì di aver trattato quantitativi di rifiuti in R5 per la tipologia 2.1 (imballaggi, vetro di scarto, ecc.) che rientravano nei limiti autorizzati dalle precedenti determinazioni dirigenziali.
La Provincia ha considerato solo il quantitativo massimo di 3.000 tonnellate/anno per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria, ignorando le altre categorie di recupero.
Il T.a.r. ha avallato l’interpretazione della Provincia, ritenendo che la società non avesse dimostrato di essere un’industria vetraria e quindi non potesse beneficiare delle quantità maggiori previste per tale categoria. La società sostiene che il T.a.r. ha commesso un errore di valutazione, non considerando che la TR aveva richiesto il rinnovo dell’autorizzazione per tutte le tipologie di rifiuti di vetro riferibili alle categorie 2.1 e 2.2. La società sottolinea che le precedenti autorizzazioni rilasciate dalla Provincia le consentivano di trattare rifiuti in R5 per un quantitativo pari a 48.000 tonnellate/anno. La Provincia avrebbe dovuto rinnovare l’autorizzazione sulla base di queste precedenti determinazioni.
6. La Provincia di TA si è costituita in giudizio in data 11 febbraio 2022 con memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
7. In data 3 febbraio 2025 parte appellante ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Alla pubblica udienza, svoltasi in modalità telematica, del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Occorre preliminarmente evidenziare che, con dichiarazione del 3 febbraio 2025, parte appellante ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sentenza sez. V, n. 3563 del 2014; sez. V, n. 1258 del 2012) e delle norme di riferimento (art. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, c.p.a.) deve darsi atto che la motivata dichiarazione dell’appellante costituisce evenienza che fa venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.
11. A tanto consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
12. La definizione in rito del presente giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado.
13. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, deve considerarsi soccombente, in relazione al presente grado di giudizio, la parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 700/2022), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO