Art. 6. 1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attivita' dai livelli contrattuali piu' bassi.
2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.
2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.