Articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 marzo 1992
Art. 6. 1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui il 50 per cento a lavoratori che abbiano iniziato la loro attivita' dai livelli contrattuali piu' bassi.
2. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta, le stelle disponibili verranno concesse ad altri lavoratori che non abbiano tale provenienza.
Entrata in vigore il 7 marzo 1992