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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 7-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marzio SALVI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), non costituita;
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e con l'intervento di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero, dott. Controparte_2 Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice e il socio accomandatario illimitatamente responsabile non sono comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
invero, l'intimata è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 40 CCII, davanti al Tribunale nella persona del Giudice relatore, e non ha inteso costituirsi, così impedendo al Tribunale di accertare l'eventuale insussistenza delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (certificazione debiti agente della riscossione) risulta un debito nei confronti dell'Erario pari ad euro
856.201,33; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro 30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 36.733,38 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 856.201,33;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione pari ad euro 856.201,33;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierno ricorrente;
- la società debitrice è sottoposta a procedura esecutiva immobiliare (n.
159/2023 – Tribunale di Siracusa); ritenuto che, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Priolo
[...] P.IVA_1
Gargallo (SR), via C. Abba n. 1, n. R.E.A. SR-59661, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile nato a Controparte_1
Noto (SR) il 7/11/1959, residente in [...]. nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. Patrizia DUGO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024,
e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa sull'esposizione debitoria;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone
N……………... REPERTORIO N……………... MOD.2/A/SG REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Veronica Milone Presidente
Federico Maida Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 7-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Marzio SALVI, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), non costituita;
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
e con l'intervento di
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero, dott. Controparte_2 Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
[...]
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che, seppur regolarmente convocata, la debitrice e il socio accomandatario illimitatamente responsabile non sono comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale;
invero, l'intimata è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata convocata, ai sensi dell'art. 40 CCII, davanti al Tribunale nella persona del Giudice relatore, e non ha inteso costituirsi, così impedendo al Tribunale di accertare l'eventuale insussistenza delle soglie minime di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (certificazione debiti agente della riscossione) risulta un debito nei confronti dell'Erario pari ad euro
856.201,33; rilevato che ricorre il parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCI, dal momento che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di euro 30.000,00; dall'istruttoria è infatti emerso che parte ricorrente vanta crediti per euro 36.733,38 e che risultano dagli atti altri debiti nei confronti dell'Erario per euro 856.201,33;
ritenuto che
la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- risulta un ingente debito maturato nei confronti di Agenzia delle
Entrate - Riscossione pari ad euro 856.201,33;
- l'impresa resistente non ha ancora pagato i propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quello azionato dall'odierno ricorrente;
- la società debitrice è sottoposta a procedura esecutiva immobiliare (n.
159/2023 – Tribunale di Siracusa); ritenuto che, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Priolo
[...] P.IVA_1
Gargallo (SR), via C. Abba n. 1, n. R.E.A. SR-59661, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile nato a Controparte_1
Noto (SR) il 7/11/1959, residente in [...]. nomina il dott. Federico Maida Giudice delegato per la procedura nomina curatore l'avv. Patrizia DUGO, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024,
e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa sull'esposizione debitoria;
invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
da atto che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federico Maida Veronica Milone