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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12036/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), via Cernaia n. 31 presso lo studio dell'avv.
CIMPOESU IULIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in TORINO il 24/07/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 140 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e non vi è prole.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
- i signori e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1
rispetto;
pagina 2 di 3 - che la casa coniugale in Torino, via Ormea n. 12 concessa in locazione al sig. Parte_2 rimane al sig. e che la sig.ra trasferisce la sua residenza entro 4 mesi dal Pt_2 Parte_1 deposito del ricorso;
- che le parti rinunciano a contributi al mantenimento reciproci essendo economicamente autosufficienti, quindi la sig.ra non godrà di alcun assegno di mantenimento, comunque Parte_1 denominato, da porre in capo al sig. e viceversa;
Parte_2
- ai soli fini della trascrizione della sentenza di divorzio in Romania, che le parti manterranno ciascuna il proprio rispettivo cognome.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12036/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), via Cernaia n. 31 presso lo studio dell'avv.
CIMPOESU IULIANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile in TORINO il 24/07/2020.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 140 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e non vi è prole.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
- i signori e vivranno separati, con l'obbligo del reciproco Parte_2 Parte_1
rispetto;
pagina 2 di 3 - che la casa coniugale in Torino, via Ormea n. 12 concessa in locazione al sig. Parte_2 rimane al sig. e che la sig.ra trasferisce la sua residenza entro 4 mesi dal Pt_2 Parte_1 deposito del ricorso;
- che le parti rinunciano a contributi al mantenimento reciproci essendo economicamente autosufficienti, quindi la sig.ra non godrà di alcun assegno di mantenimento, comunque Parte_1 denominato, da porre in capo al sig. e viceversa;
Parte_2
- ai soli fini della trascrizione della sentenza di divorzio in Romania, che le parti manterranno ciascuna il proprio rispettivo cognome.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/02/2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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