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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
11.9.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 6359/2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro, con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
t r a ricorrente Parte_1 avv. Jacopo Arcangeli
e convenuto CP_1 avv. Paola Tortato
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità o da quella accertata nel corso del giudizio. Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP non gli sono stati riconosciuti i requisiti relativi alla prestazione assistenziale richiesta. Afferma che, diversamente, il suo stato patologico è tale da trovarsi nella condizione che giustifica l'accoglimento del ricorso e formula diverse critiche all'elaborato peritale depositato nella fase cd atp. Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 11.9.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione. oOo
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento della prestazione della pensione di inabilità da aprile 2025. Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma). Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti. Deve pertanto essere accolto il ricorso nella parte relativa alla sussistenza dei requisiti volti ad ottenere la prestazione richiesta da aprile 2025 e quindi da epoca di gran lunga successiva alla domanda amministrativa del 22.12.2023. Il parziale accoglimento del ricorso comporta la totale compensazione delle spese processuali fra le parti. La parte ricorrente va esonerata dal pagamento della parte del compenso al CTU relativa alla parziale soccombenza, in relazione alle condizioni reddituali dell'istante che giustificano l'applicazione dell'esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso , dichiara che
[...]
presenta i requisiti per il riconoscimento della pensione d'inabilità ex Parte_1 art. 12 L. 118/71 da aprile 2025; spese processuali interamente compensate fra le parti e compenso al CTU, liquidato come da CP_ separato decreto, definitivamente a carico dell' . Roma, 18.9.2025 Il Giudice