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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.1426/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1426/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PORTO GIOVANNI
e
BARBARA VIGANÒ (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
PORTO GIOVANNI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio civile in Sillano (LU) il 26/11/2011 e che dalla loro unione sono nati i figli il 24/08/2012 e il 23/06/216 Persona_1 Persona_2 entrambi a Cecina (LI). Con provvedimento in data 21/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/06/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12/06/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
BARBARA VIGANÒ, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di SILLANO (LU) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SILLANO (LU) il 26/11/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) al n. 16 P. 2 Serie C anno 2012. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli e sposteranno la propria residenza presso la Persona_1 Persona_2 casa di proprietà della madre posta in Rosignano Marittimo (LI), via Enrico de Nicola n. 35; i figli pernotteranno a giorni alterni presso le rispettive abitazioni dei genitori e verranno accompagnati a scuola dal genitore presso il quale hanno trascorso la notte;
all'uscita, pranzerà a casa del genitore presso il Persona_1 quale ha pernottato venendo successivamente preso in custodia dalla madre assieme al fratello che nel frattempo è uscito a sua volta da scuola;
madre con la quale trascorrono l'intero pomeriggio fino alle 19.30 nei giorni in cui trascorrono la notte dal padre oppure fino all'indomani nei giorni in cui i ragazzi pernottano da lei;
la predetta gestione talvolta subisce modifiche per reciproche esigenze lavorative dei genitori. Nel fine settimana i due figli staranno con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza e saranno accompagnati a scuola il lunedì mattina dal genitore presso il quale hanno pernottato. Tali modalità potranno subire delle variazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze dei figli, pur nel rispetto di una ragionevole puntualità. Gli stessi prestano il consenso a che nei casi di impedimento di uno o dell'altro genitore nell'espletamento del diritto di visita potranno avvalersi, di baby-sitter o altri collaboratori familiari. I genitori seguiranno regole condivise per i momenti di riposo dei bambini e per l'uso della tecnologia, da praticare con moderazione. Il genitore con cui si trovano i bambini in base al calendario prestabilito, avrà cura di far telefonare la sera intorno alle 20.30-20.45 all'altro genitore per un saluto.
4) Durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; per il periodo estivo i genitori potranno trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con i figli previa intesa preferibilmente raggiunta entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Il Sig. corrisponderà, entro il cinque di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1
VI BA quale contributo al mantenimento dei figli ed € 700,00 Per_1 mensili, in ragione di € 350,00 cadauno, oltre alla rivalutazione in base agli indici ISTAT tramite bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001074161868. Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%, seguendo le linee guida del CNF allegato alla presente e che qui deve considerarsi trascritto. Si precisa che: la spesa della mensa scolastica di e dello scuolabus di saranno ripartite Persona_2 Persona_1 al 50% tra i genitori. Quanto alle spese da corrispondere alla baby-sitter o conseguenti all'adesione di un progetto di ragazza alla pari, le stesse saranno sostenute dal genitore che le richiederà. Le spese dei bambini per i campi estivi e quelle delle eventuali attività sportive dei bambini saranno ripartite al 50% tra i genitori. 6) L'assegno unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra VI BA;
i sigg.ri e VI BA dichiarano sin d'ora di rinunciare Parte_1 reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento. 7) I sigg.ri e VI BA dichiarano di aver già regolato tra Parte_1 loro ogni altra pendenza e/o rapporto economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. 1426/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PORTO GIOVANNI
e
BARBARA VIGANÒ (c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
PORTO GIOVANNI
Comunicati gli atti al PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso depositato in data 18/04/2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio civile in Sillano (LU) il 26/11/2011 e che dalla loro unione sono nati i figli il 24/08/2012 e il 23/06/216 Persona_1 Persona_2 entrambi a Cecina (LI). Con provvedimento in data 21/04/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12/06/2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12/06/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova e indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
BARBARA VIGANÒ, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di SILLANO (LU) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in SILLANO (LU) il 26/11/2011 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) al n. 16 P. 2 Serie C anno 2012. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e restano affidati ad entrambi i genitori i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per un'equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) I figli e sposteranno la propria residenza presso la Persona_1 Persona_2 casa di proprietà della madre posta in Rosignano Marittimo (LI), via Enrico de Nicola n. 35; i figli pernotteranno a giorni alterni presso le rispettive abitazioni dei genitori e verranno accompagnati a scuola dal genitore presso il quale hanno trascorso la notte;
all'uscita, pranzerà a casa del genitore presso il Persona_1 quale ha pernottato venendo successivamente preso in custodia dalla madre assieme al fratello che nel frattempo è uscito a sua volta da scuola;
madre con la quale trascorrono l'intero pomeriggio fino alle 19.30 nei giorni in cui trascorrono la notte dal padre oppure fino all'indomani nei giorni in cui i ragazzi pernottano da lei;
la predetta gestione talvolta subisce modifiche per reciproche esigenze lavorative dei genitori. Nel fine settimana i due figli staranno con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza e saranno accompagnati a scuola il lunedì mattina dal genitore presso il quale hanno pernottato. Tali modalità potranno subire delle variazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze dei figli, pur nel rispetto di una ragionevole puntualità. Gli stessi prestano il consenso a che nei casi di impedimento di uno o dell'altro genitore nell'espletamento del diritto di visita potranno avvalersi, di baby-sitter o altri collaboratori familiari. I genitori seguiranno regole condivise per i momenti di riposo dei bambini e per l'uso della tecnologia, da praticare con moderazione. Il genitore con cui si trovano i bambini in base al calendario prestabilito, avrà cura di far telefonare la sera intorno alle 20.30-20.45 all'altro genitore per un saluto.
4) Durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; per il periodo estivo i genitori potranno trascorrere un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con i figli previa intesa preferibilmente raggiunta entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Il Sig. corrisponderà, entro il cinque di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1
VI BA quale contributo al mantenimento dei figli ed € 700,00 Per_1 mensili, in ragione di € 350,00 cadauno, oltre alla rivalutazione in base agli indici ISTAT tramite bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001074161868. Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, saranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%, seguendo le linee guida del CNF allegato alla presente e che qui deve considerarsi trascritto. Si precisa che: la spesa della mensa scolastica di e dello scuolabus di saranno ripartite Persona_2 Persona_1 al 50% tra i genitori. Quanto alle spese da corrispondere alla baby-sitter o conseguenti all'adesione di un progetto di ragazza alla pari, le stesse saranno sostenute dal genitore che le richiederà. Le spese dei bambini per i campi estivi e quelle delle eventuali attività sportive dei bambini saranno ripartite al 50% tra i genitori. 6) L'assegno unico sarà percepito per intero dalla Sig.ra VI BA;
i sigg.ri e VI BA dichiarano sin d'ora di rinunciare Parte_1 reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento. 7) I sigg.ri e VI BA dichiarano di aver già regolato tra Parte_1 loro ogni altra pendenza e/o rapporto economico.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 16/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra