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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4621 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMEN NAPOLETANO;
Parte_1
parte ricorrente
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAETANO FALCIANI;
Controparte_1
parte resistente
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2023, chiedeva che, a modifica Parte_1 delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio n. 1710/2022, le figlie minori e Per_1
fossero affidate in via esclusiva a sé, in ragione del disinteresse mostrato dal resistente Per_2 sia dal punto di vista economico che sul piano materiale. In aggiunta, rappresentava che la IA minore si era trasferita a vivere a casa del genitore ove quest'ultimo viveva con un Per_1 altro uomo ed entrambi erano dediti ad attività illecite connesse alla vendita di prodotti contraffatti;
per tale ragione, chiedeva che la minore fosse collocata presso di sé e che, al contempo, il resistente fosse condannato al risarcimento dei danni nonché che fosse ammonito per non aver versato l'assegno di mantenimento.
Con memoria difensiva depositata in data 27/05/24, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo delle minori, deducendo che era in procinto di trasferirsi in una casa con la IA mentre la ricorrente viveva con la di lei compagna Per_1
e la IA in un'abitazione di circa 27 metri quadrati in pessime condizioni igieniche. Per_2
Inoltre, deduceva che la madre era inidonea a svolgere le funzioni genitoriali poiché aveva allontanato dalla scuola entrambe le figlie minori.
All'udienza del 01/07/2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la IA è divenuta maggiorenne nel corso del presente Per_1 procedimento, con la conseguenza che ogni statuizione sull'affidamento e sul collocamento non risponde più agli interessi della IA.
Quanto invece alla IA , le parti hanno previsto la conferma delle condizioni stabilite in Per_2 sede di divorzio, ossia che rimanga affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre, con conferma delle statuizioni economiche ivi stabilite;
il padre potrà incontrarla nei giorni e negli orari concordati nell'atto depositato in data 15.04.2025.
Le condizioni dell'accordo sono conformi agli interessi della minore , poiché le riscontrate Per_2 carenze nell'abitazione della madre (che era in cattive condizioni igieniche oltre ad essere non adatta ad ospitare tre persone per essere di soli ventisette metri quadrati) sono venute meno, avendo la ricorrente preso in locazione un appartamento in Castel San GI (v. relazione dei
Servizi Sociali depositata in data 10.06.2025).
Al contempo, la minore ha svolto il corso di estetica con profitto tanto che i Servizi Sociali Per_2 hanno relazionato in ordine alla partecipazione a tali attività; permane tuttavia una difficoltà della minore nell'assidua partecipazione alle attività dell'istituto, superabile tuttavia con l'attivazione nei suoi confronti un laboratorio di recupero (v. relazione del 05.06.2025 in allegato alla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 10.06.2025).
Quanto al , le asserite carenze genitoriali evidenziate dalla ricorrente non hanno CP_1 trovato riscontro nell'indagine effettuata dai Servizi Sociali e dal curatore speciale;
infatti, i
Servizi Sociali avevano evidenziato che non vi erano elementi di pregiudizio per la IA
che, all'epoca ancora minorenne, era collocata presso il padre (v. relazione depositata Per_1 in data 17.05.2024) e, del pari, il curatore speciale aveva confermato tale prospettazione (v. nota depositata in data 22.05.2025).
Inoltre, in corso di causa sono stati acquisiti copia dei carichi pendenti e del casellario giudiziario relativi ad entrambe le parti e ciò ha permesso di accertare che le circostanze dedotte dalla ricorrente circa lo svolgimento di attività illecite da parte del non erano CP_1 fondate.
Pertanto, può confermarsi che le condizioni dell'accordo che prevedono l'affidamento condiviso della minore sono conformi agli interessi della minore. Per_2
Quanto al diritto di visita del padre, i Servizi Sociali hanno riscontrato un rifiuto della minore nell'incontrarlo.
Ne consegue che la minore potrà incontrare il genitore negli orari e nei giorni concordati dalle parti nell'atto depositato in data 15.04.2025 solo quando quest'ultima sarà pronta ad incontrare il padre.
Al fine di favorire gli incontri nonché per monitorare le relazioni tra i genitori e la minore , Per_2 si rende necessario che i Servizi Sociali monitorino il nucleo familiare ed attivino un percorso psicologico per la minore;
gli esiti di tale attività (unitamente alla verifica dell'assolvimento della minore dell'obbligo scolastico) dovranno essere trasmessi al giudice tutelare del tribunale tramite relazioni periodiche di aggiornamento.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, co¬sì provvede:
1. dispone in conformità all'accordo depositato in data 15.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamato per relationem;
2. dispone che i Servizi Sociali trasmettano relazioni di aggiornamento al giudice tutelare, innanzi al quale andrà aperto un fascicolo di vigilanza attiva ex art. 337 c.c.;
3. compensa le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 03.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire