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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13 marzo 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G., vertente tra, e il Parte_1 Controparte_1
in Forio, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere
É presente per l'appellante l'avv. Carmine Russo per delega dell'avv. Antonio
Tagliafierro, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nonché alle note ex art. 350 bis c.p.c..
E' presente per l'appellato l'avv. Stefano Puca che conclude anch'esso riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nonché alle note ex art. 350 bis c.p.c..
Si dà atto della presenza della praticante come da tesserino Parte_2
esibito.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti, nei verbali di causa e nelle note conclusionali, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”, si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4231/2023 registro affari civili, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.120/2023 pubblicata dal tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, il 20/09/2023, notificata il 21/09/2023 e pronunciata nella causa iscritta al n. di RG 389/2019
TRA
, C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Tagliafierro
( ) in Aversa, alla via Seggio, 112, dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
“ ”, in persona dell'amministratore p.t Controparte_1 CP_2
, c.f.: , con sede legale in Forio d'Ischia alla
[...] P.IVA_1 Controparte_1
Frazione Panza, rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Puca, in virtù di procura in calce al presente atto e delibera assembleare del 15/12/2023
Appellato
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) proponeva opposizione alla delibera del Parte_1
condominio indicato in epigrafe del 30.04.2019 per vizi attinenti sia alla fase di convocazione, che alla redazione del bilancio, dolendosi, in particolare della violazione del regolamento condominiale nella parte in cui stabiliva, all'articolo
2 6/d, che le convocazioni dovevano essere effettuate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea (29 e 30 aprile) e nella parte in cui, all'articolo 6/e, stabiliva che le adunanze dovevano essere effettuate o presso il complesso residenziale o in altro luogo idoneo nell'isola d'Ischia o nel capoluogo regionale, nella città di Napoli, mentre la sede dell'assemblea era stata fissata a Roma, nonché della non conformità del rendiconto approvato all'art. 1130 bis c.c..
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del , che eccepita il difetto CP_1 di “legittimazione attiva” dell'attrice, così statuiva:
“1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rimborsare al Condominio opposto le spese del giudizio, che liquida in € 5400 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Puca.”.
Il primo giudice, dopo aver evidenziato che, a fronte dell'eccezione del convenuto, secondo la quale l'opponente non era legittimata ad impugnare la delibera, non potendo essere considerata condomina, per non avere comunicato di essere succeduta al padre nella titolarità dell'immobile in multiproprietà, la depositava la documentazione attestante il subentro, nonché copia Parte_1
della mail 12.4.2019, inoltrata dal proprio legale, con cui aveva comunicato la circostanza, così testualmente argomentava:
< da ben CP_1 prima che venisse convocata l'assemblea del 30/4/2019, ma doveva pure provare di avere messo l'amministratore del Condominio in condizione di trasmetterle la convocazione. Parte convenuta, nella terza memoria ex art. 183.6 cpc, ha disconosciuto “contenuto, data e ricezione” del messaggio di posta elettronica sopra riportato, e nel merito di tale documento ha sostenuto che tale messaggio non è nemmeno una PEC, che era stato inviato da un soggetto terzo, che non era firmato dalla parte e dal mittente, che non rispettava la forma di raccomandata AR e gli altri requisiti richiesti dal regolamento condominiale, ed era tardivo rispetto alla morte di verificatasi nel 2017, infine non aveva Parte_3 Parte_1
fornito “la documentazione afferente la sua asserita posizione. L'attrice, negli scritti successivi, ha evidenziato che se l'avviso di convocazione del 16/4/2019 venne inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'odierna attrice, è stato perché il
3 Condominio aveva recepito il messaggio del 12/4/2019 (7 giorni prima) col quale era stato comunicato che era divenuta comproprietario della Parte_1 unità C1, ed era stato fornito appunto quell'indirizzo di posta elettronica: quindi quel messaggio aveva raggiunto il suo scopo, e il Condominio era tenuto a convocare
. Si potrebbe aggiungere, come prova, che la convocazione non era Controparte_3 indirizzata a , indice del fatto che l'amministrazione Parte_3
condominiale sapeva che costui era morto (e quindi gli era succeduta la figlia). Parte convenuta non ha spiegato da quale altra fonte potrebbe avere ricavato l'indirizzo di posta elettronica al quale venne trasmesso l'avviso di convocazione, né ha spiegato perché non venne convocato , quindi deve ritenersi che il Parte_3 messaggio del 12/4/2019 pervenne effettivamente all'amministratore di CP_1
Però questo non significa che in base a quel messaggio di posta elettronica semplice,
l'amministratore del fosse tenuto ad inserire Controparte_1 Parte_1 nell'anagrafe condominiale e quindi convocarla: come evidenziato dalla
[...]
parte convenuta, era una semplice e mail, e non poteva essere considerata equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno imposta dal regolamento condominiale, tanto più che proveniva da un terzo, e che non era allegata la documentazione attestante la successione da e Parte_3 Parte_1
depositata nel presente giudizio. L'amministratore di usò
[...] CP_1
l'indirizzo PEC di per convocare sua madre, la sig.ra Parte_1
MO, ma questo non comporta che potesse legalmente considerare Parte_1
succeduta nella quota di , e dovesse convocarla.
[...] Parte_3
Poiché non aveva diritto ad essere convocata all'assemblea del 30/4/2019 (la comunicazione di successione nella proprietà non rispettava i requisiti richiesti dal regolamento condominiale: forma della comunicazione, provenienza, documentazione da allegare), l'attrice non può in questa sede contestare che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 30/4/2019 non rispondesse ai requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento di condominio;
pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.>>.
Regolava, infine, le spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello la , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
4 necessaria ed espressa della presente sentenza, con cui, in estrema sintesi,
contesta a) che la comunicazione aveva certamente raggiunto il suo scopo, come era dimostrato dal fatto che la convocazione della madre avvenne all'indirizzo indicato nella mail, comunicazione inviata proprio con l'intento che venisse aggiornata l'anagrafe condominiale, senza che l'amministratore avesse alcuna discrezionalità in merito allo status di condomino della;
b) Parte_1
contraddittorietà delle conclusioni cui era giunto il tribunale rispetto al ricevimento della comunicazione, avendo errato poi nel non considerare che lo status di condomino deriva dall'atto di trasferimento o per successione e non dall'inserimento nell'anagrafe condominiale;
c) erroneità della decisione nella parte in cui argomenta ed equivoca sui requisiti necessari, previsti dal regolamento condominiale, affermando che l'amministratore “non poteva considerare legalmente condomina” la a fronte della effettiva titolarità Parte_1
e di quanto affermato sul punto dal giudice di legittimità (richiama Cass. n.
10824/2023), essendo l'amministratore tenuto alla convocazione indipendentemente dalla comunicazione e, a maggior ragione, se la comunicazione gli è pervenuta in forma diversa;
d) omessa motivazione riguardo ai criteri riferiti all'entità della condanna alle spese, discostandosi dalla tabella ministeriale.
L'appellante, pertanto, così ha concluso:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; nel merito accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n.120/2023 RG 389/2019 emessa il 20.09.2023 dal Tribunale di
Napoli Sezione distaccata di Ischia, notificata il 21/09/2023, annullare la delibera assunta il 29/30.04.2019 per violazione degli articoli 6/d e 6/e del regolamento e per violazione dell'art. 1130 bis c.c.. Con vittoria di spese ed onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA di entrambi i gradi e con attribuzione”.
B.b.) L'appellato, nella qualità, si costituiva resistendo all'impugnazione.
Pertanto, ha così concluso.
“-preliminarmente rigettare la istanza di cui all'art283 c.p.c. con condanna alle spese a carico dell'appellante.
Nel Rito accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda d'appello.
5 In via gradata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte adita rigetti le eccezioni sopra richiamate: voglia, in ogni caso, rigettare la domanda poiché assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel su esteso atto.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
B.c.) La causa, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rinviata all'odierna udienza, per discussione, ex art. 350 bis c.p.c..
C- Considerazione sui motivi di appello
C.a.) Preliminarmente vanno svolte alcune importanti considerazioni a ciò indotti dalle difese conclusionali svolte dal . CP_1
Innanzi tutto, si osserva che se è vero che l'appellante, una volta 'superata'
l'erroneità della decisione che il primo giudice aveva posto a sostegno del rigetto della domanda per effetto della fondatezza del relativo motivo di impugnazione, ha l'onere di non limitarsi a dedurre tale motivo, ma deve anche riproporre le questioni di merito oggetto della stessa, è altrettanto vero che detto onere è attenuato laddove il vaglio del giudice si è 'fermato' all'esame di una questione preliminare e assorbente, essendo sufficiente richiamare, ancorché puntualmente,
le difese svolte in prima istanza.
Nel caso in esame, se si può dubitare della sufficienza del richiamo in merito all'ultimo motivo di opposizione alla delibera del 30 aprile 2019, riguardante il merito dell'approvazione del bilancio, certamente chiare sono le ragioni richiamate in ordine ai tempi e alle modalità di convocazione dell'assemblea.
L'obiezione riferita al fatto che la in primo grado non si sarebbe Parte_1
lamentata di non essere stata convocata, cosa che fa in questa sede, è, invece, suggestiva, giacché non è questo l'oggetto della doglianza dell'appellante, che, infatti, nel primo giudizio non poneva affatto tale motivo di impugnazione della delibera, ritenendo di essere stata convocata (o, comunque, ciò irrilevante), ma che non erano stati rispettati i tempi ed il luogo di convocazione.
Il problema è sorto in conseguenza delle difese del , che ha posto CP_1
la questione riguardante il fatto che ella non aveva il diritto di ricevere quella convocazione, 'doppiata' dall'ulteriore passaggio che, in difetto di comunicazione
6 del subentro nella posizione di condomina, non aveva proprio titolo ad impugnare la delibera, ragione per la quale, poi, il tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ed è logico che la , nell'impugnare la decisione, affronti anche Parte_1
incidentalmente il proprio diritto ad essere convocata in qualità di condomina.
C.b.) Tanto premesso, l'appello, fondato su motivi che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto reciprocamente intrecciati, va accolto.
Nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sospensiva si era segnalata la possibile (apparente) contraddittorietà tra i motivi di impugnazione fondati sul mancato rispetto del regolamento condominiale e l'asserita irrilevanza di questo nella parte in cui richiede specifiche formalità per la comunicazione del subentro di un nuovo titolare della proprietà avente diritto alla convocazione dell'assemblea, sebbene poi la effettiva ragione del rigetto, in assenza di manifesta fondatezza dell'impugnazione (perché la norma non richiede che questa possa essere accolta, ma che appaia manifestamente che essa possa essere accolta), risiedeva nell'assenza del periculum.
Al vaglio compiuto delle questioni sottoposte all'esame della corte deve rilevarsi che, invece, sussiste l'errore di prospettiva in cui è incorso il tribunale nel rigettare l'opposizione.
Infatti, il nucleo fondamentale della decisione di primo grado è rinvenibile, una volta ritenuto che la comunicazione inviata dal legale della via e mail Parte_1 con cui era stato comunicato il subentro dell'appellante nella posizione di condomina non conforme a quanto dettato dal regolamento condominiale, nelle seguenti proposizione: “L'amministratore di usò l'indirizzo PEC di CP_1
per convocare sua madre, la sig.ra MO, ma questo non Parte_1
comporta che potesse legalmente considerare succeduta nella Parte_1
quota di , e dovesse convocarla. Poiché non aveva diritto ad Parte_3 essere convocata all'assemblea del 30/4/2019 (la comunicazione di successione nella proprietà non rispettava i requisiti richiesti dal regolamento condominiale: forma della comunicazione, provenienza, documentazione da allegare), l'attrice non può in questa sede contestare che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 30/4/2019 non rispondesse ai requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento di condominio;
pertanto, l'opposizione va rigettata.”.
In sostanza, non potendo considerare legalmente come condomino un soggetto
7 in difetto di regolare comunicazione del subentro e, quindi, destinatario della convocazione, egli neppure potrebbe impugnare la delibera.
Al riguardo, prima di esaminare il problema riguardante la 'funzione' della comunicazione del subentro e la diversità di piani, ci si dovrebbe già di per sé interrogare sul fatto se un condomino, che è effettivamente condomino, e che non
è stato convocato all'assemblea, ma che sia a conoscenza della sua convocazione, possa poi impugnarla senza fare diretta questione della sua mancata convocazione, ma dolendosi per ragioni di merito o, comunque, indipendenti dal non essere stato convocato, della illegittimità della delibera.
La risposta non potrebbe che essere affermativa, considerato, d'altro canto, che la giurisprudenza ha anche affermato che il ha sempre interesse alla CP_1
regolarità formale delle delibere assembleari, a maggior ragione, come nel caso di specie, se esse siano state assunte in presenza di vizi che hanno reso più gravoso l'esercizio dei propri diritti a parteciparvi.
In ogni caso, l'errore di prospettiva, che già sarebbe evincibile da quanto appena detto, è illustrato con chiarezza nella decisione richiamata dall'appellante
(Cass. 10824/2023), così massimata;
< di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello
"status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni.>>.
In motivazione ancor meglio di legge:
< va convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini;
d'altra parte, sarebbe non in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, l'eventuale norma del regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che,
8 imponendo ai condomini di comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, abbia lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea condominiale (Cass. Sez. Unite,
08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 27/10/2022, n. 31826; Cass.Sez. 6-2, 16/02/2021,
n. 4026; Cass.Sez. 6-2,23/05/2022,n. 16614; Cass. Sez. 6-2,09/10/2017,n.
23621;Cass. Sez.2,30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass.
Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n. 2616).
Peraltro, l'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività. Non rilevano in senso opposto l'obbligo del medesimo amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
e l'obbligo dei condomini di comunicargli le variazioni dei dati, in forza dell'art.
1130 n. 6 c.c., né l'obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, in forza dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., entrambi inseriti dalla L. n. 220 del 2012. I nuovi precetti introdotti dagli artt. 1130, n. 6),
c.c., e 63, ultimo comma, disp. att. c.c., non incidono, ove inadempiuti, sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni alla partecipazione alle assemblee, all'impugnativa delle relative deliberazioni ed al concorso alle spese, risultando evidentemente erronea la conclusione secondo cui, in caso di alienazione di unità immobiliare compresa nell'edificio, lo status di condomino si avrebbe per trasferito in capo all'acquirente non immediatamente, al prodursi della vicenda traslativa, ma unicamente quale conseguenza della pubblicità avuta da tale vicenda agli occhi della gestione condominiale (Cass. Sez. 6-2,
16/02/2021, n. 4026, Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 16614, Cass. Sez. 2, 27/10/2022,
n. 31826, non massimate).>> (corsivo aggiunto).
Ecco la differenza di piani, uno rivolto a facilitare le operazioni di convocazione e la corretta gestione del condominio, l'altro riguardante la titolarità del diritto che non può essere 'condizionata' o negata per effetto della prima.
Sicché, le modalità previste nel regolamento, quand'anche non siano state rispettate, non potevano impedire alla di impugnare la delibera, se ella Parte_1
è effettivamente condomina, come ha, peraltro, accertato il tribunale senza che
9 ciò sia stato messo in dubbio dall'appellato, dolendosi, del resto, non della mancata convocazione, ma della violazione del regolamento condominiale che prevede tempistiche e modalità di tenuta delle assemblee in maniera più
garantista per i condomini, anche, evidentemente, per la tipologia del diritto in multiproprietà e il luogo dove si trova l'immobile.
Oltretutto, nel caso in esame una comunicazione vi era stata ed è lo stesso giudice di primo grado a rimarcare come non potesse dubitarsi del fatto che l'amministratore l'avesse ricevuta, ritenendola pure degna di fede, tanto da convocare l'altra contitolare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in quella comunicazione, senza inoltrare la convocazione al padre della
, cui è succeduta, con altrettanta evidenza avendo preso atto del suo Parte_1
decesso.
In ogni caso, si ripete, qui non si fa questione di corretta convocazione della
, ma del suo diritto ad impugnare la delibera in quanto condomina. Parte_1
Sicché, essendo incontestato che tempi e luogo della convocazione non rispettavano quanto prescritto dal regolamento condominiale in violazione degli articoli 6/d e 6/e, stante la funzione loro assegnata, in accoglimento dell'appello e della proposta opposizione ed in riforma della sentenza impugnata, va annullata la delibera del 30.4.2019, restando assorbita ogni altra questione.
D- le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, valore indeterminato di bassa complessità però, in virtù dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 [<
5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023)>>] con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n.
147/2022, in misura prossima ai minimi, tenuto conto della limitata difficoltà
10 delle questioni trattate e per il grado d'appello nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, che si è risolta in un'udienza di mero rinvio all'odierna udienza e in misura prossima ai minimi per le restanti fasi, sempre in virtù di quanto precedentemente espresso.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, conseguentemente, annulla la delibera del 30.4.2019;
b) condanna il convenuto/appellato, altresì, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dell'attrice/appellante, che liquida b1) per il primo grado in euro 125,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado d'appello in euro
174,00 per spese ed euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso all'udienza del 13 marzo 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore A
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SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 13 marzo 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G., vertente tra, e il Parte_1 Controparte_1
in Forio, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere
É presente per l'appellante l'avv. Carmine Russo per delega dell'avv. Antonio
Tagliafierro, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nonché alle note ex art. 350 bis c.p.c..
E' presente per l'appellato l'avv. Stefano Puca che conclude anch'esso riportandosi ai propri atti e verbali di causa, nonché alle note ex art. 350 bis c.p.c..
Si dà atto della presenza della praticante come da tesserino Parte_2
esibito.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti, nei verbali di causa e nelle note conclusionali, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che “il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”, si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di Appello di Napoli, sezione VI civile, così composta: dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4231/2023 registro affari civili, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.120/2023 pubblicata dal tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, il 20/09/2023, notificata il 21/09/2023 e pronunciata nella causa iscritta al n. di RG 389/2019
TRA
, C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Tagliafierro
( ) in Aversa, alla via Seggio, 112, dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
“ ”, in persona dell'amministratore p.t Controparte_1 CP_2
, c.f.: , con sede legale in Forio d'Ischia alla
[...] P.IVA_1 Controparte_1
Frazione Panza, rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Puca, in virtù di procura in calce al presente atto e delibera assembleare del 15/12/2023
Appellato
Motivi della decisione
A - giudizio di primo grado
A.a.) proponeva opposizione alla delibera del Parte_1
condominio indicato in epigrafe del 30.04.2019 per vizi attinenti sia alla fase di convocazione, che alla redazione del bilancio, dolendosi, in particolare della violazione del regolamento condominiale nella parte in cui stabiliva, all'articolo
2 6/d, che le convocazioni dovevano essere effettuate almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea (29 e 30 aprile) e nella parte in cui, all'articolo 6/e, stabiliva che le adunanze dovevano essere effettuate o presso il complesso residenziale o in altro luogo idoneo nell'isola d'Ischia o nel capoluogo regionale, nella città di Napoli, mentre la sede dell'assemblea era stata fissata a Roma, nonché della non conformità del rendiconto approvato all'art. 1130 bis c.c..
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del , che eccepita il difetto CP_1 di “legittimazione attiva” dell'attrice, così statuiva:
“1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rimborsare al Condominio opposto le spese del giudizio, che liquida in € 5400 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Stefano Puca.”.
Il primo giudice, dopo aver evidenziato che, a fronte dell'eccezione del convenuto, secondo la quale l'opponente non era legittimata ad impugnare la delibera, non potendo essere considerata condomina, per non avere comunicato di essere succeduta al padre nella titolarità dell'immobile in multiproprietà, la depositava la documentazione attestante il subentro, nonché copia Parte_1
della mail 12.4.2019, inoltrata dal proprio legale, con cui aveva comunicato la circostanza, così testualmente argomentava:
< da ben CP_1 prima che venisse convocata l'assemblea del 30/4/2019, ma doveva pure provare di avere messo l'amministratore del Condominio in condizione di trasmetterle la convocazione. Parte convenuta, nella terza memoria ex art. 183.6 cpc, ha disconosciuto “contenuto, data e ricezione” del messaggio di posta elettronica sopra riportato, e nel merito di tale documento ha sostenuto che tale messaggio non è nemmeno una PEC, che era stato inviato da un soggetto terzo, che non era firmato dalla parte e dal mittente, che non rispettava la forma di raccomandata AR e gli altri requisiti richiesti dal regolamento condominiale, ed era tardivo rispetto alla morte di verificatasi nel 2017, infine non aveva Parte_3 Parte_1
fornito “la documentazione afferente la sua asserita posizione. L'attrice, negli scritti successivi, ha evidenziato che se l'avviso di convocazione del 16/4/2019 venne inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'odierna attrice, è stato perché il
3 Condominio aveva recepito il messaggio del 12/4/2019 (7 giorni prima) col quale era stato comunicato che era divenuta comproprietario della Parte_1 unità C1, ed era stato fornito appunto quell'indirizzo di posta elettronica: quindi quel messaggio aveva raggiunto il suo scopo, e il Condominio era tenuto a convocare
. Si potrebbe aggiungere, come prova, che la convocazione non era Controparte_3 indirizzata a , indice del fatto che l'amministrazione Parte_3
condominiale sapeva che costui era morto (e quindi gli era succeduta la figlia). Parte convenuta non ha spiegato da quale altra fonte potrebbe avere ricavato l'indirizzo di posta elettronica al quale venne trasmesso l'avviso di convocazione, né ha spiegato perché non venne convocato , quindi deve ritenersi che il Parte_3 messaggio del 12/4/2019 pervenne effettivamente all'amministratore di CP_1
Però questo non significa che in base a quel messaggio di posta elettronica semplice,
l'amministratore del fosse tenuto ad inserire Controparte_1 Parte_1 nell'anagrafe condominiale e quindi convocarla: come evidenziato dalla
[...]
parte convenuta, era una semplice e mail, e non poteva essere considerata equivalente alla raccomandata con ricevuta di ritorno imposta dal regolamento condominiale, tanto più che proveniva da un terzo, e che non era allegata la documentazione attestante la successione da e Parte_3 Parte_1
depositata nel presente giudizio. L'amministratore di usò
[...] CP_1
l'indirizzo PEC di per convocare sua madre, la sig.ra Parte_1
MO, ma questo non comporta che potesse legalmente considerare Parte_1
succeduta nella quota di , e dovesse convocarla.
[...] Parte_3
Poiché non aveva diritto ad essere convocata all'assemblea del 30/4/2019 (la comunicazione di successione nella proprietà non rispettava i requisiti richiesti dal regolamento condominiale: forma della comunicazione, provenienza, documentazione da allegare), l'attrice non può in questa sede contestare che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 30/4/2019 non rispondesse ai requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento di condominio;
pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.>>.
Regolava, infine, le spese secondo soccombenza, come da dispositivo.
B - Il giudizio di appello
B.a.) Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello la , da Parte_1
intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
4 necessaria ed espressa della presente sentenza, con cui, in estrema sintesi,
contesta a) che la comunicazione aveva certamente raggiunto il suo scopo, come era dimostrato dal fatto che la convocazione della madre avvenne all'indirizzo indicato nella mail, comunicazione inviata proprio con l'intento che venisse aggiornata l'anagrafe condominiale, senza che l'amministratore avesse alcuna discrezionalità in merito allo status di condomino della;
b) Parte_1
contraddittorietà delle conclusioni cui era giunto il tribunale rispetto al ricevimento della comunicazione, avendo errato poi nel non considerare che lo status di condomino deriva dall'atto di trasferimento o per successione e non dall'inserimento nell'anagrafe condominiale;
c) erroneità della decisione nella parte in cui argomenta ed equivoca sui requisiti necessari, previsti dal regolamento condominiale, affermando che l'amministratore “non poteva considerare legalmente condomina” la a fronte della effettiva titolarità Parte_1
e di quanto affermato sul punto dal giudice di legittimità (richiama Cass. n.
10824/2023), essendo l'amministratore tenuto alla convocazione indipendentemente dalla comunicazione e, a maggior ragione, se la comunicazione gli è pervenuta in forma diversa;
d) omessa motivazione riguardo ai criteri riferiti all'entità della condanna alle spese, discostandosi dalla tabella ministeriale.
L'appellante, pertanto, così ha concluso:
“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; nel merito accogliere l'appello ed in riforma della sentenza n.120/2023 RG 389/2019 emessa il 20.09.2023 dal Tribunale di
Napoli Sezione distaccata di Ischia, notificata il 21/09/2023, annullare la delibera assunta il 29/30.04.2019 per violazione degli articoli 6/d e 6/e del regolamento e per violazione dell'art. 1130 bis c.c.. Con vittoria di spese ed onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA di entrambi i gradi e con attribuzione”.
B.b.) L'appellato, nella qualità, si costituiva resistendo all'impugnazione.
Pertanto, ha così concluso.
“-preliminarmente rigettare la istanza di cui all'art283 c.p.c. con condanna alle spese a carico dell'appellante.
Nel Rito accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda d'appello.
5 In via gradata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte adita rigetti le eccezioni sopra richiamate: voglia, in ogni caso, rigettare la domanda poiché assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel su esteso atto.
In ogni caso con vittoria di tutte le spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone.”.
B.c.) La causa, rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., è stata rinviata all'odierna udienza, per discussione, ex art. 350 bis c.p.c..
C- Considerazione sui motivi di appello
C.a.) Preliminarmente vanno svolte alcune importanti considerazioni a ciò indotti dalle difese conclusionali svolte dal . CP_1
Innanzi tutto, si osserva che se è vero che l'appellante, una volta 'superata'
l'erroneità della decisione che il primo giudice aveva posto a sostegno del rigetto della domanda per effetto della fondatezza del relativo motivo di impugnazione, ha l'onere di non limitarsi a dedurre tale motivo, ma deve anche riproporre le questioni di merito oggetto della stessa, è altrettanto vero che detto onere è attenuato laddove il vaglio del giudice si è 'fermato' all'esame di una questione preliminare e assorbente, essendo sufficiente richiamare, ancorché puntualmente,
le difese svolte in prima istanza.
Nel caso in esame, se si può dubitare della sufficienza del richiamo in merito all'ultimo motivo di opposizione alla delibera del 30 aprile 2019, riguardante il merito dell'approvazione del bilancio, certamente chiare sono le ragioni richiamate in ordine ai tempi e alle modalità di convocazione dell'assemblea.
L'obiezione riferita al fatto che la in primo grado non si sarebbe Parte_1
lamentata di non essere stata convocata, cosa che fa in questa sede, è, invece, suggestiva, giacché non è questo l'oggetto della doglianza dell'appellante, che, infatti, nel primo giudizio non poneva affatto tale motivo di impugnazione della delibera, ritenendo di essere stata convocata (o, comunque, ciò irrilevante), ma che non erano stati rispettati i tempi ed il luogo di convocazione.
Il problema è sorto in conseguenza delle difese del , che ha posto CP_1
la questione riguardante il fatto che ella non aveva il diritto di ricevere quella convocazione, 'doppiata' dall'ulteriore passaggio che, in difetto di comunicazione
6 del subentro nella posizione di condomina, non aveva proprio titolo ad impugnare la delibera, ragione per la quale, poi, il tribunale ha rigettato l'opposizione.
Ed è logico che la , nell'impugnare la decisione, affronti anche Parte_1
incidentalmente il proprio diritto ad essere convocata in qualità di condomina.
C.b.) Tanto premesso, l'appello, fondato su motivi che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto reciprocamente intrecciati, va accolto.
Nell'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di sospensiva si era segnalata la possibile (apparente) contraddittorietà tra i motivi di impugnazione fondati sul mancato rispetto del regolamento condominiale e l'asserita irrilevanza di questo nella parte in cui richiede specifiche formalità per la comunicazione del subentro di un nuovo titolare della proprietà avente diritto alla convocazione dell'assemblea, sebbene poi la effettiva ragione del rigetto, in assenza di manifesta fondatezza dell'impugnazione (perché la norma non richiede che questa possa essere accolta, ma che appaia manifestamente che essa possa essere accolta), risiedeva nell'assenza del periculum.
Al vaglio compiuto delle questioni sottoposte all'esame della corte deve rilevarsi che, invece, sussiste l'errore di prospettiva in cui è incorso il tribunale nel rigettare l'opposizione.
Infatti, il nucleo fondamentale della decisione di primo grado è rinvenibile, una volta ritenuto che la comunicazione inviata dal legale della via e mail Parte_1 con cui era stato comunicato il subentro dell'appellante nella posizione di condomina non conforme a quanto dettato dal regolamento condominiale, nelle seguenti proposizione: “L'amministratore di usò l'indirizzo PEC di CP_1
per convocare sua madre, la sig.ra MO, ma questo non Parte_1
comporta che potesse legalmente considerare succeduta nella Parte_1
quota di , e dovesse convocarla. Poiché non aveva diritto ad Parte_3 essere convocata all'assemblea del 30/4/2019 (la comunicazione di successione nella proprietà non rispettava i requisiti richiesti dal regolamento condominiale: forma della comunicazione, provenienza, documentazione da allegare), l'attrice non può in questa sede contestare che l'avviso di convocazione per l'assemblea del 30/4/2019 non rispondesse ai requisiti richiesti dalla legge o dal regolamento di condominio;
pertanto, l'opposizione va rigettata.”.
In sostanza, non potendo considerare legalmente come condomino un soggetto
7 in difetto di regolare comunicazione del subentro e, quindi, destinatario della convocazione, egli neppure potrebbe impugnare la delibera.
Al riguardo, prima di esaminare il problema riguardante la 'funzione' della comunicazione del subentro e la diversità di piani, ci si dovrebbe già di per sé interrogare sul fatto se un condomino, che è effettivamente condomino, e che non
è stato convocato all'assemblea, ma che sia a conoscenza della sua convocazione, possa poi impugnarla senza fare diretta questione della sua mancata convocazione, ma dolendosi per ragioni di merito o, comunque, indipendenti dal non essere stato convocato, della illegittimità della delibera.
La risposta non potrebbe che essere affermativa, considerato, d'altro canto, che la giurisprudenza ha anche affermato che il ha sempre interesse alla CP_1
regolarità formale delle delibere assembleari, a maggior ragione, come nel caso di specie, se esse siano state assunte in presenza di vizi che hanno reso più gravoso l'esercizio dei propri diritti a parteciparvi.
In ogni caso, l'errore di prospettiva, che già sarebbe evincibile da quanto appena detto, è illustrato con chiarezza nella decisione richiamata dall'appellante
(Cass. 10824/2023), così massimata;
< di proprietà dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all'amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa, non incidendo la disciplina in ordine alla tenuta del registro di anagrafe condominiale, di cui all'art. 1136, comma 6 c.c., e all'obbligo solidale per il pagamento dei contributi in caso di cessione dei diritti, di cui all'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., sull'acquisizione dello
"status" di condomino e sulle conseguenti legittimazioni.>>.
In motivazione ancor meglio di legge:
< va convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini;
d'altra parte, sarebbe non in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, l'eventuale norma del regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che,
8 imponendo ai condomini di comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, abbia lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea condominiale (Cass. Sez. Unite,
08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 27/10/2022, n. 31826; Cass.Sez. 6-2, 16/02/2021,
n. 4026; Cass.Sez. 6-2,23/05/2022,n. 16614; Cass. Sez. 6-2,09/10/2017,n.
23621;Cass. Sez.2,30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass.
Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n. 2616).
Peraltro, l'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività. Non rilevano in senso opposto l'obbligo del medesimo amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
e l'obbligo dei condomini di comunicargli le variazioni dei dati, in forza dell'art.
1130 n. 6 c.c., né l'obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, in forza dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., entrambi inseriti dalla L. n. 220 del 2012. I nuovi precetti introdotti dagli artt. 1130, n. 6),
c.c., e 63, ultimo comma, disp. att. c.c., non incidono, ove inadempiuti, sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni alla partecipazione alle assemblee, all'impugnativa delle relative deliberazioni ed al concorso alle spese, risultando evidentemente erronea la conclusione secondo cui, in caso di alienazione di unità immobiliare compresa nell'edificio, lo status di condomino si avrebbe per trasferito in capo all'acquirente non immediatamente, al prodursi della vicenda traslativa, ma unicamente quale conseguenza della pubblicità avuta da tale vicenda agli occhi della gestione condominiale (Cass. Sez. 6-2,
16/02/2021, n. 4026, Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 16614, Cass. Sez. 2, 27/10/2022,
n. 31826, non massimate).>> (corsivo aggiunto).
Ecco la differenza di piani, uno rivolto a facilitare le operazioni di convocazione e la corretta gestione del condominio, l'altro riguardante la titolarità del diritto che non può essere 'condizionata' o negata per effetto della prima.
Sicché, le modalità previste nel regolamento, quand'anche non siano state rispettate, non potevano impedire alla di impugnare la delibera, se ella Parte_1
è effettivamente condomina, come ha, peraltro, accertato il tribunale senza che
9 ciò sia stato messo in dubbio dall'appellato, dolendosi, del resto, non della mancata convocazione, ma della violazione del regolamento condominiale che prevede tempistiche e modalità di tenuta delle assemblee in maniera più
garantista per i condomini, anche, evidentemente, per la tipologia del diritto in multiproprietà e il luogo dove si trova l'immobile.
Oltretutto, nel caso in esame una comunicazione vi era stata ed è lo stesso giudice di primo grado a rimarcare come non potesse dubitarsi del fatto che l'amministratore l'avesse ricevuta, ritenendola pure degna di fede, tanto da convocare l'altra contitolare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in quella comunicazione, senza inoltrare la convocazione al padre della
, cui è succeduta, con altrettanta evidenza avendo preso atto del suo Parte_1
decesso.
In ogni caso, si ripete, qui non si fa questione di corretta convocazione della
, ma del suo diritto ad impugnare la delibera in quanto condomina. Parte_1
Sicché, essendo incontestato che tempi e luogo della convocazione non rispettavano quanto prescritto dal regolamento condominiale in violazione degli articoli 6/d e 6/e, stante la funzione loro assegnata, in accoglimento dell'appello e della proposta opposizione ed in riforma della sentenza impugnata, va annullata la delibera del 30.4.2019, restando assorbita ogni altra questione.
D- le spese
Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, valore indeterminato di bassa complessità però, in virtù dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00 [<
5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. nn. 968/2022 e
26113/2023)>>] con liquidazione secondo i parametri aggiornati ex d.m. n.
147/2022, in misura prossima ai minimi, tenuto conto della limitata difficoltà
10 delle questioni trattate e per il grado d'appello nei minimi per la fase di trattazione e istruttoria, che si è risolta in un'udienza di mero rinvio all'odierna udienza e in misura prossima ai minimi per le restanti fasi, sempre in virtù di quanto precedentemente espresso.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, conseguentemente, annulla la delibera del 30.4.2019;
b) condanna il convenuto/appellato, altresì, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dell'attrice/appellante, che liquida b1) per il primo grado in euro 125,00 per spese ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado d'appello in euro
174,00 per spese ed euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, così deciso all'udienza del 13 marzo 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore A
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