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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati:
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 608 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 22 ottobre
2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
T R A
( ), ( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 [...]
), in persona dei rispettivi l.r.p.t., nonché Parte_3 P.IVA_3 Parte_4
), elett.te domiciliati in Siena, Strada di Renaccio n. 21, presso lo
[...] C.F._1 studio dell'avv. Antonella Fiore, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
E
), Controparte_1 P.IVA_4
in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Cerignola alla via Salento n. 30, presso lo studio dell'avv.
Domenico Merlicco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
appello avverso la sentenza n. 514/2020, pronunciata dal
Tribunale di Foggia il 7 marzo 2020, pubblicata il successivo 12 marzo 2020.
1 Conclusioni
All'udienza del 22 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2014, e le CI a Parte_4 [...]
e hanno proposto Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
opposizione avverso il d.i. n. 1012/14 del 2.5.2014, emesso dal Tribunale di Foggia su istanza della CI (C.E.D.) con il quale veniva loro Controparte_1 Controparte_1
ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 88.935,80, oltre agli interessi legali dal 29.5.2012 al soddisfo e spese del monitorio, sulla base di un atto del 19.5.2012, sottoscritto da in Parte_4
proprio, oltre che nella qualità di socio e/o amministratore delle CI indicate in tale atto, qualificato come riconoscimento del debito sorto nei confronti della ricorrente per l'attività professionale (tenuta contabilità, domiciliazione) svolta in favore delle CI ingiunte (nonché delle CI . Parte_5
Con sentenza n. 514/2020 del 7 marzo 2020, pubblicata il successivo 12 marzo 2020, il Tribunale di
Foggia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta da e dalla Parte_1
rigettandola per il resto, così confermando il decreto opposto, dichiarato Parte_2
definitivamente esecutivo, e ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 10.6.2020,
e chiedendo, per i Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3 motivi di seguito indicati, e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia la Corte di Appello di Bari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza n. 514/2020 resa dal Tribunale di Foggia e per l'effetto statuire e dichiarare:
In via preliminare e pregiudiziale:
1) Si chiede che venga disposta ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi in atti libellati.
2) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. nei confronti delle CI e Parte_2 Parte_1
3) In subordine dichiarare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
2 4) Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova del credito ex art. 633 c.p.c.
Nel merito:
5) accogliere il proposto gravame poiché fondato in fatto e diritto e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 514/2020 emessa da Tribunale di Foggia il 7-12.03.2020 così provvedere:
6) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di tutti gli opponenti per nullità dell'atto di riconoscimento del debito per mancanza del titolo e, per l'effetto, ritenuta l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dichiararne la nullità e/o invalidità, con conseguente revoca dello stesso;
7) in subordine, senza accettazione del contraddittorio, né rinuncia alle eccezioni preliminari ed
Parte assorbenti, rigettare la domanda proposta dalla TÀ , perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in premessa;
8) accertare e dichiarare la nullità dell'atto del decreto ingiuntivo per mancanza del vincolo di solidarietà degli obbligati per tutti i motivi esposti in premessa;
9) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito in favore dell'opposta, nella quantificazione dalla stessa riportata per tutte le ragioni esposte in premessa;
Parte 10) rigettare tutte le domande formulate dalla perché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto;
11) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ravvisare la benché minima fondatezza di qualsivoglia ragione creditoria in capo alla CI opposta, accertare e dichiarare che la somma dovuta da ciascuna CI è quella quantificata nella premessa del presente atto;
in subordine
12) accertare e dichiarare la carenza di titolarità dispositiva del Sig. per le CI Parte_4
e Parte_5 Parte_5 Parte_2
13) conseguentemente dichiarare che l'importo di € 16.335,00 non è dovuto, scomputandolo dall'importo complessivo portato nel riconoscimento di debito, per tutte le motivazioni di cui in narrativa.
14) In ogni caso qualora il Collegio adito dovesse ritenere congruo l'importo del decreto ingiuntivo opposto (€ 88.935,80), dichiarare e portare in compensazione a detto importo tutte le somme
3 corrisposte e documentate in atti dalle parti opponenti, condannando la CED alla restituzione di eventuali importi corrisposti in esubero.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".
In via istruttoria, hanno chiesto l'ammissione dei mezzi richiesti e formulati con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Non ha proposto appello la CI opponente in primo grado. Controparte_4
[... Con comparsa del 30.9.2020, si è costituita la parte appellata (C.E.D.) Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 348 bis c.p.c., nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle conclusioni avverse di cui ai capi 3), 12) e 13), chiedendo dunque il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado.
Con ordinanza del 30.10.2020, la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, nonché l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata.
Con il primo motivo, l'appellante contesta nuovamente l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., nei confronti delle CI in quanto Controparte_5
recapitato dalla CI ricorrente presso la propria sede legale;
tale circostanza emergerebbe dalla comunicazione del 7.8.2014, recapitata il 18.8.2014, data quest'ultima da considerarsi quale momento di perfezionamento della notifica, di conoscenza formale del contenuto dei decreti e dunque di decorrenza del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Sostengono, quindi, gli appellanti, che tale irregolarità della notifica avrebbe legittimato la proposizione di un'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello, si censurano diversi aspetti del merito della controversia.
In primo luogo, gli appellanti lamentano la carenza di prova del credito vantato da controparte, contestando anche l'omessa decurtazione dalla somma ingiunta dell'importo complessivo di
€16.335,00, somma dei debiti riferibili alle CI non Parte_5 destinatarie dell'ingiunzione di pagamento, ed alla CI poiché Parte_2 Parte_4
unico firmatario dell'atto di riconoscimento del debito, non aveva potere dispositivo in
[...]
relazione a tale CI all'atto della sottoscrizione (19.5.2012) venendo nominato amministratore solo nel novembre del 2012, come emergerebbe dalla visura storica in atti.
Sotto altro profilo, si ribadisce l'assenza del vincolo di solidarietà del debito, trattandosi di soggetti ben distinti e diversi tra loro (con autonoma partita i.v.a., diversa sede legale e diversi legali rappresentanti), non obbligati per la medesima prestazione ma solo per l'importo loro riferibile, e mancando la sottoscrizione delle diverse CI. Infatti, l'atto di riconoscimento reca la
4 sottoscrizione del solo unico soggetto eventualmente considerabile come Parte_4 coobbligato in solido, in quanto obbligatosi “in proprio e in qualità di socio e/o amministratore” (ma non avendo potere di firma per le CI e Parte_5 Parte_5 [...]
. Parte_2
Infine, il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il fatto estintivo dell'obbligazione alla base del riconoscimento del debito, non tenendo conto dei pagamenti effettuati dalle opponenti in favore della CI creditrice, comprovati dai documenti (bonifici ed assegni) depositati con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e con la seconda memoria istruttoria, ignorati dal giudice, che avrebbe pure ignorato le contestazioni relative alle irregolarità delle fatture prodotte da controparte.
Dunque, il credito ingiunto avrebbe dovuto essere decurtato degli importi già corrisposti in favore dell'opposta dalle varie CI facenti parte del Gruppo IA (€ 37.893,00), nonché delle somme riferibili alle CI (€16.335,00) e Parte_5 Parte_2
Parte dell'importo di € 35.945,13 corrisposto alla a seguito del provvedimento di assegnazione reso nel procedimento di pignoramento presso terzi (n. 480/2016 R.Es. Trib. Foggia) in danno della
Parte
come si evince dalle quietanze di pagamento rilasciate dalla , oltre Parte_2
Parte all'importo di € 9.082,44 che il terzo pignorato ha corrisposto alla , regolarmente fatturati dalla
Parte_2
In sostanza, il debito sarebbe del tutto estinto, e dunque gli appellanti chiedono la restituzione delle somme ulteriori percepite dalla C.E.D., ovvero la decurtazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto.
L'atto di appello, lungi dal contenere specifiche censure alle plurime motivazioni sulle quali il giudice di primo grado ha basato la decisione impugnata, sostanzialmente ripropone le argomentazioni già svolte in primo grado, peraltro arricchite da allegazioni che, come stigmatizzato dall'appellata, si appalesano tardive ed inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Il riferimento è, in primo luogo, all'applicabilità del disposto di cui all'art. 650 c.p.c., effettivamente non valorizzata dagli opponenti, odierni appellanti, dinanzi al Tribunale;
ciò è vero anche per la richiesta di decurtazione dell'importo di € 16.335,00, debitoria asseritamente imputabile in capo alle CI a , posto che (soltanto) nella Parte_7 Parte_8
memoria di replica in primo grado gli opponenti si limitavano a segnalare che all'interno del riconoscimento di debito vi erano anche le CI e non Parte_5 Parte_5
destinatarie del decreto ingiuntivo, e dunque parte avversa non avrebbe potuto richiedere le somme relative a dette CI, per un importo complessivo di € 11.253,00), mentre solo in occasione del gravame gli appellanti hanno depositato la visura della CI dalla quale Parte_2
5 emergerebbe che il veniva nominato amministratore solo mesi dopo la sottoscrizione dell'atto Pt_4
di riconoscimento del debito, e dunque non sarebbe stato legittimato a rappresentare la CI.
Ciò detto, il primo motivo è infondato.
Infatti, il giudice di primo non ha ravvisato alcun profilo di irregolarità della notifica del d.i. nei confronti delle CI e precisando che “Risulta per tabulas Parte_1 Parte_2
che, per tali due CI, la notifica del cit. d.i. è stata regolarmente effettuata ex art. 145 c.p.c., nelle forme della notifica degli atti giudiziari, in data 14/07/2014 presso la sede legale delle stesse, mentre
l'opposizione risulta passata all'ufficiale giudiziario per la spedizione postale in data 10/10/2014 e dunque ben oltre il termine di 40 gg. previsto dalla legge. Poiché la predetta sede legale (risultante dalle visure camerali in atti) coincideva con la sede dell'opposta, la difesa opponente ha sostenuto
l'inesistenza della predetta notifica, con conseguente inefficacia ex art. 644 c.p.c. del d.i. opposto.La tesi è priva di pregio. E' noto infatti che, per giurisprudenza pacifica, “l'inefficacia ex art. 644 c.p.c.
è predicabile solo nel caso in cui sia omessa o giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla cit. norma e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, perché la notifica, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto ed esclude ogni presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.” (Cass. 2000/n. 11498; Cass.
2009/n. 18791; Cass. 2011/n. 17478). [....] Nel caso di specie, è evidentemente insostenibile che il luogo in cui è avvenuta la notifica non fosse in alcun modo riferibile alle due CI ingiunte, che lì vi avevano la sede legale e che, pur avendone ricevuto avviso a mezzo delle mail in atti del
24/07/2014, non si sono poi curate del relativo ritiro (circostanza, questa, che non esclude comunque che la notifica dovesse intendersi per loro perfezionata sin dal 14/07/2014). [...] Non rileva in senso contrario che l'opposizione spiegata dagli altri condebitori solidali sia tempestiva ed ammissibile.”
(pag.
2-3 sentenza)
A fronte di tale ampia motivazione, gli appellanti si sono limitati a riproporre le argomentazioni dedotte in primo grado e, come detto, efficacemente respinte dal giudicante, ovvero a prospettare – tardivamente - l'applicabilità del disposto di cui all'art. 650 c.p.c.
È noto l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a
6 condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781).
Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Il mero dissenso, non motivato, dalla motivazione spesa dal primo giudice per affermare che sulle questioni in esame si è formato il giudicato non risponde ai paramenti enunciati e comporta, sotto tale aspetto, l'inammissibilità dell'appello. Ciò che, in sostanza, hanno fatto gli appellanti, non incidendo in alcun modo, con un ragionamento autonomo, il nucleo della decisione del primo giudice.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La doglianza riguardo l'omessa valutazione della documentazione provante la corresponsione di somme in favore della creditrice è ampiamente smentita dalla lettura della sentenza impugnata, dove si dà atto della non riferibilità della documentazione prodotta dagli opponenti rispetto all'oggetto di causa. In altri termini, non corrisponde al vero che il giudice di primo grado abbia ignorato gli assegni e i bonifici depositati dagli opponenti a riprova della corresponsione di somme in favore dell'opposta; al contrario, il giudice ha rilevato che “non è stata fornita la minima prova dell'effettiva riscossione degli assegni indicati nell'atto ricognitivo del debito, ove si dà espressamente atto, peraltro, del fatto che gli stessi non fossero stati onorati.” e, con riferimento alla somma di € 37.893, che “con le memorie istruttorie di replica, l'opposta ha tempestivamente adempiuto all'onere della prova contraria gravante a suo carico, producendo le fatture cui risultano imputabili i singoli pagamenti dedotti in giudizio, con ciò puntualmente dimostrando che i bonifici in argomento non erano affatto riconducibili al credito azionato in monitorio, ma trovavano causali del tutto diverse.” (pag. 6 sentenza)
Riguardo, poi, l'asserita carenza del vincolo di solidarietà del debito, l'appellante nulla prova a supporto della propria tesi, e nulla deduce in ordine alle argomentazioni del giudice, che aveva evidenziato come “... la solidarietà passiva tra più debitori si presume, salvo che diversamente risulti dalla legge o dal titolo. Nel caso di specie, tale prova contraria non è stata fornita da parte opponente, né emerge dalla scrittura ricognitiva azionata, ove, per la sua natura titolata,
l'indicazione analitica delle singole voci dell'importo riconosciuto come dovuto serviva solo a dare
7 atto della composizione del debito complessivo, ma non a far sorgere singole obbligazioni parziarie, come dimostra anche il fatto che era previsto il rilascio di soli 4 effetti cambiari dell'importo di €
22.233,95 ciascuno e non di tanti titoli di importo pari a quelli singolarmente elencati per ciascuna CI.” (pag. 5 sentenza)
La questione, peraltro, non si pone con riferimento a in proprio, senz'altro obbligato Parte_4 in quanto (unico) firmatario dell'atto di riconoscimento del debito, né con riferimento alle CI nei confronti delle quali il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile ( Controparte_5 per tardività dell'opposizione; per non aver proposto appello avverso
[...] Controparte_4 la sentenza di rigetto dell'opposizione): i detti soggetti sono obbligati in solido. Quanto, invece, alla posizione della CI vi è che neppure viene contestata alcuna carenza di potere Parte_3
dispositivo in capo al così che la stessa risulta validamente obbligata dal proprio Pt_4
rappresentante legale.
Ad ogni modo, le argomentazioni degli appellanti, limitandosi a sostenere la natura distinta dei soggetti nell'atto di riconoscimento del debito senza alcun riferimento alla ratio della decisione impugnata, non consentono di sovvertire la decisione impugnata.
Infine, non giova agli appellanti dedurre in ordine alla corresponsione di somme in favore della creditrice a seguito del provvedimento di assegnazione reso nel procedimento di pignoramento presso terzi (n. 480/2016 R.Es. Trib. Foggia) in danno della chiedendone la Parte_2 decurtazione dall'importo ingiunto, posto che il parziale pagamento in esecuzione del decreto ingiuntivo non ne comporta la revoca, perché avvenuto coattivamente e, quindi, senza che vi sia da parte del debitore la volontà parziale o totale, di estinguere il credito. Sul punto, peraltro, aveva già argomentato il primo giudice, osservando che “... irrilevanti in questa sede sono i sopravvenuti esiti della procedura esecutiva presso terzi attivata dall'opposta sulla scorta del d.i. (provvisoriamente esecutivo) de quo: è evidente infatti che l'assegnazione da parte del G.E. delle somme ivi indicate è avvenuta proprio in forza del titolo giudiziale qui opposto, che, nella fase cognitiva della sua formazione, deve essere perciò confermato nella sua integralità." (pag. 7 sentenza)
A fronte di tale motivazione, che questa Corte ritiene di condividere, gli appellanti, ancora una volta, omettono di formulare un'adeguata censura della decisione.
Infine, è appena il caso di rimarcare la tardiva produzione delle visure camerali, operata solo in grado di appello, in violazione dell'art. 345, u.c., c.p.c., non avendo neppure gli appellanti dedotto l'esistenza di una causa non imputabile che ne avrebbe impedita la tempestiva allegazione innanzi al
Tribunale.
In conclusione, l'appello va rigettato, così confermandosi integralmente la decisione impugnata.
8 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del corrispondente scaglione di valore (tra € 52.001 e € 260.000) ed in base alla tariffa vigente.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_4 Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza n. 514/2020, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 marzo 2020, Parte_3
pubblicata il successivo 12 marzo 2020, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
• Condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese del grado, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. Merlicco, liquidandole in €14.317,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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