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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 746/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità civile
ha pronunciato la seguente dei magistrati (cause
S E N T E N Z A di cui alla legge n.
nella causa civile n. 746/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 117/1988)
14/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San Giovanni Viale F.lli Casiraghi n. 9, giusta delega stesa in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato di Brescia ed ivi domiciliata ex lege;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 146/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 25.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia n.146/2023 del 24.01.2023, depositata il 25.01.2023 e per l'effetto:
1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti della Legge 13.4.1988 n. 117 in merito ai fatti per cui è causa;
2. Dichiararsi il Presidente del Consiglio dei Ministri tenuto, riguardo ai fatti compiuti dal Tribunale dei Minorenni di Milano per cui è causa, tenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguentemente cagionati al sig.
, che si quantificano in € 1.000,000, o nella diversa, Parte_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo effettivo;
3. Per l'effetto, condannarsi il Presidente del Consiglio a CP_1
pagina 2 di 13 corrispondere in favore di parte attrice, , la somma così Parte_1
come determinata sub 2) a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo effettivo
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al riconoscimento del rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e cassa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata,
da intendersi qui ritualmente trascritti e si insiste anche per l'ammissione di c.t.u.
psicologica e medico-legale atta a quantificare il danno patito e patiendi da in conseguenza delle vicende oggetto del presente giudizio. Parte_1
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
In via principale, dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario;
In subordine, rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di prime cure, anche con differente motivazione;
Quanto alle spese di lite, confermare la liquidazione operata dal primo giudice e condannare controparte al pagamento delle spese del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.06.2020, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la Controparte_1
esponendo:
pagina 3 di 13 - che in data 4.08.2006 il comparente aveva depositato al Tribunale per i
Minorenni di Milano un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., 317 bis c.c. e 155
ter c.c. finalizzato ad ottenere l'emissione dei provvedimenti più opportuni per la tutela del proprio diritto di visita nei confronti del figlio , all'epoca di Per_1
sei anni, nato da uan relazione more uxorio con;
Parte_2
- che, instaurato il contraddittorio, il Tribunale per i Minorenni non aveva assunto alcun provvedimento, né aveva fissato altra udienza ed analogamente in data 14.04.2008, a distanza di sedici mesi, nessun provvedimento era stato assunto;
- che in data 23.06.2008 aveva sollecitato lo scioglimento della riserva e il
Tribunale, con decreto provvisorio, aveva deciso di imporre delle visite con modalità protette, nonostante l'assenza di apposita indagine volta a stabilire la sua capacità genitoriale;
- che le successive relazioni dei Servizi Sociali erano estremamente positive in punto rapporti tra padre e figlio, confermando l'abnormità del provvedimento emesso dal giudice minorile, e a quel punto il giudice aveva revocato detta misura, senza emettere alcun provvedimento disciplinante le modalità di visita,
ma la madre del minore aveva continuato nel suo atteggiamento di ostilità;
- che l'interminabile latitanza del Tribunale per i Minorenni era proseguita anche nel 2012 e nel 2014 e solo in data 14.06.2017 il T.M. aveva disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età, alla madre con contestuale incarico ai Servizi Sociali di facilitare pagina 4 di 13 la creazione di un rapporto tra padre e figlio;
- che detto decreto veniva reclamato, ma confermato dalla Corte d'Appello di
Milano in data 17.07.2019, a distanza di oltre un anno.
Alla luce di queste premesse, l'attore lamentava che il Tribunale aveva emesso il decreto definitivo dopo undici anni dal ricorso in via urgenza, ma il trascorrere del tempo aveva di fatto impedito il rapporto con il figlio, tanto che ormai non vedeva e non frequentava più da molto tempo poiché il Tribunale per Per_1
i Minorenni di Milano non era riuscito, neppure in via temporanea ed urgente, a dettare regole, seppur minime, per assicurare la frequentazione tra padre e figlio.
Eccependo dunque una violazione dell'art. 3 della legge 117/1988, ossia una ipotesi di diniego di giustizia, instava per il risarcimento del danno quantificato in € 1.000.000 o nella diversa somma di giustizia.
Si costituiva con comparsa la Presidenza del Consiglio dei ministri che resisteva.
Allegava che la citazione introduttiva, in buona sostanza, lamentava solo un ritardo da annoverare nell'ambito della L. 89/2001 e che in ogni caso si era verificata decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 4 comma 3 L.
117/1988; nel merito, poi, allegava la nullità dell'atto introduttivo per genericità
non essendo stati indicati con precisione il comportamento, l'atto o il procedimento giudiziario a cui imputare il danno;
nel merito l'Avvocatura
sosteneva che non vi era alcuna responsabilità del Tribunale per i Minorenni -
almeno nel senso indicato dall'art. 2 legge 117/1988 – in quanto vi erano state numerose udienze con relazioni dei Servizi Sociali.
pagina 5 di 13 Disposta la comunicazione della citazione ai magistrati del Tribunale per i
Minorenni di Milano dott. Brambilla e dott.ssa Zelante e ai giudici onorari dott.
Mambretti e dott. Redaelli ex art. 6 L. n. 117/88, la causa era istruita in via documentale.
All'esito, il collegio, con la gravata sentenza, rigettava la domanda attorea argomentando che il diniego di giustizia, regolato dall'art. 3 L. 117/1988,
prevedeva espressamente un'istanza per il deposito dell'atto e, nel caso concreto,
non era stato presentato alcun sollecito;
mentre con riguardo alla richiesta urgente di scioglimento della riserva del 23.06.2008, l'attore era decaduto dalla possibilità di chiedere il risarcimento per essere spirato il termine di tre anni dalla scadenza indicato all'art. 4 comma 4 della stessa legge.
Parte attrice veniva condannata alla rifusione delle spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva la Parte_1 [...]
Controparte_1
La causa era rinviata all'udienza del 14.05.2025 ex art. 352 c.p.c. per la spedizione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante contesta la Parte_1
motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insussistente il diniego di giustizia: allega che mediante il ricorso in via d'urgenza del 2006 ha chiesto l'emissione di un provvedimento che regolamentasse il diritto di vista pagina 6 di 13 con il figlio, mentre il Tribunale minorile adito ha atteso undici anni per emettere un provvedimento, assolutamente inutile, impedendogli in tal modo di svolgere la sua funzione genitoriale.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte che parte appellante non ha censurato la reale
ratio decidendi adottata dal primo giudice per il rigetto della pretesa risarcitoria consistente nel fatto che il diniego di giustizia previsto dall'art. 3 della legge
117/1988 esige una sorta di messa in mora a cui deve seguire l'inerzia per ulteriori trenta giorni dal deposito dell'istanza di emissione del provvedimento.
Orbene nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, con ricorso d'urgenza datato 3.08.2006, adiva il Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Milano per ottenere l'affidamento condiviso del figlio minorenne Per_1
nato dalla relazione con , lamentando l'estrema difficoltà ad Parte_2
incontrare il figlio.
Instaurato il contraddittorio, ma senza la fissazione dell'udienza, in data
10.04.2008 si teneva l'audizione dei genitori innanzi alla dott. e all'esito Per_2
il g.d. concedeva termine alle parti per depositare documentazione e le dichiarazioni dei redditi per la determinazione dell'assegno di mantenimento,
senza l'assunzione di una formale riserva;
in data 23.06.2008 Parte_1
sollecitava l'adozione di un provvedimento e il Tribunale per i
[...]
Minorenni emetteva il decreto provvisorio del 30.09.2008 in cui dava conto delle reciproche posizioni e incaricava i servizi competenti presso il Comune di Sesto
pagina 7 di 13 San Giovanni di attuare gli opportuni sostegni e la Guardia di Finanza di procedere ad indagini sullo stato patrimoniale dei genitori di . Per_1
Seguiva un periodo di osservazione con il deposito di diverse relazioni dei
Servizi Sociali (doc. 6, 7, 8 e 9 di parte attrice); in data 5.07.2012 il nuovo g.d.
dell'ufficio giudiziario invitava le parti a comparire innanzi a sé per l'udienza del 14.09.2012 e in detta data altro giudice onorario, dott. Susanna Giuli,
concedeva termini per il deposito di documentazione fiscale e altro termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ma nessun provvedimento veniva emesso, tanto che con decreto 2.05.2014 un nuovo giudice delegato dott. Letizia
Cirillo fissava nuova udienza per la data del 21.05.2014 in cui venivano nuovamente sentiti i genitori di e in quella sede era concordata Per_1
l'audizione di . Per_1
Nulla è stato documentato dell'attività svolta per i successivi anni sino all'emissione del decreto definitivo 104.06.2017 con cui il Tribunale per i
Minorenni, dopo aver dato contezza della elevata conflittualità genitoriale e del risentimento di verso il padre per via della completa latitanza, anche Per_1
per lunghi periodi, disponeva l'affidamento esclusivo alla madre con incarico ai
Servizi del Comune di Sesto San Giovanni di facilitare la creazione di un rapporto tra padre e figli;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento di € 800 al mese, oltre la metà delle spese straordinarie.
Questo provvedimento veniva reclamato da nel dicembre 2017 - la Pt_1
madre proponeva reclamo incidentale - e confermato dalla Corte d'Appello di pagina 8 di 13 Milano con decreto emesso in data 17.07.2019.
Così riassunti i fatti salienti, certamente, a parere di questo collegio, nella trattazione di questo procedimento civile sono evidenti delle storture processuali a partire dal fatto che, a fronte della presentazione di un ricorso urgente, il primo g.d. non ha fissato alcuna udienza disponendo solo uno scambio di note,
riservandosi di fissare l'udienza, e la prima udienza è stata celebrata in data
10.04.2008 a distanza di quasi due anni dalla presentazione del ricorso;
l'emissione del decreto provvisorio è stato sollecitato;
dopo il periodo di osservazione il procedimento era avviato alla decisione nel 2012, ma senza motivo nessuna decisione veniva emessa;
il fascicolo riappariva nel 2014 e poi altra stasi per ben tre anni (in cui non è dato sapere cosa sia successo) sino all'emissione del decreto definitivo del 14.06.2017 per cui è processo.
Certamente la trattazione di un simile procedimento avrebbe richiesto da parte dell'ufficio giudiziario maggior diligenza e cura proprio perché esistono dei vuoti - determinati anche dal succedersi dei giudici delegati - che non trovano adeguata spiegazione, pur tuttavia l'irragionevole durata del procedimento trova la sua fonte risarcitoria nella legge 89/2001 e ha diversi presupposti.
Nel caso concreto, lamenta in principalità proprio la Parte_1
lunghezza della procedura di volontaria giurisdizione che avrebbe determinato un danno non patrimoniale per lesione del rapporto genitoriale, ma il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali per l'irragionevole durata del processo deve essere attivata secondo i meccanismi descritti nella citata legge n. 89/2001
pagina 9 di 13 la cui competenza è demandata a questa Corte che in primis provvede con decreto, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 5 ter.
Nel caso concreto, invero, l'originario attore ha attivato la responsabilità
dell'ufficio giudicante ex art. 3 legge 117/1988, il quale tuttavia impone che la parte inoltri apposita istanza per l'adozione del provvedimento e il giudice ometta il suo deposito entro trenta giorni dalla richiesta, salva proroga motivata del dirigente dell'ufficio giudiziario.
L'assenza della formale messa in mora preclude la possibilità di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, fermo restando che appare arduo ipotizzare che il rapporto tra padre e figlio si possa essere incrinato solo per i ritardi imputabili al Tribunale per i Minorenni, e non già per altre e ben più
preganti ragioni, tra cui l'accesa conflittualità tra i genitori e una certa latitanza dello stesso padre, anche nell'erogazione puntuale del contributo di mantenimento, per come si può leggere dai decreti emessi dal T.M.
In relazione al primo sollecito, in cui ha adottato la corretta Parte_1
procedura, va rilevato che il T.M., a seguito della istanza, ha emesso il decreto provvisorio, sebbene senza rispettare il termine di trenta giorni, ma per detto ritardo non si vede quali conseguenze pregiudizievoli possano essere derivate alla parte e comunque è maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 4
comma 4 legge citata.
Un profilo di colpa ai sensi dell'art. 2 non è mai stato sollevato espressamente,
dandosi atto che ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità risarcitoria pagina 10 di 13 conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato per dolo o per colpa grave, laddove la colpa grave, per espressa previsione di legge, è data dalla violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, dal travisamento del fatto o delle prove, ovvero dall'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente risulta dagli atti del procedimento, con l'avvertenza che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.
Non ogni decisione non condivisa può essere fonte di danno e, a maggior ragione, non ogni decisone errata (si pensi alle numerose riforme operate dai giudici dell'impugnazione) può essere foriera di danno risarcibile.
Solo quando la decisone assunta appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo e come tale debordi nel provvedimento abnorme o nel diritto libero ricorre la responsabilità civile del magistrato. In altri termini, la responsabilità civile dei magistrati si configura solo in presenza di colpa grave,
tipizzata nelle forme di cui all'art. 2 L. 117/1988, ipotesi tutte accomunate dalla negligenza inescusabile maggiore rispetto a quella delineata dall'art. 2236 c.c.,
nel senso che è necessario che la colpa si presenti inspiegabile e consista in una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura in contrasto con ogni criterio logico, oppure consista nell'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, in una pagina 11 di 13 manipolazione arbitraria del testo normativo o, ancora in uno sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. In tale ottica, anche la decisione che si discosta da un orientamento giurisprudenziale dominante non integra di per sé
ipotesi di colpa rilevante, ben potendo la parte interessata proporre impugnazione.
La sentenza gravata va quindi confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
La causa viene ritenuta di valore indeterminabile a bassa complessità in quanto l'appellante ha chiesto l'importo a titolo di danno di € 1.000.000 o della diversa somma di giustizia;
la fase decisionale del presente grado non viene liquidata in quanto parte appellata non ha depositato alcuno scritto conclusivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 146/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 25.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.476 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pagina 12 di 13 - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità civile
ha pronunciato la seguente dei magistrati (cause
S E N T E N Z A di cui alla legge n.
nella causa civile n. 746/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 117/1988)
14/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gianpaolo Caponi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sesto San Giovanni Viale F.lli Casiraghi n. 9, giusta delega stesa in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 13 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura dello Stato di Brescia ed ivi domiciliata ex lege;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 146/2023 emessa dal Tribunale di Brescia
pubblicata in data 25.01.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, in riforma della sentenza del
Tribunale di Brescia n.146/2023 del 24.01.2023, depositata il 25.01.2023 e per l'effetto:
1. Accertarsi e dichiararsi la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti della Legge 13.4.1988 n. 117 in merito ai fatti per cui è causa;
2. Dichiararsi il Presidente del Consiglio dei Ministri tenuto, riguardo ai fatti compiuti dal Tribunale dei Minorenni di Milano per cui è causa, tenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguentemente cagionati al sig.
, che si quantificano in € 1.000,000, o nella diversa, Parte_1
maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo effettivo;
3. Per l'effetto, condannarsi il Presidente del Consiglio a CP_1
pagina 2 di 13 corrispondere in favore di parte attrice, , la somma così Parte_1
come determinata sub 2) a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto dal dovuto al saldo effettivo
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al riconoscimento del rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e cassa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova articolati nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata,
da intendersi qui ritualmente trascritti e si insiste anche per l'ammissione di c.t.u.
psicologica e medico-legale atta a quantificare il danno patito e patiendi da in conseguenza delle vicende oggetto del presente giudizio. Parte_1
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
In via principale, dichiarare l'inammissibilità del gravame avversario;
In subordine, rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la decisione di prime cure, anche con differente motivazione;
Quanto alle spese di lite, confermare la liquidazione operata dal primo giudice e condannare controparte al pagamento delle spese del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 13.06.2020, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la Controparte_1
esponendo:
pagina 3 di 13 - che in data 4.08.2006 il comparente aveva depositato al Tribunale per i
Minorenni di Milano un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., 317 bis c.c. e 155
ter c.c. finalizzato ad ottenere l'emissione dei provvedimenti più opportuni per la tutela del proprio diritto di visita nei confronti del figlio , all'epoca di Per_1
sei anni, nato da uan relazione more uxorio con;
Parte_2
- che, instaurato il contraddittorio, il Tribunale per i Minorenni non aveva assunto alcun provvedimento, né aveva fissato altra udienza ed analogamente in data 14.04.2008, a distanza di sedici mesi, nessun provvedimento era stato assunto;
- che in data 23.06.2008 aveva sollecitato lo scioglimento della riserva e il
Tribunale, con decreto provvisorio, aveva deciso di imporre delle visite con modalità protette, nonostante l'assenza di apposita indagine volta a stabilire la sua capacità genitoriale;
- che le successive relazioni dei Servizi Sociali erano estremamente positive in punto rapporti tra padre e figlio, confermando l'abnormità del provvedimento emesso dal giudice minorile, e a quel punto il giudice aveva revocato detta misura, senza emettere alcun provvedimento disciplinante le modalità di visita,
ma la madre del minore aveva continuato nel suo atteggiamento di ostilità;
- che l'interminabile latitanza del Tribunale per i Minorenni era proseguita anche nel 2012 e nel 2014 e solo in data 14.06.2017 il T.M. aveva disposto l'affidamento in via esclusiva del figlio, ormai prossimo al compimento della maggiore età, alla madre con contestuale incarico ai Servizi Sociali di facilitare pagina 4 di 13 la creazione di un rapporto tra padre e figlio;
- che detto decreto veniva reclamato, ma confermato dalla Corte d'Appello di
Milano in data 17.07.2019, a distanza di oltre un anno.
Alla luce di queste premesse, l'attore lamentava che il Tribunale aveva emesso il decreto definitivo dopo undici anni dal ricorso in via urgenza, ma il trascorrere del tempo aveva di fatto impedito il rapporto con il figlio, tanto che ormai non vedeva e non frequentava più da molto tempo poiché il Tribunale per Per_1
i Minorenni di Milano non era riuscito, neppure in via temporanea ed urgente, a dettare regole, seppur minime, per assicurare la frequentazione tra padre e figlio.
Eccependo dunque una violazione dell'art. 3 della legge 117/1988, ossia una ipotesi di diniego di giustizia, instava per il risarcimento del danno quantificato in € 1.000.000 o nella diversa somma di giustizia.
Si costituiva con comparsa la Presidenza del Consiglio dei ministri che resisteva.
Allegava che la citazione introduttiva, in buona sostanza, lamentava solo un ritardo da annoverare nell'ambito della L. 89/2001 e che in ogni caso si era verificata decadenza dall'azione di responsabilità ex art. 4 comma 3 L.
117/1988; nel merito, poi, allegava la nullità dell'atto introduttivo per genericità
non essendo stati indicati con precisione il comportamento, l'atto o il procedimento giudiziario a cui imputare il danno;
nel merito l'Avvocatura
sosteneva che non vi era alcuna responsabilità del Tribunale per i Minorenni -
almeno nel senso indicato dall'art. 2 legge 117/1988 – in quanto vi erano state numerose udienze con relazioni dei Servizi Sociali.
pagina 5 di 13 Disposta la comunicazione della citazione ai magistrati del Tribunale per i
Minorenni di Milano dott. Brambilla e dott.ssa Zelante e ai giudici onorari dott.
Mambretti e dott. Redaelli ex art. 6 L. n. 117/88, la causa era istruita in via documentale.
All'esito, il collegio, con la gravata sentenza, rigettava la domanda attorea argomentando che il diniego di giustizia, regolato dall'art. 3 L. 117/1988,
prevedeva espressamente un'istanza per il deposito dell'atto e, nel caso concreto,
non era stato presentato alcun sollecito;
mentre con riguardo alla richiesta urgente di scioglimento della riserva del 23.06.2008, l'attore era decaduto dalla possibilità di chiedere il risarcimento per essere spirato il termine di tre anni dalla scadenza indicato all'art. 4 comma 4 della stessa legge.
Parte attrice veniva condannata alla rifusione delle spese di lite.
proponeva appello a cui resisteva la Parte_1 [...]
Controparte_1
La causa era rinviata all'udienza del 14.05.2025 ex art. 352 c.p.c. per la spedizione in decisione, previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello l'appellante contesta la Parte_1
motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto insussistente il diniego di giustizia: allega che mediante il ricorso in via d'urgenza del 2006 ha chiesto l'emissione di un provvedimento che regolamentasse il diritto di vista pagina 6 di 13 con il figlio, mentre il Tribunale minorile adito ha atteso undici anni per emettere un provvedimento, assolutamente inutile, impedendogli in tal modo di svolgere la sua funzione genitoriale.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte che parte appellante non ha censurato la reale
ratio decidendi adottata dal primo giudice per il rigetto della pretesa risarcitoria consistente nel fatto che il diniego di giustizia previsto dall'art. 3 della legge
117/1988 esige una sorta di messa in mora a cui deve seguire l'inerzia per ulteriori trenta giorni dal deposito dell'istanza di emissione del provvedimento.
Orbene nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, con ricorso d'urgenza datato 3.08.2006, adiva il Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Milano per ottenere l'affidamento condiviso del figlio minorenne Per_1
nato dalla relazione con , lamentando l'estrema difficoltà ad Parte_2
incontrare il figlio.
Instaurato il contraddittorio, ma senza la fissazione dell'udienza, in data
10.04.2008 si teneva l'audizione dei genitori innanzi alla dott. e all'esito Per_2
il g.d. concedeva termine alle parti per depositare documentazione e le dichiarazioni dei redditi per la determinazione dell'assegno di mantenimento,
senza l'assunzione di una formale riserva;
in data 23.06.2008 Parte_1
sollecitava l'adozione di un provvedimento e il Tribunale per i
[...]
Minorenni emetteva il decreto provvisorio del 30.09.2008 in cui dava conto delle reciproche posizioni e incaricava i servizi competenti presso il Comune di Sesto
pagina 7 di 13 San Giovanni di attuare gli opportuni sostegni e la Guardia di Finanza di procedere ad indagini sullo stato patrimoniale dei genitori di . Per_1
Seguiva un periodo di osservazione con il deposito di diverse relazioni dei
Servizi Sociali (doc. 6, 7, 8 e 9 di parte attrice); in data 5.07.2012 il nuovo g.d.
dell'ufficio giudiziario invitava le parti a comparire innanzi a sé per l'udienza del 14.09.2012 e in detta data altro giudice onorario, dott. Susanna Giuli,
concedeva termini per il deposito di documentazione fiscale e altro termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ma nessun provvedimento veniva emesso, tanto che con decreto 2.05.2014 un nuovo giudice delegato dott. Letizia
Cirillo fissava nuova udienza per la data del 21.05.2014 in cui venivano nuovamente sentiti i genitori di e in quella sede era concordata Per_1
l'audizione di . Per_1
Nulla è stato documentato dell'attività svolta per i successivi anni sino all'emissione del decreto definitivo 104.06.2017 con cui il Tribunale per i
Minorenni, dopo aver dato contezza della elevata conflittualità genitoriale e del risentimento di verso il padre per via della completa latitanza, anche Per_1
per lunghi periodi, disponeva l'affidamento esclusivo alla madre con incarico ai
Servizi del Comune di Sesto San Giovanni di facilitare la creazione di un rapporto tra padre e figli;
poneva a carico del padre un assegno di mantenimento di € 800 al mese, oltre la metà delle spese straordinarie.
Questo provvedimento veniva reclamato da nel dicembre 2017 - la Pt_1
madre proponeva reclamo incidentale - e confermato dalla Corte d'Appello di pagina 8 di 13 Milano con decreto emesso in data 17.07.2019.
Così riassunti i fatti salienti, certamente, a parere di questo collegio, nella trattazione di questo procedimento civile sono evidenti delle storture processuali a partire dal fatto che, a fronte della presentazione di un ricorso urgente, il primo g.d. non ha fissato alcuna udienza disponendo solo uno scambio di note,
riservandosi di fissare l'udienza, e la prima udienza è stata celebrata in data
10.04.2008 a distanza di quasi due anni dalla presentazione del ricorso;
l'emissione del decreto provvisorio è stato sollecitato;
dopo il periodo di osservazione il procedimento era avviato alla decisione nel 2012, ma senza motivo nessuna decisione veniva emessa;
il fascicolo riappariva nel 2014 e poi altra stasi per ben tre anni (in cui non è dato sapere cosa sia successo) sino all'emissione del decreto definitivo del 14.06.2017 per cui è processo.
Certamente la trattazione di un simile procedimento avrebbe richiesto da parte dell'ufficio giudiziario maggior diligenza e cura proprio perché esistono dei vuoti - determinati anche dal succedersi dei giudici delegati - che non trovano adeguata spiegazione, pur tuttavia l'irragionevole durata del procedimento trova la sua fonte risarcitoria nella legge 89/2001 e ha diversi presupposti.
Nel caso concreto, lamenta in principalità proprio la Parte_1
lunghezza della procedura di volontaria giurisdizione che avrebbe determinato un danno non patrimoniale per lesione del rapporto genitoriale, ma il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali per l'irragionevole durata del processo deve essere attivata secondo i meccanismi descritti nella citata legge n. 89/2001
pagina 9 di 13 la cui competenza è demandata a questa Corte che in primis provvede con decreto, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 5 ter.
Nel caso concreto, invero, l'originario attore ha attivato la responsabilità
dell'ufficio giudicante ex art. 3 legge 117/1988, il quale tuttavia impone che la parte inoltri apposita istanza per l'adozione del provvedimento e il giudice ometta il suo deposito entro trenta giorni dalla richiesta, salva proroga motivata del dirigente dell'ufficio giudiziario.
L'assenza della formale messa in mora preclude la possibilità di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria, fermo restando che appare arduo ipotizzare che il rapporto tra padre e figlio si possa essere incrinato solo per i ritardi imputabili al Tribunale per i Minorenni, e non già per altre e ben più
preganti ragioni, tra cui l'accesa conflittualità tra i genitori e una certa latitanza dello stesso padre, anche nell'erogazione puntuale del contributo di mantenimento, per come si può leggere dai decreti emessi dal T.M.
In relazione al primo sollecito, in cui ha adottato la corretta Parte_1
procedura, va rilevato che il T.M., a seguito della istanza, ha emesso il decreto provvisorio, sebbene senza rispettare il termine di trenta giorni, ma per detto ritardo non si vede quali conseguenze pregiudizievoli possano essere derivate alla parte e comunque è maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 4
comma 4 legge citata.
Un profilo di colpa ai sensi dell'art. 2 non è mai stato sollevato espressamente,
dandosi atto che ricorrono i presupposti per invocare la responsabilità risarcitoria pagina 10 di 13 conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato per dolo o per colpa grave, laddove la colpa grave, per espressa previsione di legge, è data dalla violazione manifesta della legge o del diritto dell'Unione europea, dal travisamento del fatto o delle prove, ovvero dall'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza incontrastabilmente risulta dagli atti del procedimento, con l'avvertenza che non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né
quella di valutazione del fatto e delle prove.
Non ogni decisione non condivisa può essere fonte di danno e, a maggior ragione, non ogni decisone errata (si pensi alle numerose riforme operate dai giudici dell'impugnazione) può essere foriera di danno risarcibile.
Solo quando la decisone assunta appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo e come tale debordi nel provvedimento abnorme o nel diritto libero ricorre la responsabilità civile del magistrato. In altri termini, la responsabilità civile dei magistrati si configura solo in presenza di colpa grave,
tipizzata nelle forme di cui all'art. 2 L. 117/1988, ipotesi tutte accomunate dalla negligenza inescusabile maggiore rispetto a quella delineata dall'art. 2236 c.c.,
nel senso che è necessario che la colpa si presenti inspiegabile e consista in una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura in contrasto con ogni criterio logico, oppure consista nell'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, in una pagina 11 di 13 manipolazione arbitraria del testo normativo o, ancora in uno sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. In tale ottica, anche la decisione che si discosta da un orientamento giurisprudenziale dominante non integra di per sé
ipotesi di colpa rilevante, ben potendo la parte interessata proporre impugnazione.
La sentenza gravata va quindi confermata e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
La causa viene ritenuta di valore indeterminabile a bassa complessità in quanto l'appellante ha chiesto l'importo a titolo di danno di € 1.000.000 o della diversa somma di giustizia;
la fase decisionale del presente grado non viene liquidata in quanto parte appellata non ha depositato alcuno scritto conclusivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 146/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 25.01.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.476 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pagina 12 di 13 - dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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