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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2044.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 2044/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.05.2025, promossa da:
, in persona del Direttore p.t. (C.F. Controparte_1
) e , in persona del Ministro p.t. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui P.IVA_2
ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_3 C.F._1 difesa dall'Avv. Ida Nazzaro
Appellata -contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 344/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 02.05.2024, nel procedimento n. 586/2023 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 344/2024 CP_1 Controparte_2 con la quale il Giudice di Pace di Viterbo aveva annullato l'avviso di addebito n.
12520226000417083000, notificato per inadempienza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4
1 sexies del D.L. 44/2021, a causa dell'omessa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell' . Controparte_4
L'appellante ha formulato i seguenti distinti motivi di appello: violazione e falsa applicazione dell'art.
4-sexies, comma 7, D.L. 44/2021, nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.
4- sexies, commi 3, 4 e 6, D.L. 44/2021.
Alla luce dei compendiati motivi ha chiesto l'accoglimento del gravame e la integrale riforma della sentenza impugnata.
2. Nonostante la rituale notifica non si è costituita l'appellata , di cui deve essere CP_3
dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 28.05.2025, parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, in forza dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge
27.12.2024 n. 202, definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15).
4. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa appellante, l'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz. Uff.
27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato» (comma 4) . «I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via Controparte_5
telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione retroattiva della sanzione comminata dall'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di
2 sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Questa essendo la voluntas legis, si ritiene che l'estinzione di diritto debba travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma punitiva;
altrimenti ragionando, ovvero supponendo che la declaratoria di estinzione debba essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a porre fine all'intera materia del contendere.
Ragione per cui la sentenza emessa dal giudice di primo grado deve essere revocata, al pari del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione all'odierna appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca l'avviso di addebito n. 12520226000417083000;
2. Dichiara l'estinzione di diritto dell'intero processo e, per l'effetto, revoca la sentenza n.
344/2024 del Giudice di Pace di Viterbo;
3. Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Viterbo il 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Palmieri, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 2044/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
28.05.2025, promossa da:
, in persona del Direttore p.t. (C.F. Controparte_1
) e , in persona del Ministro p.t. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui P.IVA_2
ufficio sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Appellante
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e CP_3 C.F._1 difesa dall'Avv. Ida Nazzaro
Appellata -contumace
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 344/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 02.05.2024, nel procedimento n. 586/2023 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello per la riforma della sentenza n. 344/2024 CP_1 Controparte_2 con la quale il Giudice di Pace di Viterbo aveva annullato l'avviso di addebito n.
12520226000417083000, notificato per inadempienza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4
1 sexies del D.L. 44/2021, a causa dell'omessa sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell' . Controparte_4
L'appellante ha formulato i seguenti distinti motivi di appello: violazione e falsa applicazione dell'art.
4-sexies, comma 7, D.L. 44/2021, nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art.
4- sexies, commi 3, 4 e 6, D.L. 44/2021.
Alla luce dei compendiati motivi ha chiesto l'accoglimento del gravame e la integrale riforma della sentenza impugnata.
2. Nonostante la rituale notifica non si è costituita l'appellata , di cui deve essere CP_3
dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 28.05.2025, parte appellante ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, in forza dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge
27.12.2024 n. 202, definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15).
4. Atteso il chiaro ed inequivoco tenore della norma indicata dalla difesa appellante, l'istanza di declaratoria di estinzione del giudizio deve essere accolta.
Invero, a termini dell'art. 21 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. milleproroghe, in Gazz. Uff.
27 dicembre 2024, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
«L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato» (comma 4) . «I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via Controparte_5
telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto» (comma 5).
In breve, con tali disposizioni si è prevista l'abrogazione retroattiva della sanzione comminata dall'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 in caso di violazione dell'obbligo vaccinale (fatta salva l'impossibilità di ripetere le somme eventualmente già acquisite al bilancio dello Stato a titolo di
2 sanzione, fattispecie questa che non ricorre, nel caso di specie); correlativamente si è disposta l'estinzione ipso iure dei giudizi di opposizione alla sanzione già irrogata, «a spese compensate».
Questa essendo la voluntas legis, si ritiene che l'estinzione di diritto debba travolgere l'intero giudizio, sin dall'origine, inclusa la sentenza di prime cure, essendo stata espunta dall'ordinamento, con effetto retroattivo, la stessa norma punitiva;
altrimenti ragionando, ovvero supponendo che la declaratoria di estinzione debba essere circoscritta al grado di appello, si perverrebbe alla paradossale conseguenza di ritenere consolidata la sentenza resa dal giudice impugnato in palese contrasto con la ratio delle disposizioni su riportate, chiaramente intese a porre fine all'intera materia del contendere.
Ragione per cui la sentenza emessa dal giudice di primo grado deve essere revocata, al pari del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione all'odierna appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, applicato l'art. 21, comma 4 e comma 5, d.lgs. 202/2024, così come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Revoca l'avviso di addebito n. 12520226000417083000;
2. Dichiara l'estinzione di diritto dell'intero processo e, per l'effetto, revoca la sentenza n.
344/2024 del Giudice di Pace di Viterbo;
3. Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Viterbo il 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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