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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO Presidente rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI Consigliere
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa di civile n. 1560/2024 RGACA chiamata all'udienza del 26 febbraio 2025 , sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Fimiani Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempre, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Controparte_1
Rausei
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante < -che l'On./le Corte di Appello di Catanzaro, in ragione ed in accoglimento del primo motivo di gravame, ritenuto assorbente e prevalente rispetto al secondo, e contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 1672/2024 pronunciata dal Tribunale di Castrovillari, nella persona del G. M. dr. Gaetano Laviola, pubblicata in data 7 ottobre 2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1903/2018 del R. G. A. C., previa declaratoria della illegittimità sua e degli atti con essa concorrenti e ad essa presupposti, revochi l'ordinanza ingiunzione protocollo generale – SIAR
n. 0182643 del 24/05/2018, P.vo n. 721, emessa dalla Parte_2
, . Funzioni residue ex ABR”
[...] Controparte_2
[Cittadella Regionale – viale Europa, località Germaneto, 88100 Catanzaro], notificata a mezzo racc. a. g. n. 76587958650-2 in data 7 giugno 2018, vittoria di spese, del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
- che, l'On./le Corte di Appello di Catanzaro, solo in via subordinata, qualora e per assurdo ritenesse la personale responsabilità del , in ragione ed in accoglimento del secondo Parte_1
motivo di gravame, in riforma della sentenza n. 1672/2024 pronunciata dal Tribunale di
Castrovillari, nella persona del G. M. dr. Gaetano Laviola, pubblicata in data 7 ottobre 2024, all'esito del procedimento iscritto al n. 1903/2018 del R. G. A. C., riduca la comminata sanzione amministrativa, rideterminata dal Giudice in € 105.903,53, nella somma di € 28867,212
[detratto cioè l'importo di € 81.847,52, corrispondente alla sanzione pecuniaria, non dovuta, per il taglio della particella n. 3 del foglio 58 (€ 105.903,53 meno € 81.847,52 = € 24.056,01), praticata la maggiorazione del 20 %, come statuito dal Tribunale sub n.
3. della impugnata sentenza (pag. 7), quindi così e per l'effetto pari ad € 28.867,212 {€ 24.056,01 + 20% (€ 4.811,202)}= € 28.867,212], vittoria di spese, del doppio grado di giudizio, con attribuzione>
Per l'appellata < - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare il gravame avversario e la richiesta di inibitoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.>
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
In data 29 maggio 2013 agenti del corpo forestale dello Stato della Stazione di Trebisacce hanno eseguito un sopralluogo in Oriolo sul fondo di proprietà di per effettuare un Parte_3 controllo sull'utilizzazione boschiva di cui all'autorizzazione prot. 8250 del 25/01/2012 relativa al taglio di n. 1144 piante di pino aleppo. Nel verbale di sopralluogo si dà espressamente atto che esso viene eseguito in contraddittorio con il dott. agronomo , direttore dei lavori nominato CP_3
dal proprietario del fondo.
All'esito delle verifiche effettuate nel corso di tale sopralluogo è stato redatto il verbale di contestazione del 21 agosto 2013 nel quale è stato contestato che: 1) sulla particella n. 1 del foglio 58
e su quella 13 del foglio 59 sono state tagliate 925 piante di pino aleppo in più rispetto all'autorizzazione concessa;
2) sulla particella 3 del foglio 58 sono state tagliate senza alcuna autorizzazione 3214 piante di pino aleppo;
3) nell'area interessata dai lavori sono stati aperti m. 1240 di strada da esbosco mai autorizzata.
La contestazione in parola è stata elevata nei confronti del proprietario del terreno, del direttore dei lavori e di , qualificato nel verbale di contestazione come legale rappresentante Parte_1
della ditta G.M.A. legnami s.r.l. esecutrice dei lavori di taglio.
Al verbale di contestazione ha tempestivamente replicato con deduzioni Parte_1 difensive nelle quali ha dedotto che l'area era già stata oggetto di precedente intervento da parte di altra impresa cui il proprietario aveva poi revocato l'incarico, che l'accertamento delle violazioni non era avvenuto in contraddittorio con rappresentanti della GMA, che comunque i lavori erano stati regolarmente eseguiti in conformità alle autorizzazioni ricevute, che non risultavano individuati gli autori materiali di eventuali violazioni, che le piste di esbosco erano già presente ed erano solo state utilizzate dalla GMA.
Con ordinanza n. 721 del 2018 in relazione ai fatti di cui al verbale di contestazione a Parte_1
( stavolta senza alcun riferimento alla qualità ) è stato ingiunto il pagamento dell'importo di €
[...]
106.516,17.
Avverso l'ordinanza ha proposto opposizione davanti al tribunale di Parte_1
Castrovillari deducendo la violazione dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, posto che la sanzione doveva essere emessa nei confronti della persona giuridica rappresentata e non nei confronti del rappresentante in proprio, la violazione del diritto di difesa in relazione all' accertamento dell'illecito e le erroneità delle concrete modalità di accertamento dello stesso.
Alla opposizione ha resistito la con comparsa di cui non si conosce il tenore perché Controparte_1
non presente nel fascicolo di primo grado e non prodotta dalla in questo grado del giudizio. CP_1
Con sentenza del 7 ottobre del 2024 il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto fondata l'opposizione solo in relazione alla circostanza della mancata realizzazione di nuove strade rigettandola nel resto.
Con specifico riferimento alla violazione dell'art. 6 della legge 689 del 1981 il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame venisse in rilievo il disposto del secondo comma dell'articolo 6 dovendosi in particolare ritenere che il fatto fosse stato commesso dai dipendenti della GMA che, tuttavia, erano soggetti ai poteri di direttiva e controllo di , in tal senso valorizzando le Parte_1
affermazioni contenute nelle note difensive avverso il verbale di contestazione nelle quali il ricorrente aveva dichiarato di avere dato “ le dovute disposizioni alle proprie maestranze, molto esperte in utilizzazioni forestali, al fine di condurre le operazioni di taglio e di esbosco secondo i regolamenti forestali in vigore e secondo le istruzioni del Direttore dei lavori”.
In definitiva è responsabile per l'attività svolta dagli operai sotto la sua vigilanza. Parte_1
Il Tribunale quindi, ha espunto dalla sanzione amministrativa solo la parte imputabile alla realizzazione della strada confermando nel resto l'ordinanza e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari ha proposto tempestivamente appello Parte_1 con ricorso depositato il 29 ottobre 2024, affidato ai motivi che si esamineranno.
Con comparsa depositata l'11 gennaio 2025 si è costituita la rassegnando le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe.
Con ordinanza resa all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 gennaio 2025 la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza rinviando per la discussione all'udienza del 26 febbraio 2025. Anche questa udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito telematico di note di trattazione. Entrambe le parti hanno depositato note e la causa è stata decisa con deposito del dispositivo.
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che con l'opposizione il reclamante volesse invocare l'estensione della responsabilità alla società sul presupposto di essere stato sanzionato quale obbligato in solido e nella parte in cui ha ritenuto che la posizione dell'opponente andasse vagliata ai sensi dell'art. 6 comma secondo legge n. 689 del 1981. Deduce in contrario l'appellante di avere sin dall'inizio contestato la configurabilità di un illecito a proprio carico e a titolo personale e che, in realtà, nella fase iniziale della vicenda e cioè in fase di contestazione egli era stato coinvolto in quanto legale rappresentante della società G.M.A. legnami s.r.l. e non in proprio. Secondo
l'appellante il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 6 sul presupposto altrettanto erroneo che i lavori di utilizzazione del bosco si fossero svolti sotto il suo controllo e sotto la sua direzione laddove dagli atti emerge con evidenza che detti lavori si sono svolti sotto il controllo del direttore dei lavori.
Il motivo è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di entrare nello specifico della controversia occorre ricordare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione procedente l'onere di dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti per l'irrogazione della sanzione – primo fra tutti la ricorrenza della condotta illecita a carico del soggetto sanzionato - e che ogni volta che detto onere non sia integralmente adempiuto il giudice deve accogliere l'opposizione, per come ormai espressamente previsto dall'art. 6 comma 11 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
Passando all'esame del caso concreto oggetto di giudizio deve in primo luogo rilevarsi che quanto alla condotta di trasgressione mentre nel verbale di contestazione essa viene descritta in modo alternativo < aveva proceduto/
o fatto procedere al taglio non autorizzato > nell'ordinanza di ingiunzione a viene senz'altro Parte_1 addebitato di avere effettuato il taglio non autorizzato.
Ancora occorre ricordare che ai sensi dell'art. della legge n. 689 del 1981 < nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa >
In realtà il giudice di primo grado, nonostante quanto testualmente riportato nell'ordinanza di ingiunzione, ha ritenuto che la responsabilità del ricorrente andasse declinata in forma omissiva quale inadeguato controllo sull'attività svolta dai dipendenti della società materialmente incaricati del taglio, da qui la ritenuta applicabilità dell'art. 6 comma 2 della legge che così dispone < Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto >
Deve ancora evidenziarsi che il passaggio della motivazione della sentenza sul punto si presenta contraddittorio perché da un lato il Tribunale afferma che risponde non come obbligato in solido ma come Parte_1 trasgressore dall'altro gli addebita di non avere fornito la prova di non avere potuto impedire il fatto, condotta questa che nella ricostruzione della norma fonda la responsabilità dell'obbligato in solido e non del trasgressore.
Deve in ogni caso rilevarsi che della responsabilità dell'appellante, nei termini ricostruiti dal Tribunale e fatta propria dalla nella sua comparsa di risposta in appello, non sussiste in atti alcuna prova. CP_1
Premesso che la stessa condotta materiale è stata desunta sulla base di una verifica effettuata quando l'attività di taglio era già completamente terminata e fondata essenzialmente sulla differenza tra disboscamento autorizzato e disboscamento attuato, deve rilevarsi che il contributo causale di a detta Parte_1 ipotetica condotta degli operai, seppure nella forma omissiva della mancata vigilanza non risulta in alcun modo provato non esistendo agli atti alcun elemento che possa fare ritenere che abbia mai Parte_1 rivestito uno specifico ruolo ( diverso ed ulteriore rispetto a quello di legale rappresentante della società datrice di lavoro degli operai che eseguirono il taglio ) nell'esecuzione dei lavori e sussistendo, al contrario, elementi specifici per ritenere che quel ruolo di vigilanza e controllo fosse affidato ad un altro soggetto, ovvero al direttore dei lavori ( destinatario anch'egli della sanzione ) nominato dal proprietario del fondo.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non appare sufficiente a fondare l'addebito per responsabilità omissiva in capo a , la circostanza che egli nelle deduzioni difensive abbia affermato Parte_1 di avere dato “ le dovute disposizioni alle proprie maestranze, molto esperte in utilizzazioni forestali, al fine di condurre le operazioni di taglio e di esbosco secondo i regolamenti forestali in vigore e secondo le istruzioni del Direttore dei lavori”.
Un conto infatti è dare una indicazione generica di rispetto dei regolamenti forestali e delle istruzioni del direttore dei lavori, altra cosa è vigilare in concreto sulla esecuzione dei lavori in modo conforme all'autorizzazione, assumendo così quella posizione di controllo e vigilanza che fonda l'ipotesi di responsabilità applicata dal Tribunale.
Ne consegue che anche accedendo alla tesi che effettivamente nell'esecuzione del taglio gli operai dipendenti della G.M.A. legnami s.r.l. non si attennero al provvedimento autorizzatorio della loro condotta dovrà rispondere la GMA s.r.l. ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 6 che dispone < se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta >
In altri termini l'ordinanza ingiunzione doveva e poteva essere adottata nei confronti della G.M.A. s.r.l, in qualità di responsabile per fatto dei dipendenti ma non vi erano invece i presupposti, o comunque non sono stati provati dall'amministrazione che ne aveva l'onere, per l'affermazione di una responsabilità omissiva di in proprio. Parte_1
L'accoglimento del primo motivo è da solo idoneo a riformare la sentenza impugnata e a fondare l'accoglimento della opposizione con consequenziale assorbimento di tutti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo della sanzione
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1672 del 2024 e nei confronti della così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla l'ordinanza ingiunzione n. 721 del 2018 adottata dalla nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1 condanna la al pagamento nei confronti dei delle spese di lite che per Controparte_1 Parte_1 il primo grado liquida in € 786 per spese ed € 14103 per compensi di avvocato e per il secondo grado in €
1167 per spese ed € 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore
Così deciso il 27 febbraio 2025
La Presidente estensore
Silvana Ferriero