Art. 3.
Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.
I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.
I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.