Articolo 3 della Legge 21 ottobre 1950, n. 981
Articolo 2Articolo 4
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2 gennaio 1951
Art. 3.
Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione.
I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1951