Art. 33. Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
(( 3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
(( 5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
(( 3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
(( 5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti. )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .