Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 985/2024 promosso da: nata a [...] il [...] e ato a NO (AN) Controparte_1 Controparte_2 il 13.01.1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PRATO MARCELLO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del vicendevole rispetto;
essi sin da ora prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto od altro documento equipollente valido per l'estero, sia per se stessi che per la figlia minore Per_1
2) La residenza coniugale, al momento del deposito del ricorso per separazione consensuale, era fissata nella casa coniugale in NO (AN) alla Via G. Miliani n. 7 in un immobile di proprietà esclusiva del padre della IG.ra IG. CP_1
d'accordo fra i ricorrenti, il IG. si è trasferito, unitamente alla figlia in altro Persona_2 Controparte_2 Per_1 immobile sito in NO (AN) in Viale Campo Sportivo 109/b, ove risiedono i genitori IG. e IG.ra CP_3
che lo potranno coadiuvare e assistere nell'accudire la figlia. Controparte_4
3) La figlia con il consenso della madre, ha trasferito la residenza con il padre. Per_1
4) Eventuali nuovi compagni/e dei ricorrenti dovranno essere inseriti gradualmente nella vita della figlia minore Per_1 sempre rispettando le volontà di quest'ultima in modo da non creargli difficoltà o traumi psicologici.
1
6) Premesso che, in considerazione dell'età di i genitori, stabiliscono di tenere con sé la figlia a giorni alterni, resta Per_1 inteso che nei giorni in cui non starà con uno di loro, l'altro genitore potrà vedere liberamente la figlia e fargli visita Per_1 nelle rispettive abitazioni in cui si trova al momento e compatibilmente con le esigenze del minore stesso, previo avviso all'altro genitore.
7) Ai genitori spetta l'affidamento condiviso paritetico sulla figlia la quale abiterà a giorni alterni con la madre e
Per_1 con il padre;
ogni genitore terrà con sé per un'intera giornata e la mattina successiva provvederà ad accompagnare
Per_1 la bambina alla scuola d'infanzia; l'altro genitore prenderà da scuola alle ore 12:00 e la terrà con sé l'intera
Per_1 giornata fino ad accompagnarla a scuola il giorno successivo e così di giorno in giorno seguendo la regola dell'alternanza; i ricorrenti autorizzano espressamente i nonni: e a coaduivare i Persona_2 CP_3 Controparte_4 genitori, entrambi lavoratori, nell'accompagnare e riprendere da scuola.
Per_1
8) I genitori dovranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, la quale riceverà cura, educazione ed istruzione da entrambi e conserveranno rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così come previsto dalla Legge 8 Febbraio 2006, n. 54.
9) Rimarranno invariate le abitudini fino ad ora perseguite relativamente alla permanenza della figlia presso i nonni sia materni che paterni.
10) Ogni anno, la figlia trascorrerà le festività natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio con la regola dell'alternanza Per_1 giornaliera, invertendo i relativi periodi giornalieri nel corso degli anni;
durante le festività pasquali la figlia Per_1 trascorrerà i giorni di festa con ogni genitore con la regola dell'alternanza giornaliera, invertendo i relativi periodi giornalieri nel corso degli anni;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà i giorni di vacanza con ogni genitore con la regola dell'alternanza giornaliera ma previo accordo, potrà trascorrere sette giorni consecutivi con il padre e sette giorni consecutivi con la madre, tenendo conto delle ferie lavorative di ciascun genitore;
entro il primo luglio di ogni anno i genitori si scambieranno i loro piani ferie e stabiliranno quando ciascuno di loro starà in ferie con la figlia.
11) La IG. presta attività lavorativa a tempo pieno indeterminato, presso la Cooperativa Sociale Mosaico Controparte_1 corrente in NO (AN); lo stipendio mensile ammonta ad euro 1.458,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc. 6: Ultime tre dichiarazioni fiscali . CP_1
12) Il IG. presta attività lavorativa presso la Cooperativa A.S.A.D. corrente in Ponte San Giovanni Controparte_2
(PG); lo stipendio mensile ammonta ad € 1.471,00; si producono dichiarazioni fiscali relative alle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate (doc. 7: Ultime tre dichiarazioni fiscali . CP_2
13) Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nel momento in cui la stessa si troverà presso di lui;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.155, comma 4°, c.c., così come novellato dalla Legge n.54/06, considerato che entrambi i genitori percepiscono un reddito similare e che hanno previsto la regola dell'alternanza per stare con la propria figlia non viene previsto alcun assegno di mantenimento;
i coniugi stabiliscono che gli assegni familiari e/o unico per la figlia sono di
2 spettanza, al 100% del IG. le eventuali detrazioni per i figli a carico, saranno applicate al 50% salvo futuro CP_2 diverso accordo.
14) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
15) I ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie - in ossequio in ossequio al nuovo
Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n.
149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024
(doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare.
Si specifica che, quando è richiesto il preventivo accordo delle spese straordinarie, il genitore dovrà formulare la richiesta di spesa all'altro genitore in forma scritta o email o whasthapp o sms o posta raccomandata e l'altro, tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso in forma scritta o email o whasthapp o sms o posta raccomandata e motivata;
il silenzio dell'altro genitore, trascorsi 10 giorni dalla consegna della richiesta di spesa, sarà comunque considerato assenso;
qualora la spesa straordinaria per la sua tipologia e/o urgenza dovesse richiedere tempi inferiori ai 10 giorni, il genitore richiedente dovrà motivare per scritto o email o whasthapp o sms o posta raccomandata la deroga al predetto termine e l'altro è tenuto, con le stesse modalità a rispondere nei tempi richiesti;
la mancanza di risposta sarà considerata come assenso;
tale accordo non esonera comunque le parti dalla necessaria valutazione dei relativi costi in modo che possano essere sempre scelti quelli più convenienti;
qualora le spese straordinarie dovessero riguardare settori che consentono la loro detrazione nella dichiarazione dei redditi, i IGnori CP_1
e si divideranno al 50% la documentazione ad esse relativa, onde consentire all'altro la richiesta di detrazione CP_2 fiscale ammessa dalla legge.
16) I IGnori e dichiarano che sono stati già oggetto di divisione consensuale tutti i beni mobili, denaro, CP_1 CP_2 beni personali, regali e quanto fra loro e che con la sottoscrizione della presente non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
17) La IG.ra è titolare di un rapporto di c/c presso Banca BNL a lei esclusivamente intestato, di cui si produce CP_1
l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc. 8: Estratto Conto;
il IG. è titolare di un rapporto di CP_1 CP_2
c/c presso Banca BPER a lui esclusivamente intestato, di cui si produce l'estratto conto relativo agli ultimi tre anni (doc.
9: Estratto Conto . CP_2
18) La IG.ra è proprietaria di un'auto modello Nissan UK targata EZ416WP (doc. 10: ; CP_1 CP_5 il IG. è proprietario di due auto modello Fiat Panda targate EN023ET e EP100AC (doc. 11: . CP_2 CP_6
19) Le spese del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
20) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
3 Con ricorso depositato congiuntamente in data 05.03.2024, e hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GI (PG) il 4.09.2015.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data
14.03.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 15.06.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 163/2024 emessa in data 10.07.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, specificando che “al punto 15 del predetto Ricorso, già in Atti, il riferimento alle spese straordinarie debba intendersi in ossequio al nuovo Protocollo, del Tribunale di Ancona, per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (D. Lgls. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024
(doc_03_prot_n139_int_spese_straordinarie_proc_di_famiglia), che confermano di conoscere e si obbligano a rispettare”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 163 del 10.07.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a GI
(PG) il 4.09.2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GI (PG) al n. 25, parte
2, serie C dell'anno 2015.
4 Il Collegio, rilevato che le condizioni concordate sono conformi agli interessi della figlia minorenne e non presentano profili di contrarietà alla legge ed all'ordine pubblico, dispone in conformità all'accordo raggiunto.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 Controparte_2
a GI (PG) il 4/09/2015 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di GI (PG) al n. 25, parte 2, serie C dell'anno 2015 prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (PG) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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