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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(CF: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Moretti e dall'Avv. Antonio Panunzio
appellante
contro
(P.I. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro CP_1 P.IVA_1
tempore;
rappresentata e difesa dell'Avv. Silvio CAROZZA appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 305/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 marzo 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza del Giudice Unico presso il Tribunale di Teramo Dr.ssa
Mariangela Mastro n° 305/2 3 Reg. Sent. del 26.03.2023, depositata in Cancelleria in data 30.03.2023, non notificata, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito pedissequamente riportate e trascritte:
“NEL MERITO
1. Rigettare la domanda attorea nel suo complesso ritenuta e considerata, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
2. Per l'effetto, condannare la , in persona dei suoi legali Controparte_2
rappresentanti p. t., Dott. e Dott. al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN VIA RICONVENZIONALE
3. Ritenute le risultanze medico legali di cui all'intercorso A.T.P. svoltosi dinanzi
l'intestato Tribunale Civile di Teramo, condannare la convenuta Controparte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti p. t., Dott. e Dott.
[...] Controparte_3
, al risarcimento dei danni tutti lamentati dalla parte attrice, da Controparte_4
questa a vario titolo patiti, per come meglio esposto in narrativa, danni questi che, in via residua, si quantificano in complessivi € 74.221,02, detratta la somma di €
19.925,00, a suo tempo versata in acconto dalla predetta Compagnia di assicurazioni, o di quella somma maggiore o minore che parrà di Giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per Legge;
pag. 2/15
4. Condannare sempre e comunque, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in uno alle spese di C.T.U. e di C.T.P. e competenze di cui al prefato ricorso per accertamento tecnico preventivo.”
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“si conclude chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che vengano accolte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed assorbite dalla pronuncia di primo grado e che quindi sia disposta la rinnovazione della ctu medica”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 305/2023 pubblicata in data 30.03.2023 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da nei CP_1
confronti di volta alla declaratoria di nulla dovere a Parte_1 quest'ultimo in forza di polizza assicurativa intercorsa tra le parti, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal volta alla condanna di al Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni quantificati, in via residua, in complessivi € 74.221,02, sottratta la somma di € 19.925,00 a suo tempo versata in acconto dalla compagnia di assicurazioni, o di quella somma maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che in data 7 settembre
2005 aveva stipulato una polizza infortuni, recante n. Parte_1
913510985, con la (successivamente incorporata in Controparte_5
; che il in data 15 agosto 2014 era rimasto coinvolto in un CP_1 Pt_1
incidente stradale nel quale aveva riportato lesioni personali;
che aveva successivamente promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di quantificare il danno subito in ragione del sinistro e che il consulente pag. 3/15 nominato gli aveva riconosciuto una invalidità permanente del 42% e una invalidità temporanea di 214 giorni.
Premesso di non aver potuto partecipare alle operazioni peritali a seguito di un disguido, lamentava che il consulente era incorso in grossolani errori adottando la tabella per la RCA, mentre la polizza prevedeva la quantificazione secondo la tabella Ania, e che, inoltre, nella relazione tecnica d'ufficio non vi era menzione di un pregresso sinistro occorso nel 2011 e che l'assicurato aveva intrapreso un'azione di risarcimento danni nei confronti dell' Controparte_6
rendendosi pertanto necessario acquisire la documentazione relativa a tale sinistro al fine di evitare il cumulo fra risarcimento e indennizzo.
1.2 Si costituiva in giudizio deducendo: che in sede di ATP era stata Parte_1
espressamente esclusa la valutazione dei danni non ricompresi nella polizza;
che sin dal principio la compagnia assicurativa era stata messa nelle condizioni di partecipare al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che quindi le risultanze della CTU esperita in sede di accertamento tecnico preventivo erano ad essa opponibili;
che doveva reputarsi infondata l'eccezione relativa al divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo e che in ogni caso la non aveva provveduto Controparte_6
alla liquidazione di alcun danno. Rappresentava, pertanto, di aver diritto al risarcimento della complessiva somma di € 94.146,02, da cui occorreva detrarre l'importo di €
19.925,00, già versato in acconto da ed in relazione a tale importo CP_1
formulava domanda riconvenzionale.
1.4 Nel corso del giudizio, parte convenuta produceva in giudizio una quietanza di intervenuta transazione con la mediante pagamento da Controparte_6 parte della compagnia del complessivo importo di € 340.000,00, comprensivo delle spese legali, con abbandono del giudizio pendente nei confronti di quest'ultima.
1.5 Acquisite le produzioni documentali delle parti, anche mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pag. 4/15 2. Il primo giudice riteneva fondata la domanda di accertamento negativo formulata dalla compagnia assicuratrice.
2.1 In particolare, in via preliminare, osservava che, a seguito dell'allegazione di intervenuta transazione con la nel corso del giudizio, in Controparte_6 sede di precisazione delle conclusioni aveva modificato l'originaria CP_1
domanda chiedendo di dichiarare che nulla era dovuto al in forza della polizza Pt_1
intercorsa fra le parti, per essere stato lo stesso risarcito dalla , ed evidenziava CP_6 che si trattava di una modifica dell'originaria domanda senz'altro ammissibile in quanto giustificata dal fatto sopravvenuto dell'intervenuto pagamento di un cospicuo importo a titolo di risarcimento per i danni sofferti in ragione del sinistro oggetto di causa.
Nel merito, dopo aver puntualizzato che il caso in questione era il tipico caso in cui un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, integrava anche il rischio per il quale è stata stipulata una polizza assicurativa ad hoc, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevava che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore e il risarcimento dovuto dal responsabile assolvevano ad una identica funzione risarcitoria e non potevano andar cumulate, e ciò non perché nel caso di specie non trovasse applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'era più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore, con la conseguenza che l'assicuratore poteva legittimamente rifiutare, in tutto o in parte, il pagamento dell'indennizzo, ove l'assicurato avesse già ottenuto, in tutto o in parte, il risarcimento del danno dal responsabile, come il responsabile del danno poteva legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento, in tutto od in parte, ove l'assicurato avesse già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni.
Rappresentava che, astrattamente, qualora l'importo ricevuto dalla non fosse CP_6 stato satisfattivo dell'intero pregiudizio subito, vi sarebbe stato spazio per il diritto, in capo al danneggiato, di pretendere da il residuo credito, in modo da ottenere un CP_1
pieno ristoro del pregiudizio subito, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non avendo il (che per il sinistro oggetto di causa aveva già ricevuto Pt_1
pag. 5/15 complessivamente € 359.925,00, di cui € 19.925,00 dalla ed € 340.000,00 CP_1
dalla in alcun modo dimostrato di aver subito un pregiudizio superiore Controparte_6
a quello già risarcito, limitandosi a richiamare la relazione resa dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale aveva quantificato la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 42%, con una inabilità temporanea complessiva di 214 giorni, nelle sue diverse prospettazioni.
Evidenziava, in ogni caso, che non era dato comprendere a che titolo il Pt_1 pretendesse l'ulteriore somma di € 74.221,02, non essendovi in atti alcun prospetto di calcolo dal quale poter desumere, almeno in via ipotetica, il suo diritto a percepire un residuo importo e che, pur applicando le percentuali di danno biologico invocate dal convenuto e cristallizzate nella CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, si perveniva ad importi ben inferiori rispetto a quanto già percepito dal danneggiato.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea e con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, il giudice di primo grado dichiarava che la pretesa del di cumulare il risarcimento con l'indennizzo non era suscettibile di Pt_1 vaglio positivo e che la null'altro era tenuta a corrispondere all'assicurato. CP_1
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
3.1 “La sentenza del giudice di prime cure non è condivisibile per erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie in relazione alla dedotta insussistenza del danno per differenza dovuto al in ragione del titolo contrattuale fatto valere Parte_1 in giudizio”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie deducendo, in particolare,
l'erronea interpretazione della domanda riconvenzionale proposta, in realtà non avente ad oggetto la richiesta di cumulo tra indennizzo da polizza e risarcimento del danno.
Ha, poi, sostenuto come in nessun caso fosse onere del danneggiato quantificare l'ammontare del proprio danno, dovendo egli semplicemente limitarsi ad enunciare la pag. 6/15 indicazione dei titoli sui quali si fonda la propria pretesa risarcitoria, unitamente al danno subito, e che nel caso di specie l'attore in riconvenzionale, oltre ad aver indicato la fonte del proprio diritto, ovvero la polizza infortuni contratta a suo tempo con la aveva anche precisato come il danno da risarcire ammontasse a quello CP_1
previsto nel corrispondente massimale indicato in detta polizza, dal momento che l'invalidità permanente riportata dal sinistro era stata quantificata nella misura del 42%, cosicché l'ammontare del danno ancora risarcibile nel suo complesso era pari ad €
94,146,02, di cui soli € 19.925,00 risarciti dalla Ha inoltre precisato che, Controparte_1
in ragione del 42% di I.P. e dei 214 gg. di I.T. valutati dal C.T.U, il danno subito e calcolato sulla base delle tabelle di Milano ammontava a complessivi € 379.494,77, quindi, a misura superiore al danno già indennizzato nel suo complesso in € 359.925,00, ed inoltre dovendosi scomputare da tale indennizzo le spese legali liquidate da parte della compagnia per un ammontare di € 70.000,00, Controparte_6 residuandone la minor somma di € 289.950,00 a titolo di indennizzo effettivo in favore del danneggiato. Ha pertanto rappresentato che, ammontando la somma liquidata a titolo di danno già risarcito a vario titolo dalle rispettive compagnie ad € 289.925,00, la somma di € 74.221,02 invocata in via residuale risultava assolutamente dovuta.
3.2 “La sentenza del giudice di prime cure non è condivisibile nella parte in cui ritiene legittima la mutatio libelli operata in atti da parte avversa in ragione degli sviluppi processuali succedutisi nell'ambito del giudizio in esame”.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la decisione per aver erroneamente ritenuto legittima la mutatio libelli operata dalla compagnia appellata in sede di precisazione delle conclusioni, rilevando come, più che una mera modifica, si sarebbe trattato di una nuova domanda. In particolare, ha evidenziato che la causa proposta da esso danneggiato nei confronti della fosse datata Controparte_6
28.07.2016, mentre la citazione in giudizio da parte della risalisse al CP_1
5.05.2017, ovvero ad epoca successiva allo svolgimento dell'A.T.P. che aveva preceduto il giudizio che ci occupa, cosicché l'odierna appellata, in tale momento, era già a conoscenza dell'altro giudizio in corso. Ha inoltre argomentato che il termine utile al fine di far luogo alla modifica della propria domanda sarebbe stato quello coincidente pag. 7/15 con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e che, in ogni caso, la transazione con la era avvenuta in data 6.02.2020, quindi, in un periodo di molto CP_6
antecedente alla operata mutatio libelli.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed assorbite dalla pronuncia di primo grado, con rinnovazione della Ctu medica.
5. Motivi della decisione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione del gravame.
5.3 Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 8/15 5.3.1 In particolare, infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza di un residuo danno da liquidare, sulla base di una erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, giova premettere che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n.
1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n.
11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha accolto la domanda attorea e rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, evidenziando di contro carenze probatorie in relazione all'asserito ulteriore danno subito dal in termini monetari. Pt_1
pag. 9/15 Ciò premesso, parte appellante, non contestando in modo specifico (reputandone, invece, legittime e condivisibili le ragioni sottese) il capo della sentenza in cui si afferma che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore e il risarcimento dovuto dal responsabile assolvono ad una identica funzione risarcitoria e non possano essere cumulati, in quanto se fosse consentito il cumulo tra indennizzo e risarcimento verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito, lamenta l'incongrua ed erronea interpretazione della domanda proposta in via riconvenzionale deducendo, in particolare, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di cumulo tra indennizzo da polizza e risarcimento del danno.
Al riguardo, come correttamente dedotto dall'appellata, dalle risultanze processuali del primo grado di giudizio si evince come il abbia chiaramente fatto riferimento, Pt_1
nel quantificare il risarcimento del danno richiesto, al menzionato cumulo tra indennizzo e risarcimento, laddove nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, proprio contestando l'eccezione di non cumulabilità dell'indennizzo e il risarcimento danni, afferma che “in merito alla avversa eccezione di non cumulabilità dell'indennizzo di cui alla polizza infortuni di che trattasi ed il chiesto risarcimento dei danni tutti conseguenti alla R.C.A. derivante dalla circolazione stradale, è necessario spiegare come la eccezione de qua in riferimento al caso in esame, si appalesi del tutto sprovvista di fondamento logico giuridico. Infatti non infrequenti sono i casi – sì come quello che ci occupa- in cui un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale si è stipulata una polizza assicurativa ad hoc”, ribadendo poi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che” Per quanto attiene infine, la questione ex adverso sollevata in atti circa la presunta duplicazione del chiesto indennizzo…. è necessario ribadire quanto meglio rilevato e dedotto nella prefata Comparsa di costituzione e risposta circa la diversa natura del risarcimento danni chiesto in diverso giudizio, indubbiamente avente natura indennitaria, ma di certo legale, mentre il risarcimento chiesto
pag. 10/15 nell'odierno giudizio è di evidente natura contrattuale, quindi, traendo motivazione tali rispettive richieste da fonte giuridica diversa.”
Anche nella comparsa conclusionale depositata in data 10.11.2022 si riafferma che “
Orbene, in tali ipotesi il cumulo tra indennizzo assicurativo è risarcimento del danno è possibile, atteso che il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale (art. 2043 c.c.), mentre il secondo ha natura contrattuale….”
In ordine al residuo risarcimento ancora dovuto e asseritamente corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 74.221,02, immune da censure appare essere la decisione del primo giudice nella parte in cui ha correttamente rilevato che il danneggiato e odierno appellante ha percepito, relativamente al sinistro per cui è causa, una somma complessiva pari ad € 359.925,00 (€ 19.925,00 da ed € 340.000,00 da CP_1
come da quietanza del 06.02.2020 depositata in atti il Controparte_6
14.06.2022), senza tuttavia aver comprovato di aver subito un pregiudizio, in termini monetari, superiore a quello già risarcito dalle compagnie assicuratrici e senz'altro pienamente satisfattivo dell'intero danno subito.
Ed infatti, l'appellante non ha fornito al riguardo alcun idoneo supporto probatorio, limitandosi esclusivamente a richiamare l'elaborato peritale elaborato dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (il quale, in ordine ai criteri di calcolo adoperati, non ha adottato la Tabella Ania come prevista nella polizza assicurativa), laddove ha quantificato la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 42%, con una inabilità temporanea complessiva di 214 giorni, ma senza allegare alcun prospetto contabile di calcolo da cui poter evincere, quantomeno in via ipotetica, il suo diritto alla percezione del residuo importo monetario richiesto, vieppiù che, come correttamente evidenziato dalla gravata decisione, pur volendo applicare le percentuali di danno biologico invocate e indicate nella CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, si giunge evidentemente ad importi comunque inferiori rispetto a quanto già percepito dal danneggiato. Né basta la mera indicazione pag. 11/15 delle somme richieste sulla base del mero prospetto numerico inserito nel corpo dell'atto di citazione in appello, atteso che tanto la personalizzazione del danno, quanto
“le spese mediche e le altre spese” necessitano di idoneo riscontro probatorio: nel caso di specie, la somma di € 24.029,77 per le spese mediche, la somma di € 7.200,00 per
“altre spese” e la maggiorazione del 25% pari ad € 47.946 per la personalizzazione del danno risultano arbitrariamente inserite nel predetto conteggio dell'atto di appello, atteso che trattasi di importi non provati e comunque non presenti né presi in considerazione nella relazione medica elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Del resto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. ord. n. 15084 del 31 maggio
2019).
5.3.2 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame, inerente all'asserita erroneità della decisione per aver ritenuto legittima la domanda nuova, e pertanto inammissibile, formulata dalla compagnia assicurativa convenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed invero, ai fini di una corretta distinzione tra l'attività di mutatio e di emendatio libelli, giova rammentare che ricorre la prima quando è proposta una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione, e che la stessa è consentita, entro i termini previsti, solo quando l'esigenza difensiva nasca dalle difese della controparte;
si ha, invece, emendatio libelli quando si è al cospetto di una mera precisazione e/o modificazione delle domande, incidendosi sulla causa petendi, in pag. 12/15 modo da risultare modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, in senso ampliativo o limitativo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Come costantemente statuito dalla Suprema Corte, “la modificazione dell'originaria pretesa pur avendo comportato una riduzione del petitum ed un parziale mutamento della causa petendi, non si è tuttavia tradotta nella proposizione di una nuova domanda in sostituzione di quella originaria, essendo rimasto fermo il nucleo fondamentale dei fatti allegati a sostegno di quest'ultima “ ribadendosi peraltro che “ai fini della configurabilità di una mutatio libelli è necessario che la parte abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da proporre un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo;
qualora invece, come nel caso in esame, la parte si sia limitata ad intervenire sulla causa petendi, modificando soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petítum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, si è in presenza di una mera emendatio libelli, consentita anche nel corso del giudizio” (cfr. da ultimo Cass.17635/21).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la domanda formulata dalla compagnia assicurativa in sede di precisazione delle conclusioni, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, non integra una mutatio libelli ma una emendatio consentita dall'art. 183 c.p.c., in quanto con essa non è stata introdotta alcuna nuova domanda, essendo rimasti inalterati il petitum e la causa petendi
e non essendo stato introdotto un nuovo tema di indagine, contenendo la individuazione di tutti i presupposti alla luce dei quali il giudice di prime cure ha dichiarato che parte attrice null'altro era tenuta a dare a parte convenuta in relazione al sinistro avvenuto in pag. 13/15 data 15.08.2014 e ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta, trattandosi invece di una mera modifica della domanda originaria, legittima in quanto originata dal fatto sopravvenuto dell'intervenuto pagamento, da parte di , di CP_6
un rilevante importo a titolo di risarcimento per i danni sofferti in ragione del sinistro per cui è causa. Ed infatti, come si evince dalle deduzioni ed argomentazioni formulate nell'atto di citazione di primo grado, oltre a chiedere la dichiarazione di CP_1
non opponibilità delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio
[...]
chiedeva la declaratoria di non debenza delle somme richieste (e Persona_1 precisamente di € 74.221,02), eccependo altresì la non cumulabilità dell'indennizzo di cui alla polizza infortuni e del risarcimento del danno da parte del responsabile per i medesimi danni derivanti dal sinistro stradale e successivamente, a seguito del deposito in data 14.06.2022 dell'atto di quietanza e transazione a saldo e stralcio intervenuto tra il e la procedeva legittimamente alla Parte_1 Controparte_7 modificazione dell'originaria domanda.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
6. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, l'appello proposto deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento della richiesta, formulata in via gradata dall'appellata, di rinnovazione della Ctu medica.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1
della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 14/15 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 30 marzo 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00
[...]
per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 780/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'11 febbraio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(CF: ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Moretti e dall'Avv. Antonio Panunzio
appellante
contro
(P.I. ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro CP_1 P.IVA_1
tempore;
rappresentata e difesa dell'Avv. Silvio CAROZZA appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 305/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 30 marzo 2023.
Conclusioni dell'appellante, in atto di citazione e non modificate:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto e, per l'effetto, in integrale riforma della Sentenza del Giudice Unico presso il Tribunale di Teramo Dr.ssa
Mariangela Mastro n° 305/2 3 Reg. Sent. del 26.03.2023, depositata in Cancelleria in data 30.03.2023, non notificata, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito pedissequamente riportate e trascritte:
“NEL MERITO
1. Rigettare la domanda attorea nel suo complesso ritenuta e considerata, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
2. Per l'effetto, condannare la , in persona dei suoi legali Controparte_2
rappresentanti p. t., Dott. e Dott. al pagamento delle Controparte_3 Controparte_4
spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN VIA RICONVENZIONALE
3. Ritenute le risultanze medico legali di cui all'intercorso A.T.P. svoltosi dinanzi
l'intestato Tribunale Civile di Teramo, condannare la convenuta Controparte_2
in persona dei suoi legali rappresentanti p. t., Dott. e Dott.
[...] Controparte_3
, al risarcimento dei danni tutti lamentati dalla parte attrice, da Controparte_4
questa a vario titolo patiti, per come meglio esposto in narrativa, danni questi che, in via residua, si quantificano in complessivi € 74.221,02, detratta la somma di €
19.925,00, a suo tempo versata in acconto dalla predetta Compagnia di assicurazioni, o di quella somma maggiore o minore che parrà di Giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per Legge;
pag. 2/15
4. Condannare sempre e comunque, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in uno alle spese di C.T.U. e di C.T.P. e competenze di cui al prefato ricorso per accertamento tecnico preventivo.”
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“si conclude chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio.
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede che vengano accolte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed assorbite dalla pronuncia di primo grado e che quindi sia disposta la rinnovazione della ctu medica”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 305/2023 pubblicata in data 30.03.2023 il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda proposta da nei CP_1
confronti di volta alla declaratoria di nulla dovere a Parte_1 quest'ultimo in forza di polizza assicurativa intercorsa tra le parti, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal volta alla condanna di al Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni quantificati, in via residua, in complessivi € 74.221,02, sottratta la somma di € 19.925,00 a suo tempo versata in acconto dalla compagnia di assicurazioni, o di quella somma maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
1.1 A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: che in data 7 settembre
2005 aveva stipulato una polizza infortuni, recante n. Parte_1
913510985, con la (successivamente incorporata in Controparte_5
; che il in data 15 agosto 2014 era rimasto coinvolto in un CP_1 Pt_1
incidente stradale nel quale aveva riportato lesioni personali;
che aveva successivamente promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di quantificare il danno subito in ragione del sinistro e che il consulente pag. 3/15 nominato gli aveva riconosciuto una invalidità permanente del 42% e una invalidità temporanea di 214 giorni.
Premesso di non aver potuto partecipare alle operazioni peritali a seguito di un disguido, lamentava che il consulente era incorso in grossolani errori adottando la tabella per la RCA, mentre la polizza prevedeva la quantificazione secondo la tabella Ania, e che, inoltre, nella relazione tecnica d'ufficio non vi era menzione di un pregresso sinistro occorso nel 2011 e che l'assicurato aveva intrapreso un'azione di risarcimento danni nei confronti dell' Controparte_6
rendendosi pertanto necessario acquisire la documentazione relativa a tale sinistro al fine di evitare il cumulo fra risarcimento e indennizzo.
1.2 Si costituiva in giudizio deducendo: che in sede di ATP era stata Parte_1
espressamente esclusa la valutazione dei danni non ricompresi nella polizza;
che sin dal principio la compagnia assicurativa era stata messa nelle condizioni di partecipare al procedimento di accertamento tecnico preventivo;
che quindi le risultanze della CTU esperita in sede di accertamento tecnico preventivo erano ad essa opponibili;
che doveva reputarsi infondata l'eccezione relativa al divieto di cumulo tra risarcimento e indennizzo e che in ogni caso la non aveva provveduto Controparte_6
alla liquidazione di alcun danno. Rappresentava, pertanto, di aver diritto al risarcimento della complessiva somma di € 94.146,02, da cui occorreva detrarre l'importo di €
19.925,00, già versato in acconto da ed in relazione a tale importo CP_1
formulava domanda riconvenzionale.
1.4 Nel corso del giudizio, parte convenuta produceva in giudizio una quietanza di intervenuta transazione con la mediante pagamento da Controparte_6 parte della compagnia del complessivo importo di € 340.000,00, comprensivo delle spese legali, con abbandono del giudizio pendente nei confronti di quest'ultima.
1.5 Acquisite le produzioni documentali delle parti, anche mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
pag. 4/15 2. Il primo giudice riteneva fondata la domanda di accertamento negativo formulata dalla compagnia assicuratrice.
2.1 In particolare, in via preliminare, osservava che, a seguito dell'allegazione di intervenuta transazione con la nel corso del giudizio, in Controparte_6 sede di precisazione delle conclusioni aveva modificato l'originaria CP_1
domanda chiedendo di dichiarare che nulla era dovuto al in forza della polizza Pt_1
intercorsa fra le parti, per essere stato lo stesso risarcito dalla , ed evidenziava CP_6 che si trattava di una modifica dell'originaria domanda senz'altro ammissibile in quanto giustificata dal fatto sopravvenuto dell'intervenuto pagamento di un cospicuo importo a titolo di risarcimento per i danni sofferti in ragione del sinistro oggetto di causa.
Nel merito, dopo aver puntualizzato che il caso in questione era il tipico caso in cui un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, integrava anche il rischio per il quale è stata stipulata una polizza assicurativa ad hoc, aderendo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, rilevava che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore e il risarcimento dovuto dal responsabile assolvevano ad una identica funzione risarcitoria e non potevano andar cumulate, e ciò non perché nel caso di specie non trovasse applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno, ma semplicemente perché non c'era più danno risarcibile per la parte indennizzata dall'assicuratore, con la conseguenza che l'assicuratore poteva legittimamente rifiutare, in tutto o in parte, il pagamento dell'indennizzo, ove l'assicurato avesse già ottenuto, in tutto o in parte, il risarcimento del danno dal responsabile, come il responsabile del danno poteva legittimamente rifiutare il pagamento del risarcimento, in tutto od in parte, ove l'assicurato avesse già ottenuto il pagamento dell'indennità dal proprio assicuratore privato contro i danni.
Rappresentava che, astrattamente, qualora l'importo ricevuto dalla non fosse CP_6 stato satisfattivo dell'intero pregiudizio subito, vi sarebbe stato spazio per il diritto, in capo al danneggiato, di pretendere da il residuo credito, in modo da ottenere un CP_1
pieno ristoro del pregiudizio subito, circostanza non verificatasi nel caso di specie, non avendo il (che per il sinistro oggetto di causa aveva già ricevuto Pt_1
pag. 5/15 complessivamente € 359.925,00, di cui € 19.925,00 dalla ed € 340.000,00 CP_1
dalla in alcun modo dimostrato di aver subito un pregiudizio superiore Controparte_6
a quello già risarcito, limitandosi a richiamare la relazione resa dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale aveva quantificato la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 42%, con una inabilità temporanea complessiva di 214 giorni, nelle sue diverse prospettazioni.
Evidenziava, in ogni caso, che non era dato comprendere a che titolo il Pt_1 pretendesse l'ulteriore somma di € 74.221,02, non essendovi in atti alcun prospetto di calcolo dal quale poter desumere, almeno in via ipotetica, il suo diritto a percepire un residuo importo e che, pur applicando le percentuali di danno biologico invocate dal convenuto e cristallizzate nella CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, si perveniva ad importi ben inferiori rispetto a quanto già percepito dal danneggiato.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea e con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, il giudice di primo grado dichiarava che la pretesa del di cumulare il risarcimento con l'indennizzo non era suscettibile di Pt_1 vaglio positivo e che la null'altro era tenuta a corrispondere all'assicurato. CP_1
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
3.1 “La sentenza del giudice di prime cure non è condivisibile per erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie in relazione alla dedotta insussistenza del danno per differenza dovuto al in ragione del titolo contrattuale fatto valere Parte_1 in giudizio”.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie deducendo, in particolare,
l'erronea interpretazione della domanda riconvenzionale proposta, in realtà non avente ad oggetto la richiesta di cumulo tra indennizzo da polizza e risarcimento del danno.
Ha, poi, sostenuto come in nessun caso fosse onere del danneggiato quantificare l'ammontare del proprio danno, dovendo egli semplicemente limitarsi ad enunciare la pag. 6/15 indicazione dei titoli sui quali si fonda la propria pretesa risarcitoria, unitamente al danno subito, e che nel caso di specie l'attore in riconvenzionale, oltre ad aver indicato la fonte del proprio diritto, ovvero la polizza infortuni contratta a suo tempo con la aveva anche precisato come il danno da risarcire ammontasse a quello CP_1
previsto nel corrispondente massimale indicato in detta polizza, dal momento che l'invalidità permanente riportata dal sinistro era stata quantificata nella misura del 42%, cosicché l'ammontare del danno ancora risarcibile nel suo complesso era pari ad €
94,146,02, di cui soli € 19.925,00 risarciti dalla Ha inoltre precisato che, Controparte_1
in ragione del 42% di I.P. e dei 214 gg. di I.T. valutati dal C.T.U, il danno subito e calcolato sulla base delle tabelle di Milano ammontava a complessivi € 379.494,77, quindi, a misura superiore al danno già indennizzato nel suo complesso in € 359.925,00, ed inoltre dovendosi scomputare da tale indennizzo le spese legali liquidate da parte della compagnia per un ammontare di € 70.000,00, Controparte_6 residuandone la minor somma di € 289.950,00 a titolo di indennizzo effettivo in favore del danneggiato. Ha pertanto rappresentato che, ammontando la somma liquidata a titolo di danno già risarcito a vario titolo dalle rispettive compagnie ad € 289.925,00, la somma di € 74.221,02 invocata in via residuale risultava assolutamente dovuta.
3.2 “La sentenza del giudice di prime cure non è condivisibile nella parte in cui ritiene legittima la mutatio libelli operata in atti da parte avversa in ragione degli sviluppi processuali succedutisi nell'ambito del giudizio in esame”.
Con il secondo motivo di gravame ha censurato la decisione per aver erroneamente ritenuto legittima la mutatio libelli operata dalla compagnia appellata in sede di precisazione delle conclusioni, rilevando come, più che una mera modifica, si sarebbe trattato di una nuova domanda. In particolare, ha evidenziato che la causa proposta da esso danneggiato nei confronti della fosse datata Controparte_6
28.07.2016, mentre la citazione in giudizio da parte della risalisse al CP_1
5.05.2017, ovvero ad epoca successiva allo svolgimento dell'A.T.P. che aveva preceduto il giudizio che ci occupa, cosicché l'odierna appellata, in tale momento, era già a conoscenza dell'altro giudizio in corso. Ha inoltre argomentato che il termine utile al fine di far luogo alla modifica della propria domanda sarebbe stato quello coincidente pag. 7/15 con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e che, in ogni caso, la transazione con la era avvenuta in data 6.02.2020, quindi, in un periodo di molto CP_6
antecedente alla operata mutatio libelli.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza, con vittoria di spese di giudizio e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo ed assorbite dalla pronuncia di primo grado, con rinnovazione della Ctu medica.
5. Motivi della decisione.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie, l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Ancora in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, in quanto fondata su norma non più vigente in tale formulazione al momento dell'introduzione del gravame.
5.3 Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
pag. 8/15 5.3.1 In particolare, infondato è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha contestato la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'insussistenza di un residuo danno da liquidare, sulla base di una erronea valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, giova premettere che la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n.
1234/2019; Cass. n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n.
11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere mossa all'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, ha accolto la domanda attorea e rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, evidenziando di contro carenze probatorie in relazione all'asserito ulteriore danno subito dal in termini monetari. Pt_1
pag. 9/15 Ciò premesso, parte appellante, non contestando in modo specifico (reputandone, invece, legittime e condivisibili le ragioni sottese) il capo della sentenza in cui si afferma che l'indennizzo dovuto dall'assicuratore e il risarcimento dovuto dal responsabile assolvono ad una identica funzione risarcitoria e non possano essere cumulati, in quanto se fosse consentito il cumulo tra indennizzo e risarcimento verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito, lamenta l'incongrua ed erronea interpretazione della domanda proposta in via riconvenzionale deducendo, in particolare, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di cumulo tra indennizzo da polizza e risarcimento del danno.
Al riguardo, come correttamente dedotto dall'appellata, dalle risultanze processuali del primo grado di giudizio si evince come il abbia chiaramente fatto riferimento, Pt_1
nel quantificare il risarcimento del danno richiesto, al menzionato cumulo tra indennizzo e risarcimento, laddove nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, proprio contestando l'eccezione di non cumulabilità dell'indennizzo e il risarcimento danni, afferma che “in merito alla avversa eccezione di non cumulabilità dell'indennizzo di cui alla polizza infortuni di che trattasi ed il chiesto risarcimento dei danni tutti conseguenti alla R.C.A. derivante dalla circolazione stradale, è necessario spiegare come la eccezione de qua in riferimento al caso in esame, si appalesi del tutto sprovvista di fondamento logico giuridico. Infatti non infrequenti sono i casi – sì come quello che ci occupa- in cui un danno ingiusto, oltre ad essere fonte di un diritto risarcitorio, rappresenti anche il rischio per il quale si è stipulata una polizza assicurativa ad hoc”, ribadendo poi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che” Per quanto attiene infine, la questione ex adverso sollevata in atti circa la presunta duplicazione del chiesto indennizzo…. è necessario ribadire quanto meglio rilevato e dedotto nella prefata Comparsa di costituzione e risposta circa la diversa natura del risarcimento danni chiesto in diverso giudizio, indubbiamente avente natura indennitaria, ma di certo legale, mentre il risarcimento chiesto
pag. 10/15 nell'odierno giudizio è di evidente natura contrattuale, quindi, traendo motivazione tali rispettive richieste da fonte giuridica diversa.”
Anche nella comparsa conclusionale depositata in data 10.11.2022 si riafferma che “
Orbene, in tali ipotesi il cumulo tra indennizzo assicurativo è risarcimento del danno è possibile, atteso che il credito risarcitorio vantato nei confronti del responsabile ed il credito indennitario vantato nei confronti del proprio assicuratore privato hanno fonte diversa: il primo ha natura legale (art. 2043 c.c.), mentre il secondo ha natura contrattuale….”
In ordine al residuo risarcimento ancora dovuto e asseritamente corrispondente ad un importo complessivo pari ad € 74.221,02, immune da censure appare essere la decisione del primo giudice nella parte in cui ha correttamente rilevato che il danneggiato e odierno appellante ha percepito, relativamente al sinistro per cui è causa, una somma complessiva pari ad € 359.925,00 (€ 19.925,00 da ed € 340.000,00 da CP_1
come da quietanza del 06.02.2020 depositata in atti il Controparte_6
14.06.2022), senza tuttavia aver comprovato di aver subito un pregiudizio, in termini monetari, superiore a quello già risarcito dalle compagnie assicuratrici e senz'altro pienamente satisfattivo dell'intero danno subito.
Ed infatti, l'appellante non ha fornito al riguardo alcun idoneo supporto probatorio, limitandosi esclusivamente a richiamare l'elaborato peritale elaborato dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (il quale, in ordine ai criteri di calcolo adoperati, non ha adottato la Tabella Ania come prevista nella polizza assicurativa), laddove ha quantificato la sussistenza di postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 42%, con una inabilità temporanea complessiva di 214 giorni, ma senza allegare alcun prospetto contabile di calcolo da cui poter evincere, quantomeno in via ipotetica, il suo diritto alla percezione del residuo importo monetario richiesto, vieppiù che, come correttamente evidenziato dalla gravata decisione, pur volendo applicare le percentuali di danno biologico invocate e indicate nella CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo, si giunge evidentemente ad importi comunque inferiori rispetto a quanto già percepito dal danneggiato. Né basta la mera indicazione pag. 11/15 delle somme richieste sulla base del mero prospetto numerico inserito nel corpo dell'atto di citazione in appello, atteso che tanto la personalizzazione del danno, quanto
“le spese mediche e le altre spese” necessitano di idoneo riscontro probatorio: nel caso di specie, la somma di € 24.029,77 per le spese mediche, la somma di € 7.200,00 per
“altre spese” e la maggiorazione del 25% pari ad € 47.946 per la personalizzazione del danno risultano arbitrariamente inserite nel predetto conteggio dell'atto di appello, atteso che trattasi di importi non provati e comunque non presenti né presi in considerazione nella relazione medica elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Del resto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte “in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. ord. n. 15084 del 31 maggio
2019).
5.3.2 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame, inerente all'asserita erroneità della decisione per aver ritenuto legittima la domanda nuova, e pertanto inammissibile, formulata dalla compagnia assicurativa convenuta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed invero, ai fini di una corretta distinzione tra l'attività di mutatio e di emendatio libelli, giova rammentare che ricorre la prima quando è proposta una domanda nuova, perché diversi sono i soggetti, la causa petendi o il petitum dell'azione, e che la stessa è consentita, entro i termini previsti, solo quando l'esigenza difensiva nasca dalle difese della controparte;
si ha, invece, emendatio libelli quando si è al cospetto di una mera precisazione e/o modificazione delle domande, incidendosi sulla causa petendi, in pag. 12/15 modo da risultare modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, in senso ampliativo o limitativo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. Come costantemente statuito dalla Suprema Corte, “la modificazione dell'originaria pretesa pur avendo comportato una riduzione del petitum ed un parziale mutamento della causa petendi, non si è tuttavia tradotta nella proposizione di una nuova domanda in sostituzione di quella originaria, essendo rimasto fermo il nucleo fondamentale dei fatti allegati a sostegno di quest'ultima “ ribadendosi peraltro che “ai fini della configurabilità di una mutatio libelli è necessario che la parte abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, e segnatamente su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da proporre un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo;
qualora invece, come nel caso in esame, la parte si sia limitata ad intervenire sulla causa petendi, modificando soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petítum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, si è in presenza di una mera emendatio libelli, consentita anche nel corso del giudizio” (cfr. da ultimo Cass.17635/21).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la domanda formulata dalla compagnia assicurativa in sede di precisazione delle conclusioni, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, non integra una mutatio libelli ma una emendatio consentita dall'art. 183 c.p.c., in quanto con essa non è stata introdotta alcuna nuova domanda, essendo rimasti inalterati il petitum e la causa petendi
e non essendo stato introdotto un nuovo tema di indagine, contenendo la individuazione di tutti i presupposti alla luce dei quali il giudice di prime cure ha dichiarato che parte attrice null'altro era tenuta a dare a parte convenuta in relazione al sinistro avvenuto in pag. 13/15 data 15.08.2014 e ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta, trattandosi invece di una mera modifica della domanda originaria, legittima in quanto originata dal fatto sopravvenuto dell'intervenuto pagamento, da parte di , di CP_6
un rilevante importo a titolo di risarcimento per i danni sofferti in ragione del sinistro per cui è causa. Ed infatti, come si evince dalle deduzioni ed argomentazioni formulate nell'atto di citazione di primo grado, oltre a chiedere la dichiarazione di CP_1
non opponibilità delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio
[...]
chiedeva la declaratoria di non debenza delle somme richieste (e Persona_1 precisamente di € 74.221,02), eccependo altresì la non cumulabilità dell'indennizzo di cui alla polizza infortuni e del risarcimento del danno da parte del responsabile per i medesimi danni derivanti dal sinistro stradale e successivamente, a seguito del deposito in data 14.06.2022 dell'atto di quietanza e transazione a saldo e stralcio intervenuto tra il e la procedeva legittimamente alla Parte_1 Controparte_7 modificazione dell'originaria domanda.
Ne deriva l'infondatezza della doglianza sollevata al riguardo.
6. Conclusivamente, per i motivi sopra illustrati, l'appello proposto deve essere rigettato.
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento della richiesta, formulata in via gradata dall'appellata, di rinnovazione della Ctu medica.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell'appellante alla luce Parte_1
della sua soccombenza.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
pag. 14/15 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 30 marzo 2023, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00
[...]
per compensi, oltre al 15% di rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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