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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. STEFANIA FAGGION Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
(C.F. , con l'avv. FILIPPO PIOVAN Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
C.F. ), con l'avv. FEDERICA DALAN CP_2 P.IVA_3
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRA Controparte_3 P.IVA_4
CINALLI
Parti terze chiamate
Oggetto: Altri contratti atipici.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione e/o eccezione,
Nel merito
1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
e/o di e/o di per i danni patiti da Controparte_4 CP_2 Controparte_3
in data 28.01.2019, tutti come meglio descritti in narrativa e occorsi per i Parte_1
fatti descritti in narrativa;
2. per l'effetto di quanto sopra, condannarsi e/o di e/o di Controparte_1 CP_2
ognuno secondo i propri profili di responsabilità emersi in corso si Controparte_3
causa, al pagamento, se del caso anche in solido, in favore di della somma Parte_1
€ 31.470,84 a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti per gli eventi occorsi in data 28.01.2019 e come meglio descritti in narrativa, ovvero, alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa e secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In via istruttoria: Si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate e non accolte, compresa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio da ultimo formulata.
Per parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale di merito:
2 1- dichiarare ed accertare la carenza di ogni profilo di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale e/o a qualsivoglia altro titolo, attribuibile a per i Controparte_1
danni patrimoniali asseritamente subiti da a seguito del sinistro avvenuto Parte_1
in data 28/01/2019 per cui è causa;
2- rigettare conseguentemente le domande risarcitorie formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi spiegati in narrativa.
In via subordinata di merito:
1- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria proposta da individuare Parte_1
1. nella società (C.F. e P.I.: , in persona del suo legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in 38123 Trento, Frazione Ravina, Via Provina n.
26, in qualità di mandataria del con le società mandanti e il CP_5 Controparte_6 CP_7
soggetto giuridico che, in base al contratto di appalto n. 8400110734 del 05/07/2017, è direttamente responsabile nei confronti di dell'esecuzione della Controparte_1
prestazione appaltata (nel caso di specie la fornitura di gruppo elettrogeno), nonché dell'eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell'esecuzione stessa e
2. nella società C.F. e P.I.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35013 Cittadella (PD), Via Cà Nave
Ovest n. 19, subappaltatore di autorizzato da ED con pec 05/08/2017 a fornire i CP_2
gruppi elettrogeni in caso di necessità, il soggetto giuridico, terzo responsabile, che ha materialmente messo a disposizione dell'odierna attrice il gruppo elettrogeno, che avrebbe cagionato i lamentati danni;
2- conseguentemente condannare la società in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria del con le società mandanti CP_5
e e/o la società in persona del suo Controparte_6 CP_7 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, eventualmente anche in solido tra loro, a risarcire alla parte
3 attrice i danni patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
28/01/2019 per cui è causa, tenendo completamente indenne e/o rifondendo e/o manlevando e/o garantendo da qualsiasi somma - nessuna esclusa - dovesse essere Controparte_1
riconosciuta alla parte attrice. In ogni caso: spese, compensi professionali di causa, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge rifusi da chi di ragione.
Per parte terza chiamata CP_2
In via principale di merito
Accertato e dichiarato che entrambi i Gruppi Elettrogeni forniti dalla alla CP_3
risultavano idonei e funzionanti, rigettare la domanda risarcitoria formulata Parte_1 dall'attrice alla convenuta e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia e/o di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata mandataria CP_2
Cont della Con integrale rifusione delle spese di lite e degli onorari di causa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute accoglibili, rigettare comunque la richiesta di manleva e/o di garanzia formulata da nei confronti Controparte_1
della per il mancato rispetto dei termini ex art. 1667 co. 2 e 3 cc, dichiarando sia la CP_2
Cont decadenza ex art. 1667 co. 2 cc, sia la prescrizione del diritto di agire nei confronti della quindi della mandataria ex art. 1667 co. 3 cc. Spese e competenze di lite CP_2
integralmente rifuse.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegatissima ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande attoree, anche parzialmente, e si ritenesse accoglibile la domanda di garanzia e/o di manleva formulata da
[...]
Cont
nei confronti della mandataria della rigettare comunque le CP_4 CP_2 avversarie domande per come formulate e limitare l'eventuale condanna della ditta CP_8
[..
[...] [
Cont quale mandataria della n conformità alle risultanze di causa. Spese e competenze di
[...]
lite compensate e/o rapportate agli esiti di causa.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, che qui di seguito si trascrivono:
si chiede la prova per interpello, del legale rappresentate di e per testi di Geom. Parte_1
presso e di presso IVM Gruppi Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
Elettrogeni srl viale dell'Industria Gazzo Padova, sui seguenti capitoli:
1. È vero che in data 28/01/2019 verso le 01:20 la ditta si recava presso la sede della CP_3
portando con sé un generatore di energia? Parte_1
2. Vero che quel giorno era presente in azienda un tecnico della ditta IEIS impianti srl?
3. Vero che il predetto generatore veniva allacciato da un elettricista incaricato da e facente parte della società IEIS Impianti srl? Parte_1
4. Vero che il giorno 29 gennaio 2019 , esperto nel settore elettrogeno si Testimone_2
recava presso la ditta per verificare l'allacciamento dei gruppi elet-trogeni Parte_1
ed, eseguiti gli opportuni accertamenti, redigeva il documento numero 3 fasci-colo CP_3
che le si rammostra?
Per parte terza chiamata Controparte_3
Nel merito: respingersi qualunque domanda nei confronti della Società Pettenon Umberto
s.r.l. perché inammissibile ed infondata;
con rifusione delle spese di lite comprensive di spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
5 MOTIVAZIONE
1.
[...]
è proprietaria di uno stabilimento sito ad Arsiero (VI), ove esercita attività Controparte_9 produttiva. Il 28.1.2019 si è verificata un'interruzione della distribuzione dell'energia elettrica nella zona ove si trova lo stabilimento dell'attrice attrice.
proprietaria degli impianti di distribuzione dell'energia, ha disposto Controparte_1
l'intervento del proprio appaltatore, ovvero il Controparte_10
affinché venisse ripristinato il servizio elettrico presso il
[...]
punto di fornitura di e venisse alla stessa fornito un gruppo elettrogeno. Parte_1
Lo stesso 28.1.2019 è intervenuto in loco personale di subappaltatrice Controparte_3
del RTI Sensi-Levratti-Cubi, che ha consegnato a un gruppo elettrogeno. Parte_1
L'allacciamento del gruppo elettrogeno alla rete aziendale dell'attrice è stato effettuato da
IEIS Impianti s.r.l., a ciò incaricata da Parte_1
Il 29.1.2019, a seguito di anomalie nel funzionamento del gruppo elettrogeno rilevate dall'attrice, ha fornito alla stessa un secondo gruppo elettrogeno. Controparte_3
2. Giudizio
2.1 Con citazione notificata il 23.2.2023, ha convenuto Parte_1 Controparte_1
avanti questo Tribunale perché essa venisse condannata al risarcimento dei danni patiti
[...] dall'attrice in conseguenza dell'inesatta esecuzione dell'intervento eseguito il 28 e 29.1.2019.
A causa del malfunzionamento del primo gruppo elettrogeno fornito, deduce l'attrice, essa avrebbe dovuto arrestare tutte le attività d'impresa per l'intera giornata del 28.1.2019 e una parte di tali attività anche nella giornata seguente. Diverse attrezzature dell'attrice, inoltre, sarebbero rimaste danneggiate a motivo del cattivo funzionamento del gruppo elettrogeno fornito il 28.1.2019.
6 Su queste basi, ha chiesto che venisse condannata Parte_1 Controparte_1
per illecito contrattuale, per non avere correttamente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in ragione del contratto stipulato con l'attrice, o, in via alternativa/cumulativa, perché venisse condannata al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
2.2 Costituitasi in giudizio, ha negato di avere mai stipulato un Controparte_1
contratto con e ha sostenuto che i problemi insorti a seguito Parte_1 dell'allacciamento del primo gruppo elettrogeno sarebbero da attribuirsi a difetti dell'impianto elettrico dell'attrice: in particolare il mancato collegamento del conduttore di terra all'anello di terra del fabbricato e la mancanza della “connessione elettrica del conduttore del neutro”.
La convenuta ha dedotto di avere affidato in appalto al RTI Sensi-Levratti-Cubi l'attività di
“installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT”, nonché gli interventi su chiamata “per riparazioni guasti e/o situazioni di pericolo e richiesta gruppi elettrogeni” e di avere autorizzato il subappalto ad relativamente, tra le altre, Controparte_3 all'attività di “utilizzo del gruppo elettrogeno (escluse le connessioni)”. Per tale ragione l'intervento presso del 28 e 29.2.2019 sarebbe stato eseguito da Parte_1 [...]
La convenuta afferma che, ai sensi della regolamentazione contrattuale in CP_3 essere, unico responsabile verso il committente resta l'appaltatore, anche con riguardo ad attività da questo affidate a terzi in subappalto.
Su queste basi, ha chiamato in causa mandataria del RTI Controparte_1 CP_2
Sensi-Levratti-Cubi, e e ha chiesto che, in caso di accoglimento delle Controparte_3 domande di risarcimento proposte dall'attrice, la cui fondatezza ha comunque contestato, venisse condannata a tenere indenne la chiamante. CP_2
Nella prima memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha esteso a
[...]
la domanda già svolta avverso CP_3 CP_2
7 2.3 si è costituita in causa sostenendo che la fornitura del gruppo elettrogeno CP_2 richiesto per garantire all'attrice la disponibilità della necessaria energia sarebbe avvenuta tempestivamente, e che le problematiche insorte sarebbero unicamente riconducibili all'inadeguatezza e alle anomalie dell'impianto dell'attrice. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi riguardi dalla committente riservandosi Controparte_1
di agire, in separata sede, nei confronti del subappaltatore. Nella memoria di replica conclusionale ha rinunciato all'eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. e CP_2
di prescrizione sollevata in precedenza.
2.4 costituendosi in giudizio, ha rilevato che la chiamante non ha Controparte_3
svolto contro di essa alcuna domanda, sicché la chiamata dovrebbe essere ritenuta inammissibile. Nel merito ha comunque osservato come entrambi i gruppi elettrogeni forniti all'attrice fossero funzionanti. Errato sarebbe stato, invece, il collegamento effettuato da IEIS
Impianti S.r.l., in quanto, “essendo l'impianto elettrico di Thermorossi anomalo, la ditta avrebbe dovuto collegare la 'terra' all'anello di 'terra' del fabbricato, anziché collegarlo ad una 'puntazza'; in più, nei sottoquadri elettrici, mancava la connessione del neutro”. Pertanto la soluzione dei problemi registrati il 28.1.2019 non sarebbe conseguita alla sostituzione del primo gruppo elettrogeno con il secondo bensì all'intervento dei tecnici della Parte_1 per porre rimedio ai vizi dell'impianto della stessa attrice. ha
[...] Controparte_3
quindi concluso per il rigetto di qualunque domanda nei propri confronti.
2.5 La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 13.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questione preliminare
8 ha dimesso in allegato alla nota autorizzata per la precisazione delle Parte_1
conclusioni (12.2.2025) una relazione peritale che non può essere presa in esame, costituendo prova inammissibilmente introdotta in atti dopo il decorso dei termini istruttori.
4. Ragioni della decisione
4.1 An debeatur
4.1.1 si qualifica quale distributore di energia elettrica e proprietaria Controparte_1
degli impianti di distribuzione (linee elettriche e cabine elettriche). Essa non ha stipulato con un contratto ma, in ragione della sua qualità di gestore della rete Parte_1 distributiva, è tenuta a garantire il ripristino dell'alimentazione di energia elettrica agli utenti nel caso di interruzione dovuta, come nel caso di specie, al guasto di un componente della linea elettrica. In effetti la convenuta non contesta di essersi attivata, a mezzo del suo appaltatore, per dare esecuzione agli interventi previsti a tutela dell'utenza, né disconosce di essere tenuta al rispetto degli standard fissati dalla delibera ARERA n. 464/15 del 22.12.2015, invocata in citazione.
Può quindi affermarsi che l'obbligo di intervenire a tutela dell'esigenze dell'utenza di fruire di una continuativa somministrazione di energia, messa a rischio da un temporaneo malfunzionamento della rete, gravi su in forza delle previsioni Controparte_1
normative in materia (D.L.vo n. 79/99) e della sua qualità di soggetto cui è affidata la gestione e manutenzione della rete di distribuzione elettrica.
E' corretto, pertanto, il riferimento all'art. 1173 c.c. al fine di indicare la natura e la fonte dell'obbligazione gravante sulla convenuta, la quale era tenuta al rispetto di specifiche regole di condotta imposte al gestore della rete allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante (Cass. n. 11642/12. Rv. 623269).
Attesa la natura dell'obbligazione che si assume violata, trova applicazione l'art. 1218 c.c., con ciò che ne consegue sotto il profilo dell'onere della prova.
9 4.1.2 Spettava pertanto a provare di avere dato pieno e completo Controparte_1 adempimento all'obbligo di intervenire tempestivamente allo scopo di ripristinare la fornitura di energia elettrica all'attore. Non è contestato che, a fronte di una interruzione della distribuzione di energia iniziata alle 1.20 del 28.1.2019, l'attivazione di un primo gruppo elettrogeno sia intervenuta solo attorno alle 15.30 dello stesso giorno. Né è contestato che tale prima attivazione non abbia garantito a un'idonea fornitura non sia stata Parte_1
garantita fino alla mattina del 29.1.2019.
Sostengono la convenuta e le terze chiamate che tale ritardo sarebbe dovuto:
1. quanto alla prima fase (dall'interruzione della linea alle 15.00 del 28.1.2029) all'indisponibilità presso di cavi sufficientemente lunghi per Parte_1
l'allaccio del gruppo di generazione provvisorio, essendo a carico dell'utente l'onere di garantire il collegamento in questione;
2. quanto alla seconda fase (durante la quale si sarebbero verificati fenomeni tali da danneggiare le attrezzature dell'attrice, anche in ragione di un principio di incendio sviluppatosi attorno alle 17.00 del 28.1.2019) all'inadeguatezza dell'impianto di
Parte_1
Quanto al primo aspetto, è stato chiarito che i cavi per l'allaccio sono stati forniti da
[...]
impresa tenuta ad effettuare l'intervento per conto dell'appaltatore incaricato CP_3
da Lo hanno confermato i testi e Il Controparte_1 Testimone_1 Testimone_3
fatto che, come deduce parte convenuta, l'allacciamento del gruppo elettrogeno sia un'operazione spettante all'utente e non al distributore, non significa, di per sé, che la messa a disposizione del gruppo elettrogeno non contempli anche (come infatti è avvenuto nel caso in esame) la messa a disposizione dei cavi necessari all'allaccio. Il ritardo dovuto alla necessità di prolungare i cavi necessari al funzionamento del gruppo elettrogeno non può quindi essere posta a carico di Parte_1
Si aggiunga che, comunque, come detto, l'attivazione del primo gruppo elettrogeno consegnato da non ha risolto il problema della mancanza di energia, Controparte_3
10 essendosi verificatisi una serie di problemi (segnali di allarme, funzionamento anomalo dell'illuminazione, un principio di incendio al gruppo di illuminazione posto nella zona timbratura) che hanno reso necessario protrarre l'intervento dei tecnici e scollegare il primo gruppo elettrogeno, con conseguente nuova interruzione della fornitura di energia elettrica.
L'origine di tali problemi, secondo la tesi della convenuta e delle terze chiamate, non sarebbe da ricondurre al primo gruppo elettrogeno procurato da come invece Controparte_3 dedotto dall'attrice, ma alle imperfezioni dell'impianto di relative al Parte_1 collegamento del conduttore di terra e alla connessione elettrica del “conduttore del neutro”.
Ciò risulterebbe dal rapporto di assistenza stilato dal tecnico (doc. 13 Testimone_2
convenuta) e dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dallo stesso (della IVM s.r.l, Tes_2 impresa intervenuta su richiesta di e dall'altro teste , Controparte_3 Testimone_1
al tempo dipendente di Controparte_3
In realtà il teste si è limitato a riportato quanto riferitogli da è cioè il fatto Tes_1 Tes_2
che i problemi “non erano dati dal gruppo, ma erano dati dalla messa a terra”.
L'intera prova sul punto, quindi, si incentra sulle dichiarazioni di , secondo il Testimone_2
quale, la verifica da lui effettuata sul primo gruppo elettrogeno fornito da avrebbe CP_3 dato esito positivo mentre la soluzione dei problemi sarebbe stata ottenuta con l'intervento sul
“cavo di terra” dell'impianto di (“Quando è stato sistemato il cavo di terra Parte_1 tutto funzionava regolarmente”).
Le dichiarazioni di questo teste, tuttavia, non possono bastare per ritenere adempiuto l'onere della debitrice circa le cause a lei non imputabili dell'inadempimento. Controparte_1
Quanto sostenuto da in ordine all'inesatta configurazione dell'impianto e alla presenza Tes_2 in esso di “gravi anomalie” è contestato dal tecnico di parte attrice p.i. nella sua Tes_4
argomentata relazione di cui al doc. 38 attoreo e risulta in contrasto con le certificazioni di conformità prodotte dall'attrice (docc. 39 e 40).
11 Anche ove tale difformità sussistesse, peraltro, non è chiaro in quale modo essa possa essere messa in relazione causale con i malfunzionamenti registrati il 28.1.2019, né quali interventi risolutivi siano stati posti in essere per la soluzione.
Le opinioni espresse dal teste non possono quindi essere assunte a fondamento della Tes_2 prova liberatoria richiesta a Quest'ultima va pertanto ritenuta Controparte_1 responsabile dei danni arrecati dall'inesatto adempimento dell'obbligo di tempestivo intervento determinato dall'imprevista interruzione della linea.
4.2 Quantum debeatur
In primo luogo lamenta la perdita del guadagno dovuta al mancato Parte_1 funzionamento dell'impresa per tutta la giornata del 28.1.2019. La circostanza della impossibilità di operare nelle condizioni createsi, per i dipendenti dell'azienda - oltre che essere ragionevolmente presumibile in presenza di una completa sospensione della fornitura di energia ad uno stabilimento ove vengono prodotte stufe, termocucine e caldaie, con annesso negozio - è stata confermata dal teste . Testimone_5
Tale voce di danno può essere unicamente quantificata in modo equitativo. L'attrice ha proposto l'importo di € 12.267,39, determinato come “utile medio giornaliero”, pari all'importo che si ottiene suddividendo l'utile annuo (così come ricavabile dai bilanci) per il numero di giornate lavorative presenti in un anno. Essendo una stima fondata su valori oggettivi, desunti dal bilancio, essa può essere accolta come attendibile e rispondente a condivisibili criteri di logica.
Sono stati anche provati, sia mediante produzione di documentazione contabile che a mezzo testimoni (testi e ), i pregiudizi patiti dall'azienda in esito al danneggiamento Tes_5 Tes_6
delle apparecchiature indicate nei docc. 18 e 18.1 di parte attrice, a motivo dei cortocircuiti e del principio di incendio verificatisi il 28.1.2019. Dall'importo complessivo a tale titolo dedotto da parte attrice (€ 19.203,45) va unicamente detratta la spesa sostenuta per
12 l'intervento della IEIS Impianti s.r.l. (doc. 36, € 3.297,91), trattandosi di spesa che avrebbe comunque dovuto sostenere per garantire l'allacciamento del Parte_1
gruppo elettrogeno alla rete aziendale.
Nell'ammontare del danno risarcibile va incluso anche l'importo di € 8.810,00 di cui alla voce
18 dell'elenco costituito dal doc. 18 attoreo. La convenuta contesta questa posta di danno perché il doc. 32, dimesso a comprova dall'attrice, è un preventivo, mentre non è stata prodotta la fattura. La spesa, tuttavia, è stata confermata dai testi (“mi han fatto un Tes_5
elenco di materiale da acquistare, e che poi acquistato. Io mi sono fidato dei colleghi e poi ho acquistato i pezzi che sono nell'elenco”) e (“Abbiamo dovuto sostituire tutti gli oggetti Tes_6 dell'elenco che mi viene rammostrato”).
Risultano complessivamente dovuti, a titolo di risarcimento, € 28.172,93. Tale importo va devalutato alla data del fatto (28.1.2019) e maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati sulla somma via via annualmente rivalutata da tale data alla data di introduzione del giudizio;
la somma così ottenuta, per il periodo successivo e fino al saldo, va maggiorata con gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/23).
4.3 Posizione della terza chiamata
Cont
quale mandataria del cui ha affidato la manutenzione CP_2 Controparte_1 della rete e l'incarico di intervenire presso l'utenza coinvolta in caso di interruzioni nella zona interessata dai fatti, è tenuta a manlevare la committente, in forza degli accordi contrattuali con essa conclusi. Le condizioni generali del contratto d'appalto (doc. 4 convenuta, artt. 13.5
e 13.6) così dispongono: “L'appaltatore si obbliga a mantenere indenne dalle Pt_3
responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell'Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresentanti o subappaltatori. La menzionata manleva comprende sia l'importo che dovesse Pt_3
13 eventualmente pagare, sia le spese e i costi di qualunque genere in cui possa incorrere Pt_3
come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa.”
E' pacifico, pertanto, che il subappalto operato da nei confronti di CP_2 [...]
pur se autorizzato dalla committenza, non esonera dall'obbligo di CP_3 CP_2
tenere indenne Controparte_1
Va pertanto accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
da intendersi come domanda di manleva rispetto alla condanna della convenuta al risarcimento del danno da illecito contrattuale in favore dell'attrice.
4.4 Posizione della terza chiamata Controparte_3
Nella propria comparsa di costituzione ha chiesto di chiamare in causa Controparte_1
indicata come subappaltatrice e materiale esecutrice dell'intervento Controparte_3 presso l'azienda dell'attrice, senza tuttavia formulare alcuna domanda nei suoi confronti.
non ha svolto domande contro limitandosi a riservarsi di CP_2 Controparte_3
proporle in separata sede.
L'estensione della domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 [...]
operata con la prima memoria autorizzata ex art. 183 comma sesto c.p.c., è CP_3
tardiva è inammissibile. Detta memoria consente di modificare e precisare le domande già proposte ma non di formularne di nuove, nei confronti di soggetti in precedenza non interessati dalle domande della parte.
La partecipazione di al giudizio, determinata dalla chiamata in causa Controparte_3 di non si giustifica, sicché l'onere delle spese di difesa sostenuto dalla Controparte_1
chiamata andrà posto a carico della chiamante.
14
5. Conclusioni e spese
La domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
va accolta nei termini sopra indicati. Meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda
[...]
di manleva svolta da avverso Controparte_1 CP_2
In applicazione delle regole di cui all'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere Controparte_1
l'attrice delle spese di difesa e va condannata a rifondere di tale onere la convenuta CP_2 chiamante. Quest'ultima, per le ragioni indicate, va condannata alla rifusione delle spese in favore di Controparte_3
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
28.172,93, maggiorata di interessi e rivalutazione nei termini indicati in motivazione;
2) condanna - nella qualità di mandataria del Temporaneo CP_2 CP_10
di Imprese tra e - a tenere indenne CP_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
dalle conseguenze del capo che precede;
[...]
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 9.376,26, di cui € 7.616,00 per compensi, € 617,86 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna nella qualità suindicata, a rifondere a le CP_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 9.290,00, di cui € 7.616,00 per compensi, € 531,60 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 liquidate in € 8.758,40, di cui € 7.616,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
15 Vicenza, 28 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. STEFANIA FAGGION Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
(C.F. , con l'avv. FILIPPO PIOVAN Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
C.F. ), con l'avv. FEDERICA DALAN CP_2 P.IVA_3
(C.F. ), con l'avv. ALESSANDRA Controparte_3 P.IVA_4
CINALLI
Parti terze chiamate
Oggetto: Altri contratti atipici.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione e/o eccezione,
Nel merito
1. accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
e/o di e/o di per i danni patiti da Controparte_4 CP_2 Controparte_3
in data 28.01.2019, tutti come meglio descritti in narrativa e occorsi per i Parte_1
fatti descritti in narrativa;
2. per l'effetto di quanto sopra, condannarsi e/o di e/o di Controparte_1 CP_2
ognuno secondo i propri profili di responsabilità emersi in corso si Controparte_3
causa, al pagamento, se del caso anche in solido, in favore di della somma Parte_1
€ 31.470,84 a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima patiti per gli eventi occorsi in data 28.01.2019 e come meglio descritti in narrativa, ovvero, alla diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa e secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
In via istruttoria: Si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate e non accolte, compresa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio da ultimo formulata.
Per parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
In via principale di merito:
2 1- dichiarare ed accertare la carenza di ogni profilo di responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale e/o a qualsivoglia altro titolo, attribuibile a per i Controparte_1
danni patrimoniali asseritamente subiti da a seguito del sinistro avvenuto Parte_1
in data 28/01/2019 per cui è causa;
2- rigettare conseguentemente le domande risarcitorie formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi spiegati in narrativa.
In via subordinata di merito:
1- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria proposta da individuare Parte_1
1. nella società (C.F. e P.I.: , in persona del suo legale CP_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in 38123 Trento, Frazione Ravina, Via Provina n.
26, in qualità di mandataria del con le società mandanti e il CP_5 Controparte_6 CP_7
soggetto giuridico che, in base al contratto di appalto n. 8400110734 del 05/07/2017, è direttamente responsabile nei confronti di dell'esecuzione della Controparte_1
prestazione appaltata (nel caso di specie la fornitura di gruppo elettrogeno), nonché dell'eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell'esecuzione stessa e
2. nella società C.F. e P.I.: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 35013 Cittadella (PD), Via Cà Nave
Ovest n. 19, subappaltatore di autorizzato da ED con pec 05/08/2017 a fornire i CP_2
gruppi elettrogeni in caso di necessità, il soggetto giuridico, terzo responsabile, che ha materialmente messo a disposizione dell'odierna attrice il gruppo elettrogeno, che avrebbe cagionato i lamentati danni;
2- conseguentemente condannare la società in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria del con le società mandanti CP_5
e e/o la società in persona del suo Controparte_6 CP_7 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, eventualmente anche in solido tra loro, a risarcire alla parte
3 attrice i danni patrimoniali asseritamente subiti a seguito del sinistro avvenuto in data
28/01/2019 per cui è causa, tenendo completamente indenne e/o rifondendo e/o manlevando e/o garantendo da qualsiasi somma - nessuna esclusa - dovesse essere Controparte_1
riconosciuta alla parte attrice. In ogni caso: spese, compensi professionali di causa, C.P.A. ed
I.V.A., come per legge rifusi da chi di ragione.
Per parte terza chiamata CP_2
In via principale di merito
Accertato e dichiarato che entrambi i Gruppi Elettrogeni forniti dalla alla CP_3
risultavano idonei e funzionanti, rigettare la domanda risarcitoria formulata Parte_1 dall'attrice alla convenuta e conseguentemente rigettare la domanda di garanzia e/o di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata mandataria CP_2
Cont della Con integrale rifusione delle spese di lite e degli onorari di causa.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute accoglibili, rigettare comunque la richiesta di manleva e/o di garanzia formulata da nei confronti Controparte_1
della per il mancato rispetto dei termini ex art. 1667 co. 2 e 3 cc, dichiarando sia la CP_2
Cont decadenza ex art. 1667 co. 2 cc, sia la prescrizione del diritto di agire nei confronti della quindi della mandataria ex art. 1667 co. 3 cc. Spese e competenze di lite CP_2
integralmente rifuse.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegatissima ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande attoree, anche parzialmente, e si ritenesse accoglibile la domanda di garanzia e/o di manleva formulata da
[...]
Cont
nei confronti della mandataria della rigettare comunque le CP_4 CP_2 avversarie domande per come formulate e limitare l'eventuale condanna della ditta CP_8
[..
[...] [
Cont quale mandataria della n conformità alle risultanze di causa. Spese e competenze di
[...]
lite compensate e/o rapportate agli esiti di causa.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di prova orale formulate nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, che qui di seguito si trascrivono:
si chiede la prova per interpello, del legale rappresentate di e per testi di Geom. Parte_1
presso e di presso IVM Gruppi Testimone_1 Controparte_3 Testimone_2
Elettrogeni srl viale dell'Industria Gazzo Padova, sui seguenti capitoli:
1. È vero che in data 28/01/2019 verso le 01:20 la ditta si recava presso la sede della CP_3
portando con sé un generatore di energia? Parte_1
2. Vero che quel giorno era presente in azienda un tecnico della ditta IEIS impianti srl?
3. Vero che il predetto generatore veniva allacciato da un elettricista incaricato da e facente parte della società IEIS Impianti srl? Parte_1
4. Vero che il giorno 29 gennaio 2019 , esperto nel settore elettrogeno si Testimone_2
recava presso la ditta per verificare l'allacciamento dei gruppi elet-trogeni Parte_1
ed, eseguiti gli opportuni accertamenti, redigeva il documento numero 3 fasci-colo CP_3
che le si rammostra?
Per parte terza chiamata Controparte_3
Nel merito: respingersi qualunque domanda nei confronti della Società Pettenon Umberto
s.r.l. perché inammissibile ed infondata;
con rifusione delle spese di lite comprensive di spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
5 MOTIVAZIONE
1.
[...]
è proprietaria di uno stabilimento sito ad Arsiero (VI), ove esercita attività Controparte_9 produttiva. Il 28.1.2019 si è verificata un'interruzione della distribuzione dell'energia elettrica nella zona ove si trova lo stabilimento dell'attrice attrice.
proprietaria degli impianti di distribuzione dell'energia, ha disposto Controparte_1
l'intervento del proprio appaltatore, ovvero il Controparte_10
affinché venisse ripristinato il servizio elettrico presso il
[...]
punto di fornitura di e venisse alla stessa fornito un gruppo elettrogeno. Parte_1
Lo stesso 28.1.2019 è intervenuto in loco personale di subappaltatrice Controparte_3
del RTI Sensi-Levratti-Cubi, che ha consegnato a un gruppo elettrogeno. Parte_1
L'allacciamento del gruppo elettrogeno alla rete aziendale dell'attrice è stato effettuato da
IEIS Impianti s.r.l., a ciò incaricata da Parte_1
Il 29.1.2019, a seguito di anomalie nel funzionamento del gruppo elettrogeno rilevate dall'attrice, ha fornito alla stessa un secondo gruppo elettrogeno. Controparte_3
2. Giudizio
2.1 Con citazione notificata il 23.2.2023, ha convenuto Parte_1 Controparte_1
avanti questo Tribunale perché essa venisse condannata al risarcimento dei danni patiti
[...] dall'attrice in conseguenza dell'inesatta esecuzione dell'intervento eseguito il 28 e 29.1.2019.
A causa del malfunzionamento del primo gruppo elettrogeno fornito, deduce l'attrice, essa avrebbe dovuto arrestare tutte le attività d'impresa per l'intera giornata del 28.1.2019 e una parte di tali attività anche nella giornata seguente. Diverse attrezzature dell'attrice, inoltre, sarebbero rimaste danneggiate a motivo del cattivo funzionamento del gruppo elettrogeno fornito il 28.1.2019.
6 Su queste basi, ha chiesto che venisse condannata Parte_1 Controparte_1
per illecito contrattuale, per non avere correttamente adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti in ragione del contratto stipulato con l'attrice, o, in via alternativa/cumulativa, perché venisse condannata al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
2.2 Costituitasi in giudizio, ha negato di avere mai stipulato un Controparte_1
contratto con e ha sostenuto che i problemi insorti a seguito Parte_1 dell'allacciamento del primo gruppo elettrogeno sarebbero da attribuirsi a difetti dell'impianto elettrico dell'attrice: in particolare il mancato collegamento del conduttore di terra all'anello di terra del fabbricato e la mancanza della “connessione elettrica del conduttore del neutro”.
La convenuta ha dedotto di avere affidato in appalto al RTI Sensi-Levratti-Cubi l'attività di
“installazione e manutenzione di linee aeree e interrate in MT e BT”, nonché gli interventi su chiamata “per riparazioni guasti e/o situazioni di pericolo e richiesta gruppi elettrogeni” e di avere autorizzato il subappalto ad relativamente, tra le altre, Controparte_3 all'attività di “utilizzo del gruppo elettrogeno (escluse le connessioni)”. Per tale ragione l'intervento presso del 28 e 29.2.2019 sarebbe stato eseguito da Parte_1 [...]
La convenuta afferma che, ai sensi della regolamentazione contrattuale in CP_3 essere, unico responsabile verso il committente resta l'appaltatore, anche con riguardo ad attività da questo affidate a terzi in subappalto.
Su queste basi, ha chiamato in causa mandataria del RTI Controparte_1 CP_2
Sensi-Levratti-Cubi, e e ha chiesto che, in caso di accoglimento delle Controparte_3 domande di risarcimento proposte dall'attrice, la cui fondatezza ha comunque contestato, venisse condannata a tenere indenne la chiamante. CP_2
Nella prima memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 c.p.c. la convenuta ha esteso a
[...]
la domanda già svolta avverso CP_3 CP_2
7 2.3 si è costituita in causa sostenendo che la fornitura del gruppo elettrogeno CP_2 richiesto per garantire all'attrice la disponibilità della necessaria energia sarebbe avvenuta tempestivamente, e che le problematiche insorte sarebbero unicamente riconducibili all'inadeguatezza e alle anomalie dell'impianto dell'attrice. Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande svolte nei suoi riguardi dalla committente riservandosi Controparte_1
di agire, in separata sede, nei confronti del subappaltatore. Nella memoria di replica conclusionale ha rinunciato all'eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. e CP_2
di prescrizione sollevata in precedenza.
2.4 costituendosi in giudizio, ha rilevato che la chiamante non ha Controparte_3
svolto contro di essa alcuna domanda, sicché la chiamata dovrebbe essere ritenuta inammissibile. Nel merito ha comunque osservato come entrambi i gruppi elettrogeni forniti all'attrice fossero funzionanti. Errato sarebbe stato, invece, il collegamento effettuato da IEIS
Impianti S.r.l., in quanto, “essendo l'impianto elettrico di Thermorossi anomalo, la ditta avrebbe dovuto collegare la 'terra' all'anello di 'terra' del fabbricato, anziché collegarlo ad una 'puntazza'; in più, nei sottoquadri elettrici, mancava la connessione del neutro”. Pertanto la soluzione dei problemi registrati il 28.1.2019 non sarebbe conseguita alla sostituzione del primo gruppo elettrogeno con il secondo bensì all'intervento dei tecnici della Parte_1 per porre rimedio ai vizi dell'impianto della stessa attrice. ha
[...] Controparte_3
quindi concluso per il rigetto di qualunque domanda nei propri confronti.
2.5 La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 13.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questione preliminare
8 ha dimesso in allegato alla nota autorizzata per la precisazione delle Parte_1
conclusioni (12.2.2025) una relazione peritale che non può essere presa in esame, costituendo prova inammissibilmente introdotta in atti dopo il decorso dei termini istruttori.
4. Ragioni della decisione
4.1 An debeatur
4.1.1 si qualifica quale distributore di energia elettrica e proprietaria Controparte_1
degli impianti di distribuzione (linee elettriche e cabine elettriche). Essa non ha stipulato con un contratto ma, in ragione della sua qualità di gestore della rete Parte_1 distributiva, è tenuta a garantire il ripristino dell'alimentazione di energia elettrica agli utenti nel caso di interruzione dovuta, come nel caso di specie, al guasto di un componente della linea elettrica. In effetti la convenuta non contesta di essersi attivata, a mezzo del suo appaltatore, per dare esecuzione agli interventi previsti a tutela dell'utenza, né disconosce di essere tenuta al rispetto degli standard fissati dalla delibera ARERA n. 464/15 del 22.12.2015, invocata in citazione.
Può quindi affermarsi che l'obbligo di intervenire a tutela dell'esigenze dell'utenza di fruire di una continuativa somministrazione di energia, messa a rischio da un temporaneo malfunzionamento della rete, gravi su in forza delle previsioni Controparte_1
normative in materia (D.L.vo n. 79/99) e della sua qualità di soggetto cui è affidata la gestione e manutenzione della rete di distribuzione elettrica.
E' corretto, pertanto, il riferimento all'art. 1173 c.c. al fine di indicare la natura e la fonte dell'obbligazione gravante sulla convenuta, la quale era tenuta al rispetto di specifiche regole di condotta imposte al gestore della rete allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante (Cass. n. 11642/12. Rv. 623269).
Attesa la natura dell'obbligazione che si assume violata, trova applicazione l'art. 1218 c.c., con ciò che ne consegue sotto il profilo dell'onere della prova.
9 4.1.2 Spettava pertanto a provare di avere dato pieno e completo Controparte_1 adempimento all'obbligo di intervenire tempestivamente allo scopo di ripristinare la fornitura di energia elettrica all'attore. Non è contestato che, a fronte di una interruzione della distribuzione di energia iniziata alle 1.20 del 28.1.2019, l'attivazione di un primo gruppo elettrogeno sia intervenuta solo attorno alle 15.30 dello stesso giorno. Né è contestato che tale prima attivazione non abbia garantito a un'idonea fornitura non sia stata Parte_1
garantita fino alla mattina del 29.1.2019.
Sostengono la convenuta e le terze chiamate che tale ritardo sarebbe dovuto:
1. quanto alla prima fase (dall'interruzione della linea alle 15.00 del 28.1.2029) all'indisponibilità presso di cavi sufficientemente lunghi per Parte_1
l'allaccio del gruppo di generazione provvisorio, essendo a carico dell'utente l'onere di garantire il collegamento in questione;
2. quanto alla seconda fase (durante la quale si sarebbero verificati fenomeni tali da danneggiare le attrezzature dell'attrice, anche in ragione di un principio di incendio sviluppatosi attorno alle 17.00 del 28.1.2019) all'inadeguatezza dell'impianto di
Parte_1
Quanto al primo aspetto, è stato chiarito che i cavi per l'allaccio sono stati forniti da
[...]
impresa tenuta ad effettuare l'intervento per conto dell'appaltatore incaricato CP_3
da Lo hanno confermato i testi e Il Controparte_1 Testimone_1 Testimone_3
fatto che, come deduce parte convenuta, l'allacciamento del gruppo elettrogeno sia un'operazione spettante all'utente e non al distributore, non significa, di per sé, che la messa a disposizione del gruppo elettrogeno non contempli anche (come infatti è avvenuto nel caso in esame) la messa a disposizione dei cavi necessari all'allaccio. Il ritardo dovuto alla necessità di prolungare i cavi necessari al funzionamento del gruppo elettrogeno non può quindi essere posta a carico di Parte_1
Si aggiunga che, comunque, come detto, l'attivazione del primo gruppo elettrogeno consegnato da non ha risolto il problema della mancanza di energia, Controparte_3
10 essendosi verificatisi una serie di problemi (segnali di allarme, funzionamento anomalo dell'illuminazione, un principio di incendio al gruppo di illuminazione posto nella zona timbratura) che hanno reso necessario protrarre l'intervento dei tecnici e scollegare il primo gruppo elettrogeno, con conseguente nuova interruzione della fornitura di energia elettrica.
L'origine di tali problemi, secondo la tesi della convenuta e delle terze chiamate, non sarebbe da ricondurre al primo gruppo elettrogeno procurato da come invece Controparte_3 dedotto dall'attrice, ma alle imperfezioni dell'impianto di relative al Parte_1 collegamento del conduttore di terra e alla connessione elettrica del “conduttore del neutro”.
Ciò risulterebbe dal rapporto di assistenza stilato dal tecnico (doc. 13 Testimone_2
convenuta) e dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale dallo stesso (della IVM s.r.l, Tes_2 impresa intervenuta su richiesta di e dall'altro teste , Controparte_3 Testimone_1
al tempo dipendente di Controparte_3
In realtà il teste si è limitato a riportato quanto riferitogli da è cioè il fatto Tes_1 Tes_2
che i problemi “non erano dati dal gruppo, ma erano dati dalla messa a terra”.
L'intera prova sul punto, quindi, si incentra sulle dichiarazioni di , secondo il Testimone_2
quale, la verifica da lui effettuata sul primo gruppo elettrogeno fornito da avrebbe CP_3 dato esito positivo mentre la soluzione dei problemi sarebbe stata ottenuta con l'intervento sul
“cavo di terra” dell'impianto di (“Quando è stato sistemato il cavo di terra Parte_1 tutto funzionava regolarmente”).
Le dichiarazioni di questo teste, tuttavia, non possono bastare per ritenere adempiuto l'onere della debitrice circa le cause a lei non imputabili dell'inadempimento. Controparte_1
Quanto sostenuto da in ordine all'inesatta configurazione dell'impianto e alla presenza Tes_2 in esso di “gravi anomalie” è contestato dal tecnico di parte attrice p.i. nella sua Tes_4
argomentata relazione di cui al doc. 38 attoreo e risulta in contrasto con le certificazioni di conformità prodotte dall'attrice (docc. 39 e 40).
11 Anche ove tale difformità sussistesse, peraltro, non è chiaro in quale modo essa possa essere messa in relazione causale con i malfunzionamenti registrati il 28.1.2019, né quali interventi risolutivi siano stati posti in essere per la soluzione.
Le opinioni espresse dal teste non possono quindi essere assunte a fondamento della Tes_2 prova liberatoria richiesta a Quest'ultima va pertanto ritenuta Controparte_1 responsabile dei danni arrecati dall'inesatto adempimento dell'obbligo di tempestivo intervento determinato dall'imprevista interruzione della linea.
4.2 Quantum debeatur
In primo luogo lamenta la perdita del guadagno dovuta al mancato Parte_1 funzionamento dell'impresa per tutta la giornata del 28.1.2019. La circostanza della impossibilità di operare nelle condizioni createsi, per i dipendenti dell'azienda - oltre che essere ragionevolmente presumibile in presenza di una completa sospensione della fornitura di energia ad uno stabilimento ove vengono prodotte stufe, termocucine e caldaie, con annesso negozio - è stata confermata dal teste . Testimone_5
Tale voce di danno può essere unicamente quantificata in modo equitativo. L'attrice ha proposto l'importo di € 12.267,39, determinato come “utile medio giornaliero”, pari all'importo che si ottiene suddividendo l'utile annuo (così come ricavabile dai bilanci) per il numero di giornate lavorative presenti in un anno. Essendo una stima fondata su valori oggettivi, desunti dal bilancio, essa può essere accolta come attendibile e rispondente a condivisibili criteri di logica.
Sono stati anche provati, sia mediante produzione di documentazione contabile che a mezzo testimoni (testi e ), i pregiudizi patiti dall'azienda in esito al danneggiamento Tes_5 Tes_6
delle apparecchiature indicate nei docc. 18 e 18.1 di parte attrice, a motivo dei cortocircuiti e del principio di incendio verificatisi il 28.1.2019. Dall'importo complessivo a tale titolo dedotto da parte attrice (€ 19.203,45) va unicamente detratta la spesa sostenuta per
12 l'intervento della IEIS Impianti s.r.l. (doc. 36, € 3.297,91), trattandosi di spesa che avrebbe comunque dovuto sostenere per garantire l'allacciamento del Parte_1
gruppo elettrogeno alla rete aziendale.
Nell'ammontare del danno risarcibile va incluso anche l'importo di € 8.810,00 di cui alla voce
18 dell'elenco costituito dal doc. 18 attoreo. La convenuta contesta questa posta di danno perché il doc. 32, dimesso a comprova dall'attrice, è un preventivo, mentre non è stata prodotta la fattura. La spesa, tuttavia, è stata confermata dai testi (“mi han fatto un Tes_5
elenco di materiale da acquistare, e che poi acquistato. Io mi sono fidato dei colleghi e poi ho acquistato i pezzi che sono nell'elenco”) e (“Abbiamo dovuto sostituire tutti gli oggetti Tes_6 dell'elenco che mi viene rammostrato”).
Risultano complessivamente dovuti, a titolo di risarcimento, € 28.172,93. Tale importo va devalutato alla data del fatto (28.1.2019) e maggiorato con la rivalutazione e gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati sulla somma via via annualmente rivalutata da tale data alla data di introduzione del giudizio;
la somma così ottenuta, per il periodo successivo e fino al saldo, va maggiorata con gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. (Cass. n. 61/23).
4.3 Posizione della terza chiamata
Cont
quale mandataria del cui ha affidato la manutenzione CP_2 Controparte_1 della rete e l'incarico di intervenire presso l'utenza coinvolta in caso di interruzioni nella zona interessata dai fatti, è tenuta a manlevare la committente, in forza degli accordi contrattuali con essa conclusi. Le condizioni generali del contratto d'appalto (doc. 4 convenuta, artt. 13.5
e 13.6) così dispongono: “L'appaltatore si obbliga a mantenere indenne dalle Pt_3
responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che abbia direttamente relazione con il Contratto, sia giudiziale che stragiudiziale, che derivi da atti o omissioni dell'Appaltatore o del personale da questi dipendente, rappresentanti o subappaltatori. La menzionata manleva comprende sia l'importo che dovesse Pt_3
13 eventualmente pagare, sia le spese e i costi di qualunque genere in cui possa incorrere Pt_3
come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad agire in propria difesa.”
E' pacifico, pertanto, che il subappalto operato da nei confronti di CP_2 [...]
pur se autorizzato dalla committenza, non esonera dall'obbligo di CP_3 CP_2
tenere indenne Controparte_1
Va pertanto accolta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
da intendersi come domanda di manleva rispetto alla condanna della convenuta al risarcimento del danno da illecito contrattuale in favore dell'attrice.
4.4 Posizione della terza chiamata Controparte_3
Nella propria comparsa di costituzione ha chiesto di chiamare in causa Controparte_1
indicata come subappaltatrice e materiale esecutrice dell'intervento Controparte_3 presso l'azienda dell'attrice, senza tuttavia formulare alcuna domanda nei suoi confronti.
non ha svolto domande contro limitandosi a riservarsi di CP_2 Controparte_3
proporle in separata sede.
L'estensione della domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 [...]
operata con la prima memoria autorizzata ex art. 183 comma sesto c.p.c., è CP_3
tardiva è inammissibile. Detta memoria consente di modificare e precisare le domande già proposte ma non di formularne di nuove, nei confronti di soggetti in precedenza non interessati dalle domande della parte.
La partecipazione di al giudizio, determinata dalla chiamata in causa Controparte_3 di non si giustifica, sicché l'onere delle spese di difesa sostenuto dalla Controparte_1
chiamata andrà posto a carico della chiamante.
14
5. Conclusioni e spese
La domanda di risarcimento proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
va accolta nei termini sopra indicati. Meritevole di accoglimento è, altresì, la domanda
[...]
di manleva svolta da avverso Controparte_1 CP_2
In applicazione delle regole di cui all'art. 91 c.p.c., è tenuta a rifondere Controparte_1
l'attrice delle spese di difesa e va condannata a rifondere di tale onere la convenuta CP_2 chiamante. Quest'ultima, per le ragioni indicate, va condannata alla rifusione delle spese in favore di Controparte_3
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
28.172,93, maggiorata di interessi e rivalutazione nei termini indicati in motivazione;
2) condanna - nella qualità di mandataria del Temporaneo CP_2 CP_10
di Imprese tra e - a tenere indenne CP_2 Controparte_6 CP_7 Controparte_1
dalle conseguenze del capo che precede;
[...]
3) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 9.376,26, di cui € 7.616,00 per compensi, € 617,86 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna nella qualità suindicata, a rifondere a le CP_2 Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 9.290,00, di cui € 7.616,00 per compensi, € 531,60 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Controparte_3 liquidate in € 8.758,40, di cui € 7.616,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
15 Vicenza, 28 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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