Articolo 6 della Legge 6 febbraio 1942, n. 128
Articolo 5Articolo 7
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27 marzo 1942
Art. 6.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1° classe possono essere imbarcati in qualita' di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3° categoria.

Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2° categoria, essi devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazione di l° categoria, essi devono avere compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

La categoria della stazione e' quella che viene assegnata alla nave in base al R. decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786 , convertito nella legge 17 aprile 1925, comma 473.
Entrata in vigore il 27 marzo 1942