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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2841 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: trasferimento per mobilità interprovinciale,
TRA
CA ON, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Scotti, presso il cui studio in Agropoli (SA), via Granatelle 14, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Avellino, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
tutti i soggetti appartenenti al personale ATA – profilo di DSGA coinvolti nelle operazioni di mobilità interprovinciale per la provincia di Avellino anno scolastico 2024/2025,
CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27/06/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, la ricorrente ha esposto:
- di essere DSGA con sede di titolarità presso l'IC Umberto Eco di Milano, in assegnazione provvisoria presso l'IIS Grottaminarda fino al 31/08/2024;
- di aver prodotto domanda di mobilità interprovinciale per l'anno 2024/25, al fine di ottenere il trasferimento in provincia di Avellino, dove ha la residenza il nucleo familiare;
1 - di avere allegato alla domanda documentazione comprovante la richiesta di ricongiungimento al coniuge IG PI e ai due figli minori, IN RI di due anni e TO di tre mesi, tutti residenti e domiciliati in Pietradefusi (AV), via Roma 161;
- che il 22/04/2024 aveva ricevuto via email notifica della convalida della domanda, e che presa visione della stessa aveva verificato che le erano stati correttamente attribuiti 131 punti;
- che il 27/05/2024 erano stati pubblicati dall'AT di Avellino gli esiti della mobilità, da cui aveva appreso che avevano ottenuto il trasferimento le DSGA SQ FI con 138 punti e BI IR con 122 punti, mentre il suo nome non era presente in graduatoria;
- che solo a quel punto, accedendo a “Istanze on line”, aveva verificato che in data 24/04/2024 era stata inserita una diversa lettera di notifica della convalida, mai comunicata, in cui erroneamente le erano stati riconosciuti 16 punti per un solo figlio di età inferiore ai sei anni, nonostante ne avesse due;
- che pertanto il punteggio era stato erroneamente ridotto a 115, determinando il mancato trasferimento;
- che la mancata comunicazione della nuova convalida, con punteggio ridotto, le aveva impedito di chiedere tempestivamente la rettifica del punteggio;
- che ciononostante aveva immediatamente presentato un reclamo e successivamente un'istanza di conciliazione, entrambi rimasti senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione al fine di sentire:
“ordinare al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di mobilità interprovinciale del personale ATA – Ufficio Scolastico Regionale
Campania – Ufficio Scolastico provinciale Avellino anno scolastico 2024/2025, tenendo conto di entrambi i figli minori appartenenti al suo nucleo familiare, e riconoscendole quindi il punteggio di 131 (_centotrentuno_)e comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. In ogni caso, - A seguito della corretta assegnazione del punteggio, accertare il diritto della sig.ra AN ad ottenere il trasferimento interprovinciale nella provincia di Avellino secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale e secondo i posti disponibili”; il tutto con vittoria di spese e compensi, maggiorati ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali.
Il Ministero non si è costituito, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Nemmeno si sono costituiti i controinteressati, resi edotti della pendenza del giudizio tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La questione controversa è stata già esaminata in sede cautelare dal magistrato di turno nel periodo feriale, e decisa con ordinanza di rigetto del 30 luglio 2024.
2 Il giudice della cautela ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in quanto la ricorrente avrebbe colpevolmente omesso di verificare il punteggio attribuitole in data 24/04/2024 e di presentare tempestivo reclamo, con conseguente definitività del provvedimento.
In questa sede, si ritiene di confermare il rigetto della domanda, sia pure con diversa motivazione.
La ricorrente, DSGA con sede di titolarità presso l'I.C. Umberto Eco di Milano, rivendica il proprio diritto al trasferimento interprovinciale verso la provincia di Avellino per l'a.s. 2024/25, su una delle sedi indicate nella domanda del 25/03/2024, lamentando che il mancato trasferimento sia dipeso da un'errata attribuzione del punteggio per i figli di età compresa tra zero e sei anni di età.
Lamenta, in particolare, che l'amministrazione abbia tenuto conto del punteggio spettante per un solo figlio, nonostante avesse regolarmente indicato in domanda, e documentato, di essere madre di due figli nella predetta fascia di età.
Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 18/05/2022, all'allegato E, tabella A, punto II
“Esigenze di famiglia”, lettera B, attribuisce punti 16 per ogni figlio di età inferiore a sei anni.
Risulta dalla documentazione agli atti che la ricorrente, il 25/03/2024, ha prodotto domanda di trasferimento interprovinciale, indicando fra le esigenze di famiglia di avere due figli di età compresa fra zero e sei anni, e allegando varia documentazione.
La domanda è stata convalidata in data 24/04/2024 con il riconoscimento di 99 punti più 16, in relazione a un solo figlio di età compresa fra zero e sei anni, per un totale di 115 punti.
In virtù di ciò la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento, concesso invece alla collega BI
IR, con punti 122.
L'esistenza nel nucleo familiare di due figli di età inferiore a sei anni è il fatto costitutivo del diritto al maggior punteggio rivendicato dall'istante, sicché il relativo onere probatorio non può che gravare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su di lei.
Al riguardo, vale ricordare il consolidato principio per cui “la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte 'costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei
3 fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese” (in termini, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21096 del 19/10/2016).
Il principio per cui il silenzio conseguente alla contumacia di una parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27852 del 29/10/2024).
Dunque, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, né rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013).
Ebbene, nella fattispecie la ricorrente, pur deducendo di avere due bambini, non ha documentato tale circostanza (mediante documenti d'identità dei bimbi, estratti dell'atto di nascita, o altro).
L'unico documento relativo alla composizione del nucleo familiare è un certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza rilasciato il 27/06/2024, che attesta la presenza, nel nucleo familiare iscritto all'indirizzo via Roma 161 – Pietradefusi, di una sola minore, IN RI
PI, nata il [...] a [...]
La ricorrente non ha nemmeno prodotto la documentazione che figura come allegata alla domanda del 25/03/2024, fra cui avrebbero dovuto esservi carta d'identità della bambina e codice fiscale del bambino, che pertanto non risultano agli atti del presente procedimento.
Ciò impedisce non soltanto di affermare l'effettiva sussistenza del diritto al punteggio per due figli anziché per uno, ma anche di valutare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, la quale, dopo avere inizialmente convalidato il punteggio di 131 (di cui 16 punti per ciascun figlio minore di sei anni), ha emesso un nuovo provvedimento di convalida per il minor punteggio di 115, considerando la presenza di un solo figlio minore di sei anni.
Al riguardo, si osserva che la nuova documentazione, acquisita in corso di causa dalla ricorrente tramite istanza di accesso agli atti e depositata il 31/10/2024, fornisce indubbiamente supporto alla sua ricostruzione della dinamica dei fatti (v. in particolare il riscontro della DGSIS).
La ricorrente aveva, infatti, sostenuto in ricorso di non aver potuto tempestivamente contestare la decurtazione del punteggio, in quanto le era stata inizialmente notificata una convalida della domanda, della quale aveva preso visione appurando l'attribuzione del punteggio corretto, e che solo successivamente era stata emessa un'ulteriore convalida, con riduzione del punteggio, senza che, tuttavia, quest'ultima le fosse comunicata.
Sul punto, non può non rilevarsi come la rettifica del punteggio da parte dell'ufficio scolastico, che inizialmente lo aveva riconosciuto come da domanda del 25/03/2024, appaia compatibile con la successiva verifica di un'insufficienza della documentazione prodotta a corredo della stessa, e come ogni verifica al riguardo sia comunque preclusa, in questa sede, dalla mancata produzione degli allegati alla domanda.
4 Rimane la circostanza della mancata comunicazione della rettifica/nuova convalida.
Essa è, tuttavia, priva di rilievo ai fini di causa, a fronte della carenza di prova in ordine al fatto costitutivo del diritto rivendicato.
Va a questo punto rimarcato che oggetto della domanda non è la correttezza dell'agere amministrativo ma il diritto dell'istante all'attribuzione del corretto punteggio, e quindi del trasferimento agognato. Nessuna richiesta di risarcimento per ipotetici pregiudizi derivanti da condotte illecite o inadempienti tenute dalla p.a. è stata avanzata.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero dell'Istruzione e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2841 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: trasferimento per mobilità interprovinciale,
TRA
CA ON, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Scotti, presso il cui studio in Agropoli (SA), via Granatelle 14, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e Ufficio VII – Ambito Territoriale per la provincia di Avellino, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
NONCHÉ
tutti i soggetti appartenenti al personale ATA – profilo di DSGA coinvolti nelle operazioni di mobilità interprovinciale per la provincia di Avellino anno scolastico 2024/2025,
CONTROINTERESSATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27/06/2024, con contestuale istanza cautelare in corso di causa, la ricorrente ha esposto:
- di essere DSGA con sede di titolarità presso l'IC Umberto Eco di Milano, in assegnazione provvisoria presso l'IIS Grottaminarda fino al 31/08/2024;
- di aver prodotto domanda di mobilità interprovinciale per l'anno 2024/25, al fine di ottenere il trasferimento in provincia di Avellino, dove ha la residenza il nucleo familiare;
1 - di avere allegato alla domanda documentazione comprovante la richiesta di ricongiungimento al coniuge IG PI e ai due figli minori, IN RI di due anni e TO di tre mesi, tutti residenti e domiciliati in Pietradefusi (AV), via Roma 161;
- che il 22/04/2024 aveva ricevuto via email notifica della convalida della domanda, e che presa visione della stessa aveva verificato che le erano stati correttamente attribuiti 131 punti;
- che il 27/05/2024 erano stati pubblicati dall'AT di Avellino gli esiti della mobilità, da cui aveva appreso che avevano ottenuto il trasferimento le DSGA SQ FI con 138 punti e BI IR con 122 punti, mentre il suo nome non era presente in graduatoria;
- che solo a quel punto, accedendo a “Istanze on line”, aveva verificato che in data 24/04/2024 era stata inserita una diversa lettera di notifica della convalida, mai comunicata, in cui erroneamente le erano stati riconosciuti 16 punti per un solo figlio di età inferiore ai sei anni, nonostante ne avesse due;
- che pertanto il punteggio era stato erroneamente ridotto a 115, determinando il mancato trasferimento;
- che la mancata comunicazione della nuova convalida, con punteggio ridotto, le aveva impedito di chiedere tempestivamente la rettifica del punteggio;
- che ciononostante aveva immediatamente presentato un reclamo e successivamente un'istanza di conciliazione, entrambi rimasti senza riscontro.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione al fine di sentire:
“ordinare al Ministero convenuto di rideterminare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di mobilità interprovinciale del personale ATA – Ufficio Scolastico Regionale
Campania – Ufficio Scolastico provinciale Avellino anno scolastico 2024/2025, tenendo conto di entrambi i figli minori appartenenti al suo nucleo familiare, e riconoscendole quindi il punteggio di 131 (_centotrentuno_)e comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. In ogni caso, - A seguito della corretta assegnazione del punteggio, accertare il diritto della sig.ra AN ad ottenere il trasferimento interprovinciale nella provincia di Avellino secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità interprovinciale e secondo i posti disponibili”; il tutto con vittoria di spese e compensi, maggiorati ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 55/2014 per la presenza di collegamenti ipertestuali.
Il Ministero non si è costituito, nonostante il ricorso gli sia stato ritualmente notificato;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Nemmeno si sono costituiti i controinteressati, resi edotti della pendenza del giudizio tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La questione controversa è stata già esaminata in sede cautelare dal magistrato di turno nel periodo feriale, e decisa con ordinanza di rigetto del 30 luglio 2024.
2 Il giudice della cautela ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in quanto la ricorrente avrebbe colpevolmente omesso di verificare il punteggio attribuitole in data 24/04/2024 e di presentare tempestivo reclamo, con conseguente definitività del provvedimento.
In questa sede, si ritiene di confermare il rigetto della domanda, sia pure con diversa motivazione.
La ricorrente, DSGA con sede di titolarità presso l'I.C. Umberto Eco di Milano, rivendica il proprio diritto al trasferimento interprovinciale verso la provincia di Avellino per l'a.s. 2024/25, su una delle sedi indicate nella domanda del 25/03/2024, lamentando che il mancato trasferimento sia dipeso da un'errata attribuzione del punteggio per i figli di età compresa tra zero e sei anni di età.
Lamenta, in particolare, che l'amministrazione abbia tenuto conto del punteggio spettante per un solo figlio, nonostante avesse regolarmente indicato in domanda, e documentato, di essere madre di due figli nella predetta fascia di età.
Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 del 18/05/2022, all'allegato E, tabella A, punto II
“Esigenze di famiglia”, lettera B, attribuisce punti 16 per ogni figlio di età inferiore a sei anni.
Risulta dalla documentazione agli atti che la ricorrente, il 25/03/2024, ha prodotto domanda di trasferimento interprovinciale, indicando fra le esigenze di famiglia di avere due figli di età compresa fra zero e sei anni, e allegando varia documentazione.
La domanda è stata convalidata in data 24/04/2024 con il riconoscimento di 99 punti più 16, in relazione a un solo figlio di età compresa fra zero e sei anni, per un totale di 115 punti.
In virtù di ciò la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento, concesso invece alla collega BI
IR, con punti 122.
L'esistenza nel nucleo familiare di due figli di età inferiore a sei anni è il fatto costitutivo del diritto al maggior punteggio rivendicato dall'istante, sicché il relativo onere probatorio non può che gravare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su di lei.
Al riguardo, vale ricordare il consolidato principio per cui “la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore a fondamento delle prerogative azionate in giudizio vale a esonerare quest'ultimo dall'assolvimento del corrispondente onere probatorio unicamente nei casi in cui il difetto di contestazione sia predicabile in capo alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio. È appena il caso di richiamare, sul punto, il testo dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi del quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte 'costituita'. Viceversa, là dove nel processo siano rimaste contumaci talune parti,
l'applicazione del ridetto principio di non contestazione (riferito a fatti comuni ai soggetti costituiti e a quelli rimasti contumaci) non può trovare accoglimento, non potendo ascriversi alla scelta processuale del contumace alcuna conseguenza negativa diversa dalla mancata possibilità di esercitare le prerogative assicurate dall'attiva partecipazione al processo e, in particolare, la conseguenza di sollevare per ciò solo l'attore dall'onere di fornire in modo specifico la prova dei
3 fatti su cui lo stesso abbia fondato le proprie pretese” (in termini, v. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
21096 del 19/10/2016).
Il principio per cui il silenzio conseguente alla contumacia di una parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 42035 del 30/12/2021;
Sez. 3, Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 27852 del 29/10/2024).
Dunque, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, né rappresenta un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013).
Ebbene, nella fattispecie la ricorrente, pur deducendo di avere due bambini, non ha documentato tale circostanza (mediante documenti d'identità dei bimbi, estratti dell'atto di nascita, o altro).
L'unico documento relativo alla composizione del nucleo familiare è un certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza rilasciato il 27/06/2024, che attesta la presenza, nel nucleo familiare iscritto all'indirizzo via Roma 161 – Pietradefusi, di una sola minore, IN RI
PI, nata il [...] a [...]
La ricorrente non ha nemmeno prodotto la documentazione che figura come allegata alla domanda del 25/03/2024, fra cui avrebbero dovuto esservi carta d'identità della bambina e codice fiscale del bambino, che pertanto non risultano agli atti del presente procedimento.
Ciò impedisce non soltanto di affermare l'effettiva sussistenza del diritto al punteggio per due figli anziché per uno, ma anche di valutare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione, la quale, dopo avere inizialmente convalidato il punteggio di 131 (di cui 16 punti per ciascun figlio minore di sei anni), ha emesso un nuovo provvedimento di convalida per il minor punteggio di 115, considerando la presenza di un solo figlio minore di sei anni.
Al riguardo, si osserva che la nuova documentazione, acquisita in corso di causa dalla ricorrente tramite istanza di accesso agli atti e depositata il 31/10/2024, fornisce indubbiamente supporto alla sua ricostruzione della dinamica dei fatti (v. in particolare il riscontro della DGSIS).
La ricorrente aveva, infatti, sostenuto in ricorso di non aver potuto tempestivamente contestare la decurtazione del punteggio, in quanto le era stata inizialmente notificata una convalida della domanda, della quale aveva preso visione appurando l'attribuzione del punteggio corretto, e che solo successivamente era stata emessa un'ulteriore convalida, con riduzione del punteggio, senza che, tuttavia, quest'ultima le fosse comunicata.
Sul punto, non può non rilevarsi come la rettifica del punteggio da parte dell'ufficio scolastico, che inizialmente lo aveva riconosciuto come da domanda del 25/03/2024, appaia compatibile con la successiva verifica di un'insufficienza della documentazione prodotta a corredo della stessa, e come ogni verifica al riguardo sia comunque preclusa, in questa sede, dalla mancata produzione degli allegati alla domanda.
4 Rimane la circostanza della mancata comunicazione della rettifica/nuova convalida.
Essa è, tuttavia, priva di rilievo ai fini di causa, a fronte della carenza di prova in ordine al fatto costitutivo del diritto rivendicato.
Va a questo punto rimarcato che oggetto della domanda non è la correttezza dell'agere amministrativo ma il diritto dell'istante all'attribuzione del corretto punteggio, e quindi del trasferimento agognato. Nessuna richiesta di risarcimento per ipotetici pregiudizi derivanti da condotte illecite o inadempienti tenute dalla p.a. è stata avanzata.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero dell'Istruzione e dei controinteressati.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Benevento, 18 marzo 2025.
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Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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