TRIB
Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 264/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro Dott. Lucio ARDIGO'
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(c.f. Parte_1
) ; P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile in quanto : A.-
, istituita nel 1958 come ente pubblico, è stata trasformata, a far data dal 1° gennaio Parte_1
1995, in ente privato senza scopo di lucro in virtù del D.Lgs. 509/1994, a seguito della attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ed ha assunto la forma di associazione di diritto privato. Ai sensi dell'art. 38 della
Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza Parte_1
a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come individuati dalla Legge, dallo Statuto e dai propri Regolamenti in materia di previdenza e di assistenza tempo per tempo vigenti. Per quanto risulti essere un soggetto di diritto privato, continua a svolgere attività di interesse pubblico, Parte_1 per la quale ha titolo a pretendere il versamento dei contributi previdenziali obbligatori previsti dalle norme e dai Regolamenti dovuti dagli iscritti. B.- Tutti gli ingegneri e architetti, che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, sono obbligati all'iscrizione ad ed a comunicare annualmente a quest'ultima, entro i termini di cui Parte_1 agli artt. 7, 36 dello Statuto vigente fino al 31/12/2012; dell'art. 7 dello Statuto attualmente vigente e degli artt. 2 e 11 del Regolamento Generale Previdenza (di seguito per brevità anche RGP), il proprio reddito professionale ed il volume di affari ai fini IVA. Tutti gli iscritti a sono obbligati, Parte_1 ai sensi del previgente Statuto (art. 22) e dell'attuale Regolamento Generale di Previdenza (art. 4), al versamento di un contributo c.d. soggettivo annuale, determinato con una aliquota percentuale sul reddito professionale netto, dichiarato ai fini Irpef, per l'intero anno solare, con obbligo, comunque, di pagamento di un contributo soggettivo minimo, annualmente deliberato da . Gli Parte_1 iscritti possono, altresì, sempre ai sensi dell'art. 4 dell'attuale Regolamento Generale Previdenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, decidere di versare un contributo soggettivo facoltativo aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, anch'esso calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito. Gli iscritti a sono, inoltre, tenuti ai sensi del previgente Statuto (art. 23) ed Parte_1 all'attuale Regolamento Generale Previdenza (art. 5) al versamento annuale di un contributo c.d. integrativo, calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA.
Tutti gli iscritti sono, comunque, obbligati al versamento di un contributo integrativo minimo, annualmente deliberato da . Tutti gli iscritti, infine, ai sensi dell'art. 6 del vigente Parte_1
Regolamento Generale Previdenza, sono obbligati al versamento di un contributo annuale per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità, anch'esso annualmente stabilito da
. C.- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 36 e 37 del previgente Statuto e degli artt. 1, Parte_1
2 e 10 del vigente Regolamento Generale Previdenza, il mancato rispetto degli obblighi previdenziali di iscrizione, di comunicazione e di versamento, o anche il solo ritardo;
nell'adempimento di questi, determina per l'obbligo di applicazione di interessi e sanzioni pecuniarie;
Il Parte_1 professionista, Ing. si è reso inadempiente agli obblighi nei confronti di , CP_1 Parte_1 sicché, lo stesso, ai sensi dell'art. 635 c.p.c. della legge 6/1981, dello Statuto e del Regolamento Generale Previdenza risulta debitore nei confronti di della somma di complessiva di € Parte_1
5.668,75 attestata alla data dell'aggiornamento contabile indicata nella dichiarazione dei crediti contributivi e dall'e.c. contributivo oltre per gli oneri di recupero determinati dall'intervento della società Fire S.p.A., pari ad 181.17 e della ulteriore “success fee” pari al 1.62% (oltre IVA) sull'importo del debito dovuto dal professionista, e così per complessivi €. 293.20 ; ritenuto che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cpc ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 Rv. 605189 ) ; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. e che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 cpc in ragione della particolare natura del credito vantato che della particolare prova fornita dall'istante costituita da dichiarazioni di autoliquidazione provenienti dal debitore e sia per la situazione di grave pregiudizio nel ritardo determinata dal fatto che il debitore non fornisce alcuna effettiva garanzia di adempimento;
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 C.F._1 ricorso, immediatamente, senza dilazione la somma di Euro 5961,95 oltre agli oneri di recupero per
€ 293,20 ed al pagamento delle ulteriori e successive sanzioni così come erogate ed erogande fino al soddisfo in virtù degli artt. 1, 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza ed al pagamento degli interessi coerentemente con quanto riportato agli artt. 36 e 37 dello Statuto previgente (per gli anni fino al 2012) e all'art. 10.2 del Regolamento Generale Previdenza (dal 2013 in poi) dal dovuto e sino al soddisfo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione , consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 621,00 oltre a Euro 21,50 per esborsi e I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Autorizza la provvisoria esecuzione.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Deciso in data 17/03/2025
Il giudice
DOTT. Lucio Ardigò
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO
Il Giudice del Lavoro Dott. Lucio ARDIGO'
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(c.f. Parte_1
) ; P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile in quanto : A.-
, istituita nel 1958 come ente pubblico, è stata trasformata, a far data dal 1° gennaio Parte_1
1995, in ente privato senza scopo di lucro in virtù del D.Lgs. 509/1994, a seguito della attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ed ha assunto la forma di associazione di diritto privato. Ai sensi dell'art. 38 della
Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza Parte_1
a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come individuati dalla Legge, dallo Statuto e dai propri Regolamenti in materia di previdenza e di assistenza tempo per tempo vigenti. Per quanto risulti essere un soggetto di diritto privato, continua a svolgere attività di interesse pubblico, Parte_1 per la quale ha titolo a pretendere il versamento dei contributi previdenziali obbligatori previsti dalle norme e dai Regolamenti dovuti dagli iscritti. B.- Tutti gli ingegneri e architetti, che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, sono obbligati all'iscrizione ad ed a comunicare annualmente a quest'ultima, entro i termini di cui Parte_1 agli artt. 7, 36 dello Statuto vigente fino al 31/12/2012; dell'art. 7 dello Statuto attualmente vigente e degli artt. 2 e 11 del Regolamento Generale Previdenza (di seguito per brevità anche RGP), il proprio reddito professionale ed il volume di affari ai fini IVA. Tutti gli iscritti a sono obbligati, Parte_1 ai sensi del previgente Statuto (art. 22) e dell'attuale Regolamento Generale di Previdenza (art. 4), al versamento di un contributo c.d. soggettivo annuale, determinato con una aliquota percentuale sul reddito professionale netto, dichiarato ai fini Irpef, per l'intero anno solare, con obbligo, comunque, di pagamento di un contributo soggettivo minimo, annualmente deliberato da . Gli Parte_1 iscritti possono, altresì, sempre ai sensi dell'art. 4 dell'attuale Regolamento Generale Previdenza, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, decidere di versare un contributo soggettivo facoltativo aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, anch'esso calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito. Gli iscritti a sono, inoltre, tenuti ai sensi del previgente Statuto (art. 23) ed Parte_1 all'attuale Regolamento Generale Previdenza (art. 5) al versamento annuale di un contributo c.d. integrativo, calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA.
Tutti gli iscritti sono, comunque, obbligati al versamento di un contributo integrativo minimo, annualmente deliberato da . Tutti gli iscritti, infine, ai sensi dell'art. 6 del vigente Parte_1
Regolamento Generale Previdenza, sono obbligati al versamento di un contributo annuale per il finanziamento del trattamento di maternità e paternità, anch'esso annualmente stabilito da
. C.- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 36 e 37 del previgente Statuto e degli artt. 1, Parte_1
2 e 10 del vigente Regolamento Generale Previdenza, il mancato rispetto degli obblighi previdenziali di iscrizione, di comunicazione e di versamento, o anche il solo ritardo;
nell'adempimento di questi, determina per l'obbligo di applicazione di interessi e sanzioni pecuniarie;
Il Parte_1 professionista, Ing. si è reso inadempiente agli obblighi nei confronti di , CP_1 Parte_1 sicché, lo stesso, ai sensi dell'art. 635 c.p.c. della legge 6/1981, dello Statuto e del Regolamento Generale Previdenza risulta debitore nei confronti di della somma di complessiva di € Parte_1
5.668,75 attestata alla data dell'aggiornamento contabile indicata nella dichiarazione dei crediti contributivi e dall'e.c. contributivo oltre per gli oneri di recupero determinati dall'intervento della società Fire S.p.A., pari ad 181.17 e della ulteriore “success fee” pari al 1.62% (oltre IVA) sull'importo del debito dovuto dal professionista, e così per complessivi €. 293.20 ; ritenuto che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cpc ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 25888 del 28/10/2008 Rv. 605189 ) ; considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. e che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 cpc in ragione della particolare natura del credito vantato che della particolare prova fornita dall'istante costituita da dichiarazioni di autoliquidazione provenienti dal debitore e sia per la situazione di grave pregiudizio nel ritardo determinata dal fatto che il debitore non fornisce alcuna effettiva garanzia di adempimento;
INGIUNGE A
) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al CP_1 C.F._1 ricorso, immediatamente, senza dilazione la somma di Euro 5961,95 oltre agli oneri di recupero per
€ 293,20 ed al pagamento delle ulteriori e successive sanzioni così come erogate ed erogande fino al soddisfo in virtù degli artt. 1, 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza ed al pagamento degli interessi coerentemente con quanto riportato agli artt. 36 e 37 dello Statuto previgente (per gli anni fino al 2012) e all'art. 10.2 del Regolamento Generale Previdenza (dal 2013 in poi) dal dovuto e sino al soddisfo nonché le spese di questa procedura di ingiunzione , consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in Euro 621,00 oltre a Euro 21,50 per esborsi e I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo.
Autorizza la provvisoria esecuzione.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Deciso in data 17/03/2025
Il giudice
DOTT. Lucio Ardigò