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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 369/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 2/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Bove, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/2/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 13/4/2000 in Castrocielo (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nata il [...]) e (nato l'[...]), hanno chiesto che il Collegio Persona_1 Persona_2 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 369/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castrocielo (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrocielo (FR) dell'anno 2000 al numero 2, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 369/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il 2/4/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Bove, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/2/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio il 13/4/2000 in Castrocielo (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli
(nata il [...]) e (nato l'[...]), hanno chiesto che il Collegio Persona_1 Persona_2 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 369/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castrocielo (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castrocielo (FR) dell'anno 2000 al numero 2, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari