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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3444/2022
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3444/2022, all'udienza del 27/03/2025, alle ore 10.45, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. CELLERINO CINZIA;
Parte_1
per , l'Avv. BE IN;
CP_1
è altresì presente per la pratica la dott.ssa CLAUDIA MARIANO. CP_2
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in PCT.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in PCT.
I difensori discutono oralmente la causa.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 3444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3444 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra CP_ C.F. , elettivamente domiciliata in , Via Parte_1 C.F._1
Lavagna n. 24, presso lo studio dell'avv. CELLERINO CINZIA che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in San Giuliano Terme (PI), via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'avv.
BE IN che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2022, a convenuto in giudizio Parte_1 il innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale di Pisa, ogni deduzione avversaria respinta, accertare la responsabilità del
, in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione di tutti i danni sofferti dalla CP_1
sig.ra nel sinistro per cui è causa e descritto in narrativa e, conseguentemente, Parte_1
condannare il predetto , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei CP_1
danni patiti dalla sig.ra nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con Parte_1
vittoria di compensi e spese.”
A sostengo delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - che in data 21.11.2017 alle ore 16,15 circa, CP_ percorrendo a piedi Via San Lorenzo, in , perdeva l'equilibrio a causa di una lastra laterale basculante del marciapiede e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni consistite in una frattura del malleolo della caviglia sinistra, contusione del ginocchio sinistro e distorsione della caviglia sinistra;
- che l'anomalia della pavimentazione che ha causato la caduta non era minimamente percepibile né prevedibile da essa attrice;
- di avere pertanto domandato, con pec del 30.12.2017, il risarcimento del danno al quale custode delle strade pubbliche e pertanto responsabile CP_1
per la omessa o incompleta manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro, senza successo;
- che invero l'ente locale ha declinato qualsivoglia responsabilità, assumendo che la pavimentazione del tratto di marciapiede in cui si sarebbe verificato il sinistro, al momento del sopralluogo effettuato dai tecnici da esso incaricati (01.02.2018), era risultato in buono stato manutentivo, non essendo stata rilevata la presenza di una lastra sconnessa e basculante imprevedibile ed invisibile;
- di avere quindi esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo.
In data 14.12.2022 si è costituito il convenuto, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1
svolta dalla difesa attrice, deducendo: - l'insussistenza dell'asserita anomalìa del manto calpestabile;
- la riconducibilità del sinistro alla condotta imprudente della danneggiata;
- la mancata dimostrazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accoglimento delle domande di parte attrice nella misura di giustizia, previo accertamento del concorso colposo della condotta della ella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. Pt_1
La causa è stata istruita in via documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del
15.11.2023. E' stata altresì espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice/danneggiata
(depositata il 17.04.2024).
La causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
*****
1. Nei fatti è pacifico tra le parti che in data 21.11.2017 alle ore 16,15 circa, l'attrice Pt_1
CP_
caduta mentre la stessa percorreva, a piedi, il marciapiede di Via San Lorenzo, a , ed
[...]
è altresì incontestato che a seguito della caduta ella si sia recata al Pronto Soccorso di Cisanello dove, effettuati gli esami strumentali del caso, le sono state diagnosticate “frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra e contusione al ginocchio sinistro e distorsione della caviglia destra” (allegato
1 all'atto di citazione). Ad essere oggetto di contestazione è invece la esatta dinamica del sinistro,
l'individuazione delle cause della caduta e l'eventuale incidenza di eventuali condotte imprudenti della vittima, nonché la sussistenza dei danni lamentati e la loro quantificazione.
2. Il thema decidendum verte, dunque: 1) dell'accertamento della responsabilità del CP_1 quale custode del marciapiede percorso dalla l momento della caduta, ai sensi dell'art. Pt_1 2051 c.c.; 2) dell'esame della conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno in tesi subito in conseguenza del sinistro.
3. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale la struttura della responsabilità in esame, sul piano processuale incombe al danneggiato provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del
“caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
5. Nella specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio alla stessa incombente.
5.1 In primo luogo, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale, si osserva che la documentazione fotografica versata in atti dall'attrice raffigura le lastre di pietra che compongono il tratto di marciapiede teatro del sinistro ben collocate nella propria sede e connotate da fessurazioni della copertura cementizia. Detta documentazione non ha permesso di accertare che il dislivello del piano di calpestio in tesi verificatosi al passaggio dell'attrice sulla mattonella sia stato di entità tale da alterarne l'andamento sicuro e a cagionarne quindi la caduta. Sotto questo profilo, nessun rilievo probatorio può essere accordato al video versato in atti dall'attrice, atteso che si tratta di materiale realizzato dal teste in epoca successiva al sinistro e quindi non idoneo a rappresentare lo Tes_1
stato dei luoghi al momento dei fatti di causa. Tale circostanza è stata esplicitamente confermata dal che, sentito in controprova, ha affermato: “si, confermo, ho effettuato personalmente il Tes_1 video, in un momento successivo al sinistro, uno o due mesi dopo”.
Ad abundantiam, si osserva in ogni caso che il contenuto del video in parola non restituisce l'idea di una pavimentazione dissestata al punto da costituire causa autonoma della rovinosa caduta dell'attrice.
L'efficacia causale dell'anomalia della pavimentazione rispetto alla determinazione dell'evento dannoso occorso è dunque rimasta indimostrata. 5.2 Del pari, l'istruttoria orale svolta non ha soddisfatto lo standard probatorio richiesto in ordine all'accertamento del nesso eziologico fra l'asserita anomalia del marciapiede percorso dall'attrice e l'evento dannoso occorsole, essendo rimasto indimostrato il fatto che la caduta sia causalmente riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alla presenza della mattonella basculante.
In particolare, il teste sentito sui capitoli 1 e 2 della seconda memoria di parte attrice, Testimone_2 ha dichiarato: “preciso che stavo aspettando la all'angolo di via Berlinghieri a meno di 20 Pt_1 metri dal supermercato Conad per tornare a casa”. In risposta al capitolo 3, lo stesso teste ha affermato: “Sì confermo. È caduta nel tratto tra l'uscita del supermercato e l'angolo di via
Belinghieri con la via S. Lorenzo”; interrogato poi sul capitolo n. 5 sempre della stessa memoria ha dichiarato: “sono intervenuto subito a soccorrere la sig.ra che si lamentava, preciso che c'era concitazione e ha rischiato di battere sullo spigolo di un'auto parcheggiata vicina. Ho chiesto come era caduta e mi ha indicato la pietra basculante”.
Le citate dichiarazioni testimoniali, sebbene rilevanti ai fini dell'accertamento del luogo in cui si sono svolti i fatti di causa, a nulla rilevano, tuttavia, ai fini della prova dell'effettiva dinamica del sinistro, non potendo trarsi da esse la conclusione che la caduta dell'attrice sia incontrovertibilmente stata causata dall'oscillazione della lastra di pietra posta sulla pavimentazione, atteso che detta circostanza non è stata direttamente percepita dal teste, il quale risulta averla appresa successivamente dal racconto dell'attrice. E neppure può essere invocata, in senso contrario, la “testimonianza scritta” resa dal medesimo teste (all. 6 alla comparsa di costituzione dell'ente convenuto), datata Tes_1
22.11.2017, atteso che il nostro ordinamento non riconosce alcuna efficacia probatoria a tale genere di produzioni documentali, a maggior ragione ove seguite da una dichiarazione orale nella quale il teste ha chiarito di non avere avuto diretta percezione della causa della caduta.
5.3 Pertanto, considerato che l'istruttoria svolta non ha permesso di ricostruire con sufficiente grado di certezza l'effettiva dinamica del sinistro, non potendosi ritenere raggiunta la prova del nesso eziologico fra la presenza, comunque indimostrata, dell'anomalìa del marciapiede (mattonella sconnessa, basculante) e la caduta dell'attrice, deve escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti dell'ente convenuto.
Sul punto, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova della dinamica del sinistro, la quale afferma: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa", essendo, infatti, egli onerato di dimostrare
"l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. civ., n. 21935/2021; Cass. civ.,
n. 27724/2018). Ed invero, proprio poiché la norma suddetta "non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (Cass. civ., n. 12027/2017), occorre che il preteso danneggiato dimostri quantomeno la sussistenza del nesso causale tra res e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall'art. 2051 c.c., sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità.
Del resto, proprio in un caso di manto stradale sconnesso, la Suprema Corte ha di recente affermato che “La sola esistenza di un'alterazione in un manto stradale non è sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro, la presenza di tale alterazione non dimostra che essa abbia cagionato la caduta e detta prova non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata” (Cass. civ. sez. VI, 4/10/2022, n. 28672), con ciò richiedendo che le affermazioni del danneggiato debbono essere corroborate da elementi esterni che, nella specie, non sussistono.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 56.000,00), adottando i parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità della causa e della decisione assunta ai sensi dell'art 281 sexies cpc, e considerata l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA rifondere al , in persona del Sindaco pro Parte_1 CP_1
tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3444/2022, all'udienza del 27/03/2025, alle ore 10.45, dinnanzi al Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, sono comparsi: per l'Avv. CELLERINO CINZIA;
Parte_1
per , l'Avv. BE IN;
CP_1
è altresì presente per la pratica la dott.ssa CLAUDIA MARIANO. CP_2
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in PCT.
La difesa di parte convenuta precisa le conclusioni come da note conclusive depositate in PCT.
I difensori discutono oralmente la causa.
I procuratori, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza, si allontanano dall'aula.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale (sentenza in calce al verbale).
Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
N. R.G. 3444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3444 del ruolo di contenzioso generale dell'anno 2022 pendente tra CP_ C.F. , elettivamente domiciliata in , Via Parte_1 C.F._1
Lavagna n. 24, presso lo studio dell'avv. CELLERINO CINZIA che la rappresenta e difende come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in San Giuliano Terme (PI), via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'avv.
BE IN che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.”.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.09.2022, a convenuto in giudizio Parte_1 il innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale di Pisa, ogni deduzione avversaria respinta, accertare la responsabilità del
, in persona del Sindaco pro tempore, nella causazione di tutti i danni sofferti dalla CP_1
sig.ra nel sinistro per cui è causa e descritto in narrativa e, conseguentemente, Parte_1
condannare il predetto , in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei CP_1
danni patiti dalla sig.ra nella misura che sarà accertata in corso di causa. Con Parte_1
vittoria di compensi e spese.”
A sostengo delle domande svolte, l'attrice ha allegato: - che in data 21.11.2017 alle ore 16,15 circa, CP_ percorrendo a piedi Via San Lorenzo, in , perdeva l'equilibrio a causa di una lastra laterale basculante del marciapiede e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni consistite in una frattura del malleolo della caviglia sinistra, contusione del ginocchio sinistro e distorsione della caviglia sinistra;
- che l'anomalia della pavimentazione che ha causato la caduta non era minimamente percepibile né prevedibile da essa attrice;
- di avere pertanto domandato, con pec del 30.12.2017, il risarcimento del danno al quale custode delle strade pubbliche e pertanto responsabile CP_1
per la omessa o incompleta manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro, senza successo;
- che invero l'ente locale ha declinato qualsivoglia responsabilità, assumendo che la pavimentazione del tratto di marciapiede in cui si sarebbe verificato il sinistro, al momento del sopralluogo effettuato dai tecnici da esso incaricati (01.02.2018), era risultato in buono stato manutentivo, non essendo stata rilevata la presenza di una lastra sconnessa e basculante imprevedibile ed invisibile;
- di avere quindi esperito il tentativo di negoziazione assistita, con esito negativo.
In data 14.12.2022 si è costituito il convenuto, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti CP_1
svolta dalla difesa attrice, deducendo: - l'insussistenza dell'asserita anomalìa del manto calpestabile;
- la riconducibilità del sinistro alla condotta imprudente della danneggiata;
- la mancata dimostrazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza del sinistro.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accoglimento delle domande di parte attrice nella misura di giustizia, previo accertamento del concorso colposo della condotta della ella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. Pt_1
La causa è stata istruita in via documentale e con l'assunzione di prove testimoniali, all'udienza del
15.11.2023. E' stata altresì espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attrice/danneggiata
(depositata il 17.04.2024).
La causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.
*****
1. Nei fatti è pacifico tra le parti che in data 21.11.2017 alle ore 16,15 circa, l'attrice Pt_1
CP_
caduta mentre la stessa percorreva, a piedi, il marciapiede di Via San Lorenzo, a , ed
[...]
è altresì incontestato che a seguito della caduta ella si sia recata al Pronto Soccorso di Cisanello dove, effettuati gli esami strumentali del caso, le sono state diagnosticate “frattura del malleolo esterno della caviglia sinistra e contusione al ginocchio sinistro e distorsione della caviglia destra” (allegato
1 all'atto di citazione). Ad essere oggetto di contestazione è invece la esatta dinamica del sinistro,
l'individuazione delle cause della caduta e l'eventuale incidenza di eventuali condotte imprudenti della vittima, nonché la sussistenza dei danni lamentati e la loro quantificazione.
2. Il thema decidendum verte, dunque: 1) dell'accertamento della responsabilità del CP_1 quale custode del marciapiede percorso dalla l momento della caduta, ai sensi dell'art. Pt_1 2051 c.c.; 2) dell'esame della conseguente domanda di condanna al risarcimento del danno in tesi subito in conseguenza del sinistro.
3. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. Come noto, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale la struttura della responsabilità in esame, sul piano processuale incombe al danneggiato provare il rapporto di custodia tra convenuto e res custodita, la derivazione del danno dalla cosa custodita ed altresì, se la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
l'attore deve altresì dimostrare di avere tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Di contro, il custode, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del
“caso fortuito”, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e della assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
5. Nella specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio alla stessa incombente.
5.1 In primo luogo, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria documentale, si osserva che la documentazione fotografica versata in atti dall'attrice raffigura le lastre di pietra che compongono il tratto di marciapiede teatro del sinistro ben collocate nella propria sede e connotate da fessurazioni della copertura cementizia. Detta documentazione non ha permesso di accertare che il dislivello del piano di calpestio in tesi verificatosi al passaggio dell'attrice sulla mattonella sia stato di entità tale da alterarne l'andamento sicuro e a cagionarne quindi la caduta. Sotto questo profilo, nessun rilievo probatorio può essere accordato al video versato in atti dall'attrice, atteso che si tratta di materiale realizzato dal teste in epoca successiva al sinistro e quindi non idoneo a rappresentare lo Tes_1
stato dei luoghi al momento dei fatti di causa. Tale circostanza è stata esplicitamente confermata dal che, sentito in controprova, ha affermato: “si, confermo, ho effettuato personalmente il Tes_1 video, in un momento successivo al sinistro, uno o due mesi dopo”.
Ad abundantiam, si osserva in ogni caso che il contenuto del video in parola non restituisce l'idea di una pavimentazione dissestata al punto da costituire causa autonoma della rovinosa caduta dell'attrice.
L'efficacia causale dell'anomalia della pavimentazione rispetto alla determinazione dell'evento dannoso occorso è dunque rimasta indimostrata. 5.2 Del pari, l'istruttoria orale svolta non ha soddisfatto lo standard probatorio richiesto in ordine all'accertamento del nesso eziologico fra l'asserita anomalia del marciapiede percorso dall'attrice e l'evento dannoso occorsole, essendo rimasto indimostrato il fatto che la caduta sia causalmente riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alla presenza della mattonella basculante.
In particolare, il teste sentito sui capitoli 1 e 2 della seconda memoria di parte attrice, Testimone_2 ha dichiarato: “preciso che stavo aspettando la all'angolo di via Berlinghieri a meno di 20 Pt_1 metri dal supermercato Conad per tornare a casa”. In risposta al capitolo 3, lo stesso teste ha affermato: “Sì confermo. È caduta nel tratto tra l'uscita del supermercato e l'angolo di via
Belinghieri con la via S. Lorenzo”; interrogato poi sul capitolo n. 5 sempre della stessa memoria ha dichiarato: “sono intervenuto subito a soccorrere la sig.ra che si lamentava, preciso che c'era concitazione e ha rischiato di battere sullo spigolo di un'auto parcheggiata vicina. Ho chiesto come era caduta e mi ha indicato la pietra basculante”.
Le citate dichiarazioni testimoniali, sebbene rilevanti ai fini dell'accertamento del luogo in cui si sono svolti i fatti di causa, a nulla rilevano, tuttavia, ai fini della prova dell'effettiva dinamica del sinistro, non potendo trarsi da esse la conclusione che la caduta dell'attrice sia incontrovertibilmente stata causata dall'oscillazione della lastra di pietra posta sulla pavimentazione, atteso che detta circostanza non è stata direttamente percepita dal teste, il quale risulta averla appresa successivamente dal racconto dell'attrice. E neppure può essere invocata, in senso contrario, la “testimonianza scritta” resa dal medesimo teste (all. 6 alla comparsa di costituzione dell'ente convenuto), datata Tes_1
22.11.2017, atteso che il nostro ordinamento non riconosce alcuna efficacia probatoria a tale genere di produzioni documentali, a maggior ragione ove seguite da una dichiarazione orale nella quale il teste ha chiarito di non avere avuto diretta percezione della causa della caduta.
5.3 Pertanto, considerato che l'istruttoria svolta non ha permesso di ricostruire con sufficiente grado di certezza l'effettiva dinamica del sinistro, non potendosi ritenere raggiunta la prova del nesso eziologico fra la presenza, comunque indimostrata, dell'anomalìa del marciapiede (mattonella sconnessa, basculante) e la caduta dell'attrice, deve escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti dell'ente convenuto.
Sul punto, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova della dinamica del sinistro, la quale afferma: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa", essendo, infatti, egli onerato di dimostrare
"l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. civ., n. 21935/2021; Cass. civ.,
n. 27724/2018). Ed invero, proprio poiché la norma suddetta "non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode" (Cass. civ., n. 12027/2017), occorre che il preteso danneggiato dimostri quantomeno la sussistenza del nesso causale tra res e danno, giacché, altrimenti, quella prevista dall'art. 2051 c.c., sarebbe una fattispecie fondata su un criterio addirittura stocastico di imputazione della responsabilità.
Del resto, proprio in un caso di manto stradale sconnesso, la Suprema Corte ha di recente affermato che “La sola esistenza di un'alterazione in un manto stradale non è sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro, la presenza di tale alterazione non dimostra che essa abbia cagionato la caduta e detta prova non può trarsi dalle sole affermazioni rese dalla parte danneggiata” (Cass. civ. sez. VI, 4/10/2022, n. 28672), con ciò richiedendo che le affermazioni del danneggiato debbono essere corroborate da elementi esterni che, nella specie, non sussistono.
6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 26.001,00 ad euro 56.000,00), adottando i parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità della causa e della decisione assunta ai sensi dell'art 281 sexies cpc, e considerata l'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA rifondere al , in persona del Sindaco pro Parte_1 CP_1
tempore, le spese del presente giudizio, che si liquidano euro 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pisa, all'udienza del 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino