Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10549 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Catalano Simona;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Terrasi Silvana Laura;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2/12/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contrat- Parte_1 to matrimonio a Palermo l'1.03.2008 con , unione coniugale CP_1 dalla quale è nato il figlio il 22.06.2008 - ha chiesto a questo Tri- Per_1 bunale, a seguito della sentenza non definitiva di separazione n. 4945/2018 emessa da questo Tribunale il 15.11.2018, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, di disporre l'affidamento esclusivo del minore in suo favore ovvero, in subordine, l'affido condiviso con dimora prevalente presso la sua abitazione con facoltà del padre di incon- trarlo e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento indiretto del figlio Per_2
e il 50% delle spese straordinarie.
[...]
2. All'esito dell'udienza presidenziale del 2/05/2022, preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del resistente, il Presidente f.f. con ordinanza del 3/05/2022 rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che il figlio minore della coppia, nato il [...], resti Per_1 affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
lo stesso vivrà con il padre con facoltà della madre di averlo e tenerlo con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo re- gime di visita di cui alla parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 Pt_1 CP_1 di ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indi- ci Istat;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio come individuate in parte motiva;
incarica il servizio sociale competente per territorio in base al luogo di resi- denza del minore ( di vigilare sul minore nato a [...]- Per_3 Persona_4
- 2 - mo il 22.06.2008, residente a con il padre , nato a [...]- Per_3 CP_1 mo, il 01.07.1974, residente a in Via Piretro n. 56, con onere di relazio- Per_3 ne almeno sette giorni prima dell'udienza sotto indicata;
incarica il Consultorio familiare competente per territorio in base al suddetto luogo di residenza del minore di effettuare una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori (oltre del sopra indicato padre, anche della madre nata a [...] il [...], residente in [...] con onere di relazione almeno sette giorni prima dell'udienza sotto indicata (…)”.
3. , costituitosi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
3/10/2022, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio, ha invocato l'affidamento esclusivo del minore in suo favore, ed in via subordinata, ha chiesto la conferma dell'affido condiviso con dimora pre- valente presso la sua abitazione, con onere per la ricorrente di versare un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 150,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
4. Per il prosieguo, ritenute le prove articolate dalle parti in parte incon- ducenti ai fini del decidere e, in parte, inammissibili, è stata disposta consu- lenza tecnica d'ufficio ed è stato dato incarico a vari servizi.
Infine, all'udienza del 2/12/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - è stata posta in decisione, con assegnazione al- le parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclu- sivi.
5. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 19 giugno 2018. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presuppo- sti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
- 3 - rati con sentenza n. 4945/2018 pronunciata questo Tribunale il 15.11.2018, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve rilevar- si che – come già evidenziato – dall'unione coniugale è nato il [...] il figlio , che è affetto dalla sindrome genetica microdelezione (man- Per_1 canza di un frammento di DNA) del cromosoma '22 con agenesia timica e ri- tardo psicomotorio e ritardo nell'acquisizione del controllo sfinteriale, da pa- tologie cardiache e dalla sindrome di “De George”.
Entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi hanno sollecitato l'affidamento in via esclusiva del figlio, ha dedotto, a fon- Parte_1 damento della richiesta così formulata, che la convivenza con il padre, nel corso degli anni, aveva comportato una “involuzione” nello sviluppo psico- fisico del minore, il quale aveva assunto comportamenti allarmanti ed inge- stibili in quanto era stato, tra l'altro, aggressivo nei confronti dei genitori e aveva rifiutato di rispettare qualunque regola sia in famiglia che a scuola.
All'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente la ricorrente ha dichiarato “il rendimento scolastico di mio figlio è scarso, anche se ha
l'insegnante di sostegno, il papà non lo fa impegnare più di tanto;
mio figlio vorrebbe stare di più con me, una volta mi ha detto che se lui decidesse di ve- nire a vivere con me suo padre gli ha detto che gli avrebbe tolto la play station,
i gattini, la bici, il telefonino, e quindi mio figlio è condizionato da questa cosa;
penso che mio figlio è stato trascurato dal padre, soltanto dietro mia pressione il padre lo ha portato da una psicologa perché mio figlio non segue le regole, perché il padre non gli dà regole, lo fa stare sveglio fino all'una di notte” (si ve- da verbale dell'udienza del 2.5.2022).
Ha, inoltre, rappresentato un mutamento delle proprie condizioni di vita rispetto al tempo della separazione, che avevano indotto il Tribunale a rite- nere maggiormente tutelante per il minore il contesto paterno con conse- guente collocamento prevalente.
nel costituirsi in giudizio si è opposto fermamente alla ri- CP_1
- 4 - chiesta di affidamento esclusivo del minore alla ricorrente così come alla ri- chiesta di affidamento congiunto con domiciliazione materna, in considera- zione del fatto che la predetta nel settembre 2016, aveva abbandonato il tetto coniugale ed il piccolo , si era disinteressata per un lungo periodo Per_1 del figlio invalido e non aveva corrisposto il mantenimento.
Orbene, deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D. Lgs. 28 dicem- bre 2013, n. n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possi- bilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbligava il Giudice a considerare l'affi- damento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'art. 155 c.c., stabiliva che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relegava l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipo- tesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto me- no, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c. definiva, poi, la posizione del minore come «dirit- to» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei ge- nitori.
Il nuovo art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.
Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito- riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un ve- Pt_2 ro e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza mo- rale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condivi- so non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o
- 5 - con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una con- vivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamen- to alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabiliz- zazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un as- segno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condivi- so finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confu- sioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune supe- riore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, alla luce della accesa conflittualità tra le parti, le quali hanno fornito contrapposte ricostruzioni della vicenda in disamina, con pe- culiare riguardo al figlio si è reso necessario il coinvolgimento di diversi ser- vizi.
E segnatamente, i servizi sociali del comune di tenuto conto del di- Per_3 sagio espresso da e delle sue fragilità legate alle sue condizioni pa- Per_1 tologiche e alle conseguenze della conflittualità tra i genitori, hanno ritenuto opportuno attivare il Servizio Educativo Domiciliare (SED), anche al fine di comprendere meglio le dinamiche relazionali proprie del rapporto padre-figlio oltre alla gestione della cura e dell'educazione (cfr. nota trasmessa il
28.02.2023).
- 6 - Nel presente giudizio, inoltre, anche in considerazione delle patologie dalle quali è affetto il minore, è stata espletata – come già evidenziato – una con- sulenza tecnica d'ufficio volta al fine di individuare la migliore soluzione circa le relazioni personali tra le parti ed il figlio minore in rapporto all'interesse di quest'ultimo.
Dall'elaborato peritale risulta che “il minore abita a presso Per_3
l'abitazione paterna da sempre. (…) Altresì , si appresta a frequentare il Pt_3 secondo anno della scuola professionale Euroform. Da quanto riferito dagli operatori sembra che il minore abbia trovato collocazione all'interno del gruppo classe e sia andato incontro a progressi comportamentali e didattici.
Lo stesso minore esprime il desiderio di vivere nella sua casa di sempre e di poter frequentare la madre e la sorellina. Si potrebbe ipotizzare, sempre nella salvaguardia del figlio della coppia, di lasciare il collocamento del minore presso il padre auspicando tutta una serie di interventi volti a salvaguardare il minore e a garantirne uno sviluppo più funzionale possibile. È necessario che il GN svolga un percorso per il potenziamento delle competenze geni- CP_1 toriali presso il Servizio Sociale di Carini. (…) Il minore deve essere inviato alla
NPI territoriale affinché venga effettuata una valutazione clinica e delineato un piano di intervento educativo riabilitativo che gli consenta di essere maggior- mente aderente alla realtà, di sviluppare competenze di varia natura, da quel- le sociali relazionali e quelle del saper fare e del saper essere, ed avere
l'opportunità di adattarsi all'ambiente e condurre uno stile di vita più funziona- le possibile” (si veda relazione di c.t.u. depositata il 18.10.2023).
In accordo con le condivisibili conclusioni rassegnate dall'esperto- che è pervenuto alla redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente svi- luppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti-, con ordinanza del 20/11/2023 sono stati incaricati il servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza di avviare un percorso di valutazione delle condizioni psico- fisiche e di eventuale presa in carico del minore , il Consul- Persona_4 torio Familiare territorialmente competente al fine di svolgere attività di po- tenziamento delle competenze genitoriali di ed è stata disposta CP_1
- 7 - la prosecuzione del mandato già conferito al Servizio Sociale del Parte_4
[...]
L'U.O. di Neuropsichiatria infantile ha riferito di aver seguito sin dal 2017 il minore e ha evidenziato che lo stesso “risponde a monosillabi alle domande, linguaggio espressivo strutturato ma povero nei contenuti, presenta ristrettez- za di interessi e indici socio adattivi e socio relazionali deficitari. Tende ad iso- larsi e utilizza molto i dispositivi elettronici. Pensiero improntato su argomenti di suo specifico interesse. Non mostra difficoltà emotive. Si relaziona adegua- tamente con il padre a cui fa riferimento per tutte le sue necessità” (cfr. rela- zione trasmessa dalla NPIA il 22.03.2024).
I Servizi Sociali hanno posto in rilievo che “il padre rappresenta un punto di riferimento e l'unica persona con la quale riesce ad essere se Per_1 stesso ed esprimere le sue emozioni. Il Signor è presente per CP_1 Per_1
e si occupa delle sue necessità cercando di non fargli mancare nulla;
lo ac- compagna e va a riprenderlo ogni giorno a scuola e condivide con lui diversi momenti. E' una padre premuroso e attento alla sua condizione di salute, in- fatti monitora quotidianamente l'assunzione della terapia farmacologica del fi- glio e lo accompagna alle visite di controllo”.
Sulla scorta degli accertamenti svolti nel corso del giudizio, va, pertanto, confermato l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i geni- Per_1 tori, con collocazione prevalente presso la dimora paterna, atteso che
[...]
rappresenta per il figlio un saldo punto di riferimento. CP_2
D'altronde, preme osservare che non appare condivisibile la soluzione pro- spettata dalla ricorrente nella comparsa conclusionale in cui ha chiesto al tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario, poiché – com'è pacifico – il ragazzo frequenta la scuola a e la Per_3 madre, che risiede a Villabate, non è munita di un mezzo di locomozione.
7. Regime di visita
In relazione al regime di frequentazione residuale della madre con il figlio il perito ha precisato che “la GNa deve poter frequentare il figlio Pt_1 in modo costante e regolare (…) deve essere informata e informarsi attivamen-
- 8 - te presso scuole, servizi e medici di ciò che attiene alla vita del figlio” (si veda relazione in atti).
A tali conclusioni sono giunti altresì i diversi servizi incaricati, i quali hanno avuto modo di constatare che a casa della madre dispone di Per_1 adeguati spazi, ha una sua cameretta, si trova bene sia con il compagno del- la madre, che con la sorellina , nata il 20 set- Controparte_3 Per_5 tembre 2022 e vi si recato frequentemente, anche in giornate e weekend non previste dal calendario di incontri.
A rinsaldare il rapporto madre-figlio ha contribuito indubbiamente la ri- presa di un dialogo tra le parti e la maggiore collaborazione tra le stesse nell'interesse del figlio.
Infatti, dalle relazioni dei servizi è emerso che il GN ha mostrato CP_1 un atteggiamento più collaborante e ha accompagnato il figlio a Villabate a casa della madre, per facilitare gli incontri dal momento che la GNa
[...]
non è dotata di una vettura. CP_2
Dall'ultima relazione pervenuta si evince che “Rispetto alla relazione ma- dre-figlio, si riconosce al sig. l'impegno e la volontà di adoperarsi affin- CP_1 ché la relazione di con la madre venga non solo mantenuta, ma an- Per_1 che non limitata ai soli fine settimana;
egli stesso, infatti, accompagna, Salva- tore a Villabate (domicilio attuale della sig. poiché la GNa non Pt_1 essendo auto-munita non riesce ad essere autonoma negli spostamenti oltre che impegnata anche nella gestione della bambina più piccola che la limita nel recarsi lei stessa a prelevare da casa del sig. . Per_1 CP_1
Alla luce dei riferiti positivi che sono stati raccolti in merito al tempo che
[...]
passa con la madre e con il compagno di lei, si ritiene che una maggiore Per_6 frequenza con quest'ultima possa essere per una ulteriore occasione Per_1 in cui sperimentarsi in contesti ambientali, relazionali e affettivi nuovi ma "pro- tetti", e in tal senso quindi divenire occasione per promuovere ulteriori progres- si nell'ambito dell'autonomia e dell'adattamento socio-relazionale. Pertanto, al- la luce di quanto osservato. si ritiene utile, contestualmente agli impegni di
, la possibilità di incrementare le visite alla madre al fine anche di Per_1
- 9 - favorire l'esercizio della funzione genitoriale materna che in passato sembra aver non goduto di un adeguato spazio di espressione a causa dell'elevato li- vello di conflittualità che sussisteva tra la GNa e il GN .” Pt_1 CP_1
Pertanto, in accordo con le conclusioni rassegnate dall'esperto nominato dal Tribunale, dr.ssa , e con quanto da ultimo relazionato da parte dei Per_7 servizi incaricati, si ritiene opportuno prevedere la facoltà per la GNa
di incontrare e tenere con sé il figlio , compatibilmente Pt_1 Per_1 con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
− a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolasti- che del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamen- to nelle notti intermedie;
− due giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, a scelta delle parti ovvero, in caso di disaccordo, da individuarsi nei giorni di martedì e giovedì;
− per 15 giorni consecutivi durante ogni mese del periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 15 al 30 giugno, dal 15 al 30 luglio e dal 15 al 30 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il medesimo con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi- vità natalizie, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 di- cembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il medesimo con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
− durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro geni- tore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi libe- ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mini-
- 10 - mo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli im- pegni scolastici del minore.
7.1 In ogni caso va previsto che i Servizi Sociali territorialmente competen- ti provvedano a svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale
- e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità
- al Giudice Tutelare, riferendo ogni criticità.
8. Provvedimenti di carattere economico
Passando a questo punto all'esame della richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio della cop- pia, occorre premettere, in punto di diritto, che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garan- tirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuan- do a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantene- re, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplici- tà di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'a- spetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fi- ni della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, se- condo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de-
- 11 - terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della con- creta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consento- no, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previ- sione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, cal- colata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando
- 12 - l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Orbene, nel caso in disamina, in occasione dell'audizione delle parti all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, la ricorrente ha dichiarato di percepire il sussidio statale del cd. “reddito di cittadinanza” per l'ammontare di 800,00 euro al mese, di essere alla ricerca di attività lavorati- va e di aver lavorato per 14 anni come commessa nei supermercati “Ferdico”
e “Todis” (si veda verbale di udienza citato).
La stessa si è limitata a depositare la documentazione denominata “sintesi esiti reddito di cittadinanza” dalla quale si evince che la stessa ha percepito la suddetta provvidenza (cfr. doc. offerta in comunicazione il 14.11.2023).
Quanto a , costituitosi successivamente alla fase presidenzia- CP_1 le, nella comparsa di costituzione ha riferito di aver lavorato dal mese di ot- tobre al mese di dicembre 2021 con contratto a tempo determinato, in quali- tà di “personale ATA” presso la Scuola “Laura Lanza” di e di percepire Per_3 il beneficio del cd. “reddito di cittadinanza” per € 435,00 mensili, con i quali fa fronte al pagamento di un canone di locazione per l'immobile ove risiede unitamente al figlio di € 300,00 mensili.
Lo stesso ha versato in atti le certificazioni uniche degli anni 2022 e 2023 dalle quali risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente nell'anno di imposta 2021 per 4.319,99 euro e nel 2022 di 12.952,67 euro (cfr. doc. de- positata il 17.11.2023).
Nessun valore, di contro, assume la dichiarazione ISEE versata in atti in pari data dovendosi osservare che, al pari di altre dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, non può essere attri- buita alcuna rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di pro- vare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfaci- mento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseve- rate da terzi.
Alla luce, pertanto, degli scarni elementi acquisiti nel corso del giudizio,
- 13 - tenuto conto del c.d. del minimo essenziale per le esigenze del figlio delle parti (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020), va confermato quanto statuito dall'ordinanza presidenziale del 3.5.2022, ovvero l'obbligo a carico di di versare a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, un contributo al mantenimento del figlio di euro 150,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1 - , Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
La ricorrente va obbligata, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo
Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 lu- glio 2019.
9. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sulla scorta delle medesime ragioni le spese della consulenza tecnica
- 14 - d'ufficio, espletata nel corso del giudizio, vanno poste a carico di entrambe le parti in misura uguale tra loro ed essendo state entrambe le parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vanno anticipate dall'Erario, in conformità alla sentenza n. 217/2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano previamente oggetto di intimazione di pa- gamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di im- possibilità di ripetizione), anziché direttamente anticipati dall'erario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo l'1/03/2008, da , nata a [...] Parte_1 il 17/11/1981, e da , nato a [...] l'[...], tra- CP_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 2, par- te II serie A, dell'anno 2008;
2. affida il figlio minore della coppia, , nato il [...], Persona_4 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso l'abitazione pa- terna e con regime di visita con la madre determinato di comune ac- cordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà del minore e salvo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, nonché di monitoraggio e di supporto, con onere di relazionare con cadenza semestrale - e comunque anche in data antecedente ove ne venga ravvisata la necessità - al Giudice Tu- telare;
4. conferma l'obbligo a carico di di corrispondere in fa- Parte_1
- 15 - vore di la somma di euro 150,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio della coppia , somma da versare entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
5. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
6. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7. pone, in via definitiva, a carico delle parti in misura uguale tra loro le spese della c.t.u. espletata, già liquidate con decreto in atti, e dispone che la quota di ciascuna delle parti, entrambe ammesse al patrocinio a carico dello Stato, sia direttamente anticipata dall'Erario;
8. dispone che la Cancelleria trasmetta direttamente al Giudice Tutelare tutte le relazioni che saranno eventualmente inviate a questo Tribunale dopo la definizione del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice Relatore dr.ssa Monica Montan- te.
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