CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.240/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.449/2021 resa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 30.7.2021 e depositata il 2.8.2021, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo vertente tra
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, difesa per procura in atti dall'avv. Ernesto Maria Brivido, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Caltanissetta via
Enrico De Nicola 17 - appellante - contro avv. nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato anche disgiuntamente, da se stesso ex C.F._1 art.86 c.p.c. e dall'avv. Salvatore Matta, domiciliato presso lo studio in Palermo piazza Giuseppe Verdi 6 - appellato -
Controparte_2
c.f. , in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante – appellato, contumace -
1 c.f. , in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante - appellato, contumace -
All'udienza del 26.9.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione ex art.618 c.p.c., l'avv. CP_1
conveniva avanti il Tribunale di Caltanissetta il debitore esecutato
[...]
Controparte_2
, nonché i terzi pignorati e
[...] Parte_1 [...]
a seguito dell'ordinanza resa dal G.E. che, Controparte_3
rigettando l'opposizione rivolta ex art.617 c.p.c. dallo stesso quale CP_1
creditore procedente con riferimento alle dichiarazioni negative dei terzi, aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Esponeva di essere titolare di un credito nei confronti del in Controparte_4
virtù del titolo esecutivo formato dalla sentenza n.200/2016 del Tribunale di
Caltanissetta, e di aver intrapreso l'espropriazione presso terzi dei crediti vantati dall'esecutato – tra gli altri – nei confronti dei convenuti, in virtù di rispettivi contratti di locazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva solo mentre Parte_1
rimanevano contumaci il debitore esecutato e l'altro terzo Controparte_4
pignorato Controparte_3
2 La convenuta eccepiva la sopravvenuta cessazione Parte_1
di ulteriori obblighi nei confronti del poiché in virtù del Controparte_4
contratto aveva nel tempo versato una somma superiore a quella stabilita per la cessione definitiva dello stabile locato, prevista dall'art.4 della apposita
Convenzione.
In subordine, deduceva il divieto di eseguire pignoramenti presso terzi diversi dalla tesoreria dell'Ente pubblico, ai sensi della legge n.720/1984,
conseguendone l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
Istruita la causa con la documentazione prodotta e denegata la C.T.U.
estimativa richiesta dalla convenuta, ritenuto - altresì - che nell'espropriazione di crediti il terzo debitore del debitore non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene, neanche in caso di somme depositate presso il tesoriere di un Ente pubblico, poiché soltanto quest'ultimo può avvalersi dei rimedi oppositivi previsti dalla legge, con sentenza n.449/2021 il Tribunale di
Caltanissetta “dichiara che l'iter per l'acquisto del capannone di cui all'art.4 del
contratto di locazione non ha avuto conclusione e, per l'effetto, revoca
l'ordinanza ex art.549 c.p.c. emessa il 5.11.2018 nell'ambito del procedimento
esecutivo pressi terzi 184/2017 RGEM e assegna, in favore del creditore
pignorante, il credito dell'esecutato nei confronti dei terzi Controparte_4
e nei limiti di quanto è stato fatto Controparte_3 Parte_1
oggetto dell'atto di pignoramento e di ricorso per intervento nel procedimento
esecutivo mobiliare n.184/2017 RGEM ed in concorso con i crediti già
assegnati presso i terzi Caffè Ginevra, e ”, CP_5 CP_6
onerando le convenute alla rifusione delle spese di lite.
3 Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello
[...]
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice ed Parte_1
affidando il gravame ai motivi appresso riassunti:
ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA ED ASSENZA DI OBBLIGHI DEL TERZO
Il Tribunale ha palesemente errato nella valutazione delle prove ed ha ingiustamente negato lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il reale valore dell'immobile locato all'appellante (già
ampiamente pagato nel corso degli anni), per il cui accoglimento si insiste.
Come evidenziato in primo grado, in data 28 febbraio 1992 l'appellante stipulava con il di Controparte_4
Caltanissetta un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone di tipo industriale di mq. 834 circa.
Detto contratto prevedeva all'art.4, che “su richiesta della ditta locataria, e dietro autorizzazione del
, il prezzo di locazione sarà considerato come prezzo di anticipazione nell'eventualità di una CP_4
successiva cessione definitiva del capannone, anche sotto forma di leasing “.
Orbene, come già allegato, la ha dimostrato come nessuna ulteriore somma è dovuta Parte_1
al ritenuti i canoni già versati, ampiamente sufficienti a coprire il valore dell'immobile locato. Controparte_4
E, infatti, con nota del 29 giugno 2012 del veniva inoltrata la valutazione compiuta dall'Agenzia Controparte_4
del Territorio di Caltanissetta in € 252.000/00 e, pertanto, secondo i criteri stabiliti il valore del rustico in uso alla risultava pari ad € 126.000/00, cioè il 50% della valutazione. Parte_1
Ebbene, sulla scorta dei calcoli comunicati al l'appellante ha già versato la somma di Controparte_4
€172.043/00 più iva, risultando pertanto pagata una somma di gran lunga superiore, per cui risulta creditrice e non anche debitrice del . CP_4
La non ha potuto concludere l'iter di acquisto per esclusiva responsabilità del Parte_1
, non volendo quest'ultimo dare esecuzione all'art.4 del contratto di locazione. CP_4
4 VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1984 N. 720
L'espropriazione di crediti presso un terzo diverso dal tesoriere dell'Ente debitore è improcedibile, e la improcedibilità, scaturendo da norme poste nell'interesse pubblico, è rilevabile d'ufficio in ogni fase (cfr. Cass.
civ., sez. III, 16/09/2008 n.23727); pertanto si insiste nella riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria dell'inammissibilità del pignoramento.
SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA
Essendo il giudizio finalizzato alla verifica dell'esistenza del credito, l'esecuzione della sentenza vedrebbe costretta l'appellata ad aggiungere altri pagamenti a quelli già ampiamente effettuati nei confronti del con pregiudizio economico grave e irreparabile per la Controparte_4 Parte_1
Con comparsa si costituisce l'avv. , chiedendo rigettarsi il CP_1
gravame per i motivi già espressi dal Tribunale, con condanna alle spese del grado.
Con ordinanza dell'8.7.2022, constatata la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione, la Corte dichiara la contumacia del
[...]
della Controparte_7
denega la richiesta di CTU ritenuta Controparte_3
“esplorativa” e rigetta l'istanza di inibitoria non ravvisando il presupposto del fumus boni iuris, ponendo d'ufficio la questione in ordine all'appellabilità della sentenza gravata, che ha ad oggetto l'opposizione ex art.617 c.p.c. proposta nella fattispecie di cui all'art.549 c.p.c. di contestata dichiarazione del terzo.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2024, le parti costituite depositano proprie note concludendo come dal proprio atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima della valutazione delle ragioni di gravame, occorre procedere all'esame preliminare ed assorbente in ordine alla appellabilità della sentenza n.449/2021 del Tribunale di Caltanissetta che ha definito il giudizio di opposizione ex art.617 c.p.c., instaurato a seguito dell'ordinanza emessa dal
Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi iscritta al n.184/2017 r.g.e.m., a cui si applica la nuova disciplina degli artt.548 e seguenti c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte (sentenza n.17663/2019) afferma il seguente principio di diritto:
"Nei pignoramenti presso terzi, a cui si applicano le modifiche di cui alla legge
24 dicembre 2012 n.228 e successive, l'impugnazione prevista dall'art.548
secondo comma e dall'art.549 cod. proc. civ., concernenti rispettivamente
l'ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con
cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si
deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini
previsti dall'art.617 secondo comma, cod. proc. civ.";
La sentenza appellata dispone l'assegnazione del credito del terzo debitore del debitore, quindi è stata pronunciata dal Tribunale in funzione del Giudice
dell'esecuzione.
Nel caso di specie, l'ordinanza cautelare emessa il 5.11.2018 nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi n.184/2017 r.g.e.m., è stata opposta ex art.617 c.p.c. dal creditore procedente (come previsto dall'art.549
c.p.c. in caso di contestata dichiarazione del terzo) e il G.E. ha poi adottato i
6 provvedimenti indilazionabili fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, a cui l'avv. ha provveduto addivenendosi alla CP_1
sentenza n.449/2021 del Tribunale di Caltanissetta, che però ai sensi del disposto dell'art.618 c.p.c. è inappellabile.
Il Giudice è tenuto a rilevare tale questione preliminare, anche in assenza di contestazione di una delle parti e può dichiarare l'inammissibilità
dell'impugnazione (peraltro evidenziata con ordinanza dell'8.7.2022), senza concedere un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio, senza che integri violazione dell'art.101 co.2 c.p.c.
Infatti, la disposizione in esame è riferibile solo alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, mentre l'inammissibilità
dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva che emerge dalla documentazione già allegata, non configura quello “sviluppo inatteso” per il quale si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
Quindi, in accordo alla giurisprudenza di legittimità, non soggiace al divieto posto dall'art.101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della violazione di un parametro di ammissibilità del processo, alla quale la parte che sia dotata di diligenza processuale non può non prestare attenzione, così
da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.
Per l'effetto, attesa l'inammissibilità del gravame per i motivi sopra spiegati, le
7 spese del giudizio seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c., che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione inerente il valore della causa indicato di € 6.567/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.240/2021,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.449/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
30.7.2021 e depositata il 2.8.2021.
Condanna in persona del legale rappresentante, a Parte_1
corrispondere le spese del grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessive € 852/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e
I.V.A. se dovuti.
Nulla sulle spese nei confronti del e Controparte_4 Controparte_3
rimasti contumaci.
[...]
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
8