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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Federica BODINI, nel C.F._1 cui studio in Bologna via Luciano Toso Montanari n. 29 è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
[...]
CP_2
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria 27 marzo 2024
“l'ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, voglia
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Senegal, in data 20.09.2003, anche con sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge negli appositi registri;
- prevedere e disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima;
- prevedere e disporre che la frequentazione tra padre e figlie, considerata la perdurante assenza del genitore, avvenga inizialmente mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, al fine di verificare che le visite paterne non si rivelino disturbanti per le figlie, e solo in seguito mediante incontri liberi sulla base di un calendario predisposto dal Servizio Sociale all'esito delle valutazioni sulla capacità genitoriale paterna;
pagina 1 di 8 - prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie mediante P_ corresponsione alla sig.ra dell'importo mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ogni figlia), Pt_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso l'intestato Tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi previa esibizione dei giustificativi di spesa Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Dakar Parte_1 Controparte_1
(Senegal) il 20 settembre 2003. Dalla loro unione sono nate l'8 maggio 2007, e , il ER A_
21 gennaio 2014. Nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con la sentenza n. 2656/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022 dal Tribunale Civile di Bologna, è stato disposto che:
- le minori siano affidate in via esclusiva alla madre e collocate presso la stessa;
- il padre possa vedere e tenere con sé le figlie -previo accordo con la madre e previa, se richiesta dalla madre, valutazione del Servizio Sociale- secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19,30, con possibilità di pernottamento presso il padre qualora egli reperisca un alloggio adeguato;
un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino a dopo la cena, se gli impegni lavorativi del OR lo permettano;
due pomeriggi (indicativamente il P_ martedì e il giovedì) nelle altre settimane dall'uscita da scuola sino a dopo la cena, se gli impegni lavorativi del OR lo consentano;
in estate per due settimane, P_ anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciascun genitore, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà consentire all'altro genitore telefonate alle figlie almeno una volta al giorno;
in occasione delle altre festività dell'anno, per i cosiddetti ponti e per il compleanno delle minori, i genitori seguiranno la regola dell'alternanza, salvo possibilità di accordarsi diversamente, entro 15 giorni prima di ogni festività, in caso di eventuali impedimenti o esigenze lavorative;
- il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, con decorrenza dalla domanda del giudizio, un assegno mensile di 600,00 euro con automatica rivalutazione ISTAT annuale, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
2. Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 , ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata lo scioglimento del matrimonio;
b) sia disposto che le figlie le siano affidate in modalità esclusiva con collocamento presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato dal Servizio Sociale competente per territorio;
d) sia disposto a carico del OR l'obbligo di versarle a titolo di contributo per le minori la somma P_ pagina 2 di 8 mensile complessiva di 600,00 euro (300,00 euro per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 16 aprile 2024 si è invece presentata l'attrice che ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Presidente delegata, riservandosi sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere sulle questioni accessorie, ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 1190/24 pubblicata il 19 aprile 2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Con ordinanza del 18 aprile 2024 la Giudice designata:
- ha affidato le figlie minorenni delle parti, e , in ER A_ forma esclusiva rafforzata alla madre , conferendole la facoltà di Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato le minori presso la madre;
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del OR e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri delle minori e della P_ rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per le minori;
- ha posto a carico del OR l'obbligo di versare alla ORa un P_ Pt_1 contributo di 600,00 euro mensili complessive per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre che quello di farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- ha ordinato all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'Agenzia Regionale per l'impiego di depositare documentazione per accertare la capacità economica del OR e ai servizi sociali di redigere una relazione sulla condizioni personali, P_ familiari e sociali delle minori. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Nulla va disposto in relazione allo scioglimento del vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale sul punto. 3b. La domanda di affidamento esclusivo e rafforzato avanzata dalla ORa
è fondata e meritevole di accoglimento. Pt_1
pagina 3 di 8 Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il OR si è dimostrato inadeguato a P_ comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti, sulla base di quanto finora emerso, dal 2021 è assente dalla vita delle figlie, alla cui educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la ORa si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. In particolare, dalla relazione dei servizi sciali depositata il 10 settembre 2024 è emerso che ella “ad oggi, continua a svolgere appieno, come unica figura genitoriale, tutte le azioni per la regolare crescita e il benessere delle figlie, garantendone la crescita in un contesto familiare sereno”. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse delle minori sia quello dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio).
pagina 4 di 8 3c. e debbono essere collocate presso la ORa ER A_
, atteso che tale allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente Pt_1 adeguata alle esigenze delle minori.
Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita delle figlie, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alle minori. Pertanto, qualora il OR manifesti il desiderio di incontrare e P_ ER [...]
, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica Per_2 dell'adeguatezza del medesimo e dell'assenza di pregiudizi per le medesime. 3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, la ORa : Pt_1
- dal novembre 2021 abita con le figlie in un alloggio di emergenza;
l'alloggio è gratuito, ma ella si fa carico del vitto e di comprare il necessario per sé e la prole;
- in passato ha lavorato come donna delle pulizie in nero e attualmente effettua pulizie del viso, riuscendo a guadagnare 150,00 o 200,00 euro al mese;
- ha inoltre seguito vari corsi di linguistica, informatica, sicurezza e da magazziniera;
- percepisce 400,00 euro di assegno unico. Non è noto dove abita il OR e se sostiene oneri per l'alloggio. Per P_ altro dalla nota dell'Agenzia delle Entrate non risultano contratti a suo nome. Sebbene a tempo determinato, negli anni 2020, 2021 e 2022 risulta essere stato occupato con continuità, dimostrando così di avere una buona capacità lavorativa.
In particolare:
- dal Modello 730/2021 risulta che nel 2020 ha denunciato un reddito netto di 15.286,00 euro (1.274,00 mensili);
- dalle CU 2022 si evince che h ricevuto un'erogazione di 4.910,00 euro dall'INPS e che è stato occupato presso la “A&L TRASPORTI s.r.l.s.” ricevendo un compenso di 1.859,00 euro, presso la “Eurotrans s.r.l.” guadagnando 1.048,00 euro, presso la
“Service Work s.r.l.s.” percependo 3.591,00 euro, presso la “Morgante Trasporti s.r.l.” ottenendo un emolumento di 1.464,00 euro e presso la “Rio Trasporti s.r.l.” avendo uno stipendio di 4.284,00 euro;
nell'esercizio 2021 ha dunque guadagnato complessivamente 17.156,00 euro netti annui, pari a 1.430,00 mensili;
- dalle CU 2023 emerge che nel 2022 ha ricevuto erogazioni dall'INPS (903,00 euro) e dall'INAIL (2.264,00) e che è stato impiegato presso la “GEV s.r.l.” e la “A&L TRASPORTI s.r.l.s.”, percependo rispettivamente redditi annui di 15,678,00 e di 1.420,00 euro;
complessivamente per il 2022 ha avuto un redditi netto di 16.425,00 euro, corrispondente a 1.452,00 mensili. Nella determinazione del contributo si deve tenere conto -oltre che delle sopra esposte circostanze- del fatto che il OR non vede mai le figlie e dunque P_ non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento in forma diretta.
pagina 5 di 8 Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del OR un contributo di 500,00 euro complessivi P_
(250,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle due figlie con decorso dalla domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò posto, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima e la seconda fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, atteso che la ricorrente non ha depositato alcuna memoria
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) affida e in forma esclusiva alla madre ER A_ Pt_1
, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse
[...] relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 6 di 8 2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del OR e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri delle minori e della P_ rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per le minori;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR P_
l'obbligo di versare alla ORa , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 7 di 8 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 6) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...], il [...] Parte_1
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Federica BODINI, nel C.F._1 cui studio in Bologna via Luciano Toso Montanari n. 29 è elettivamente domiciliata ATTRICE contro nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
[...]
CP_2
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da memoria 27 marzo 2024
“l'ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, voglia
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Senegal, in data 20.09.2003, anche con sentenza non definitiva, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge negli appositi registri;
- prevedere e disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minorenni alla madre con collocazione abitativa presso quest'ultima;
- prevedere e disporre che la frequentazione tra padre e figlie, considerata la perdurante assenza del genitore, avvenga inizialmente mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, al fine di verificare che le visite paterne non si rivelino disturbanti per le figlie, e solo in seguito mediante incontri liberi sulla base di un calendario predisposto dal Servizio Sociale all'esito delle valutazioni sulla capacità genitoriale paterna;
pagina 1 di 8 - prevedere e disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie mediante P_ corresponsione alla sig.ra dell'importo mensile di € 600,00 (ovvero € 300,00 per ogni figlia), Pt_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a decorrere dalla domanda. Le spese straordinarie come individuate dal Protocollo attualmente vigente presso l'intestato Tribunale, saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno, da corrispondersi previa esibizione dei giustificativi di spesa Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge”
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Dakar Parte_1 Controparte_1
(Senegal) il 20 settembre 2003. Dalla loro unione sono nate l'8 maggio 2007, e , il ER A_
21 gennaio 2014. Nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con la sentenza n. 2656/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022 dal Tribunale Civile di Bologna, è stato disposto che:
- le minori siano affidate in via esclusiva alla madre e collocate presso la stessa;
- il padre possa vedere e tenere con sé le figlie -previo accordo con la madre e previa, se richiesta dalla madre, valutazione del Servizio Sociale- secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore 10,00 sino alle ore 19,30, con possibilità di pernottamento presso il padre qualora egli reperisca un alloggio adeguato;
un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, dall'uscita da scuola sino a dopo la cena, se gli impegni lavorativi del OR lo permettano;
due pomeriggi (indicativamente il P_ martedì e il giovedì) nelle altre settimane dall'uscita da scuola sino a dopo la cena, se gli impegni lavorativi del OR lo consentano;
in estate per due settimane, P_ anche non consecutive, in periodo da concordare con la madre entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
ciascun genitore, nei periodi di permanenza delle figlie presso di sé, dovrà consentire all'altro genitore telefonate alle figlie almeno una volta al giorno;
in occasione delle altre festività dell'anno, per i cosiddetti ponti e per il compleanno delle minori, i genitori seguiranno la regola dell'alternanza, salvo possibilità di accordarsi diversamente, entro 15 giorni prima di ogni festività, in caso di eventuali impedimenti o esigenze lavorative;
- il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, con decorrenza dalla domanda del giudizio, un assegno mensile di 600,00 euro con automatica rivalutazione ISTAT annuale, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo del Tribunale di Bologna.
2. Con ricorso depositato il 9 gennaio 2024 , ha chiesto che: a) sia Parte_1 pronunciata lo scioglimento del matrimonio;
b) sia disposto che le figlie le siano affidate in modalità esclusiva con collocamento presso di sè; c) il diritto di visita del padre sia regolato dal Servizio Sociale competente per territorio;
d) sia disposto a carico del OR l'obbligo di versarle a titolo di contributo per le minori la somma P_ pagina 2 di 8 mensile complessiva di 600,00 euro (300,00 euro per ciascuna), oltre il 50% delle spese straordinarie. Il convenuto, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 16 aprile 2024 si è invece presentata l'attrice che ha confermato il contenuto del proprio ricorso. La Presidente delegata, riservandosi sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere sulle questioni accessorie, ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 1190/24 pubblicata il 19 aprile 2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Con ordinanza del 18 aprile 2024 la Giudice designata:
- ha affidato le figlie minorenni delle parti, e , in ER A_ forma esclusiva rafforzata alla madre , conferendole la facoltà di Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
- ha collocato le minori presso la madre;
- ha disposto che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del OR e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri delle minori e della P_ rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per le minori;
- ha posto a carico del OR l'obbligo di versare alla ORa un P_ Pt_1 contributo di 600,00 euro mensili complessive per il mantenimento ordinario delle figlie, oltre che quello di farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- ha ordinato all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'Agenzia Regionale per l'impiego di depositare documentazione per accertare la capacità economica del OR e ai servizi sociali di redigere una relazione sulla condizioni personali, P_ familiari e sociali delle minori. Nell'udienza del 28 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Nulla va disposto in relazione allo scioglimento del vincolo, essendo già stata emessa sentenza parziale sul punto. 3b. La domanda di affidamento esclusivo e rafforzato avanzata dalla ORa
è fondata e meritevole di accoglimento. Pt_1
pagina 3 di 8 Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il OR si è dimostrato inadeguato a P_ comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti, sulla base di quanto finora emerso, dal 2021 è assente dalla vita delle figlie, alla cui educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la ORa si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. In particolare, dalla relazione dei servizi sciali depositata il 10 settembre 2024 è emerso che ella “ad oggi, continua a svolgere appieno, come unica figura genitoriale, tutte le azioni per la regolare crescita e il benessere delle figlie, garantendone la crescita in un contesto familiare sereno”. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse delle minori sia quello dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio).
pagina 4 di 8 3c. e debbono essere collocate presso la ORa ER A_
, atteso che tale allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente Pt_1 adeguata alle esigenze delle minori.
Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita delle figlie, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alle minori. Pertanto, qualora il OR manifesti il desiderio di incontrare e P_ ER [...]
, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica Per_2 dell'adeguatezza del medesimo e dell'assenza di pregiudizi per le medesime. 3c. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Orbene, la ORa : Pt_1
- dal novembre 2021 abita con le figlie in un alloggio di emergenza;
l'alloggio è gratuito, ma ella si fa carico del vitto e di comprare il necessario per sé e la prole;
- in passato ha lavorato come donna delle pulizie in nero e attualmente effettua pulizie del viso, riuscendo a guadagnare 150,00 o 200,00 euro al mese;
- ha inoltre seguito vari corsi di linguistica, informatica, sicurezza e da magazziniera;
- percepisce 400,00 euro di assegno unico. Non è noto dove abita il OR e se sostiene oneri per l'alloggio. Per P_ altro dalla nota dell'Agenzia delle Entrate non risultano contratti a suo nome. Sebbene a tempo determinato, negli anni 2020, 2021 e 2022 risulta essere stato occupato con continuità, dimostrando così di avere una buona capacità lavorativa.
In particolare:
- dal Modello 730/2021 risulta che nel 2020 ha denunciato un reddito netto di 15.286,00 euro (1.274,00 mensili);
- dalle CU 2022 si evince che h ricevuto un'erogazione di 4.910,00 euro dall'INPS e che è stato occupato presso la “A&L TRASPORTI s.r.l.s.” ricevendo un compenso di 1.859,00 euro, presso la “Eurotrans s.r.l.” guadagnando 1.048,00 euro, presso la
“Service Work s.r.l.s.” percependo 3.591,00 euro, presso la “Morgante Trasporti s.r.l.” ottenendo un emolumento di 1.464,00 euro e presso la “Rio Trasporti s.r.l.” avendo uno stipendio di 4.284,00 euro;
nell'esercizio 2021 ha dunque guadagnato complessivamente 17.156,00 euro netti annui, pari a 1.430,00 mensili;
- dalle CU 2023 emerge che nel 2022 ha ricevuto erogazioni dall'INPS (903,00 euro) e dall'INAIL (2.264,00) e che è stato impiegato presso la “GEV s.r.l.” e la “A&L TRASPORTI s.r.l.s.”, percependo rispettivamente redditi annui di 15,678,00 e di 1.420,00 euro;
complessivamente per il 2022 ha avuto un redditi netto di 16.425,00 euro, corrispondente a 1.452,00 mensili. Nella determinazione del contributo si deve tenere conto -oltre che delle sopra esposte circostanze- del fatto che il OR non vede mai le figlie e dunque P_ non contribuisce in alcun modo al loro mantenimento in forma diretta.
pagina 5 di 8 Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del OR un contributo di 500,00 euro complessivi P_
(250,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle due figlie con decorso dalla domanda. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, tenuto conto del fatto che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 DPR n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò posto, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima e la seconda fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia. Nulla può essere liquidato per la quarta fase, atteso che la ricorrente non ha depositato alcuna memoria
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) affida e in forma esclusiva alla madre ER A_ Pt_1
, la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse
[...] relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 6 di 8 2) colloca le minori presso la madre;
3) dispone che, qualora il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del OR e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri delle minori e della P_ rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per le minori;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del OR P_
l'obbligo di versare alla ORa , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 5) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
pagina 7 di 8 tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. 6) condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 marzo 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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