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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 trattenuta in decisione in data 24.2.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLICORI ROSA Parte_1 C.F._1
LIBERA
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenute in riassunzione
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento- Tassa automobilistica-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva dinnanzi al Giudice di pace di Cosenza opposizione avverso le intimazioni Parte_1 di pagamento dell' n. 03420219003148043/00, notificata il Controparte_3
7/02/2022, e n. 03420199009296084/00, notificata il 24/02/2022, con le quali le veniva richiesto il pagina 1 di 4 pagamento, tra l'altro, della somma di € 833,30 per l'omesso pagamento di tassa automobilistica relativa agli anni 2009 e 2010, di cui alla cartella esattoriale n.03420140027391054000 notificata in data 20/11/2014, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito per il vano decorso, tra la notifica della cartella e quella delle intimazioni opposte, del termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L.
953/1983, convertito in L.n. 53/1983.
Chiedeva quindi, previa sospensione dell'esecutività in parte qua delle intimazioni di pagamento
“Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale dei bolli auto 2009 e 2010 accertati con la cartella esattoriale n. 03420140027391054000 notificata il 20/11/2014 e per gli effetti dichiarare
l'inesigibilità delle somme pretese per tale titolo con le intimazioni di pagamento n.
03420219003148043/00 e n. 03420199009296084/00 notificate rispettivamente il 7/02/2022 e il
24/02/2022.Conseguentemente - Dichiarare che la sig.ra nulla deve per bolli auto Parte_1
2009 e 2010- Annullare le intimazioni di pagamento n. 03420219003148043/00 e n.
03420199009296084/00 relativamente alla pretesa dei bolli auto 2009 e 2010; Con condanna alle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato.”
Le convenute e resistevano all'opposizione. Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 1828/2022 il GdP adito, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute ed in accoglimento invece dell' eccezione preliminare della dichiarava la Controparte_2
propria incompetenza per materia in favore del Tribunale, disponendo per la riassunzione.
A tanto ha proceduto l'opponente citando dinanzi all'intestato Tribunale e e CP_4 Controparte_2
rieterando le sopra esposte conclusioni.
L e l'ente territoriale impositore, benché tempestivamente e ritualmente evocati Controparte_5
in giudizio, non si sono costituiti in questa sede, dovendo pertanto dichiararsi la loro contumacia.
L'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il
pagina 2 di 4 pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Premesso che la norma in esame illustra univocamente la previsione di prescrizione triennale, il
Tribunale aderisce all'insegnamento della suprema Corte secondo cui il termine legale di prescrizione breve trova applicazione ed esplica effetto estintivo del diritto anche in esito alla notificazione di cartella di pagamento, atteso che la mancata opposizione alla cartella produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario di cui all''art. 2953 c.c., norma applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (cfr. Cass.S.U.n.23397/2016). Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Ciò posto, nella specie risulta effettivamente il decorso del termine triennale tra la notifica della cartella e quella delle intimazioni di pagamento, non essendo stata fornita prova di utili atti interruttivi medio tempore e considerato peraltro che l'unico atto invocato dall' dinanzi al GD (precedente CP_4
intimazione) risale al 10.11. 2017, sicché anche l'eventuale effetto interruttivo ad esso ricollegabile sarebbe vanificato dal tardivo invio delle intimazioni. Né può utilmente invocarsi il disposto dell'art. 68 comma IV bis dl 18/2020, come ripetutamente modificato dalle disposizioni emergenziali emesse durante la pandemia da Covid 19, atteso che la norma prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza con riferimento ai soli carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione ivi contemplato -8.3.2020- 31.12.2021- (e, per taluni crediti, successivamente), dunque non per quelli oggetto di precedente affidamento, quali i presenti.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione come in motivazione.
Le spese legali possono però essere dichiarate irripetibili stante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in materia di applicabilità del termine di prescrizione breve in esito a notifica pagina 3 di 4 della cartella e tenuto conto della condotta processuale delle convenute in questa sede e della contenuta attività difensiva necessitata all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 03420219003148043/00 e n.
03420199009296084/00 notificate rispettivamente il 7/02/2022 e il 24/02/2022 limitatamente alla richiesta di pagamento delle tasse automobilistiche anni 2009 e 2010 di cui alla cartella esattoriale n.
03420140027391054000 notificata il 20/11/2014 per sopravvenuta prescrizione;
spese irripetibili.
Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 trattenuta in decisione in data 24.2.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLICORI ROSA Parte_1 C.F._1
LIBERA
Attrice in riassunzione contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenute in riassunzione
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento- Tassa automobilistica-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva dinnanzi al Giudice di pace di Cosenza opposizione avverso le intimazioni Parte_1 di pagamento dell' n. 03420219003148043/00, notificata il Controparte_3
7/02/2022, e n. 03420199009296084/00, notificata il 24/02/2022, con le quali le veniva richiesto il pagina 1 di 4 pagamento, tra l'altro, della somma di € 833,30 per l'omesso pagamento di tassa automobilistica relativa agli anni 2009 e 2010, di cui alla cartella esattoriale n.03420140027391054000 notificata in data 20/11/2014, eccependo l'intervenuta prescrizione del credito per il vano decorso, tra la notifica della cartella e quella delle intimazioni opposte, del termine triennale di cui all'art. 5, comma 51, D.L.
953/1983, convertito in L.n. 53/1983.
Chiedeva quindi, previa sospensione dell'esecutività in parte qua delle intimazioni di pagamento
“Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale dei bolli auto 2009 e 2010 accertati con la cartella esattoriale n. 03420140027391054000 notificata il 20/11/2014 e per gli effetti dichiarare
l'inesigibilità delle somme pretese per tale titolo con le intimazioni di pagamento n.
03420219003148043/00 e n. 03420199009296084/00 notificate rispettivamente il 7/02/2022 e il
24/02/2022.Conseguentemente - Dichiarare che la sig.ra nulla deve per bolli auto Parte_1
2009 e 2010- Annullare le intimazioni di pagamento n. 03420219003148043/00 e n.
03420199009296084/00 relativamente alla pretesa dei bolli auto 2009 e 2010; Con condanna alle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato.”
Le convenute e resistevano all'opposizione. Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza n. 1828/2022 il GdP adito, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle convenute ed in accoglimento invece dell' eccezione preliminare della dichiarava la Controparte_2
propria incompetenza per materia in favore del Tribunale, disponendo per la riassunzione.
A tanto ha proceduto l'opponente citando dinanzi all'intestato Tribunale e e CP_4 Controparte_2
rieterando le sopra esposte conclusioni.
L e l'ente territoriale impositore, benché tempestivamente e ritualmente evocati Controparte_5
in giudizio, non si sono costituiti in questa sede, dovendo pertanto dichiararsi la loro contumacia.
L'opposizione è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
L'articolo 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il
pagina 2 di 4 pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Premesso che la norma in esame illustra univocamente la previsione di prescrizione triennale, il
Tribunale aderisce all'insegnamento della suprema Corte secondo cui il termine legale di prescrizione breve trova applicazione ed esplica effetto estintivo del diritto anche in esito alla notificazione di cartella di pagamento, atteso che la mancata opposizione alla cartella produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario di cui all''art. 2953 c.c., norma applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. (cfr. Cass.S.U.n.23397/2016). Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Ciò posto, nella specie risulta effettivamente il decorso del termine triennale tra la notifica della cartella e quella delle intimazioni di pagamento, non essendo stata fornita prova di utili atti interruttivi medio tempore e considerato peraltro che l'unico atto invocato dall' dinanzi al GD (precedente CP_4
intimazione) risale al 10.11. 2017, sicché anche l'eventuale effetto interruttivo ad esso ricollegabile sarebbe vanificato dal tardivo invio delle intimazioni. Né può utilmente invocarsi il disposto dell'art. 68 comma IV bis dl 18/2020, come ripetutamente modificato dalle disposizioni emergenziali emesse durante la pandemia da Covid 19, atteso che la norma prevede la proroga dei termini di prescrizione e decadenza con riferimento ai soli carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione ivi contemplato -8.3.2020- 31.12.2021- (e, per taluni crediti, successivamente), dunque non per quelli oggetto di precedente affidamento, quali i presenti.
Ne discende l'accoglimento dell'opposizione come in motivazione.
Le spese legali possono però essere dichiarate irripetibili stante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi in materia di applicabilità del termine di prescrizione breve in esito a notifica pagina 3 di 4 della cartella e tenuto conto della condotta processuale delle convenute in questa sede e della contenuta attività difensiva necessitata all'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la nullità delle intimazioni di pagamento n. 03420219003148043/00 e n.
03420199009296084/00 notificate rispettivamente il 7/02/2022 e il 24/02/2022 limitatamente alla richiesta di pagamento delle tasse automobilistiche anni 2009 e 2010 di cui alla cartella esattoriale n.
03420140027391054000 notificata il 20/11/2014 per sopravvenuta prescrizione;
spese irripetibili.
Cosenza, 17 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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