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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 6560/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Antonio Bucci (C.F. ), domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla via San Carlo n.26;
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Bucci (C.F. ), domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Napoli alla via San Carlo n.26;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santonastaso (C.F.
, domiciliata presso il suo studio in Caesrta alla via Tommaso Campanella C.F._4
n. 15;
-OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 19.6.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso del curatore di , il giudice delegato della Controparte_2
procedura ha emesso decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 260 C.C.I.I., con il quale veniva ingiunto a e , in qualità di socie della Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
il versamento delle somme di euro rispettivamente 9.000,00 e 13.500,00 (oltre
[...] interessi legali maturati dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo) quale integrazione del capitale sociale sottoscritto e non versato al momento della stipula dell'atto costitutivo della società.
Alla base dell'istanza di decreto ingiuntivo, il curatore rilevava che: dalla visura camerale della società era emerso che il capitale sociale deliberato, pari ad euro 30.000 e sottoscritto da Parte_1
per una quota di nominali euro 12.000, pari al 40% del capitale sociale, e per una quota di
[...]
nominali euro 18.000, pari al 60% del capitale sociale, quota attualmente nella titolarità di
[...]
; che, all'atto della costituzione, erano stati versati rispettivamente 3.000 e 4.500 euro;
CP_1
che i soci non avevano provveduto nel corso del tempo al versamento integrale dei conferimenti, ancora dovuti nella misura del 75%; che il curatore aveva pertanto richiesto il versamento dei conferimenti ancora dovuti con comunicazione notificata il 10.1.2024; che, con il giudice delegato aveva approvato il programma di liquidazione, nel quale figurava anche la proposizione del decreto ingiuntivo de quo.
Con atto di citazione notificato il 31.7.2024 le debitrici spiegavano opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo: in primo luogo, l'incompetenza del giudice adito in opposizione, essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dell'atto costitutivo della società “le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del
Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. 29.2 L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo”.
In secondo luogo, la prescrizione del credito vantato, decorrendo prescrizione del diritto al versamento dei conferimenti dalla stipula del contratto societario, avvenuta in data 17.10.2013.
Infine, per decadenza del curatore dal potere di richiesta dei versamenti ancora dovuti, atteso che il curatore avrebbe dovuto dapprima verificare preliminarmente la capienza del patrimonio sociale e
2 l'eventuale imputazione di liquidità al capitale sociale e solo in subordine chiedere i versamenti ai soci.
Con rituale comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio la convenuta opposta
[...]
, in persona dal curatore, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
affermando: in primo luogo, la competenza del giudice delegato all'adozione del decreto ingiuntivo, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte; in secondo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza (che ritiene debba qualificarsi come difetto di giurisdizione) per inapplicabilità della clausola compromissoria alla controversia di specie, essendo essa vertente su un diritto indisponibile (almeno per la curatela); in subordine ha rilevato che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo semmai a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, di dichiarare la nullità del decreto opposto e disporre la remissione della controversia al giudizio arbitrale;
infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo il dies a quo non già dalla stipula del contratto societario, bensì dalla richiesta dei versamenti alle socie effettuata dallo stesso curatore con comunicazione del 10.1.2024, nonché l'infondatezza dell'eccezione di postergazione del credito da conferimenti ancora dovuti,
All'udienza del 16.1.2025, verificata la regolarità del contraddittorio, presenti le parti, che reiteravano le eccezioni e difese già sollevate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza del 19.6.2025.
In tale data, a seguito di discussione orale, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Appare innanzitutto necessario affrontare preliminarmente la questione dell'interpretazione della clausola compromissoria in discussione, al fine di stabilire la natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto dalle parti. Sul punto, posto che la “clausola arbitrale” deve essere interpretata con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse (in tal senso, ad esempio, Cass. civ., sez. I, sent. n. 21059 del 7.8.2019), va rilevato che l'art. 29 dell'atto costitutivo, oltre ad affermare che l'arbitrato deve svolgersi senza particolari formalità, qualifica espressamente l'arbitrato scelto dalle parti come arbitrato irrituale (punto, peraltro, non contestato).
Tanto premesso, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato
3 rituale, che pone una questione di competenza;
in tal senso Cass. civ., SS.UU., ord. n. 24153, del
25.10.2013), ponendo piuttosto una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunziando alla tutela giurisdizionale (in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. n. 10332, del 19.05.2016, Cass. civ., sez. III., ord. n. 21942, del
10.9.2018, Tribunale di Roma n. 3752/2023 del 7.3.2023, Tribunale di Napoli n. 1224 del
30.1.2024).
Ne consegue che la questione della validità o interpretazione della clausola compromissoria è da considerarsi attinente al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito.
Ciò premesso, occorre allora stabilire se la controversia relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo rientri nell'ambito applicativo della clausola arbitrale di cui all'art. 29 dell'atto costitutivo (che devolve ad un arbitro “le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci
e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”), ed in particolare se abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 838 bis c.p.c., secondo cui gli atti costitutivi delle società non quotate possono, mediante clausola compromissoria, prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società “che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
Sul punto, la controversia avente ad oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti sorta a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 260 C.C.I.I., è da ritenersi relativa al rapporto sociale: si tratta infatti di un diritto già esistente nel patrimonio della società in liquidazione giudiziale che origina proprio dal contratto costitutivo della società. Infatti, solo sulla base del contratto societario il curatore può ottenere, agendo in luogo della società fallita, un titolo per imporre al socio il versamento di quanto ancora dovuto (in tal senso Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444 con riferimento alla delibera di aumento del capitale sociale).
Quanto alla natura disponibile del diritto ad ottenere il pagamento dei conferimenti ancora dovuti,
l'orientamento prevalente ritiene non arbitrabili le controversie che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento indipendentemente da ogni iniziativa di parte (in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. 23 febbraio 2005.
n. 3772 e la già citata Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444).
Tra esse non appare rientrare il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti e non interamente versati da parte dei soci, atteso che esso non si fonda su un interesse collettivo dei soci
4 o di terzi di natura superindividuale protetto da norme inderogabili, bensì si atteggia come diritto patrimoniale della società nei confronti di un singolo socio. In altri termini si tratta di un debito del socio, quale debitore individuale, nei confronti della costituita società, con la conseguenza che
“l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus” (così Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444, in relazione a un credito derivante da delibera di aumento del capitale sociale;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. VI, sent. 25 febbraio 2020, n. 4956).
Pertanto, rientrando la clausola in esame nel perimetro dell'art. 838 bis c.p.c., l'eccezione compromissoria formulata dalle opponenti risulta fondata.
L'opposizione deve quindi essere accolta, restando assorbite le ulteriori eccezioni pur proposte in giudizio, con la conseguenza che, trattandosi di arbitrato irrituale e non ponendosi quindi, come precedentemente chiarito, una questione di competenza, il decreto ingiuntivo opposto deve senz'altro essere revocato.
Infine, considerato che, secondo l'orientamento prevalente e come rilevato in via subordinata anche dalla curatela opposta, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte (così ex multis ancora Cass. civ., Sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444), e che, pertanto, il decreto ingiuntivo poteva essere richiesto solo al giudice delegato, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso il 29.5.2024 dal giudice delegato di in liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Aversa, 04/07/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrata ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Napoli Nord
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 6560/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Antonio Bucci (C.F. ), domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla via San Carlo n.26;
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Bucci (C.F. ), domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Napoli alla via San Carlo n.26;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Santonastaso (C.F.
, domiciliata presso il suo studio in Caesrta alla via Tommaso Campanella C.F._4
n. 15;
-OPPOSTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 19.6.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso del curatore di , il giudice delegato della Controparte_2
procedura ha emesso decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 260 C.C.I.I., con il quale veniva ingiunto a e , in qualità di socie della Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
il versamento delle somme di euro rispettivamente 9.000,00 e 13.500,00 (oltre
[...] interessi legali maturati dalla data di messa in mora fino all'effettivo soddisfo) quale integrazione del capitale sociale sottoscritto e non versato al momento della stipula dell'atto costitutivo della società.
Alla base dell'istanza di decreto ingiuntivo, il curatore rilevava che: dalla visura camerale della società era emerso che il capitale sociale deliberato, pari ad euro 30.000 e sottoscritto da Parte_1
per una quota di nominali euro 12.000, pari al 40% del capitale sociale, e per una quota di
[...]
nominali euro 18.000, pari al 60% del capitale sociale, quota attualmente nella titolarità di
[...]
; che, all'atto della costituzione, erano stati versati rispettivamente 3.000 e 4.500 euro;
CP_1
che i soci non avevano provveduto nel corso del tempo al versamento integrale dei conferimenti, ancora dovuti nella misura del 75%; che il curatore aveva pertanto richiesto il versamento dei conferimenti ancora dovuti con comunicazione notificata il 10.1.2024; che, con il giudice delegato aveva approvato il programma di liquidazione, nel quale figurava anche la proposizione del decreto ingiuntivo de quo.
Con atto di citazione notificato il 31.7.2024 le debitrici spiegavano opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo: in primo luogo, l'incompetenza del giudice adito in opposizione, essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza di clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo. In particolare, ai sensi dell'art. 29 dell'atto costitutivo della società “le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del
Tribunale nel cui Circondario ha sede la società. 29.2 L'Arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitrato irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo”.
In secondo luogo, la prescrizione del credito vantato, decorrendo prescrizione del diritto al versamento dei conferimenti dalla stipula del contratto societario, avvenuta in data 17.10.2013.
Infine, per decadenza del curatore dal potere di richiesta dei versamenti ancora dovuti, atteso che il curatore avrebbe dovuto dapprima verificare preliminarmente la capienza del patrimonio sociale e
2 l'eventuale imputazione di liquidità al capitale sociale e solo in subordine chiedere i versamenti ai soci.
Con rituale comparsa di costituzione, si costituiva in giudizio la convenuta opposta
[...]
, in persona dal curatore, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
affermando: in primo luogo, la competenza del giudice delegato all'adozione del decreto ingiuntivo, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte; in secondo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza (che ritiene debba qualificarsi come difetto di giurisdizione) per inapplicabilità della clausola compromissoria alla controversia di specie, essendo essa vertente su un diritto indisponibile (almeno per la curatela); in subordine ha rilevato che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, imponendo semmai a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di una clausola compromissoria, di dichiarare la nullità del decreto opposto e disporre la remissione della controversia al giudizio arbitrale;
infine, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, decorrendo il dies a quo non già dalla stipula del contratto societario, bensì dalla richiesta dei versamenti alle socie effettuata dallo stesso curatore con comunicazione del 10.1.2024, nonché l'infondatezza dell'eccezione di postergazione del credito da conferimenti ancora dovuti,
All'udienza del 16.1.2025, verificata la regolarità del contraddittorio, presenti le parti, che reiteravano le eccezioni e difese già sollevate, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione orale all'udienza del 19.6.2025.
In tale data, a seguito di discussione orale, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co.3 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Appare innanzitutto necessario affrontare preliminarmente la questione dell'interpretazione della clausola compromissoria in discussione, al fine di stabilire la natura rituale o irrituale dell'arbitrato scelto dalle parti. Sul punto, posto che la “clausola arbitrale” deve essere interpretata con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse (in tal senso, ad esempio, Cass. civ., sez. I, sent. n. 21059 del 7.8.2019), va rilevato che l'art. 29 dell'atto costitutivo, oltre ad affermare che l'arbitrato deve svolgersi senza particolari formalità, qualifica espressamente l'arbitrato scelto dalle parti come arbitrato irrituale (punto, peraltro, non contestato).
Tanto premesso, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato
3 rituale, che pone una questione di competenza;
in tal senso Cass. civ., SS.UU., ord. n. 24153, del
25.10.2013), ponendo piuttosto una questione di proponibilità della domanda, in quanto i contraenti hanno scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunziando alla tutela giurisdizionale (in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. n. 10332, del 19.05.2016, Cass. civ., sez. III., ord. n. 21942, del
10.9.2018, Tribunale di Roma n. 3752/2023 del 7.3.2023, Tribunale di Napoli n. 1224 del
30.1.2024).
Ne consegue che la questione della validità o interpretazione della clausola compromissoria è da considerarsi attinente al merito della controversia e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito.
Ciò premesso, occorre allora stabilire se la controversia relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo rientri nell'ambito applicativo della clausola arbitrale di cui all'art. 29 dell'atto costitutivo (che devolve ad un arbitro “le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci
e la società, anche se promosse da amministratori o sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”), ed in particolare se abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, secondo quanto previsto dall'art. 838 bis c.p.c., secondo cui gli atti costitutivi delle società non quotate possono, mediante clausola compromissoria, prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci o tra soci e società “che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
Sul punto, la controversia avente ad oggetto il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti sorta a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 260 C.C.I.I., è da ritenersi relativa al rapporto sociale: si tratta infatti di un diritto già esistente nel patrimonio della società in liquidazione giudiziale che origina proprio dal contratto costitutivo della società. Infatti, solo sulla base del contratto societario il curatore può ottenere, agendo in luogo della società fallita, un titolo per imporre al socio il versamento di quanto ancora dovuto (in tal senso Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444 con riferimento alla delibera di aumento del capitale sociale).
Quanto alla natura disponibile del diritto ad ottenere il pagamento dei conferimenti ancora dovuti,
l'orientamento prevalente ritiene non arbitrabili le controversie che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi protetti da norme inderogabili la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento indipendentemente da ogni iniziativa di parte (in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. 23 febbraio 2005.
n. 3772 e la già citata Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444).
Tra esse non appare rientrare il diritto al versamento dei conferimenti ancora dovuti e non interamente versati da parte dei soci, atteso che esso non si fonda su un interesse collettivo dei soci
4 o di terzi di natura superindividuale protetto da norme inderogabili, bensì si atteggia come diritto patrimoniale della società nei confronti di un singolo socio. In altri termini si tratta di un debito del socio, quale debitore individuale, nei confronti della costituita società, con la conseguenza che
“l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus” (così Cass. civ., sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444, in relazione a un credito derivante da delibera di aumento del capitale sociale;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. VI, sent. 25 febbraio 2020, n. 4956).
Pertanto, rientrando la clausola in esame nel perimetro dell'art. 838 bis c.p.c., l'eccezione compromissoria formulata dalle opponenti risulta fondata.
L'opposizione deve quindi essere accolta, restando assorbite le ulteriori eccezioni pur proposte in giudizio, con la conseguenza che, trattandosi di arbitrato irrituale e non ponendosi quindi, come precedentemente chiarito, una questione di competenza, il decreto ingiuntivo opposto deve senz'altro essere revocato.
Infine, considerato che, secondo l'orientamento prevalente e come rilevato in via subordinata anche dalla curatela opposta, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, di dichiarare la nullità del decreto opposto, non avendo gli arbitri il potere di pronunciare provvedimenti inaudita altera parte (così ex multis ancora Cass. civ., Sez. I., sent. 30 febbraio 2019, n. 24444), e che, pertanto, il decreto ingiuntivo poteva essere richiesto solo al giudice delegato, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso il 29.5.2024 dal giudice delegato di in liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Aversa, 04/07/2025 il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna Colombo, magistrata ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Napoli Nord
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