Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10663/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 08/04/2025, alle ore 11.45 nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
E_
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. TARLAZZI ALESSIA, nonché la parte personalmente in persona del li- quidatore sig.ra Per_1
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa.
La difesa di parte attrice si riporta ai propri atti e discute e conclude come da note conclusive auto- rizzate. Dichiara di aver depositato nota spese e di aver sostenuto anticipazioni per contributo uni- ficato e costi di notifica per € 621,73.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 18.30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10663/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to E_ P.IVA_1
alla VIA LIBERTA' N. 61 40059 MEDICINA presso lo studio dell'Avv. TARLAZZI ALESSIA
(c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata al ricorso C.F._1
ex art. 281 decies c.p.c.
- RICORENTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte ricorrente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge e del caso,
accertare e dichiarare, giusti motivi esposti, l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza per fatto e colpa del Sig. e, per l'effetto, Controparte_1
dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare datato 1.10.2018, registrato all' Controparte_2
il 09.10.2018 al n. 1126 Serie 3, concluso tra
[...] [...]
e il Sig. avente ad oggetto l'immobile sito E_ CP_1
in Mordano (BO) viale della Repubblica n. 8 descritto in atto;
conseguentemente, condannare il Sig. all'immediato Controparte_1
rilascio dell'unità immobiliare, appartamento di civile abitazione posto in Comune di Mordano (BO), via Della Repubblica n. 8, disposto tutto al piano primo e secondo con annessa autorimessa pertinenziale posta al piano interrato e diritti pro
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quota per legge, titolo o destinazione sulle parti comuni del fabbricato di cui l'unità
è parte;
unità immobiliare censita al N.C.E.U. di detto Comune al Fg. 17, part. 1588, sub. 8, cat. A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 102 mq. complessivi, R.C. Euro 348,61 (appartamento) e al Fg. 17, part. 1588, sub. 28, cat.
C/6, superficie catastale 16 mq., R.C. Euro 66,62 (autorimessa), in favore della ricorrente;
E_
condannare il Sig. , in caso di mancato immediato rilascio Controparte_1 dell'unità immobiliare di cui alla domanda precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c. al pagamento della somma pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, ovvero la somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore della ricorrente
; E_
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , E_
giuste difese esposte, a ritenere, in ragione della clausola contenuta nel contratto preliminare del 01.10.2018, tutte le somme versate dal CP_1
dichiarando che questi nulla ha a che pretendere dalla ricorrente e condannare il
Sig. a titolo di risarcimento del danno per il mancato rilascio Controparte_1
dell'immobile consegnato anticipatamente a corrispondere alla ricorrente una somma di denaro mensile, quantificata in Euro 500,00=, a far data dal 15 maggio
2023 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile per l'uso e il godimento dell'immobile medesimo, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese condominiali.
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente E_
, giuste difese esposte, a vedersi riconosciuto a titolo di risarcimento e
[...] di indennità di occupazione dell'immobile compromesso in vendita sino alla data di effettivo rilascio, e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ritenere, a tale titolo, le somme di E_
danaro corrisposte dal anche per spese condominiali, a far data dal CP_1
15.08.2018 al 15.04.2023, e condannare il a versare alla ricorrente una CP_1
somma di danaro mensile pari della ricorrente E_
a far data dal 15 maggio 2023 alla data dell'effettivo rilascio
[...] dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese condominiali.
condannare il a corrispondere alla ricorrente Immobiliare Mordano CP_1
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S.r.L. in liquidazione la somma pari ad Euro 3823,38 a titolo di spese condominiali
(ordinarie e straordinarie) cui era tenuto al versamento il Sig. oltre a quelle CP_1
che matureranno sino alla liberazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
In data 4 luglio 2024 (C.F. ) in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra proponeva ricorso ex art. 281 de- Per_1
cies c.p.c. averso il sig. , deducendo che: Controparte_1
in data 01.10.2018 le parti stipulavano un contratto preliminare di vendita a mezzo de quale
[...] prometteva di vendere al sig. l'immobile sito nel comune di CP_3 Controparte_1
Mordano (BO), via della Repubblica n.8 (doc.1); di comune accordo veniva convenuto il complessivo corrispettivo dell'immobile in € 155.000,00
(euro centocinquantamila/00) da corrispondersi secondo il seguente schema:
- € 5.000,00 (cinquemila) al momento della sottoscrizione del preliminare;
- € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) in 27 rate da € 500,00 (cinquecento/00) mensili a far data dal giorno 15.10.2018;
- Saldo di € 136.500,00 (centrotrentaseimillacinquecento/00) al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita previsto, inizialmente entro la data 31.12.2020 e successiva- mente posticipata al giorno 30 ottobre 2021 (doc. 1 e 2).
Il sig. veniva immesso nel possesso dell'immobile al momento della stipula del preliminare CP_1 con l'obbligo di destinare l'appartamento a propria civile abitazione nonché di provvedere alla ma- nutenzione ordinaria del bene e alle spese condominiali;
nonostante la proroga ottenuta rispetto all'iniziale giorno pattuito (doc.2), il sig. non si ren- CP_1
deva disponibile alla stipula del contratto definitivo di vendita, chiedendo numerosi rinvii e mante- nendo comunque la disponibilità dell'immobile; dal gennaio 2022 il sig. ometteva di corrispondere la pattuita rata mensile di € 500.00 (cin- CP_1
quecento/00); solo a seguito dell'intervento dei legali di l'odierno convenuto E_
provvedeva al versamento delle rate riferite al periodo gennaio-agosto 2022;
a far data da maggio 2023 ad oggi il sig. cessava nuovamente la corresponsione di quanto CP_1 dovuto ratealmente all'odierna ricorrente, ivi compreso il versamento delle spese condominiali. Tut- to quanto mantenendo la disponibilità dell'immobile;
4
a nulla sono valsi i solleciti di pagamento data, altresì, l'impossibilità a rintracciare il sig. Pt_2
[...]
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di:
a. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza per fatto e colpa del Sig. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione giudiziale del con- Controparte_1
tratto preliminare data 01.10.2018, concluso tra , E_
e il sig. avente ad oggetto l'immobile sito in Mordano (BO) viale della Repubblica CP_1
n.8,
b. conseguentemente, condannare il sig. all'immediato rilascio dell'unità Controparte_1
immobiliare, in favore della ricorrente;
E_ E_
c. condannare il sig. , in caso di mancato immediato rilascio dell'unità im- Controparte_1 mobiliare di cui alla domanda precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 614 bis c.p.c. al pagamento della somma pari ad € 66,62 (autorimessa), in favore della ricorrente
[...]
; Parte_3
d. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente , E_ E_
giuste difese esposte, a ritenere, in ragione della clausola contenuta nel contratto preliminare del 01.10.2018, tutte le somme versate da dichiarando che questi nulla ha a che CP_1
pretendere dalla ricorrente e condannare il Sig. a titolo di risarcimento Controparte_1 del danno per il mancato rilascio dell'immobile consegnato anticipatamente, a corrispondere alla ricorrente una somma di denaro mensile, quantificata in € 500,00, a far data dal 15 maggio 2023 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile per l'uso e il godimento del- lo stesso, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese condominiali;
e. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra svolta, accertare e di- chiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto a titolo di risarcimento e di indennità di occupazione dell'immobile compromesso in vendita, sino alla data di effettivo rilascio e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di ritenere, a tale titolo, le som- me di denaro corrisposte dal anche per spese condominiali, a far data dal 15 mag- CP_1
gio 2023 alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre rivalutazione monetaria e inte- resse, nonché alle spese condominiali;
f. condannare il a corrispondere alla ricorrente in liquida- CP_1 E_ zione la somma pari ad € 3411, 18 a titolo di spese condominiali (ordinarie e straordinarie cui era tenuto al versamento il sig. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.
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Il convenuto non si è costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e veniva dichiarato contu- mace.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
2.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(vedi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
3.
Nel caso di specie il creditore ha adeguatamente adempiuto al proprio dovere probatorio producen- do in questa sede il contratto preliminare del giorno 01.10.2018 (doc. 1) e l'integrazione del 10 giu- gno 2021 (doc. 2), nonché la documentazione attestante le numerose diffide trasmesse alla
contro
- parte (doc. 7). A ciò si aggiunga che il sig. si è sottratto alla firma del contratto definitivo CP_1
inizialmente prevista entro la data del 31.12.2020 e successivamente posticipata al giorno 30 ottobre
2021. In tale occasione, parte intimata avrebbe dovuto saldare il totale del prezzo pattuito in sede preliminare. Ciò, tuttavia, non risulta avvenuto.
Al contrario, parte resistente non costituendosi non ha dimostrato di aver adempiuto alle prestazio- ni dedotte nel contratto stipulato tra le parti, né ha potuto allegare e dimostrare i fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa.
4.
Tale inadempimento di parte attrice, pertanto, si reputa grave, atteso il notevole lasso di tempo tra- scorso dalla stipula del contratto preliminare e dal termine pattuito per la stipula del contratto defi- nitivo di vendita.
Ne deriva la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto in esame per inadempimento del- la parte convenuta, formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1453 c.c..
5.
La risoluzione del contratto per inadempimento produce due diversi tipi di effetto: l'effetto liberato- rio e l'effetto recuperatorio.
Il primo riguarda le prestazioni contrattuali non ancora eseguite e consiste nella liberazione delle parti (parte c.d. fedele e parte inadempiente) dalle obbligazioni nascenti dal contratto. L'effetto re-
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cuperatorio, invece, riguarda le prestazioni già eseguite, in relazione alle quali sorge sia un obbligo di restituzione che un obbligo di rimborso.
Nel caso di cui si tratta parte ricorrente ha formulato una domanda liberatoria che, a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto, va accolta. La risoluzione del contratto libera la ricorrente dal concedere l'utilizzo del bene alla società resistente, che deve dunque rilasciare l'immobile libero da persone e/o cose.
6.
Quanto alle domande risarcitorie formulate da parte ricorrente si osserva quanto segue.
6.1.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla ritenzione delle somme ricevute dal resistente. Ciò in forza della clausola di caparra confirmatoria prevista in contratto, ove le parti hanno concordato di imputare l'importo di € 18.500,00, che il resistente si era impegnato a versare prima della stipula del contratto definitivo, a titolo di caparra confirmatoria, prevedendo altresì il diritto della promittente venditrice a trattenere le somme fino a quel momento versate dalla
contro
- parte in caso di mancata stipula del definitivo per cause imputabili alla parte acquirente.
Tale domanda è infondata e va rigettata, atteso che la ricorrente ha domandato la risoluzione del contratto e non può dunque ritenere la caparra, avendo diritto esclusivamente al risarcimento dei danni subiti.
Si osserva, infatti, che l'art. 1385, secondo comma, c.c., che consente alla parte non inadempiente, in caso di inadempienza della controparte, di recedere dal contratto ritenendo la caparra confirmatoria ricevuta o esigendo il doppio di quella versata, disciplina il caso in cui la parte non inadempiente, avvalendosi della funzione tipica della caparra intenda, con una dichiara- zione risolutiva, determinare ope legis l'estinzione di tutti gli effetti giuridici sia del contratto sia dell'inadempimento di esso, mentre qualora essa intenda ottenere il risarcimento integrale del danno secondo i principi generali anzichè nella misura concordemente e preventivamente quantificata, può esercitare l'azione di risoluzione per grave inadempimento della controparte ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc. (vedi art. 1385, terzo comma, c.c).
I rimedi pertanto previsti per la parte adempiente dal secondo e dal terzo comma dell'art. 1385 cc, non sono cumulabili tra loro poichè ontologicamente diversi e alternativi. Pure essendo invero en- trambi i diritti fondati sul medesimo presupposto di fatto - l'inadempimento non di scarsa importan- za della controparte - la natura delle corrispondenti azioni e delle conseguenti pronunce giudiziali è ben diversa a secondo dei casi, poichè nel primo caso la pronuncia di risoluzione del contratto ina- dempiuto è dichiarativa e la parte adempiente è sollevata dall'onere di provare il danno effettiva- mente subito, mentre nel secondo caso la pronuncia è costitutiva e spetta alla parte adempiente pro-
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vare, secondo i principi generali (v. pure art. 1223 c.c.), il danno derivatone, che potrebbe anche coincidere con l'ammontare della somma stabilita per la caparra ma solo come esito dell'accerta- mento giudiziale nel contraddittorio tra le parti e non come anticipata e forfettaria liquidazione di esso.
Orbene, alla luce di quanto sopra deve ritenersi che se la ricorrente assumendo di essere la parte adempiente ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto, non ha inteso esercitare il recesso di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c., bensì realizzare gli effetti propri dell'inadempimen- to contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c., chiedendo però di disporsi il legittimo trattenimento da parte sua della somma versata dal resistente a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385
c.c.. Ciò, tuttavia, non è consentito.
È evidente allora che in assenza di qualsivoglia elemento probatorio a dimostrazione della sussi- stenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto della parte resistente, la domanda ri- sarcitoria proposta deve essere rigettata. L'asserito danno patito per € 500,00 mensili, infatti, è ri- masto del tutto indimostrato, non potendosi tenere conto ai fini della prova del danno del solo prez- zo pattuito dalle parti ( da corrispondere, quanto alla prima parte in 27 rate mensili del valore ap- punto di € 500,00 ciascuno a decorrere dall'ottobre 2018) per il trasferimento del bene, posto che il bene non è stato trasferito ed è rimasto in proprietà alla parte promittente venditrice. Né è stato alle- gato e dimostrato che la parte ricorrente a causa della vicenda in esame abbia dovuto rinunciare a vendere l'immobile a condizioni per lei più vantaggiose o, al contrario, a offrirlo sul mercato ad un prezzo più basso a causa della svalutazione dello stesso nel frattempo maturata.
Il resistente non ha, tuttavia, formulato alcuna domanda relativa alla caparra versata. Atteso che il giudice può pronunciarsi sugli obblighi di restituzione quale conseguenza della risoluzione solo in presenza di un'esplicita domanda della parte interessata (vedi Cass., sentenza n. 7829/2003; Cass. n.
2566/2003; n. 8310/2003; n. 341/2002; C. 3287/1999; n. 7234/1995; n. 2135/1995), non può essere disposta la restituzione della caparra al resistente.
6.2.
La ricorrente chiede, inoltre, la condanna del resistente al risarcimento del danno da abusiva occu- pazione dell'immobile.
Tale domanda va dichiarata ammissibile nonostante la proposizione della domanda volta ad otte- nere l'accertamento del diritto alla ritenzione delle somme versate dall'acquirente.
Infatti, la Cassazione ha riconosciuto che anche nel caso in cui le parti in un contratto preliminare di compravendita, abbiano previsto una caparra confirmatoria, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, questa assolve la funzione di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell' immobile sino al
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momento della restituzione, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene, legittima il promittente venditore a richiedere un autonomo risarcimento. (Cass. 8 giugno 2012, n. 9367; conf. Cass. 30 settembre 2016, n. 19403; cfr. anche Cass. 29 gennaio 2003, n. 1307).
Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Dunque l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, come dalla stessa espressamente allegato dell'atto introduttivo, essendo venuto meno, con la pro- nuncia di risoluzione del contratto preliminare, il titolo legittimante l'occupazione dello stesso da parte del promissario acquirente.
L'attrice non ha in alcun modo allegato la concreta possibilità di godimento perduta.
Sostanzialmente l'attrice ha ancorato la domanda al godimento che dell'immobile ha avuto il pro- missario acquirente, ma non al danno dalla stessa subito.
Tuttavia, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte: “ nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indi- retto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; anco- ra: ““nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (vedi Cass. SU 33645/2022).
Ciò significa, come affermato dalla Suprema Corte, “che il non uso, il quale è pure una caratteristi- ca del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'im- prescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul pia- no astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.”
Orbene nel caso di specie in mancanza di qualsivoglia allegazione della concreta possibilità di go- dimento perduta, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo non può che esse- re rigettata.
6.3.
Infondata si reputa, infine, l'ulteriore domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la condanna del- la controparte al pagamento della somma di € 3.411,18 a titolo delle spese condominiali maturate,
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sia in quanto dalla documentazione in atti (doc. 11 parte ricorrente) risulta che si tratta di spese rela- tive alla manutenzione straordinaria dell'immobile, come tali imputabili alla proprietà e non alla parte a cui è stato concesso il godimento dell'immobile, sia, soprattutto, poiché non vi è prova del fatto che tali spese, di cui si chiede il ristoro, siano state effettivamente sostenute dalla parte ricor- rente.
7.
Inoltre, vista l'esplicita domanda formulata dalla parte ricorrente e considerato che il provvedimen- to di condanna alla restituzione dell'immobile locato ha ad oggetto un'obbligazione di fare infungi- bile, atteso che l'interesse del ricorrente alla prestazione non può essere soddisfatto compiutamente senza la diretta cooperazione del soggetto obbligato e tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del prevedibile danno nell'ipotesi di continuato inadempimento, fissa in € 30,00 la somma dovuta dalla parte convenuta alla parte ricorrente , in caso di inosservanza del provvedimento di condanna, per ogni giorno di ritardo nel rilascio e restituzione del bene.
Infatti, l'art. 614 bis c.p.c., in tema di attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (in- trodotto dalla 18 giugno 2009, n. 69), consente al giudice di fissare, col provvedimento di condanna, su istanza di parte e salva l'ipotesi in cui la misura appaia manifestamente iniqua, una somma di de- naro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento medesimo.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le fasi trattazione/istruttoria e decisionale in ragione della non complessità dell'attività difensiva svol- ta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la risoluzione del contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto l' immobile sito in
Mordano (BO), via della Repubblica n.8 ( censito al N.C.E.U. di detto Comune al Fg. 17, part. 1588, sub. 8, cat. A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 102 mq. complessivi, R.C.
Euro 348,61 (appartamento) e al Fg. 17, part. 1588, sub. 28, cat. C/6, superficie catastale 16 mq.,
R.C. Euro 66,62 (autorimessa)), concluso in data 1.10.2018 tra la società Parte_4
e per inadempimento di quest'ultimo;
[...] Controparte_1
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ordina a l'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto preli- Controparte_1
minare sopra indicato;
visto l'art. 614 bis c.p.c., dispone sin da ora che in caso di inadempimento degli ordini di cui al capo che precede sia tenuto a pagare in favore di Controparte_1 [...]
la somma di € 30,00, a titolo di ristoro per ogni giorno di ritardo nell'ese- Controparte_4
cuzione della suddetta condanna;
rigetta tutte le domande risarcitorie formulate dalla ricorrente;
condanna al rimborso in favore di n Controparte_1 E_
liquidazione delle spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compenso, oltre IVA e CPA, oltre il
15% del compenso per spese forfettarie ed € 621,73 per spese documentate.
Bologna, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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