Articolo 49 del Codice della protezione civile
Articolo 48Articolo 50
Versione
6 febbraio 2018
Art. 49.


Clausola di invarianza finanziaria
( Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017 )

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2018
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