Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 01/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato all'esito della discussione orale e sulle conclusioni agli atti, a norma e nelle forme di cui agli artt. 281 sexies, 350 bis, 350 co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 235 /2024 promossa da:
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. CARSILI FRANCESCO con domicilio Parte_1 P.IVA_1 digitale dichiarato presso l'indirizzo P.E.C.: Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), e, per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_2
speciale (oggi , P.I. , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 P.IVA_3 giusta procura speciale rilasciata con atto del 25 luglio 2013 a rogito Notaio di Città Persona_1 della Pieve, rep. 4530 Racc. 3331, in persona del Dott. Responsabile Unità Persona_2
Organizzativa Legale e Societaria, in base alla delibera n. 10/2022 del 21 aprile 2022 del Consiglio di Amministrazione di , con il patrocinio dell'avv. TRICOLI AURELIO con Controparte_2 domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATO
e nei confronti di titolare della omonima azienda agricola con Sede in Montefranco (TR), Loc. Capitignino CP_5
n.10, P.I.: P.IVA_4
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo - Impugnazione sentenza Tribunale di Terni n. 202/2024 del
19/03/2024
sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Terni N. 202/2024 che l'ha condannata a ripetere in Parte_1
favore dei RO la somma di € 9.079,67, percepita da a seguito dell'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa in data 31.05.2017 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 765/2016 Tribunale di
Terni, formulando eccezione di giudicato in forza di due precedenti sentenze emesse dallo stesso
Tribunale di Terni che avevano attestato le ragioni poste a fondamento della Controparte_6
l'indebito richiamo del Tribunale all'istituto dell'indebito, inapplicabile al caso di specie, l'erronea ricostruzione dei fatti per mancata analisi del provvedimento del g.e. del 23.05.2017; contesta, inoltre,
la violazione dell'art. 548 C.p.c. e chiede, in accoglimento dell'eccezione di giudicato ex art. 2909 C.C.,
la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito, formulata dalla Controparte_1
contesta quanto ex adverso dedotto, chiede la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e ss. c.p.c., la declaratoria di tardività e inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei fatti e nuovi documenti prodotti con l'atto di appello (essendo rimasta contumace in primo grado) e, nel merito, il rigetto del Parte_1
gravame. La causa viene decisa all'esito della discussione orale.
In fatto, la notificava presso lo sportello di Montefranco della Controparte_6 [...]
, atto di pignoramento presso terzi in danno dell'azienda agricola Controparte_1 CP_5
per l'importo di € 5.534,99; la dichiarazione di terzo (negativa) veniva resa con raccomandata a.r. in data 26.06.2015 non dalla filiale di Montefranco, destinataria del pignoramento, bensì dalla filiale della ove erano in essere gli unici rapporti intestati all'azienda agricola Controparte_7
; poiché il creditore contestava la dichiarazione ritenendo che la stessa dovesse essere CP_5
rilasciata dalla filiale RO di Montefranco, all'udienza del 30.11.2015 il Giudice dell'Esecuzione fissava nuova udienza al 25.01.2016, invitando la filiale RO di Montefranco ad integrare la dichiarazione. A ciò
la filiale provvedeva in data 11.01.2016 con raccomandata a.r. diretta al legale del creditore procedente – dichiarando che anche presso quella filiale non esistevano somme a credito intestate al debitore esecutato. Tale raccomandata veniva ricevuta dal legale solo alle ore 10.45 del 25.01.2016,
dopo la celebrazione dell'udienza per la dichiarazione del terzo, nel corso della quale il legale del creditore procedente dichiarava di non aver ricevuto la prescritta dichiarazione integrativa da parte della RO di Montefranco. Per l'effetto, in data 24.02.2016 il Giudice emetteva ordinanza di assegnazione in danno della per la somma di € 5.560,00 per sorte, Controparte_1
accessori ed interessi maturati. Sulla scorta di tale ordinanza il creditore procedente notificava alla atto di precetto e successivamente procedeva al pignoramento mobiliare presso la CP_2 [...]
, filiale di Montefranco, per € 9.079,67. Nel giudizio di opposizione alla procedura Controparte_1
esecutiva mobiliare promosso da RO, il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza di assegnazione e concedeva termine perentorio di giorni 60 per la introduzione della causa di merito a cura della parte interessata;
quindi con provvedimento del 31.05.2017 disponeva il pagamento in favore di della somma di € 9.079,67. CP_6 RO instaurava dunque il presente giudizio chiedendo la restituzione della somma ex art. 2033
c.c, ritenendo che fosse stata percepita in mala fede dalla . CP_6
In primo grado e rimanevano contumaci. Parte_1 CP_5
Il Giudice di prime cure, ritenuto comprovato che la filiale di Montefranco avesse inviato il 15
gennaio 2016 dichiarazione negativa tramite raccomandata a/r consegnata presso lo studio del difensore in data 25 gennaio 2016, il giorno stesso della udienza di assegnazione per la dichiarazione del terzo e quindi che avesse avuto conoscenza della dichiarazione negativa della Banca, Parte_1
anche se pervenuta dopo l'udienza, qualificava come di mala fede la condotta del creditore che proseguiva nella sua azione esecutiva senza informare il giudice dell'esecuzione e comunque procedeva a notificare il successivo atto di precetto.
Nel presente giudizio è contumace. CP_5
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Preliminarmente, infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità,
formulato dalla parte appellata.
Sostiene l'appellato che l'atto di appello manca del profilo argomentativo, censorio e di causalità.
In realtà l'atto di impugnazione contiene, infatti, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice;
non è
invece necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. U - Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022). Ancora, l'appellato eccepisce la tardività ed inammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, in particolare denuncia che l'Appellante, contumace in primo grado, ha indicato,
per la prima volta, solo nel presente giudizio di appello che la sua posizione doveva considerarsi in buona fede per ragioni mai riportate in primo grado e deposita nuovi documenti (docc. 3-5-7-8).
In realtà, l'allegazione della buona fede e la produzione documentale sono irrilevanti al fine del decidere, come infra si dirà, mentre le sentenze prodotte sono senz'altro ammissibili, fermo restando che non si tratta propriamente di delibare la questione del giudicato esterno (che comunque, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo -cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018), bensì di verificare – e ciò può essere fatto d'ufficio – se lo strumento azionato dall'attore RO sia ammissibile.
In ultimo, l'appellato eccepisce la manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.
Quest'ultima eccezione viene assorbita dal rilievo di fondatezza dell'appello, motivato come segue.
Passando al merito della vicenda, l'unico rimedio opponibile da parte di RO era esclusivamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che, in tema di espropriazione presso terzi, la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo, può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi entro il termine di decadenza che decorre dalla conoscenza legale del provvedimento di assegnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016, sempre ribadita con il principio che in tema di pignoramento presso terzi avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..,
cfr. pure Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017).
La Suprema Corte ha anche chiarito che, qualora l'opposizione agli atti esecutivi sia stata svolta l'accoglimento è suscettibile di riverberarsi, con efficacia ex tunc, sugli atti successivi dipendenti,
giacché l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire, dinanzi al giudice dell'esecuzione, alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione, senza che a ciò
osti l'avvenuta chiusura del processo esecutivo con la ripartizione del ricavato (nel caso di procedura espropriativa presso terzi, con l'assegnazione del credito), la quale resta travolta, direttamente o in via derivata, dall'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c (cfr. di recente Cass. Sez. 3 -
, Sentenza n. 21860 del 02/08/2024); e, nell'affermare il principio della necessità del litisconsorzio nei confronti del terzo, nei giudizi di opposizione esecutiva in tema di espropriazione presso terzi, lo ha motivato anche considerando che "... Se … il terzo paga il creditore procedente in ossequio all'ordinanza di assegnazione e, dopo l'opposizione, viene dichiara l'inefficacia e/o l'annullamento del pignoramento, ha titolo per ottenere la ripetizione dell'indebito soggettivo (ex art. 2033 c.c.). ..."
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13533 del 18/05/2021). Anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26702 del 23/10/2018 nell'escludere il rimedio dell'appello -
previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale - avverso l'ordinanza del G.E ex art. 549
c.p.c., posto che, a differenza del precedente regime giuridico, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario, .ha ribadito che nel regime dell'art. 549 cod. proc. civ. il legislatore ha previsto che qualsiasi contestazione sull'esistenza ed i termini dell'obbligo del terzo debba essere risolta illico et immediate dal Giudice
dell'Esecuzione con un'ordinanza (e nel testo modificato nel 2015 è stato regolamentata la garanzia del contraddittorio) all'esito degli opportuni accertamenti, che si svolgono come subprocedimento interno al processo di esecuzione, e avverso l'ordinanza con cui il detto giudice provvede sulle contestazioni si prevede soltanto il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Ebbene, avendo il legislatore affidato espressamente al giudice dell'esecuzione di provvedere alla risoluzione delle questioni insorte in relazione alla "contestata dichiarazione del terzo" con una ordinanza ed avendo stabilito che contro tale decisione il rimedio sia quello dell'opposizione agli atti esecutivi, risulta palese che esso sia il rimedio unico per far valere, da parte di ognuno dei soggetti coinvolti nell'esecuzione e dunque anche del terzo debitore pignorato, i vizi, quali che essi siano, del provvedimento e, quindi, anche dell'attività
procedimentale spiegata o consentita dal giudice dell'esecuzione per pervenire alla pronuncia del provvedimento. Ciò in quanto il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione;
nello stesso senso, Cass. n.
23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n.
11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., n. 28387/20, punto 60 delle ragioni della decisione;
e ancora, da ultimo, Cass. n. 12466/2023, Cass. n. 13362/2023, Cass. n. 22715/2023 e Cass. n.
32143/2023; Cass. n. 11698/2024), come sancito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3172 del 2025 citata dallo stesso appellato. Tanto comporta che, a fronte di ordinanza di assegnazione che esprimeva necessariamente la risoluzione in senso per RO sfavorevole della questione dell'esistenza del credito pignorato,
l'appellante aveva soltanto il rimedio necessario dell'opposizione agli atti esecutivi.
La sentenza della Corte Costituzionale citata dall'appellata (Corte Costituzionale sent.
10/07/2019 n. 172) esclude la formazione di un giudicato sull'an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell'esecutato, consentendo ovviamente al terzo pignorato il successivo esercizio di un'azione di ripetizione per indebito oggettivo, ma riguarda, per l'appunto, il rapporto tra terzo pignorato e debitore esecutato, non tra terzo pignorato e creditore che ha ottenuto il provvedimento di assegnazione e presuppone la validità ed efficacia del pagamento effettuato dal terzo nei confronti del creditore pignorante.
Non appare pertinente neanche il richiamo operato dall'appellata a Cass. civile sez. III,
07/02/2025 n. 3172, in quanto trattavasi di ipotesi di procedura esecutiva immobiliare in cui era stata accolta la (così qualificata) opposizione all'esecuzione del debitore, con conseguente invalidità degli atti successivi della procedura -ad eccezione degli atti del subprocedimento di vendita, che non vengono attinti da detta invalidità, al lume del disposto dell'art. 2929 c.c. e in applicazione dell'insegnamento di
Cass., Sez. Un., n. 21110/2012- compresi quelli inerenti alla fase distributiva, benché il debitore non vi avesse reagito specificamente con l'opposizione ex art. 512 c.p.c., ciò non occorrendo fare al lume del principio della nullità derivata (su cui v., da ultimo, Cass. n. 21860/2024); in quel caso, la Corte di
Appello aveva ritenuto che, poiché il debitore non aveva reagito contro gli atti della fase distributiva,
essi erano coperti dalla irretrattabilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la domanda restitutoria,
se ritualmente avanzata in tempo successivo alla distribuzione della somma ricavata, avrebbe dovuto dirsi inammissibile, in quanto essa non poteva che proporsi in separato giudizio, una volta definitivamente accertata l'illegittimità della distribuzione (e, dunque, una volta che ne fosse stata rimossa la naturale irretrattabilità), precisando che questo è uno dei casi (Cass. n. 23283/2024) in cui è
eccezionalmente consentito agire, al di fuori del processo esecutivo concluso e del suo sistema chiuso di rimedi, per conseguire utilità altrimenti riservate a questi ultimi, quando, cioè, l'illegittimità sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura: ipotesi che, come visto, è estranea al caso di specie.
Una volta intervenuta l'ordinanza di assegnazione senza che la stessa sia stata opposta, il terzo pignorato non può, quindi, più far valere vizi attinenti la formazione del titolo esecutivo (l'ordinanza di assegnazione).
A conferma di tale indicazione, ad abundantiam, e reintroducendo la questione delle sentenze prodotte in appello per la prima volta da , si rileva che effettivamente Parte_1 Controparte_1
dispiegava formale opposizione all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. in data
[...]
11.02.2016, adducendo che il provvedimento di assegnazione del credito si fosse basato su un errato convincimento del Giudice dell'Esecuzione e pertanto illegittimo come sostenuto da controparte;
e solo sotto tale profilo si prende in considerazione la sentenza prodotta dall'appellante (sentenza N.
382/2021 Tribunale Terni -All.4 all'atto di appello) che ha dichiarato inammissibile l'opposizione (il giudizio veniva introdotto tramite atto di citazione, anziché con ricorso al Giudice dell'esecuzione, così
instaurandosi, di fatto, un giudizio che nulla aveva a che vedere con l'opposizione ex art. 617 C.p.c;
inoltre, a fronte di ordinanza di assegnazione resa nel procedimento N. 553.2015 Reg. Es. Mob. in data
11.02.2016 e comunicata alle parti il 24.02.2016, RO notificava l'atto di citazione in data 15.03.2016
ed iscriveva il procedimento soltanto il 21.03.2016, oltre il termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art. 617 C.p.c.: anche applicando il principio di conservazione degli atti, era quindi intervenuta decadenza dall'azione), per affermare che RO ha effettivamente consumato l'unico rimedio offertole dall'ordinamento ai fini di reagire all'assegnazione ritenuta (in effetti, in base a ragionevoli argomentazioni) viziata.
Vi è di più.
Anche la successiva Sentenza del medesimo Tribunale n. 999/2018, resa nel successivo giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato ex art. 615 C.p.c. a seguito della notifica dell'atto di pignoramento mobiliare azionato da nei confronti della Controparte_6 Controparte_1
dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione in quanto con essa si contestava il diritto a
[...]
procedere ad esecuzione forzata facendo valere vizi relativi alla formazione del titolo avverso il quale era già stata proposta e respinta formale opposizione agli atti esecutivi, specificando che in assenza di revoca o di impugnativa, l'ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentita nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.
Sono principi in diritto che si condividono pienamente, e che anticipano la soluzione data anche alla presente controversia.
L'appellata deduce che i due giudicati sono solo formali, trattandosi di pronunce di inammissibilità, ma non hanno esaminato nel merito i fatti sottoposti oggi all'attenzione del giudicante.
In realtà, non solo da tutta la giurisprudenza sopra citata, ma anche da quei giudicati rimane accertato che:
-l'unico mezzo per contrastare l'ordinanza di assegnazione era l'opposizione agli atti esecutivi
-l'unica opposizione agli atti esecutivi proposta da RO era irrituale e tardiva
-il terzo ha consumato il potere di impugnazione del provvedimento di assegnazione -non è possibile proporre ulteriori rimedi nelle forme della opposizione all'esecuzione (se non per fatti sopravvenuti), tanto meno della ripetizione di indebito, reintroducendo surrettiziamente un rimedio ormai precluso (fermi restando i rimedi azionabili da parte del terzo nei confronti del debitore, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nell'arresto citato dall'appellato e supra riportato).
Non vi è bisogno, pertanto, di scendere ulteriormente nel merito, perché da tali argomenti deriva che l'odierno giudizio volto ad ottenere la ripetizione di indebito è inammissibile e infondato:
inammissibile, perché l'unica azione data al terzo era l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione;
infondato, perché il pagamento si fonda su titolo esecutivo
(ordinanza di assegnazione) irretrattabile, ferme restando eventuali iniziative che il terzo vorrà
adottare nei confronti del debitore per far accertare l'inesistenza del proprio debito nei suoi confronti.
Pertanto, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite del presente grado tra RO e seguono la soccombenza, essendo in primo Parte_1
grado rimasta contumace. Parte_1
Nulla sulle spese nei confronti di , rimasto contumace anche nel giudizio di appello. CP_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da RO
CP
-condanna RO al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_2
che si liquidano in euro 1.984,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap
e Iva come per legge;
nulla sulle spese tra le altre parti. Perugia, 29/05/2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni