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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale,
TRA
Avv. , rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 proprio studio in Montesarchio (BN), via Fizzo, 18,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Vincenzo Pescitelli, presso il cui studio in Benevento, via Salvator Rosa, 5, elettivamente domicilia,
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in atti dall'avv. Clorinda Rosciano, presso il cui studio in Napoli, Via M. Cervantes de Saavedra, 64, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23/02/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...]
al fine di sentir Controparte_3 dichiarare illegittima la cartella di pagamento n. 017 2023 0006053882000, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 11.159,48 pretesa a titolo di contributi per gli anni 2011, CP_1 2019, 2020, 2021, 2022, e per l'effetto annullare la stessa;
in via subordinata, accertare l'intervenuto pagamento della somma di € 9.343,69; con vittoria delle spese e competenze del giudizio. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la prescrizione del credito contributivo rivendicato per l'anno 2011 per decorso del termine quinquennale;
l'omessa contestazione degli addebiti, in violazione degli artt. 13 e 14, l. 689/81; la prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28, l. 689/81; la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25, d.lgs. 46/1999; l'intervenuto parziale pagamento.
1 Instaurato il contraddittorio si sono costituite entrambe le resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
ha, altresì, domandato in via riconvenzionale, per il caso di annullamento della cartella CP_1 per vizi formali, la condanna della ricorrente al pagamento della somma iscritta a ruolo, pari a € 11.153,46, oltre interessi ai sensi dell'art. 18, l. 576/80 dalla data del dovuto al saldo. La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, si osserva che è sprovvista di legittimazione Controparte_2 passiva rispetto ai motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente nell'atto introduttivo. È infatti noto che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali il concessionario – soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito – non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera denuntiatio litis, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una vocatio in jus” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007, relativa proprio a crediti iscritti a ruolo dalla Cassa forense). Ancora, “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5625 del 26/02/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno ribadito che in tema di opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., bensì determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del
08/03/2022).
Infine, va rilevato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19985 del
19/07/2024).
In definitiva, dal momento che nel presente giudizio non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma unicamente della sussistenza del credito e della correttezza dell'iscrizione a ruolo e dei relativi adempimenti prodromici, va affermata la legittimazione passiva della sola . CP_1
Venendo al merito, la cartella impugnata n. 017 2023 00060538 82 000 (notificata a mezzo pec il
5/02/2024) concerne somme iscritte dalla nel ruolo ordinario n. 2023/003162, reso CP_1 esecutivo in data 24/10/2023 e consegnato ad il 25/12/2023. CP_4
Le somme, come si evince dalla cartella, dall'estratto ruolo e dal prospetto ruolo prodotto da CP_5 concernono: sanzioni per il ritardato versamento del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per l'anno 2011; conguaglio contributo integrativo dovuto per l'anno 2019 da corrispondere in autoliquidazione, giusta modello 5/2020, e relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi); il residuo del contributo soggettivo minimo per l'anno 2020 e il contributo di maternità anno 2020, con le relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi); contributo soggettivo minimo e contributo di maternità per gli anni 2021 e 2022, con le relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi).
2 La ricorrente eccepisce innanzitutto la prescrizione del credito contributivo riferito all'anno 2011, per decorso del termine quinquennale introdotto dalla l. 335/95, nonché la prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28, l. 689/81. A norma dell'art. 19 della l. 576/1980, “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla
[...]
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza CP_1 successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006).
Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Le sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022), rimangono assoggettate al medesimo termine di prescrizione del credito contributivo al quale accedono.
Il termine applicabile nella fattispecie è quindi quello decennale anche per le sanzioni afferenti l'omesso/ritardato versamento dei contributi, ivi comprese quelle riferite all'anno 2011 (la cui prescrizione quinquennale, all'entrata in vigore della l. 247/2012, non era ancora compiuta).
Quanto alla decorrenza, si osserva che i contributi minimi sono riscossi a mezzo bollettino MAV in quattro rate con scadenze al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, mentre le eventuali eccedenze dovute rispetto ai contributi minimi in base al reddito e al volume d'affari dichiarati (contributi in autoliquidazione) devono essere versate per metà entro il 31 luglio e per metà entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito. Il termine ultimo per il versamento dei contributi oggetto di causa scadeva, dunque, il 31/12/2012, ed
è in quel momento che si è concretizzato l'inadempimento.
3 La ha documentato di aver notificato a mezzo pec, in data 9/11/2022, una nota avente ad CP_1 oggetto “Richiesta Certificato regolarità contributiva – segnalazione irregolarità Avvio procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense: anni 2011-2019-
2020 e 2021-2022 limitatamente ai contributi minimi Compensazione crediti anno 2009” (nota prot.
n. 2022/281898 del 9/11/2022), con la quale ha informato l'avv. delle irregolarità contributive Pt_1
(successivamente iscritte nel ruolo 2023 sotteso alla cartella impugnata) e invitato la professionista a provvedere al pagamento. La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019). Nella specie, la ha prodotto copia della nota del 9/11/2022 inviata a mezzo pec all'indirizzo CP_1
e copia, in pdf, della ricevuta di avvenuta consegna in data 9/11/2022 Email_1 alle ore 15:49:47.
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile, ad esempio, anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
La ricorrente, nella prima difesa utile, non ha sollevato alcuna specifica contestazione al riguardo, limitandosi a ribadire, in maniera generica, che “la ha azionato un avviso di accertamento senza CP_1 che sia stato giammai notificato”. L'indirizzo è il medesimo a cui è stata inviata la cartella impugnata, e da cui l'avv. ha notificato Pt_1 il ricorso introduttivo del giudizio. Milita peraltro nel senso della corretta ricezione dell'avviso di irregolarità, quale precedente atto interruttivo, il fatto che la stessa avv. in ricorso (pag. 4), faccia riferimento, quale “primo atto Pt_1 interruttivo”, ad una presunta cartella esattoriale notificata il 4/10/2022 (laddove il 14/10/2022 è invece la data della richiesta del DURC da cui è scaturita la verifica conclusa il 9/11/2022: cfr. all. 2
, e non alla cartella impugnata. CP_5
Tenuto conto della decorrenza della prescrizione dal 31/12/2012 e della sua durata decennale, al momento della ricezione della nota del 9/11/2022 la prescrizione non era ancora maturata.
4 Quanto poi alle sanzioni per omesso versamento dei contributi per gli anni dal 2019 al 2022, il decorso del termine è stato validamente interrotto dapprima con la nota del 9/11/2022 e poi, in ogni caso, con la notifica, in data 5/02/2024, della cartella impugnata.
La ricorrente si duole poi del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dalla l. 689/81.
Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili nella fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito CP_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è CP_1 soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018; anche l'ordinanza 9310/22, richiamata e prodotta da parte ricorrente, ha ad oggetto tale tipo di sanzioni). Tuttavia, il principio non è estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l.
576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che, come già rilevato, si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. A maggior ragione, esso non è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018). Peraltro, nella fattispecie, prima di procedere all'iscrizione a ruolo la ha inviato la CP_1 comunicazione di irregolarità del 9/11/2022, con cui veniva istruita anche sulla possibilità di formulare osservazioni e sul termine per farlo (60 gg. dalla ricezione). Ancora, la ricorrente lamenta la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999. Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17). Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il potere di riscuotere
[...]
i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n.
14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, CP_1 Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata
5 sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo
- in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”). Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1 L'art. 25 del decreto legislativo dispone che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Tutti i crediti oggetto della cartella impugnata, sebbene siano stati materialmente riscontrati a seguito di una verifica scaturita dalla richiesta del DURC da parte dell'avv. , sono relativi a contributi Pt_1 minimi, ovvero a contributi in autoliquidazione dovuti sulla base del mod. 5 trasmesso dall'interessata. Trova, conseguentemente, applicazione la lett. a) del citato art. 25, per cui i contributi o premi non versati dal debitore devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Il ruolo è stato reso esecutivo il 24/10/2023.
L'ente è quindi decaduto dalla facoltà di procedere con l'iscrizione a ruolo per tutti i crediti ad eccezione dei contributi minimi (soggettivo e di maternità) per l'anno 2022, il cui termine di versamento scadeva, appunto, nel 2022. L'iscrizione a ruolo va conseguentemente dichiarata illegittima. Tuttavia, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quella di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è una decadenza processuale e non sostanziale, che comporta unicamente l'impossibilità per l'ente creditore di riscuotere il proprio credito tramite il ruolo, e quindi di avvalersi del titolo esecutivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26/11/2013, n. 26395, Sez. L, Sentenza n. 3486 del 23/02/2016).
Va pertanto esaminata anche l'ulteriore eccezione di (parziale) pagamento.
Per le sanzioni per ritardato versamento del contributo integrativo in autoliquidazione anno 2011, la ricorrente non ha né allegato, né documentato di avere effettuato pagamenti. Per l'anno 2019, a fronte di un contributo integrativo in autoliquidazione dovuto (come esposto dalla stessa ricorrente nel mod. 5/2020) di € 1.197,48, risultano versamenti alla Cassa per € 655,00; il residuo di € 542,00 è stato iscritto a ruolo.
La ricorrente non ha dimostrato di aver effettuato a tale titolo alcun pagamento ulteriore. I pagamenti documentati dall'avv. riguardano infatti il contributo soggettivo minimo e il Pt_1 contributo di maternità per il medesimo anno 2019, non oggetto dell'iscrizione a ruolo. Per l'anno 2020 l'iscrizione a ruolo riguarda il residuo del contributo soggettivo minimo, già detratto quanto corrisposto a tale titolo (€ 719,00), e il contributo di maternità. La ricorrente non ha documentato pagamenti ulteriori, infatti i due versamenti da € 147,00 ciascuno concernono il contributo integrativo in autoliquidazione, non oggetto dell'iscrizione a ruolo. Per l'anno 2021, tutti i versamenti documentati dall'avv. riguardano i contributi soggettivo e Pt_1 integrativo in autoliquidazione, già contabilizzati dalla mentre oggetto dell'iscrizione a CP_5 ruolo sono il soggettivo minimo e il contributo di maternità.
Per l'anno 2022, oggetto dell'iscrizione a ruolo sono il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità; l'avv. non ha documentato alcun pagamento per dette causali, avendo prodotto Pt_1 solo F24 relativi ai contributi per il successivo anno 2023 (non oggetto del ruolo e della cartella). L'eccezione di parziale estinzione del credito azionato da è quindi infondata. CP_1
6 In definitiva, in presenza di un'iscrizione a ruolo illegittima, perché effettuata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. 46/1999, non può confermarsi la cartella esattoriale, che va annullata. Tuttavia, essendo risultata l'infondatezza di tutte le ulteriori eccezioni, la ricorrente va condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla al pagamento CP_5 della complessiva somma iscritta a ruolo, pari a € 11.153,46, oltre ulteriori sanzioni e interessi ex art. 18, l. 576/80 sino al saldo.
Le spese di lite nei rapporti fra la ricorrente e la si compensano integralmente, in CP_1 considerazione della reciproca soccombenza.
Ricorrono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, al quale il ricorso è stato notificato unicamente allo scopo di portarlo a conoscenza della pendenza della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara illegittima l'iscrizione nel ruolo n. 2023/3162 ordinario (reso esecutivo in data
24/10/2023), e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 017 2023 00060538 82 000;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ricorrente al pagamento in favore della della complessiva somma di € 11.153,46, oltre Controparte_1 ulteriori sanzioni e interessi ex art. 18, l. 576/80 sino al saldo;
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Benevento, 26 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 834 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella esattoriale,
TRA
Avv. , rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il Parte_1 proprio studio in Montesarchio (BN), via Fizzo, 18,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Vincenzo Pescitelli, presso il cui studio in Benevento, via Salvator Rosa, 5, elettivamente domicilia,
RESISTENTE – RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_2 in atti dall'avv. Clorinda Rosciano, presso il cui studio in Napoli, Via M. Cervantes de Saavedra, 64, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23/02/2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio la
[...]
al fine di sentir Controparte_3 dichiarare illegittima la cartella di pagamento n. 017 2023 0006053882000, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 11.159,48 pretesa a titolo di contributi per gli anni 2011, CP_1 2019, 2020, 2021, 2022, e per l'effetto annullare la stessa;
in via subordinata, accertare l'intervenuto pagamento della somma di € 9.343,69; con vittoria delle spese e competenze del giudizio. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto la prescrizione del credito contributivo rivendicato per l'anno 2011 per decorso del termine quinquennale;
l'omessa contestazione degli addebiti, in violazione degli artt. 13 e 14, l. 689/81; la prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28, l. 689/81; la decadenza dall'iscrizione a ruolo, ex art. 25, d.lgs. 46/1999; l'intervenuto parziale pagamento.
1 Instaurato il contraddittorio si sono costituite entrambe le resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
ha, altresì, domandato in via riconvenzionale, per il caso di annullamento della cartella CP_1 per vizi formali, la condanna della ricorrente al pagamento della somma iscritta a ruolo, pari a € 11.153,46, oltre interessi ai sensi dell'art. 18, l. 576/80 dalla data del dovuto al saldo. La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente, si osserva che è sprovvista di legittimazione Controparte_2 passiva rispetto ai motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente nell'atto introduttivo. È infatti noto che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali il concessionario – soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito – non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera denuntiatio litis, per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una vocatio in jus” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007, relativa proprio a crediti iscritti a ruolo dalla Cassa forense). Ancora, “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo (nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti ultra partes verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5625 del 26/02/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno ribadito che in tema di opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario non dà luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., bensì determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del
08/03/2022).
Infine, va rilevato che “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19985 del
19/07/2024).
In definitiva, dal momento che nel presente giudizio non si fa questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma unicamente della sussistenza del credito e della correttezza dell'iscrizione a ruolo e dei relativi adempimenti prodromici, va affermata la legittimazione passiva della sola . CP_1
Venendo al merito, la cartella impugnata n. 017 2023 00060538 82 000 (notificata a mezzo pec il
5/02/2024) concerne somme iscritte dalla nel ruolo ordinario n. 2023/003162, reso CP_1 esecutivo in data 24/10/2023 e consegnato ad il 25/12/2023. CP_4
Le somme, come si evince dalla cartella, dall'estratto ruolo e dal prospetto ruolo prodotto da CP_5 concernono: sanzioni per il ritardato versamento del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione per l'anno 2011; conguaglio contributo integrativo dovuto per l'anno 2019 da corrispondere in autoliquidazione, giusta modello 5/2020, e relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi); il residuo del contributo soggettivo minimo per l'anno 2020 e il contributo di maternità anno 2020, con le relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi); contributo soggettivo minimo e contributo di maternità per gli anni 2021 e 2022, con le relative somme aggiuntive (sanzioni e interessi).
2 La ricorrente eccepisce innanzitutto la prescrizione del credito contributivo riferito all'anno 2011, per decorso del termine quinquennale introdotto dalla l. 335/95, nonché la prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28, l. 689/81. A norma dell'art. 19 della l. 576/1980, “la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_1 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”. CP_1 L'art. 3, commi 9 e 10 della l. 335/95 ha ridotto il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria a cinque anni, statuendo che tale termine si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge (17/08/1995), fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, il termine di prescrizione quinquennale introdotto dall'art. 3, comma 9 della l. 335/1995 trovava applicazione anche ai contributi dovuti alla
[...]
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5522 del 09/04/2003, seguita da tutta la giurisprudenza CP_1 successiva). Infatti l'art. 3, commi nono e decimo, della l. n. 335/1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria (così Cass Sez. L. sent n. 26621 del 13/12/2006).
Successivamente, tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto, prevedendo con l'art. 66 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_1
In ordine all'applicabilità del termine decennale, la S.C. ha rilevato che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere a un'interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro, nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del
18/03/2013, Sez. L, Sentenza n. 18953 del 09/09/2014).
Le sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l. 576/80), dal momento che si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. Un., Sentenza n. 5076 del 13/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022), rimangono assoggettate al medesimo termine di prescrizione del credito contributivo al quale accedono.
Il termine applicabile nella fattispecie è quindi quello decennale anche per le sanzioni afferenti l'omesso/ritardato versamento dei contributi, ivi comprese quelle riferite all'anno 2011 (la cui prescrizione quinquennale, all'entrata in vigore della l. 247/2012, non era ancora compiuta).
Quanto alla decorrenza, si osserva che i contributi minimi sono riscossi a mezzo bollettino MAV in quattro rate con scadenze al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno, mentre le eventuali eccedenze dovute rispetto ai contributi minimi in base al reddito e al volume d'affari dichiarati (contributi in autoliquidazione) devono essere versate per metà entro il 31 luglio e per metà entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito. Il termine ultimo per il versamento dei contributi oggetto di causa scadeva, dunque, il 31/12/2012, ed
è in quel momento che si è concretizzato l'inadempimento.
3 La ha documentato di aver notificato a mezzo pec, in data 9/11/2022, una nota avente ad CP_1 oggetto “Richiesta Certificato regolarità contributiva – segnalazione irregolarità Avvio procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Forense: anni 2011-2019-
2020 e 2021-2022 limitatamente ai contributi minimi Compensazione crediti anno 2009” (nota prot.
n. 2022/281898 del 9/11/2022), con la quale ha informato l'avv. delle irregolarità contributive Pt_1
(successivamente iscritte nel ruolo 2023 sotteso alla cartella impugnata) e invitato la professionista a provvedere al pagamento. La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019). Nella specie, la ha prodotto copia della nota del 9/11/2022 inviata a mezzo pec all'indirizzo CP_1
e copia, in pdf, della ricevuta di avvenuta consegna in data 9/11/2022 Email_1 alle ore 15:49:47.
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile, ad esempio, anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
La ricorrente, nella prima difesa utile, non ha sollevato alcuna specifica contestazione al riguardo, limitandosi a ribadire, in maniera generica, che “la ha azionato un avviso di accertamento senza CP_1 che sia stato giammai notificato”. L'indirizzo è il medesimo a cui è stata inviata la cartella impugnata, e da cui l'avv. ha notificato Pt_1 il ricorso introduttivo del giudizio. Milita peraltro nel senso della corretta ricezione dell'avviso di irregolarità, quale precedente atto interruttivo, il fatto che la stessa avv. in ricorso (pag. 4), faccia riferimento, quale “primo atto Pt_1 interruttivo”, ad una presunta cartella esattoriale notificata il 4/10/2022 (laddove il 14/10/2022 è invece la data della richiesta del DURC da cui è scaturita la verifica conclusa il 9/11/2022: cfr. all. 2
, e non alla cartella impugnata. CP_5
Tenuto conto della decorrenza della prescrizione dal 31/12/2012 e della sua durata decennale, al momento della ricezione della nota del 9/11/2022 la prescrizione non era ancora maturata.
4 Quanto poi alle sanzioni per omesso versamento dei contributi per gli anni dal 2019 al 2022, il decorso del termine è stato validamente interrotto dapprima con la nota del 9/11/2022 e poi, in ogni caso, con la notifica, in data 5/02/2024, della cartella impugnata.
La ricorrente si duole poi del fatto che l'iscrizione a ruolo non sia stata preceduta da alcuna contestazione degli addebiti/avviso di accertamento, in violazione di quanto previsto dalla l. 689/81.
Le previsioni di cui alla l. 689/81 non sono applicabili nella fattispecie. Infatti, “La sanzione comminata dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4 per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito CP_1 professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ha invece natura di sanzione amministrativa pecuniaria, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Ne consegue che essa è CP_1 soggetta alla prescrizione quinquennale di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20343 del 20/09/2006, n. 14779 del 04/06/2008, n. 18130 del 04/08/2010, n. 17258 del 02/07/2018; anche l'ordinanza 9310/22, richiamata e prodotta da parte ricorrente, ha ad oggetto tale tipo di sanzioni). Tuttavia, il principio non è estensibile alle sanzioni per omesso/ritardato versamento dei contributi (art. 18, l.
576/80), oggetto della presente controversia, dal momento che, come già rilevato, si tratta di sanzioni civili, che traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale. A maggior ragione, esso non è estensibile alle omissioni contributive, per le quali l'art. 24, co. 3 del d.lgs. 46/99, che disciplina la relativa riscossione, contempla l'invio di un avviso bonario come una mera facoltà. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento;
né tale dinamica può essere ritenuta di per sé lesiva dei diritti di difesa del soggetto passivo, posta la tutela di cui egli può usufruire, se del caso, anche in termini di opposizione recuperatoria (in questi termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4225 del 21/02/2018). Peraltro, nella fattispecie, prima di procedere all'iscrizione a ruolo la ha inviato la CP_1 comunicazione di irregolarità del 9/11/2022, con cui veniva istruita anche sulla possibilità di formulare osservazioni e sul termine per farlo (60 gg. dalla ricezione). Ancora, la ricorrente lamenta la decadenza ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999. Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha esteso la procedura di riscossione a mezzo ruolo a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali (art. 17). Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della l. n. 576 del 1980, la Controparte_1
pur dopo la privatizzazione in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, conserva il potere di riscuotere
[...]
i contributi insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, atteso che l'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999 stabilisce la persistenza di tale modalità di riscossione per le entrate già riscosse con quel sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 46/1999. Inoltre, nonostante la privatizzazione permane per gli appartenenti alla categoria la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, come previsto dal terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. 509/1994, e quindi la riscossione mediante ruoli rimane congruo strumento trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge (in questo senso v., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21735 del 26/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 9310 del 2014; Sez. L, Sentenza n.
14191 del 2001, tutte relative a controversie in cui era parte la;
cfr. anche Cass. Sez. 3, CP_1 Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, in motivazione, la quale ribadisce che “La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata
5 sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo
- in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato”). Ne consegue l'applicabilità delle disposizioni dettate dal d.lgs. 46/1999 alla riscossione dei crediti della . CP_1 L'art. 25 del decreto legislativo dispone che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Tutti i crediti oggetto della cartella impugnata, sebbene siano stati materialmente riscontrati a seguito di una verifica scaturita dalla richiesta del DURC da parte dell'avv. , sono relativi a contributi Pt_1 minimi, ovvero a contributi in autoliquidazione dovuti sulla base del mod. 5 trasmesso dall'interessata. Trova, conseguentemente, applicazione la lett. a) del citato art. 25, per cui i contributi o premi non versati dal debitore devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Il ruolo è stato reso esecutivo il 24/10/2023.
L'ente è quindi decaduto dalla facoltà di procedere con l'iscrizione a ruolo per tutti i crediti ad eccezione dei contributi minimi (soggettivo e di maternità) per l'anno 2022, il cui termine di versamento scadeva, appunto, nel 2022. L'iscrizione a ruolo va conseguentemente dichiarata illegittima. Tuttavia, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quella di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è una decadenza processuale e non sostanziale, che comporta unicamente l'impossibilità per l'ente creditore di riscuotere il proprio credito tramite il ruolo, e quindi di avvalersi del titolo esecutivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26/11/2013, n. 26395, Sez. L, Sentenza n. 3486 del 23/02/2016).
Va pertanto esaminata anche l'ulteriore eccezione di (parziale) pagamento.
Per le sanzioni per ritardato versamento del contributo integrativo in autoliquidazione anno 2011, la ricorrente non ha né allegato, né documentato di avere effettuato pagamenti. Per l'anno 2019, a fronte di un contributo integrativo in autoliquidazione dovuto (come esposto dalla stessa ricorrente nel mod. 5/2020) di € 1.197,48, risultano versamenti alla Cassa per € 655,00; il residuo di € 542,00 è stato iscritto a ruolo.
La ricorrente non ha dimostrato di aver effettuato a tale titolo alcun pagamento ulteriore. I pagamenti documentati dall'avv. riguardano infatti il contributo soggettivo minimo e il Pt_1 contributo di maternità per il medesimo anno 2019, non oggetto dell'iscrizione a ruolo. Per l'anno 2020 l'iscrizione a ruolo riguarda il residuo del contributo soggettivo minimo, già detratto quanto corrisposto a tale titolo (€ 719,00), e il contributo di maternità. La ricorrente non ha documentato pagamenti ulteriori, infatti i due versamenti da € 147,00 ciascuno concernono il contributo integrativo in autoliquidazione, non oggetto dell'iscrizione a ruolo. Per l'anno 2021, tutti i versamenti documentati dall'avv. riguardano i contributi soggettivo e Pt_1 integrativo in autoliquidazione, già contabilizzati dalla mentre oggetto dell'iscrizione a CP_5 ruolo sono il soggettivo minimo e il contributo di maternità.
Per l'anno 2022, oggetto dell'iscrizione a ruolo sono il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità; l'avv. non ha documentato alcun pagamento per dette causali, avendo prodotto Pt_1 solo F24 relativi ai contributi per il successivo anno 2023 (non oggetto del ruolo e della cartella). L'eccezione di parziale estinzione del credito azionato da è quindi infondata. CP_1
6 In definitiva, in presenza di un'iscrizione a ruolo illegittima, perché effettuata oltre il termine di decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. 46/1999, non può confermarsi la cartella esattoriale, che va annullata. Tuttavia, essendo risultata l'infondatezza di tutte le ulteriori eccezioni, la ricorrente va condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla al pagamento CP_5 della complessiva somma iscritta a ruolo, pari a € 11.153,46, oltre ulteriori sanzioni e interessi ex art. 18, l. 576/80 sino al saldo.
Le spese di lite nei rapporti fra la ricorrente e la si compensano integralmente, in CP_1 considerazione della reciproca soccombenza.
Ricorrono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, al quale il ricorso è stato notificato unicamente allo scopo di portarlo a conoscenza della pendenza della lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara illegittima l'iscrizione nel ruolo n. 2023/3162 ordinario (reso esecutivo in data
24/10/2023), e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 017 2023 00060538 82 000;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la ricorrente al pagamento in favore della della complessiva somma di € 11.153,46, oltre Controparte_1 ulteriori sanzioni e interessi ex art. 18, l. 576/80 sino al saldo;
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Benevento, 26 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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