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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3650/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. GAZZOLA LUCIANO ex art. 85 c.p.c.
- attore - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
Con l'Avv. ALBENZIO JACOPO
- convenuto -
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “In via preliminare di merito: ci si oppone fin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione.
Nel merito: per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, accertata la mancanza dei presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 864/2021 emesso dal Tribunale di Treviso in data 08.04.2021 e dichiararsi che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da al sig. Parte_1 Controparte_1
Nel merito, in via riconvenzionale: dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera sottoscritto in data 08/06/2020 tra e il sig. Parte_1 Controparte_1
a causa del grave inadempimento contrattuale di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione ad dell'importo di € 7.490,00, versato da quest'ultima a titolo di acconto, aumentato di Parte_1 interessi al tasso moratorio
Nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi il sig. al risarcimento dei danni patiti e patiendi da nella misura che verrà Controparte_1 Parte_1
1
quantificata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre accessori previsti per legge.”
Per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO: respingere integralmente tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti di della somma portata dal Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi ex art.6 del D.lgs 231/02 dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l'attore opponente al pagamento della citata somma;
IN OGNI CASO: condannare al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge.” Parte_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 18.5.2021 giva nei confronti di Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 864/2021 dell'intestato Tribunale
[...] notificatogli l'8.4.2021.
Allegava:
- essere l'attrice opponente società avente come oggetto sociale lo svolgimento di varie attività commerciali relative alla fornitura di servizi alla persona nell'ambito dell'estetica e del benessere in genere, oltre alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti cosmetici di varia natura;
- che all'inizio del 2020 l'attrice stava pianificando i lavori per rinnovare gli ambienti interni ed esterni della propria sede, recentemente presa in locazione;
- che, pertanto, all'inizio del 2020, legale rappresentante dell'opponente, era alla Persona_1 ricerca di un finanziamento per le spese di avviamento dell'attività oltre che di un'azienda che potesse rinnovare totalmente i rivestimenti, i serramenti e le vetrine perimetrali dello spazio commerciale;
- che veniva dapprima individuata la IASP S.a.s. di Portogruaro (VE) che preventivava spese per
2
82.901,30 oltre IVA per la fornitura e la posa dei serramenti e per € 26.665,00, oltre IVA, per il rivestimento delle facciate e delle colonne esterne;
- che alla ricerca di finanziamenti per i lavori, contattava a Febbraio 2020 Persona_1
– presentatosi come consulente finanziario – consegnandogli copia dei Controparte_1 preventivi della IASP;
- che si rendeva disponibile a gestire i rapporti finanziari e bancari di per Pt_2 Parte_1 permettere alla stessa di stipulare un preventivo un mutuo a condizioni il più possibile vantaggiose;
- che , inoltre, affermava – anche alla presenza di consulente di - CP_1 Persona_2 Per_1 di conoscere due ditte in grado di svolgere i medesimi lavori ad un prezzo inferiore rispetto a quello preventivato dalla IASP, assicurando di conoscere personalmente, da moltissimi anni, i titolari delle aziende, i quali, a suo dire, avrebbero svolto numerosi lavori a favore della sua famiglia. Inoltre, assicurava che le due aziende avrebbero svolto dei lavori tecnicamente ed esteticamente equivalenti, se non superiori, a quelli preventivati da IASP, con un risparmio di circa € 30.000,00;
- che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il sig. e il sig. concordavano e Per_1 CP_1 definivano i dettagli del contenuto dei contratti con le due aziende;
- che già durante le fasi di definizione del contenuto dei contratti, però, il sig. iniziava a CP_1 smentire le proprie promesse in quanto, per assicurare il risparmio garantito, doveva proporre all'opponente delle soluzioni tecniche più semplici ed economiche rispetto a quelle proposte dalla
IASP;
- che il sig. e il sig. si incontravano l'8.6.2020 e quest'ultimo, quale legale CP_1 Per_1 rappresentante di sottoscriveva il preventivo n. 187, datato 3 giugno 2020, della TF Parte_1
Serramenti SNC di LO EL & C. di Porto Viro (RO), con previsione della fornitura di tutti i serramenti esterni per la sede della con wasistas ad apertura manuale, per un costo Pt_1 di € 80.506,00, oltre IVA;
- che nello stesso giorno veniva sottoscritto il preventivo datato 28/05/2020 della il CP_2 quale prevedeva la fornitura e la posa in opera dei rivestimenti delle facciate esterne di tutto il perimetro del piano terra dello stabile, al prezzo di € 16.800,00;
- che l'8.6.2020, inoltre, ottoscriveva il contratto con posto a base della procedura Per_1 CP_1 monitoria;
- che il contenuto dei due preventivi veniva concordato direttamente dal sig. con le due CP_1 aziende in quanto non aveva alcun contatto con le stesse fino al giorno 08/07/2020, Per_1 quando alcuni loro incaricati si recavano presso la sede di per prendere le misure Pt_1 necessarie alla realizzazione delle componenti;
3
- che rima della sottoscrizione era consapevole che le promesse formulate da non Per_1 CP_1 erano state mantenute (risparmio di appena 20.000,00 rispetto ai 30.000,00 promessi e a fronte di installazione di finestre ad apertura solo parziale) ma che avendo necessità di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile decideva di sottoscrivere il contratto con e i preventivi con CP_1
i fornitori;
- di aver versato a prima dell'inizio dei lavori due acconti per complessivi € 7.490,00; CP_1
- che in data 19.10.2020 iniziavano i lavori presso la sede di Pt_1
- che fin dall'inizio emergevano numerosi vizi delle opere puntualmente denunciati da a Per_1
; CP_1
- che veniva organizzato un incontro presso il cantiere alla presenza del sig. del sig. , Per_1 CP_1 della sig.ra e del sig. LO EL, in cui rassicurava il sig. Persona_2 CP_1 Per_1 che sarebbero stati eliminati tutti i vizi al termine dei lavori e che, nel caso in cui fossero stati riscontrati dei vizi la cui eliminazione fosse stata eccessivamente onerosa per le due aziende, si sarebbe concordata una riduzione del prezzo da corrispondere;
- che quindi ccettava che i lavori proseguissero;
Per_1
- che nel corso dei lavori emergevano numerosi gravi vizi, difformità e gravi inadempimenti, tutti prontamente denunciati al sig. da parte del sig. CP_1 Per_1
- che il 26.11.2020, terminati i lavori, ibadiva a la necessità di eliminare tutti i vizi e Per_1 CP_1 che l'opponente il 27.11.2020 tramite il proprio legale inviava al sig. , alla e alla CP_1 CP_2
T.F. Serramenti Snc una pec con la quale contestava tutti i vizi e gli inadempimenti riscontrati nel corso dei lavori, chiedendone la pronta eliminazione e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- che in data 16/12/2020 avveniva, presso il cantiere, un incontro alla presenza del sig. Per_1 della sig.ra del sig. e del sig. LO EL della T.F. Serramenti in cui il sig, Per_2 CP_1 faceva nuovamente presenti i numerosi vizi e inadempimenti riscontrati e che il Per_1 pagamento dei saldi alle due aziende sarebbe avvenuto solamente dopo un accordo con le stesse in merito all'eliminazione dei vizi e alla riduzione del prezzo;
- che in tale occasione contestava a di non aver gestito adeguatamente le questioni Per_1 CP_1 tecniche di sua competenza inerenti allo svolgimento dei lavori e che a causa di questa sua negligenza si sarebbero riscontrati numerosi vizi e inadempimenti nel corso dei lavori, precisando che, a causa del suo inadempimento, non avrebbe provveduto al pagamento di alcun altro importo a suo favore e che avrebbe agito giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- che l'inadempimento contrattuale veniva contestato a anche con pec del 19.2.2021, in CP_1 particolare lamentando che lo stesso avesse incaricato due aziende prive delle conoscenze e
4
dell'esperienza tecnica necessarie per il lavoro richiesto;
- che, in particolare mai forniva la prestazione di cui al punto 1 del contratto (“Studio, ricerca CP_1 ed elaborazione di dati finalizzati al contenimento ed efficientamento dei costi di start up su vostra attività commerciale, supporto gestione rapporti bancari;
”) non essendogli quindi dovuta presuntivamente la metà del compenso di € 15.000,00 concordato;
- che quanto alla seconda prestazione (“Supporto tecnico, ricerca e selezione e gestione completa del rapporto con ditte fornitrici – TF Serramenti S.n.c. di LO EL & C. (P.Iva ) e P.IVA_2 [...]
(P.Iva – fino alla contrattualizzazione delle opere inerenti alla sostituzione delle CP_3 P.IVA_3 vetrine perimetrali ed il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale, il tutto come da vostro incarico, allo scopo di contenere i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”) non rispettava quanto pattuito;
CP_1
- di aver legittimamente rifiutato a ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso;
CP_1
- sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto dell'8.6.2020 con condanna di alla CP_1 restituzione dell'importo pagato a titolo di acconto dall'opponente.
Chiedeva, quindi, in via preliminare la non concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e nel merito la revoca del decreto e la risoluzione del contratto a causa di grave inadempimento contrattuale con condanna dell'opposto a restituire all'opponente l'importo ricevuto a titolo di acconto oltre a interessi al tasso moratorio e, sempre in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti e patiendi da CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_1
− Si costituiva il 17.9.2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione e allegando: Controparte_1
- che legale rappresentante dell'opponente, era anche responsabile dei lavori, Persona_1 coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, progettista e direttore dei lavori, relativamente al cantiere di Conegliano, p.zza P.F. Calvi n. 92 e quindi che lo stesso era contemporaneamente committente, progettista e direttore lavori;
- che l'incarico a sé attribuito consisteva – come emergente dalla lettura del testo del contratto – in due sotto-prestazioni, entrambe adempiute;
- di non aver avuto alcun ruolo nella fase esecutiva e di realizzazione delle opere essendo il proprio incarico limitato alla fase precedente alla stipula dei contratti di fornitura.
Chiedeva, quindi, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
− A seguito della prima udienza, con ordinanza dell'11.2.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e considerata la mancata richiesta dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione della mediazione demandata dal
Giudice fissando nuova udienza all'esito della quale, preso atto dell'esito negativo della mediazione,
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formulava alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) pagamento da parte dell'opponente delle somme azionate in sede monitoria, per capitale, interessi e spese;
2) rifusione da parte della resistente di € 849,00 per spese legali del presente procedimento (fase di studio ed introduzione secondo valori minimi dello scaglione, a fini conciliativi e considerato il valore limitato della controversia) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate”.
− All'esito il Giudice, visto il mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
− L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
− Con il ricorso monitorio a seguito del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo poi opposto, CP_1
– consulente finanziario - allegava di aver sottoscritto con l'odierna opponente in data
[...]
8.6.2020 il contratto allegato sub 8 con cui la si impegnava al pagamento – a titolo di Parte_1 compensi - di € 15.000,00, oltre oneri previdenziali, lamentando di aver ricevuto il pagamento del minor importo di € 7.800,00 oltre 4 % contributo essendo rimasto invece impagato l'ulteriore CP_4 preavviso di fattura a saldo per € 7.200,00 oltre contributo al 4% per un importo totale di € CP_4
7.490,00 e di aver sollecitato il pagamento tramite pec del 4.2.2021 senza ottenere riscontro (doc. 1 opponente).
− In accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 864/2021 dell'intestato Tribunale con cui veniva condannata a pagare all'opposto € 7.490,00 oltre interessi ex D.Lgs. Parte_1
231/2002 dalla messa in mora al saldo nonché le spese e le competenze della procedura liquidate in €
145,00 per anticipazioni ed € 540,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge (doc. 1 opponente).
− Parte attrice a sostegno della propria opposizione ha dedotto, da un lato, che l'opposto non avrebbe posto in essere l'attività di cui al punto 1 del contratto (“Studio, ricerca ed elaborazione di dati finalizzati al contenimento ed efficientamento dei costi di start up su vostra attività commerciale, supporto gestione rapporti bancari;
”) affermando non essergli quindi dovuta presuntivamente la metà del compenso di € 15.000,00 concordato.
− In secondo luogo, a sostegno della revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente ha lamentato, quanto alla seconda prestazione prevista (“Supporto tecnico, ricerca e selezione e gestione completa del rapporto con ditte fornitrici – TF Serramenti S.n.c. di LO EL & C. (P.Iva ) e P.IVA_2 Controparte_3
(P.Iva – fino alla contrattualizzazione delle opere inerenti alla sostituzione delle vetrine perimetrali ed P.IVA_3 il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale, il tutto come da vostro incarico, allo scopo di contenere
i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”) che non avrebbe rispettato quanto pattuito. CP_1
6
− Quanto al primo profilo, va rilevato che costituendosi parte opposta ha documentato di aver provveduto a fornire il proprio supporto tecnico in ambito bancario, depositando a comprova scambio mail e il modello Excel redatto, relativo a tutti i costi, alle entrate e alle uscite, suddivise per ciascun fornitore relativamente al cantiere di Conegliano (TV), Piazza Calvi n. 92 (docc. 15-17 opposto).
− Quanto alla seconda prestazione prevista da contratto, parte opposta ha documentato di aver creato un modello (doc. 18 opposto) finalizzato a consentire all'opponente – committente dei lavori – il raffronto dei preventivi alla stessa proposti, sia sotto il profilo dei costi che della tipologia delle forniture.
− Peraltro, parte opponente non ha contestato l'esecuzione di tale seconda prestazione, limitandosi ad allegarne un non corretto adempimento, imputando a parte opposta vizi e difetti che sarebbero poi stati contestati alle ditte esecutrici.
− Sul punto, però, va rilevato che in base al contratto prodotto (doc. 8 opponente) non risultava prevista alcuna prestazione a carico dell'opposto in fase di esecuzione dei lavori.
− Il contratto, infatti, prevede espressamente i servizi di consulenza di “gestione rapporti bancari
(ottimizzazione condizioni applicate)” e “Pianificazione finanziaria aziendale”, con la specifica che quanto al
“supporto tecnico, ricerca, selezione e gestione completa del rapporto con le ditte fornitrici – Parte_3
. e , tale prestazione è prevista “fino alla contrattualizzazione delle
[...] Controparte_3 opere inerenti alla sostituzione delle vetrine perimetrali ed il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale” e “allo scopo di contenere i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”.
− Nessun incarico, quindi, relativo all'esecuzione dei lavori, risultando del tutto infondate sul punto le allegazioni di parte attrice circa l'inadempimento dell'opposto e, conseguentemente, del pari infondate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del preteso danno.
− Il contratto, inoltre, precisa che “il compenso come sotto individuato ha ragione di esistere dal momento in cui sarà dato l'incarico alle ditte esecutrici, anche se successivamente all'anno corrente ed anche se queste dovessero essere diverse da quelle sopra individuate”.
− A fronte di ciò, è la stessa opponente nell'atto introduttivo ad allegare e documentare di aver sottoscritto il preventivo della TF Serramenti Snc datato 3.6.2020 (doc. 6 opponente) e quello della datato 28.5.2020 (doc. 7), con accesso alla sede dell'opponente da parte degli incaricati CP_2 delle due ditte per le misurazioni il 7.8.2020 e inizio dei lavori il 19.10.2020.
− Il 26.8.2020, quindi, l'opposto emetteva le fatture n. 12/2020 (doc. 9 opponente) e n. 15/2020 (doc.
10 opponente) nei confronti dell'opponente con descrizione servizi rispettivamente “Rif. Contratto del
08/06/2020. Fattura di acconto per servizi consulenza vostra società XFOr Me S.r.l.” e “Rif. Contratto del
7
08/06/2020. Fattura II acconto per servizi consulenza vostra società XFOr Me S.r.l.”, per l'importo totale di €
7.800,00 – oltre INPS 4% - sugli € 15.000,00 oltre oneri previdenziali 4 %, concordati.
− La stessa opponente ha dato atto di aver provveduto al pagamento di entrambe le fatture peraltro precisando “Il sig. prima della sottoscrizione dei preventivi e del contratto con il sig. era consapevole Per_1 CP_1 che le promesse formulate da quest'ultimo non erano state mantenute”.
− Non pagato rimaneva, invece, l'ulteriore preavviso di fattura del 30.11.2020 dell'opposto per i rimanenti € 7.200,00 oltre 4 % per l'importo di cui al decreto ingiuntivo poi emesso. CP_4
− Peraltro, parte opposta nella propria comparsa ha allegato che dopo tale richiesta di pagamento del saldo, le parti si sarebbero incontrate in data 16.12.2020 presso il cantiere, e che in tale occasione il legale rappresentante dell'opponente avrebbe rassicurato del pagamento a stretto giro del saldo CP_1 lui dovuto.
Tale affermazione non risulta contestata da parte opponente che ha omesso il deposito di ulteriori atti dopo quello introduttivo.
− Per tutto quanto sopra esposto, parte opposta ha dimostrato l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto.
− Le eccezioni di inadempimento di parte opponente sono rimaste in parte prive di prova e in parte non accoglibili in quanto relative a rapporto della stessa con soggetti terzi rispetto alle parti dell'odierno giudizio, con conseguente non accoglibilità sul punto sia della domanda di risoluzione del contratto con l'opposto sia di condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori minimi considerata la natura della controversia, le questioni giuridiche affrontate e l'attività effettivamente svolta (non essendo state depositate da alcuna delle parti le memorie ex art. 183, comma 6, e 190 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
3650/2021 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
864/2021 dell'intestato Tribunale;
- rigetta le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese dell'odierno giudizio che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Treviso, 17/03/2025. 8
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3650/2021 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. GAZZOLA LUCIANO ex art. 85 c.p.c.
- attore - contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
Con l'Avv. ALBENZIO JACOPO
- convenuto -
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “In via preliminare di merito: ci si oppone fin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione.
Nel merito: per tutti i motivi esposti in atti e, in particolare, accertata la mancanza dei presupposti di legge per la concessione del decreto ingiuntivo, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. n. 864/2021 emesso dal Tribunale di Treviso in data 08.04.2021 e dichiararsi che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo e/o ragione, nessuna esclusa, da al sig. Parte_1 Controparte_1
Nel merito, in via riconvenzionale: dichiararsi la risoluzione del contratto d'opera sottoscritto in data 08/06/2020 tra e il sig. Parte_1 Controparte_1
a causa del grave inadempimento contrattuale di quest'ultimo e, per l'effetto, condannare il sig. alla Controparte_1 restituzione ad dell'importo di € 7.490,00, versato da quest'ultima a titolo di acconto, aumentato di Parte_1 interessi al tasso moratorio
Nel merito, in via riconvenzionale: condannarsi il sig. al risarcimento dei danni patiti e patiendi da nella misura che verrà Controparte_1 Parte_1
1
quantificata in corso di causa, o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi integralmente rifusi, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, oltre accessori previsti per legge.”
Per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.;
NEL MERITO: respingere integralmente tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN SUBORDINE: accertare e dichiarare che il Sig. è creditore nei confronti di della somma portata dal Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, oltre agli interessi ex art.6 del D.lgs 231/02 dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l'attore opponente al pagamento della citata somma;
IN OGNI CASO: condannare al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge.” Parte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 18.5.2021 giva nei confronti di Parte_1 CP_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 864/2021 dell'intestato Tribunale
[...] notificatogli l'8.4.2021.
Allegava:
- essere l'attrice opponente società avente come oggetto sociale lo svolgimento di varie attività commerciali relative alla fornitura di servizi alla persona nell'ambito dell'estetica e del benessere in genere, oltre alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti cosmetici di varia natura;
- che all'inizio del 2020 l'attrice stava pianificando i lavori per rinnovare gli ambienti interni ed esterni della propria sede, recentemente presa in locazione;
- che, pertanto, all'inizio del 2020, legale rappresentante dell'opponente, era alla Persona_1 ricerca di un finanziamento per le spese di avviamento dell'attività oltre che di un'azienda che potesse rinnovare totalmente i rivestimenti, i serramenti e le vetrine perimetrali dello spazio commerciale;
- che veniva dapprima individuata la IASP S.a.s. di Portogruaro (VE) che preventivava spese per
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82.901,30 oltre IVA per la fornitura e la posa dei serramenti e per € 26.665,00, oltre IVA, per il rivestimento delle facciate e delle colonne esterne;
- che alla ricerca di finanziamenti per i lavori, contattava a Febbraio 2020 Persona_1
– presentatosi come consulente finanziario – consegnandogli copia dei Controparte_1 preventivi della IASP;
- che si rendeva disponibile a gestire i rapporti finanziari e bancari di per Pt_2 Parte_1 permettere alla stessa di stipulare un preventivo un mutuo a condizioni il più possibile vantaggiose;
- che , inoltre, affermava – anche alla presenza di consulente di - CP_1 Persona_2 Per_1 di conoscere due ditte in grado di svolgere i medesimi lavori ad un prezzo inferiore rispetto a quello preventivato dalla IASP, assicurando di conoscere personalmente, da moltissimi anni, i titolari delle aziende, i quali, a suo dire, avrebbero svolto numerosi lavori a favore della sua famiglia. Inoltre, assicurava che le due aziende avrebbero svolto dei lavori tecnicamente ed esteticamente equivalenti, se non superiori, a quelli preventivati da IASP, con un risparmio di circa € 30.000,00;
- che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il sig. e il sig. concordavano e Per_1 CP_1 definivano i dettagli del contenuto dei contratti con le due aziende;
- che già durante le fasi di definizione del contenuto dei contratti, però, il sig. iniziava a CP_1 smentire le proprie promesse in quanto, per assicurare il risparmio garantito, doveva proporre all'opponente delle soluzioni tecniche più semplici ed economiche rispetto a quelle proposte dalla
IASP;
- che il sig. e il sig. si incontravano l'8.6.2020 e quest'ultimo, quale legale CP_1 Per_1 rappresentante di sottoscriveva il preventivo n. 187, datato 3 giugno 2020, della TF Parte_1
Serramenti SNC di LO EL & C. di Porto Viro (RO), con previsione della fornitura di tutti i serramenti esterni per la sede della con wasistas ad apertura manuale, per un costo Pt_1 di € 80.506,00, oltre IVA;
- che nello stesso giorno veniva sottoscritto il preventivo datato 28/05/2020 della il CP_2 quale prevedeva la fornitura e la posa in opera dei rivestimenti delle facciate esterne di tutto il perimetro del piano terra dello stabile, al prezzo di € 16.800,00;
- che l'8.6.2020, inoltre, ottoscriveva il contratto con posto a base della procedura Per_1 CP_1 monitoria;
- che il contenuto dei due preventivi veniva concordato direttamente dal sig. con le due CP_1 aziende in quanto non aveva alcun contatto con le stesse fino al giorno 08/07/2020, Per_1 quando alcuni loro incaricati si recavano presso la sede di per prendere le misure Pt_1 necessarie alla realizzazione delle componenti;
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- che rima della sottoscrizione era consapevole che le promesse formulate da non Per_1 CP_1 erano state mantenute (risparmio di appena 20.000,00 rispetto ai 30.000,00 promessi e a fronte di installazione di finestre ad apertura solo parziale) ma che avendo necessità di realizzare i lavori nel più breve tempo possibile decideva di sottoscrivere il contratto con e i preventivi con CP_1
i fornitori;
- di aver versato a prima dell'inizio dei lavori due acconti per complessivi € 7.490,00; CP_1
- che in data 19.10.2020 iniziavano i lavori presso la sede di Pt_1
- che fin dall'inizio emergevano numerosi vizi delle opere puntualmente denunciati da a Per_1
; CP_1
- che veniva organizzato un incontro presso il cantiere alla presenza del sig. del sig. , Per_1 CP_1 della sig.ra e del sig. LO EL, in cui rassicurava il sig. Persona_2 CP_1 Per_1 che sarebbero stati eliminati tutti i vizi al termine dei lavori e che, nel caso in cui fossero stati riscontrati dei vizi la cui eliminazione fosse stata eccessivamente onerosa per le due aziende, si sarebbe concordata una riduzione del prezzo da corrispondere;
- che quindi ccettava che i lavori proseguissero;
Per_1
- che nel corso dei lavori emergevano numerosi gravi vizi, difformità e gravi inadempimenti, tutti prontamente denunciati al sig. da parte del sig. CP_1 Per_1
- che il 26.11.2020, terminati i lavori, ibadiva a la necessità di eliminare tutti i vizi e Per_1 CP_1 che l'opponente il 27.11.2020 tramite il proprio legale inviava al sig. , alla e alla CP_1 CP_2
T.F. Serramenti Snc una pec con la quale contestava tutti i vizi e gli inadempimenti riscontrati nel corso dei lavori, chiedendone la pronta eliminazione e riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- che in data 16/12/2020 avveniva, presso il cantiere, un incontro alla presenza del sig. Per_1 della sig.ra del sig. e del sig. LO EL della T.F. Serramenti in cui il sig, Per_2 CP_1 faceva nuovamente presenti i numerosi vizi e inadempimenti riscontrati e che il Per_1 pagamento dei saldi alle due aziende sarebbe avvenuto solamente dopo un accordo con le stesse in merito all'eliminazione dei vizi e alla riduzione del prezzo;
- che in tale occasione contestava a di non aver gestito adeguatamente le questioni Per_1 CP_1 tecniche di sua competenza inerenti allo svolgimento dei lavori e che a causa di questa sua negligenza si sarebbero riscontrati numerosi vizi e inadempimenti nel corso dei lavori, precisando che, a causa del suo inadempimento, non avrebbe provveduto al pagamento di alcun altro importo a suo favore e che avrebbe agito giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- che l'inadempimento contrattuale veniva contestato a anche con pec del 19.2.2021, in CP_1 particolare lamentando che lo stesso avesse incaricato due aziende prive delle conoscenze e
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dell'esperienza tecnica necessarie per il lavoro richiesto;
- che, in particolare mai forniva la prestazione di cui al punto 1 del contratto (“Studio, ricerca CP_1 ed elaborazione di dati finalizzati al contenimento ed efficientamento dei costi di start up su vostra attività commerciale, supporto gestione rapporti bancari;
”) non essendogli quindi dovuta presuntivamente la metà del compenso di € 15.000,00 concordato;
- che quanto alla seconda prestazione (“Supporto tecnico, ricerca e selezione e gestione completa del rapporto con ditte fornitrici – TF Serramenti S.n.c. di LO EL & C. (P.Iva ) e P.IVA_2 [...]
(P.Iva – fino alla contrattualizzazione delle opere inerenti alla sostituzione delle CP_3 P.IVA_3 vetrine perimetrali ed il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale, il tutto come da vostro incarico, allo scopo di contenere i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”) non rispettava quanto pattuito;
CP_1
- di aver legittimamente rifiutato a ex art. 1460 c.c. il saldo del compenso;
CP_1
- sussistere i presupposti per la risoluzione del contratto dell'8.6.2020 con condanna di alla CP_1 restituzione dell'importo pagato a titolo di acconto dall'opponente.
Chiedeva, quindi, in via preliminare la non concessione della provvisoria esecuzione al d.i. opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e nel merito la revoca del decreto e la risoluzione del contratto a causa di grave inadempimento contrattuale con condanna dell'opposto a restituire all'opponente l'importo ricevuto a titolo di acconto oltre a interessi al tasso moratorio e, sempre in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni patiti e patiendi da CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_1
− Si costituiva il 17.9.2021 chiedendo il rigetto dell'opposizione e allegando: Controparte_1
- che legale rappresentante dell'opponente, era anche responsabile dei lavori, Persona_1 coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, progettista e direttore dei lavori, relativamente al cantiere di Conegliano, p.zza P.F. Calvi n. 92 e quindi che lo stesso era contemporaneamente committente, progettista e direttore lavori;
- che l'incarico a sé attribuito consisteva – come emergente dalla lettura del testo del contratto – in due sotto-prestazioni, entrambe adempiute;
- di non aver avuto alcun ruolo nella fase esecutiva e di realizzazione delle opere essendo il proprio incarico limitato alla fase precedente alla stipula dei contratti di fornitura.
Chiedeva, quindi, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
− A seguito della prima udienza, con ordinanza dell'11.2.2022 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e considerata la mancata richiesta dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. assegnava alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione della mediazione demandata dal
Giudice fissando nuova udienza all'esito della quale, preso atto dell'esito negativo della mediazione,
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formulava alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) pagamento da parte dell'opponente delle somme azionate in sede monitoria, per capitale, interessi e spese;
2) rifusione da parte della resistente di € 849,00 per spese legali del presente procedimento (fase di studio ed introduzione secondo valori minimi dello scaglione, a fini conciliativi e considerato il valore limitato della controversia) oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate”.
− All'esito il Giudice, visto il mancato raggiungimento di un accordo, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
* * *
− L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
− Con il ricorso monitorio a seguito del quale veniva emesso il decreto ingiuntivo poi opposto, CP_1
– consulente finanziario - allegava di aver sottoscritto con l'odierna opponente in data
[...]
8.6.2020 il contratto allegato sub 8 con cui la si impegnava al pagamento – a titolo di Parte_1 compensi - di € 15.000,00, oltre oneri previdenziali, lamentando di aver ricevuto il pagamento del minor importo di € 7.800,00 oltre 4 % contributo essendo rimasto invece impagato l'ulteriore CP_4 preavviso di fattura a saldo per € 7.200,00 oltre contributo al 4% per un importo totale di € CP_4
7.490,00 e di aver sollecitato il pagamento tramite pec del 4.2.2021 senza ottenere riscontro (doc. 1 opponente).
− In accoglimento del ricorso, veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 864/2021 dell'intestato Tribunale con cui veniva condannata a pagare all'opposto € 7.490,00 oltre interessi ex D.Lgs. Parte_1
231/2002 dalla messa in mora al saldo nonché le spese e le competenze della procedura liquidate in €
145,00 per anticipazioni ed € 540,00 per compenso, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge (doc. 1 opponente).
− Parte attrice a sostegno della propria opposizione ha dedotto, da un lato, che l'opposto non avrebbe posto in essere l'attività di cui al punto 1 del contratto (“Studio, ricerca ed elaborazione di dati finalizzati al contenimento ed efficientamento dei costi di start up su vostra attività commerciale, supporto gestione rapporti bancari;
”) affermando non essergli quindi dovuta presuntivamente la metà del compenso di € 15.000,00 concordato.
− In secondo luogo, a sostegno della revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente ha lamentato, quanto alla seconda prestazione prevista (“Supporto tecnico, ricerca e selezione e gestione completa del rapporto con ditte fornitrici – TF Serramenti S.n.c. di LO EL & C. (P.Iva ) e P.IVA_2 Controparte_3
(P.Iva – fino alla contrattualizzazione delle opere inerenti alla sostituzione delle vetrine perimetrali ed P.IVA_3 il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale, il tutto come da vostro incarico, allo scopo di contenere
i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”) che non avrebbe rispettato quanto pattuito. CP_1
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− Quanto al primo profilo, va rilevato che costituendosi parte opposta ha documentato di aver provveduto a fornire il proprio supporto tecnico in ambito bancario, depositando a comprova scambio mail e il modello Excel redatto, relativo a tutti i costi, alle entrate e alle uscite, suddivise per ciascun fornitore relativamente al cantiere di Conegliano (TV), Piazza Calvi n. 92 (docc. 15-17 opposto).
− Quanto alla seconda prestazione prevista da contratto, parte opposta ha documentato di aver creato un modello (doc. 18 opposto) finalizzato a consentire all'opponente – committente dei lavori – il raffronto dei preventivi alla stessa proposti, sia sotto il profilo dei costi che della tipologia delle forniture.
− Peraltro, parte opponente non ha contestato l'esecuzione di tale seconda prestazione, limitandosi ad allegarne un non corretto adempimento, imputando a parte opposta vizi e difetti che sarebbero poi stati contestati alle ditte esecutrici.
− Sul punto, però, va rilevato che in base al contratto prodotto (doc. 8 opponente) non risultava prevista alcuna prestazione a carico dell'opposto in fase di esecuzione dei lavori.
− Il contratto, infatti, prevede espressamente i servizi di consulenza di “gestione rapporti bancari
(ottimizzazione condizioni applicate)” e “Pianificazione finanziaria aziendale”, con la specifica che quanto al
“supporto tecnico, ricerca, selezione e gestione completa del rapporto con le ditte fornitrici – Parte_3
. e , tale prestazione è prevista “fino alla contrattualizzazione delle
[...] Controparte_3 opere inerenti alla sostituzione delle vetrine perimetrali ed il rivestimento delle colonne esterne della vostra sede commerciale” e “allo scopo di contenere i costi, migliorare le condizioni di fornitura e tutele per la committenza rispetto alle precedenti ditte da voi individuate”.
− Nessun incarico, quindi, relativo all'esecuzione dei lavori, risultando del tutto infondate sul punto le allegazioni di parte attrice circa l'inadempimento dell'opposto e, conseguentemente, del pari infondate le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del preteso danno.
− Il contratto, inoltre, precisa che “il compenso come sotto individuato ha ragione di esistere dal momento in cui sarà dato l'incarico alle ditte esecutrici, anche se successivamente all'anno corrente ed anche se queste dovessero essere diverse da quelle sopra individuate”.
− A fronte di ciò, è la stessa opponente nell'atto introduttivo ad allegare e documentare di aver sottoscritto il preventivo della TF Serramenti Snc datato 3.6.2020 (doc. 6 opponente) e quello della datato 28.5.2020 (doc. 7), con accesso alla sede dell'opponente da parte degli incaricati CP_2 delle due ditte per le misurazioni il 7.8.2020 e inizio dei lavori il 19.10.2020.
− Il 26.8.2020, quindi, l'opposto emetteva le fatture n. 12/2020 (doc. 9 opponente) e n. 15/2020 (doc.
10 opponente) nei confronti dell'opponente con descrizione servizi rispettivamente “Rif. Contratto del
08/06/2020. Fattura di acconto per servizi consulenza vostra società XFOr Me S.r.l.” e “Rif. Contratto del
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08/06/2020. Fattura II acconto per servizi consulenza vostra società XFOr Me S.r.l.”, per l'importo totale di €
7.800,00 – oltre INPS 4% - sugli € 15.000,00 oltre oneri previdenziali 4 %, concordati.
− La stessa opponente ha dato atto di aver provveduto al pagamento di entrambe le fatture peraltro precisando “Il sig. prima della sottoscrizione dei preventivi e del contratto con il sig. era consapevole Per_1 CP_1 che le promesse formulate da quest'ultimo non erano state mantenute”.
− Non pagato rimaneva, invece, l'ulteriore preavviso di fattura del 30.11.2020 dell'opposto per i rimanenti € 7.200,00 oltre 4 % per l'importo di cui al decreto ingiuntivo poi emesso. CP_4
− Peraltro, parte opposta nella propria comparsa ha allegato che dopo tale richiesta di pagamento del saldo, le parti si sarebbero incontrate in data 16.12.2020 presso il cantiere, e che in tale occasione il legale rappresentante dell'opponente avrebbe rassicurato del pagamento a stretto giro del saldo CP_1 lui dovuto.
Tale affermazione non risulta contestata da parte opponente che ha omesso il deposito di ulteriori atti dopo quello introduttivo.
− Per tutto quanto sopra esposto, parte opposta ha dimostrato l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto.
− Le eccezioni di inadempimento di parte opponente sono rimaste in parte prive di prova e in parte non accoglibili in quanto relative a rapporto della stessa con soggetti terzi rispetto alle parti dell'odierno giudizio, con conseguente non accoglibilità sul punto sia della domanda di risoluzione del contratto con l'opposto sia di condanna dello stesso al risarcimento dei danni.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori minimi considerata la natura della controversia, le questioni giuridiche affrontate e l'attività effettivamente svolta (non essendo state depositate da alcuna delle parti le memorie ex art. 183, comma 6, e 190 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
3650/2021 R.G., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
864/2021 dell'intestato Tribunale;
- rigetta le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte da Parte_1 nei confronti di;
Controparte_1
- condanna a rifondere a le spese dell'odierno giudizio che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Treviso, 17/03/2025. 8
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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