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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5297/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 5297/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
) nato a [...] il giorno C.F._1
6.07.1995 e residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Valentina Calvanese con essa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere(CE) alla via
Vittorio Emanuele II n 53 ;
-attore-
1
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
nato in [...] il [...] e residente in [...]; (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] C.F._3
residente in [...]; Parte_3
, C.F. ( ), nato nel Regno
[...] C.F._4
Unito il 4.09.1966 e residente in [...]; tutti difesi dall' Avv. Emilio Russo
(CF: )e con esso elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio sito in S. Maria Capua Vetere
(CE) alla Via De Gasperi n. 33;
-convenuti-
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto in giudizio i sig.ri e Controparte_1 Parte_2
2 per ottenere l'accertamento della responsabilità Parte_3
civile dei convenuti, nei confronti dei primi due in proprio e dello unitamente alla in qualità di genitori Parte_3 Parte_2
dello persona all'epoca dei fatti minorenne, al fine di Controparte_1
ottenere l'accertamento del carattere calunnioso della denunzia-querela sporta nei confronti dell'attore da parte della sig. in Parte_2
qualità di genitrice del minore Controparte_1
In particolare, l'attore si doleva che la avesse denunciato ai Parte_2
Carabinieri di IT fatti non corrispondenti al vero, dai cui era derivata l'applicazione di una misura cautelare ed un processo penale innanzi al tribunale di minorenni, così cagionando in capo all'attore uno stato di ansia e agitazione protratto nel tempo, amplificato dalla pendenza del procedimento penale apertosi come conseguenza della denuncia sporta nei suoi confronti. In proposito sosteneva l'attore che le condotte dei convenuti hanno costituito gli antecedenti causali del danno da egli subito: in assenza della denuncia sporta dalla il Parte_2
procedimento penale non sarebbe stato avviato, non avrebbe subito la misura custodiale e non avrebbe causato danni alla reputazione dell'attore alla sua vita relazionale ed alla sua salute psicologica .Quanto ai danni, l'attore indicava il danno patrimoniale subito nei costi da egli sostenuti per la difesa tecnica nel giudizio penale e per la sofferta reclusione pari a € 22.00,00 nonché il danno non patrimoniale indicato in danno morale ed esistenziale nella misura di € 30.000,00.Concludeva dunque con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa e da provarsi in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese.
3 Con comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2021, si sono costituiti in giudizio lo lo e la sig.ra Controparte_1 Parte_3
sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa Pt_2
domanda, in particolare deducendo l'assenza dei presupposti del delitto di calunnia e, dunque, della conseguente richiesta risarcitoria, per mancanza sia dell'elemento oggettivo che soggettivo del reato di cui all'art. 368 c.p.c. atteso che il processo per alcuni capi di imputazione si è concluso con condanna e successivo perdono giudiziale;
hanno inoltre sostenuto ogni caso la mancanza di prova del danno non patrimoniale richiesto in via risarcitoria, chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie istruttorie dopodiché, all'udienza del 05.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è in parte inammissibile e in parte infondata.
In particolare, quanto al danno patrimoniale lamentato dall'attore va osservato che ai sensi degli artt. 427 e 542 c.p.p., la domanda andava posta in sede penale. Per il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità: “La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale, in quanto l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per difendersi in giudizio non può essere considerato danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed è soggetto alla disciplina prevista per la regolamentazione delle spese del giudizio dagli art. 91 e 92 c.p.c., applicabile anche nel processo penale” (così Cass. 2015 n. 20313, ord.).
4 Più in particolare, in seno alla motivazione della citata pronuncia si legge
“il Tribunale è effettivamente incorso nel vizio denunciato nel ricorso.
Tale errore è consistito nel qualificare come "danno", ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per affrontare il giudizio penale. Tale spesa, infatti, costituisce un "danno" in senso economico, non in senso giuridico. Le spese processuali, tra tutte le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito o d'un inadempimento, sono le uniche cui la legge riserva una disciplina particolare, negli artt. 91
e 92 c.p.c. Pertanto, assoggettare alla medesima disciplina il diritto al risarcimento del danno e quello alla rifusione delle spese giudiziali significherebbe di fatto abrogare le norme che regolano la competenza a provvedere sulle spese, ed i criteri della loro liquidazione o compensazione. Del resto, a dimostrare l'insostenibilità della statuizione del Tribunale basta la considerazione che, se fosse corretta, anche le spese del processo civile potrebbero essere dalla parte vittoriosa qualificate come "danno", e domandate in un giudizio separato rispetto a quello nel quale furono affrontate. Stabilito dunque che le spese processuali, anche se sostenute per affrontare un giudizio provocato da un fatto illecito, restano soggette alla disciplina loro propria, va affermato il principio secondo cui le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale è devoluta alla competenza funzionale del giudice penale … va ribadito che titolare del potere di provvedere alla regolazione delle spese del processo è, per competenza funzionale, il giudice dinanzi al quale quel processo si è celebrato. Questo principio è pacifico e consolidato nella giurisprudenza, ed è stato applicato sia in tema di spese processuali in senso stretto, sia in tema di risarcimento del danno per
5 responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (ex multis, Cass. Sez. III,
Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527; Sez. III, Sentenza n. 1525 del 05/03/1984,). Ne discende che la condanna del querelante va chiesta al giudice penale, il quale è funzionalmente competente a provvedere su essa e laddove non venga richiesta a quel giudice, non potrà essere richiesta al giudice civile in un separato giudizio. Occorre quindi
“rigettare la domanda di rifusione delle spese processuali penali, formulata da nei confronti dei convenuti, per essere stata Parte_1
rivolta ad un giudice incompetente.
Parimenti infondata è la domanda richiesta per l'ingiusta detenzione sofferta in quanto anche tale domanda andava richiesta a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione seguendo il procedimento previsto ed innanzi all'A.G. competente.
Venendo al merito, va osservato che, per costante giurisprudenza, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e, dunque, la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass.,
12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299), con la precisazione che “la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica
6 dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”
(cfr. Cass. 2016 n. 11898).
Ne discende che la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (cfr.
Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n.29495).
Peraltro, anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente nutra “dubbi” sulla colpevolezza dell'incolpato, non sussistendo l'elemento soggettivo,
l'integrazione del reato di calunnia deve ritenersi esclusa.
Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass.,
300/2012).
Chiarite i principi regolatori della materia deve rilevarsi che la presente vicenda trae origine dalla querela presentata in data 10 novembre 2010 dalla signora la quale ai carabinieri di Vitalizio testualmente Pt_2
esponeva “Premetto che sono la madre di nato a Controparte_1
7 Pereira (Columbia) il 01.04.1994, e residente in [...]^ Traversa n.
4. Nella mattinata odierna mio figlio è andato regolarmente a scuola a Varano Scalo dove frequenta l'Istituto
Odontotecnico, viaggiando a bordo di autolinea privata BUROTOUR.
Ha ripreso detto autobus, al termine dell'orario scolastico, alle ore'14.00 e si è seduto nella seconda fila di posti dietro all'autista. Dopo aver percorso la strada l'autobus arrivato a Teano (CE) effettuava una sosta per far salire altri studenti e tra questi c'era da Parte_1
IT. L'autobus è poi ripartito alla volta di IT quando giunto nei pressi del bivio di Pignataro Maggiore il Parte_1
unitamente a e , anche questi di IT, CP_2 CP_3
incominciavano senza alcun motivo a dare dei ceffoni in ogni parte del corpo a mio figlio, che pur cercando di difendersi nulla poteva contro i tre aggressori. In particolare, lo afferrava per la gola Persona_1
stringendolo quasi a soffocarlo verso il vetro dell'autobus mentre gli altri due continuavano a dargli ceffoni. L'autista si è accorto di quanto stava avvenendo alle sue spalle ma non ha inteso intervenire poiché intento alla guida del grosso mezzo. L'aggressione è durata circa una ventina di minuti fino a quando hanno lasciato mio figlio e se la sono presa con un altro ragazzo minorenne a nome da IT (CE). Persona_2
All'arrivo a casa mio figlio mi ha raccontato la vicenda suesposta e visti i segni dell'aggressione ancora ben visibili sul collo, peraltro, ancora dolorante sistemavo alcune cose in casa ed accompagnavo mio figlio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile "Melorio" di Santa Maria
Capua Vetere (CE) dove i sanitari di turno lo giudicavano guaribile con giorni 3 s.c. per "livido al collo come da strangolamento" e di cui
8 consegno a voi carabinieri copia del referto. ..-// Voglio inoltre precisare che l'aggressione succitata è solo l'ultima di una lunga serie fatta da e succitati a mio figlio e non solo nel tratto di CP_2 Persona_1
viaggio per andare e tornare da scuola ma anche per le vie cittadine di
IT, mentre il ha aggredito per la Parte_4 CP_1
prima volta..”.
A seguito della denuncia venivano effettuate attività di indagini che portavano all'applicazione della misura cautelare con l'ordine di esecuzione per la carcerazione n. 3301/10RG PM emesso in data
7.12.2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Napoli a firma del Sost. Proc. Rep. Dott. ssa Di Addea, per il e altri due minorenni accusati, e successivamente alla Parte_1
nascita un procedimento penale ove l'attore veniva rinviato a giudizio per i seguenti reati: CAPO A) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 61
n. 2, 575 c.p. perchè in concorso tra loro compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di nato il Controparte_1
01.04.94, minore di età, atti consistiti nel prenderlo il e il CP_2 [...]
per le spalle, nello sbatterlo contro il finestrino della scuolabus Parte_1
e contemporaneamente il nel prenderlo per il collo con le mani Per_1
stringendo come per strangolarlo, nell'infliggerli il e il Parte_1
contemporaneamente schiaffi e pugni in testa e per tutto il corpo CP_2
mentre il continuava a tenerlo per il collo con entrambe le mani, Per_1
evento non verificatosi per l'intervento di altro minorenne identificato che gridava e correva in difesa della vittima. Con l'aggravante di aver agito per motivi abietti elo futili. Fatto commesso in Pignataro Maggiore-
IT il 10 Novembre 2010; CAPO B) in ordine al delitto p. e p. dagli
9 artt. 110, 56, 610 c.p. perché in concorso tra loro, con minaccia consistita nell'intimargli di non riferire alcunché ai suoi genitori, altrimenti il giorno successivo avrebbero fatto peggio in suo danno, così compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere ad Controparte_1
omettere di narrare ai suoi genitori i fatti ascritti nel precedente capo a) e a omettere di denunciarli. Fatto commesso in Pignataro Maggiore-
IT il 10 Novembre 2010; CAPO D) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv 628 co 1 e 3 n. 1 c.p. perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e con
'aggravante della riunione in più persone, mediante minaccia contro la vittima posta in essere in quattro distinte occasioni e Controparte_1
consistita ogni volta nel minacciarlo «di fargli una paccariata e di fargli il gavettone » cioè di mettersi intorno a lui e dargli botte da orbi si impossessavano ogni volta del cellulare appartenente alla vittima, sottraendoglielo mentre deteneva per poi restituirglielo danneggiato ed inservibile. Fatto commesso in Pignataro Maggiore-IT nel mese di
Ottobre 2009; CAPO F) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 594 c.p. perché offendevano l'onore e il decoro di presente, Controparte_1
nelle circostanze indicate precisamente nel precedente capo a) e cioè mentre ponevano in essere l'aggressione fisica ivi ascritta chiamando reiteratamente la vittima con le parole «scimmia, scimmia». Fatto commesso in Pignataro Maggiore- IT il 10 Novembre 2010;
CAPO G) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 110, 612 bis c.p., perché in concorso tra loro, con condotte reiterate minacciavano o molestavano in particolare percuotendolo, ingiuriandolo con le Controparte_1
parole "scimmia, scimmia", nonché con le modalità di condotta ascritta
10 nei capi precedenti a), e), d), e) in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria ovvero da costringere il medesimo ad alterare le proprie abitudini di vita, e cioè da fare ricorso ad un percorso medico e ad omettere di recarsi a scuola il 25 Novembre 2010. con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di un minore di età. In Pignataro
Maggiore- IT dall'anno 2008 a tutt'oggi."
Va preliminarmente osservato che i reati si cui ai capi imputazione sono stati così qualificati dalla Pubblica accusa e trattasi per lo più di reati perseguibili d'ufficio, inoltre, in ordine a tali imputazioni risulta pacifico che il per una parte dei reati ascritti è stato ritenuto Parte_1
responsabile da parte del Tribunale dei Minorenni di Napoli con sentenza n. 315/2015 (acquisita nel corso del giudizio con attestazione del passaggio in giudicato) e nella specie per i capi di imputazione di cui alla lettera F) ed H) mentre è stato assolto per tutti gli altri reati.
Va rilevato che la decisione, cui è pervenuto il Tribunale dei minorenni, esclude in origine il carattere calunnioso delle dichiarazioni presentate dal anche atteso il riscontro processuale per la maggior parte Parte_1
dei fatti denunciati.
Inoltre, deve sottolinearsi che dall'istruttoria dibattimentale e dagli atti offerti dalle parti è emerso -come rilevato anche in sentenza dal
Tribunale dei Minori- che le dichiarazioni rese dello Controparte_1
nel corso del tempo, pur non essendo in taluni casi perfettamente conferenti tra loro, possano essere ritenute del tutto genuine e che le incongruenze ben possono essere state frutto di uno stato di agitazione che lo stesso stava vivendo in quel frangente.
11 Esplicativo è il passaggio della sentenza in cui il Tribunale rileva “Sotto il primo profilo, si osserva che nel corso dell'incidente probatorio del 16
Febbraio 2011 (a tre mesi circa dai fatti ) lo ebbe a Controparte_1
quantificare in circa venti minuti il tempo di compressione del collo da parte del nel corso del tragitto dello scuolabus, laddove la Persona_1
possibilità di individuare nelle condizioni del paziente anche un mero " inizio " di strangolamanto è stata decisamente smentita dal medico refertante d. ("... lo strangolamento vero e proprio pub Per_3
determinare lesioni gravi oppure addirittura la morte sono oltre che alla forza e alle mani, alla grandezza delle mani dell'aggressore, oltre alla grandezza del collo dell'aggredito, principalmente alla forza e al tempo di compressione... la patologia era una patologia di poco conto, cioè solo il problema che aveva avuto questo livido al collo, dovuto quasi sicuramente alle mani...").
Anche sotto l'altro profilo della quantificazione della durata della visita al
Pronto soccorso, la dichiarazione resa dallo ( che la Controparte_1
indica in mezz'ora, tre quarti d'ora ) appare smentita dalle risultanze del referto indicante la sua durata in sei minuti ( dall'ingresso alle ore 15,54 alla dimissione alle ore 16,00 ) ed appare frutto della evidente agitazione del momento, foriera, anche per lo stato di contestuale agitazione della madre come possibile presenza condizionante, di una dilatazione della sensazione di pericolo con ipertrofizzazione sia dei tempi di durata della condotta lesiva sia dei tempi di durata della osservazione sanitaria.”.
Per la verità, anche ponendo meno a quanto sopra già motivato, il quadro di insieme in cui gli eventi in discussione si iscrivono appare estremamente significativo nell'affrontare l'aspetto della generale
12 attendibilità della vittima. La ulteriore differenza rispetto a molteplici casi analoghi sta in ciò che sovente accade che unico testimone oculare dei fatti specifici sia la sola persona offesa di questi fatti. Nella specie, viceversa, molte delle condotte contestate sarebbero avvenute, secondo la stessa illustrazione del PM, alla presenza di una molteplicità di soggetti, nessuno dei quali ha, però, confermato la ricostruzione effettuata dalla vittima. E ciò senza arrivare a denegare che alcuni episodi siano realmente avvenuti (vedi l'episodio del cassonetto) ma colorando de facto in modo assai diverso le responsabilità dei soggetti che di essi furono autori. Tale ragionamento concerne, in particolare, la sola verosimiglianza " delle ulteriori ipotesi di accusa sub C), D) e G), dal momento che pur trasparendo, dagli atti dell'istruttoria, la esistenza di un gruppo preponderante all'interno della compagnia dello scuolabus”.
In conclusione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, lungi dall'essere calunniose e inattendibili, sono quanto mai genuine ed espressive dello stato di stress e timore patito dalla vittima degli atti di bullismo.
Ne discende che non è possibile rinvenire il carattere calunnioso delle dichiarazioni rese.
Alla luce di quanto detto, in ragione del contesto di bullismo in cui sono consumati i fatti nonché del profilo psicologico dello CP_1
per come emerso dagli atti-, appare del tutto plausibile che lo
[...]
al momento della presentazione della denuncia- da parte della CP_1
Sig.ra fosse davvero in uno stato di agitazione e malessere Pt_2
generale, con ogni probabilità riconducibile agli episodi di violenza e sopraffazione subiti anche nei giorni precedenti (confermati comunque dai testi escussi in dibattimento), circostanza che ben può essere
13 valorizzata al fine di escludere il dolo del reato di calunnia, ovvero la precisa e cosciente volontà di denunciare ingiustamente l'attore, sapendolo innocente.
Ed infatti, posto che l'ultimo episodio del presunto soffocamento – quale ultimo e più grave episodio di un clima di sopraffazione che lo viveva e che costituisce fatto pacifico, risulta ragionevole CP_1
ritenere che la Sig.ra – quale genitrice del minore al Pt_2 CP_1
momento della proposizione della denuncia, ritenesse in buona fede, soprattutto in considerazione dei segni al collo riportate dal minore, nella propria interpretazione degli accadimenti, che il figlio era vittima di una ingiustizia e che questa fosse lesiva della persona del minore .
Nel caso in esame, quindi, difetta quindi qualsiasi prova della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia sia per lo che per la (consistente, ex art. 368 c.p., nella CP_1 Parte_2
dolosa incolpazione di persona innocente nonostante la consapevolezza dell'innocenza della persona incolpata). Tale rilievo, unitamente al complessivo compendio probatorio offerto, induce a ritenere non raggiunta la prova, come visto gravante sul danneggiato (cfr. Cass.,
9322/2015; Cass., 300/2012), del dolo del reato di calunnia, essendo irrilevante la colpa (Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n.29495) nonché il mero “dubbio” sulla colpevolezza dell'incolpato.
Esclusa l'illeceità del fatto dallo e della Controparte_1 Parte_2
in proprio, alcuna responsabilità sussiste in capo allo Parte_3
e alla Sig. ra in qualità di genitori. Pt_2
Risulta infatti che parte attrice abbia invocato una responsabilità della convenuta non solo in quanto autrice Pt_2
14 della denuncia, ma anche unitamente al marito in Parte_3
veste di genitori del minore con conseguente applicazione dell'art. 2048 co. 1, c.c.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la fattispecie di cui all'art. 2048
c.c. abbia natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, consistente nella specie nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso (Cass. 20322/05, Cass. 4481/01). Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito la prova liberatoria ex art. 2048
c.c. consiste nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. "I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e in dote del minore.
L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto
15 illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ.
Tuttavia, in ragione della condotta del minore -che non risulta essere in alcun modo calunniosa, alcuna responsabilità genitoriale ex. art 2048 c.c.
è imputabile ai sig.ri e . Parte_3 Parte_2
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare, in favore delle parti convenute le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, iva e cpa, dovuti come per legge.
Così, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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