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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5146/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5204/2015, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31419/2010, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Tommaso Fusco (C.F.: , in virtù di procura C.F._2
allegata agli atti
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Improta CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato dagli Avvocati Andrea Lo Gaglio (C.F. ) e Lucio C.F._3
Cacciapuoti (C.F. C.F._4
, titolare della ditta ELETTRODOMESTICI MESSINA Controparte_3
GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Barbato in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to Controparte_4
e difeso dall'avv. Luigi Barbato
, titolare della ditta AUTOTRASPORTI Controparte_5
AZ GE APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
5204/2015 emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g. 31419/2010, pubblicata il 09.04.2015 e non notificata e costituitisi tutti gli appellati convenuti in giudizio, fatta eccezione , all'udienza del 14.6.2019 il giudizio Controparte_5
veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso di . Parte_1
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositavano note l'avv. Fusco e l'avv. Improta, dichiarando di non aver interesse al giudizio e confermando la mancata riassunzione nei termini di legge.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 14.6.2019, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex novella l. 69/2009 di cui all'art. 305 c.p.c. - e a tanto non hanno provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3
c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto, d'ufficio con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5146/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5204/2015, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 31419/2010, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Tommaso Fusco (C.F.: , in virtù di procura C.F._2
allegata agli atti
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Improta CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato dagli Avvocati Andrea Lo Gaglio (C.F. ) e Lucio C.F._3
Cacciapuoti (C.F. C.F._4
, titolare della ditta ELETTRODOMESTICI MESSINA Controparte_3
GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Barbato in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to Controparte_4
e difeso dall'avv. Luigi Barbato
, titolare della ditta AUTOTRASPORTI Controparte_5
AZ GE APPELLATI
Oggetto: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto appello da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
5204/2015 emessa a definizione del giudizio avente numero di r.g. 31419/2010, pubblicata il 09.04.2015 e non notificata e costituitisi tutti gli appellati convenuti in giudizio, fatta eccezione , all'udienza del 14.6.2019 il giudizio Controparte_5
veniva dichiarato interrotto in virtù del dichiarato decesso di . Parte_1
A seguito di provvedimento del 27.10.2025, comunicato a tutte le parti costituite, depositavano note l'avv. Fusco e l'avv. Improta, dichiarando di non aver interesse al giudizio e confermando la mancata riassunzione nei termini di legge.
Ciò posto, va dichiarata l'estinzione del processo. Ed invero, a fronte dell'avvenuta interruzione del processo in data 14.6.2019, le parti avrebbero dovuto riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi – secondo la disciplina applicabile ratione temporis ex novella l. 69/2009 di cui all'art. 305 c.p.c. - e a tanto non hanno provveduto. Rientrando l'ipotesi di specie in quelle disciplinate dall'art. 307, co. 3
c.p.c., il processo deve essere senz'altro dichiarato estinto, d'ufficio con sentenza ai sensi dell'art. 307, ult. comma c.p.c. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310, ult. comma c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
Letto l'art. 307 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12.12.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara Documento firmato digitalmente